Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/05/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 662/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 662/2024 R.G.V.G. posta in deliberazione all'udienza del 7.05.2025, svoltasi in modalità cartolare,
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Castelbuono via Umberto I n.10, presso e nello studio dell'Avv.
Salvatore Di Liberti che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E DA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo via Francesco Ferrara n. 8, presso e nello studio dell'Avv.
Luigi Mattei che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del 7.05.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2.04.2024 i suindicati ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso, nonché la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai medesimi in Pollina in data 28.7.2012, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pollina, atto n.
2 - parte II- serie A -
Ufficio 2- anno 2012.
A tal fine, i coniugi si sono riportati alle condizioni statuite nel ricorso congiunto depositato.
Con ordinanza del 10.04.2025, il Giudice delegato ha rinviato all'udienza del 7.05.2025 per consentire al resistente, sig. (detenuto presso la Casa Circondariale di Terni) il Parte_2 deposito della dichiarazione di cui all'art. 473 bis.51comma 2, c.p.c.
All'udienza del 7.05.2025 appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno depositato note di trattazione scritta, personalmente sottoscritte, dichiarando di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni ivi riportate.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente, per il termine di legge, a far data dalla udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato dell'intestato Tribunale, nel presente procedimento di separazione e divorzio, svoltasi in modalità cartolare in data 20.06.2024;
•la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo Tribunale nell'ambito dell'odierno procedimento con sentenza n. 1249/2024 del 9.07.2024 e pubblicata il 29.08.2024, munita di autorità di cosa giudicata a far data dall' 1.03.2025, come da attestazione di cancelleria in atti;
•i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, con note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 7.05.2025, hanno confermato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già enucleate nell'ambito del ricorso introduttivo e oggetto della sentenza di separazione consensuale citata, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico ed all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 cpc) tenuto conto del contenuto dell'accordo.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pollina in data
28.07.2012, da , nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
[...]
Comune di Pollina, atto n.
2 - parte II - serie A – Ufficio 2 - anno 2012, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'allegato ricorso, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, del
20.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini