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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1163/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 7 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Roberto PAOLILLO del foro di C.F._2
Modena ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
Controparte_1
[...]
(p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi DANIELE e
[...] P.IVA_1 dall'avv. Gaetano BIOCCA del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
c.f./p.i. ), in qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Sardi del Foro Controparte_3
di Roma ed elettivamente domiciliata presso la PEC del predetto difensore, giusta procura in atti;
TERZA INTERVENUTA
1 OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 946/23 del 17 ottobre 2023 del Tribunale di
Teramo in tema di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale di nullità e di ripetizione di indebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1.Il Tribunale di Teramo ha parzialmente accolto l'opposizione che e la Parte_1
moglie rispettivamente nella veste di titolare della ditta individuale FAE e Parte_2
di garante, hanno proposto al decreto n. 845/12 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, di
[...]
(di seguito, e per brevità, BCC), della Controparte_1 somma di € 662.367,82 derivante dall'esposizione debitoria maturata sul rapporto di conto corrente ipotecario n. 32408 sottoscritto con l'allora . Controparte_4
1.1.2.La controversia, invero, si inserisce, ed in quanto tale deve essere anche correttamente inquadrata, nell'ambito di un rapporto ben più articolato e complesso tra le parti i cui profili salienti
(peraltro incontroversi) possono di seguito essere così sintetizzati:
-nel luglio del 2001 presso la il ha concluso due Controparte_4 Parte_1
contratti di conto corrente aventi rispettivamente n. 30330 e n. 30331 ed estinti rispettivamente il 9 ottobre ed il 29 dicembre 2006;
- per l'ultimo contratto, è emerso anche uno sdoppiamento del rapporto in un finanziamento fatture estinto a sua volta in data 14 luglio 2006;
-la si è costituita, a far data dal 26 ottobre 2004, fideiussore delle obbligazioni del Parte_2 coniuge;
dapprima, per l'importo di € 800.000 successivamente aumentato, a partire dal 29 dicembre
2005, sino alla somma di € 980.000,00;
- in data 10 luglio 2006, con il medesimo istituto è stato sottoscritto il conto corrente ipotecario per la durata di 18 mesi ed un giorno e per l'ammontare complessivo di € 800.000;
- da tale rapporto sono stati effettuati bonifici in favore del conto corrente 30330 e 30331 per il valore rispettivamente di € 29.639,84 e di € 433.586,62;
1.1.3.Gli opponenti hanno lamentato profili di nullità delle condizioni dei due rapporti sopra citati per quanto concerne lo ius variandi, l'anatocismo, la commissione di massimo scoperto, l'usura ed il regime delle valute e così, spiegando domanda riconvenzionale, hanno chiesto la condanna
2 dell'istituto di credito, secondo le regole dell'indebito oggettivo, al pagamento di una somma pari ad
€ 50.000,00.
1.2. Si è costituita la banca contestando la ricostruzione operata dalla controparte e così insistendo per il rigetto dell'opposizione.
1.3.Espletata la CT CA (le cui risultanze nei termini che nel prosieguo verranno esposti, sono state integralmente recepite), il giudice di prime cure ha così deciso la lite:
- il decreto ingiuntivo è stato revocato;
- tuttavia, previa compensazione tra il saldo negativo del conto 32408 ed il credito comunque spettante al per l'applicazione di condizioni contrattuali invalide, quest'ultimo, al pari della Parte_1
garante, è stato condannato al pagamento della minor somma di € 529.963,11 oltre interessi;
- le spese di lite sono state regolate secondo il principio della soccombenza, mentre quelle di CT sono state poste a carico delle parti in egual misura;
1.4. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere sintetizzate:
- l'orizzonte temporale all'interno del quale si è sviluppato il rapporto tra l'istituto di credito e la
[...]
