Sentenza 9 giugno 1941
Massime • 1
L'impugnazione di nullità dell'esecuzione forzata è insuperabilmente impedita dalla disposizione della legge di riscossione, che rende irretrattabili le vendite esattoriali, e alla parte interessata consente di agire al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni. L'accertamento dell'Esercizio di una pubblica funzione (nella specie, quella di ufficiale esattoriale ai sensi degli articoli 43, 44 del Reg. Di riscossione 15 settembre 1923 n. 2090) non può sorgere da una prova testimoniale, ma deve necessariamente fondarsi sui provvedimenti della pubblica autorità, cui di volta in volta compete il conferimento di pubbliche funzioni, in conformità dell'ordinamento dello stato e degli enti minori che vi sono compresi. Nel sistema del diritto vigente è da escludere in linea di principio generale il rapporto di pertinenza tra beni immobili. La costruzione che sorge sulla porzione di una maggiore estensione di terreno, o è parte dell'intero immobile, oppure costituisce un immobile a sè stante, ma non è concepibile come pertinenza, questa essendo caratterizzata dalla sua persistente individualità e dalla conseguente possibilità di venire separata dalla cosa principale senza menomarne la consistenza essenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/06/1941, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1941 |
Testo completo
L'impugnazione di nullità dell'esecuzione forzata è insuperabilmente impedita dalla disposizione della legge di riscossione, che rende irretrattabili le vendite esattoriali, e alla parte interessata consente di agire al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni. L'accertamento dell'Esercizio di una pubblica funzione (nella specie, quella di ufficiale esattoriale ai sensi degli articoli 43, 44 del Reg. Di riscossione 15 settembre 1923 n. 2090) non può sorgere da una prova testimoniale, ma deve necessariamente fondarsi sui provvedimenti della pubblica autorità, cui di volta in volta compete il conferimento di pubbliche funzioni, in conformità dell'ordinamento dello stato e degli enti minori che vi sono compresi. Nel sistema del diritto vigente è da escludere in linea di principio generale il rapporto di pertinenza tra beni immobili. La costruzione che sorge sulla porzione di una maggiore estensione di terreno, o è parte dell'intero immobile, oppure costituisce un immobile a sè stante, ma non è concepibile come pertinenza, questa essendo caratterizzata dalla sua persistente individualità e dalla conseguente possibilità di venire separata dalla cosa principale senza menomarne la consistenza essenziale.