può essere (attenendosi a quanto rilevato dal CT) distinto in due Controparte_5
periodi;
- un primo, antecedente al 10 luglio 2006 e chiaramente incentrato sulla disamina dei due conti correnti 30330 e 30331 per i quali sono state accertate le nullità in ordine all'applicazione degli interessi ultralegali (con conseguente sostituzione con il tasso previsto dall'art. 117 TUB), alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto ed al regime delle valute;
- non è stata accolta invece la doglianza sull'usura in quanto i contratti non sono stati prodotti e comunque il superamento del tasso soglia ha riguardato periodi successivi alla sottoscrizione del contratto sicchè si è in presenza, a voler tutto concedere, di un'ipotesi di usura sopravvenuta non rilevante secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza;
- il secondo periodo, successivo al 10 luglio 2006 (e quindi dopo la conclusione del conto corrente ipotecario), è risultato contraddistinto dall'applicazione dall'illecita applicazione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto;
3 - dall'esposizione debitoria maturata sul conto 32408 è stato detratto (applicando il metodo della compensazione impropria) quanto spettante al correntista per l'applicazione di condizioni invalide e di conseguenza si è pervenuti all'individuazione del saldo negativo nella misura sopra indicata;
- con riguardo alla fideiussione, le varie censure sono state rigettate in quanto: a) si tratta di fideiussione omnibus e di conseguenza non è possibile ritenete che con il ripianamento del debito dei precedenti conti correnti, vi sia stata la contemporanea liberazione anche della;
Parte_2
b) la nullità per conformità della garanzia al modello ABI è stata esclusa attesa la genericità della censura in quanto non può farsi discendere la invalidità (che peraltro, alla luce della decisione delle
Sezioni Unite intervenuta nelle more, sarebbe parziale) dalla semplice riproposizione di clausole del suddetto modello in difetto di un ulteriore ed indispensabile quid pluris;
c) tale lacuna probatoria deve estendersi anche all'altro profilo di doglianza relativo alla violazione dell'art. 1956 cod civ.;
1.5.La pronunzia del tribunale aprutino è stata tempestivamente impugnata dagli opponenti della prima ora attraverso l'articolazione di tre sostanziali motivi.
La prima doglianza ha riguardato il mancato assolvimento da parte della banca dell'onere della prova relativamente alla parte del credito derivante dai conti correnti n. 30330 e n. 30331 peraltro neppure prodotti e con un'incompletezza degli estratti conti.
In altri termini, e volendo sintetizzare, secondo la prospettazione degli appellanti poiché una parte del denaro dall'ultimo conto corrente è andato a confluire nei due precedenti (nei termini di cui, in seguito, meglio si dirà), l'istituto di credito avrebbe dovuto provvedere al deposito dei contratti.
La lacuna probatoria comporta la nullità per vizio di forma degli stessi con conseguente assenza della prova del credito oppure, in via subordinata, nel riconoscimento in misura ulteriormente inferiore
(perché pari ad € 480.789,31) rispetto a quanto stabilito in sentenza.
All'interno di tale contestazione, è stata inserita anche l'errata valutazione sul tema dell'usura sopravvenuta non avendo il primo giudice tenuto in considerazione
Con il secondo motivo, invece, è stata contestata l'errata valutazione operata in ordine alla fideiussione sotto tre profili: a) la riproposizione delle clausole dello schema ABI;
b) l'estinzione dell'obbligazione del garante in ragione degli articoli 1936 cod civ (essendo stata ripianata l'esposizione debitoria esistente sui conti 30330 e 30331) e 1956 cod civ;
c) la violazione della disciplina consumeristica (e segnatamente dell'art. 33 comma 2° lettera t) d.lvo 206/05).
L'ultimo tema di doglianza ha riguardato il capo sulle spese di lite liquidate secondo il principio della soccombenza senza tuttavia tener considerare che comunque vi è stata la revoca del decreto ingiuntivo e la pretesa creditoria riconosciuta in favore della banca si è rivelata inferiore rispetto a quella originariamente avanzata.
4 1.6.L'istituto di credito ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e quindi insistendo per il suo integrale rigetto.
E' intervenuta la cessionaria del credito, per il tramite del procuratore speciale eccependo, CP_2 preliminarmente l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 cpc ed aderendo, quanto al merito, alle conclusioni svolte dalla parte appellata.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 7 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In limine litis, qualche cenno si rende necessario sulla questione preliminare sollevata in ordine al difetto di legittimazione della cessionaria del credito ritualmente sollevata dagli appellanti.
La doglianza è infondata in diritto prima ancora che in fatto.
La posizione della giurisprudenza maggioritaria anche più recente è nel senso di ritenere (soprattutto allorquando non è in contestazione l'operazione di cessione) sufficiente l'inserimento della pretesa creditoria nell'operazione di cessione.
A sintetizzare tale orientamento interpretativo vi è una pronunzia della S.C. secondo cui “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze
i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia” (cfr Cass Civ, Sez I, 22.4.2024 n. 10860).
Tali principi vanno dunque trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
Dalla disamina del materiale documentale versato in atti è risultato che:
- In data 30 settembre 2016, Controparte_6
(subentrata in precedenza nella titolarità dei rapporti facenti capo a
[...] Controparte_4
5 ) ha concluso con un contratto di cessione in Controparte_4 Controparte_7 blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, dei crediti;
- Di tale cessione, poi, è stata data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale;
- Tanto nel contratto di cessione che sull'avviso pubblicato risulta chiaramente che la cessione ha riguardato indistintamente tutti i rapporti facenti capo originariamente a
[...]
; Controparte_4
- Gli appellanti, invero, non hanno offerto elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti limitandosi genericamente a lamentare l'inidoneità della pubblicazione (a cui, in effetti, non può attribuirsi valenza costitutiva) della cessione sulla
Gazzetta Ufficiale;
- Le considerazioni allora svolte in sede di memoria di replica (sul richiamo generico e non agevolmente intellegibile agli identificativi numerici delle posizioni inserite nella cessione) non consentono di pervenire all'accoglimento della eccezione sollevata;
Per tali essenziali ragioni l'eccezione deve essere rigettata.
3. Venendo al merito (l'ulteriore questione sull'inammissibilità del gravame deve ritenersi superata dall'esito della lite), l'appello è in parte fondato e, di conseguenza, deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Prima, però, di addentrarsi nella disamina dei motivi occorre individuare alcuni punti fermi che rappresentano la cornice entro cui procedere al vaglio della fattispecie nel suo complesso.
A tale fine deve osservarsi che:
-l'istituto di credito ha agito in via monitoria ponendo a fondamento della propria pretesa creditoria unicamente il rapporto di conto corrente ipotecario n. 32408 del 10 luglio 2006 estinto in data 16 ottobre 2012;
- al tempo della sua apertura sono stati effettuati due bonifici dell'importo di € 29.639,84 e di €
433.586,62 rispettivamente sul conto n. 30330 e sul n. 30331;
- per tale rapporto, oltre al contratto, sono stati depositati gli estratti conto per tutta la durata del rapporto;
- la capitalizzazione è stata applicata in regime di reciprocità ed all'esito della CT sono stati rideterminati sia gli interessi che la commissione di massimo scoperto;
- al momento della estinzione, il suddetto rapporto presentava un saldo negativo di € 662.367,82 esattamente rispondente all'ammontare del credito ingiunto;
6 -l'istituto di credito non ha sollevato (avrebbe invero dovuto spiegare appello incidentale) alcun rilievo sullo storno di importi operato dal CT;
Tanto considerato è possibile passare allo scrutinio del primo motivo di appello.
4.1.1. Come anticipato, il primo profilo di doglianza (invero articolato su diversi aspetti) ha riguardato essenzialmente l'omessa valutazione da parte del primo giudice nella verifica della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla banca dell'andamento dei due conti correnti n. 30330
e n. 30331 in ordine ai quali però la medesima parte è (rectius sarebbe) venuta meno all'onere probatorio posto a suo carico non avendo depositato né i contrati (circostanza peraltro pacifica ed incontroversa) né tutti gli estratti conto anche sul punto la CT ha evidenziato la loro completezza essendo presenti a partire dal primo trimestre possibile, corrispondente con la data di sottoscrizione del contratto, sino alla sua chiusura (cfr pagg 7-8).
Muovendo da tale premessa, gli appellanti hanno invocato, in via principale, l'insussistenza del credito azionato in via monitoria.
Orbene, tale assunto non coglie nel segno e, di conseguenza, non può essere condiviso per una serie di ragioni:
- ha posto a fondamento del proprio credito il solo contratto n. 32408 depositandolo CP_8 unitamente agli estratti conto e quindi attenendosi all'onere probatorio a cui era tenuta;
- Già in prime cure ed al momento della costituzione in giudizio, il e la Parte_1 [...]
hanno inteso paralizzare la domanda eccependo una serie di nullità di clausole Parte_2 idonee a riverberare conseguenze sull'ammontare del rapporto dare/avere sino a spiegare riconvenzionale per ottenere la condanna della controparte alla restituzione di importi non dovuti secondo la disciplina dell'indebito;
- Tali profili di nullità hanno pacificamente riguardato i conti correnti n. 30330 e n. 3031 ed il
Tribunale (con decisione che sul punto è passata in giudicato) le ha anche riconosciute (nei termini a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono) andando infine a compensare quanto spettante al correntista ( quale titolare di FAE) con l'esposizione debitoria del conto Parte_1
32408;
- Per quanto concerne questo ultimo rapporto, è indubbio che dallo stesso sono partiti bonifici andati a confluire sugli altri due con conseguente addebito delle poste;
- Deve escludersi, per tali ragioni, che vi sia una continuità tra i vari rapporti e comunque essendovi due sole movimentazioni tra il rapporto n. 32408 e gli altri due precedenti nonostante questi abbiano continuato a restare attivi sino all'ottobre ed al dicembre 2006, non si comprende la ragione per la quale la determinazione del saldo dei primi è destinata ad incidere su quello dell'ultimo;
7 - Vi sono poi da considerare altre circostanze che valgono a corroborare la soluzione interpretativa del primo giudice;
in primo luogo, non ha trovato alcun riscontro (e comunque trattasi all'evidenza di una circostanza nuova introdotta per la prima volta in grado di appello) la deduzione relativa al fatto che i conti 30330 e 3031 fossero in essere già a partire dal 1996; sul riparto dell'onere della prova in situazioni analoghe a quella che ci occupa incide anche la posizione della giurisprudenza secondo cui “Nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi;
sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta inziale del primo degli estratti conto prodotti” (cfr Cass Civ, Sez VI, 5.8.2021 n. 22387); non vi è dubbio che gli odierni appellanti (o meglio e più correttamente quanto meno il ) hanno spiegato Parte_1 con l'opposizione al decreto ingiuntivo una domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito derivante dall'applicazione di condizioni nulle per quanto concerne i rapporti 30330
e 30331; una tale domanda, peraltro, può ritenersi essere stata, seppur in parte, accolta, tant'è vero che le somme ritenute non dovute sono state poste in compensazione con il saldo debitore del conto 32408;
- A fronte di tale quadro, era pertanto onere degli appellanti produrre non solo gli estratti conto integrali, ma anche e soprattutto il contratto non avendo allegato fattori impeditivi (tipo l'omessa consegna o difetto di firma);
4.1.2.Ulteriore questione sollevata nel primo motivo è quella relativa al superamento del limite soglia ai fini dell'usura.
Le argomentazioni utilizzate ruotano in definitiva su due aspetti;
un primo in fatto, costituito dalle risultanze della CT che ha in effetti accertato un'usura ma con riguardo ai soli contratti n. 30330 e n. 30331 peraltro sopravvenuta;
un secondo, più propriamente in diritto, fondato su un recente (ed allo stato ancora isolato) arresto della S.C. (di poco anteriore alla pubblicazione della sentenza qui
8 impugnata) con il quale vi sarebbe stato il riconoscimento della rilevanza anche dell'usura sopravvenuta.
E' stato difatti stabilito che “In tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto” (cfr Cass Civ, Sez III,
28.9.2023 n. 27545).
In primo luogo, a conferma del tratto isolato di tale decisione, deve essere ricordato un altro precedente secondo cui “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr Cass Civ, Sez III,
17.8.2023 n. 24743).
Tale ultimo filone interpretativo si è allineato nel solco tracciato dalle Sezioni Unite della S.C. ( n.
24675 del 2017) e non emergono valide e fondate ragioni in punto di diritto per discostarsene.
La decisione menzionata nell'atto di appello ha in estrema sintesi motivato (pur non ponendosi in contrasto con la decisione delle Sezioni Unite del 2017) che comunque l'applicazione di interessi usurari in costanza di rapporto (nella specie si trattava al pari del caso di specie, di un conto corrente) costituisce violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e quindi tali interessi oltre soglia devono essere posti in compensazione con il debito dovuto.
Nella pronunzia sempre del 2023 citata risulta specificato che “….né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto;
ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.
24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento agli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza n. 29 del 2002” con l'ulteriore specificazione che
“…accertato che il tasso di intesse non raggiungeva la soglia usuraria al tempo della stipula del mutuo;
pertanto, non sussiste, sotto tale aspetto, la dedotta nullità (né l'inefficacia) della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi”.
9 In definitiva, quindi, la conformità ai precetti costituzionali della norma di interpretazione autentica rappresenta la principale ragione che deve escludere la violazione del principio di buona fede.
4.1.3. Un ultimo aspetto affrontato dagli appellanti ha riguardato la ulteriore riduzione dell'esposizione debitoria sino all'ammontare di € 480.789,31.
Tale domanda è stata formulata in via subordinata nelle conclusioni dell'atto di appello, tuttavia anche negli scritti difensivi finali, non sono state esplicitate le ragioni per cui deve preferirsi tale opzione di calcolo.
Un possibile riferimento è rappresentato dall'operazione effettuata dal CT che ha concluso per una somma ancora minore perché corrispondente a circa € 474.000,00.
Tale soluzione non può però essere condivisa postula una decurtazione ulteriore per la somma di €
47.000 circa dal conto corrente 32408 per un azzeramento dall'altro conto 30331 di finanziamento fatture.
Alla luce pertanto della genericità delle argomentazioni svolte, rimanendo ferme le considerazioni sulla diversità tra i vari rapporti di conto corrente (e pertanto sull'assenza di valide ragioni per procedere ad una loro commistione) l'operazione di calcolo più attendibile ed anche più corretta in diritto è quella operata nella sentenza di primo grado.
Ne consegue anche il rigetto della richiesta di espletamento di una nuova CT.
4.2. Anche il secondo motivo, al pari del precedente, pur essendo incentrato sulla fideiussione prestata da ruota intorno a diversi profili che pertanto devono essere esaminati Parte_2
partitamente.
4.2.1.La prima doglianza ha riguardato la presenza nella garanzia del 26 ottobre 2004 delle clausole
2,6,8 dello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia.
Plurime, così dovendo condividere la tesi sostenuta dal primo giudice, si sono rivelate le ragioni del rigetto del gravame:
-la ha ritenuto che alla mera presenza delle suddette clausole consegue la nullità Parte_2
della garanzia;
- come noto sul punto nelle more del giudizio, ma comunque prima della sua definizione, sono intervenite le Sezioni Unite della S.C. con la sentenza n. 41994 del 2021; in tal modo, è stata esclusa la nullità assoluta ed è stato chiarito anche che anche per la sola invalidità parziale è indispensabile fornire la prova (da parte del garante) che senza l'inserimento delle clausole in contrasto con la normativa antitrust, il contratto non sarebbe stato concluso dalla banca. Nella fattispecie, una tale
10 prova non è stata fornita;
inoltre, gli appellanti (la in particolare), non hanno Parte_2 neppure prodotto in giudizio il provvedimento della Banca d'Italia 55/05; la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus. Al predetto provvedimento della Banca d'Italia non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio. Pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio iura novit curia.”
(cfr Cass Civ, sez I, 15.7.2024 n. 19401);
4.2.2. Sulla specifica violazione, invece, di alcune norme sulla fideiussione merita osservare quanto segue.
Per l'art. 1936 cod civ, è sufficiente considerare che, proprio avendo il garante assunto l'obbligo per tutte le obbligazioni future, l'eventuale estinzione dell'esposizione debitoria sui rapporti di conto corrente n. 30330 e n. 30331 non è circostanza idonea a comportare il venir dell'obbligazione del fideiussore per un altro rapporto.
Sull'art. 1956 cod civ valgono le seguenti considerazioni.
La prima, è che secondo l'art. 5 della fideiussione, è obbligo del garante di tenersi informato delle condizioni patrimoniali dell'obbligato e la banca deve fornire ogni comunicazione in tal senso a semplice richiesta del garante.
L'art. 5 della fideiussione non può ritenersi derogatoria rispetto alla previsione generale contenuta all'art. 1956 cod civ.
Balza all'evidenza la differenza sostanziale tra tale clausola la previsione generale contenuta all'art. 1956 cod civ che prevede l'esclusione della liberazione del fideiussore quando la parte creditrice ha
“fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Non a caso, in giurisprudenza, seppur con un arresto risalente nel tempo, ma che non risulta essere stato superato di pronunzie di segno contrario, è stato stabilito che “In tema di fideiussione per obbligazioni future, l'art. 1956 cod. civ., facendo applicazione specifica dei principi di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., prende in considerazione l'ipotesi nella quale, successivamente alla prestazione della garanzia, sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento, per mutamento della condizione patrimoniale del debitore, e sanziona, con la liberazione del fideiussore, il comportamento del creditore che conceda finanziamento nonostante la conoscenza di tale situazione ed in difetto di autorizzazione del fideiussore medesimo (autorizzazione
11 "speciale", cioè espressamente indirizzata all'assunzione del nuovo credito), fermo però restando il verificarsi di detta liberazione, indipendentemente dall'eventuale autorizzazione del fideiussore, nel caso di sopravvenuto stato di insolvenza (e non di mera difficoltà all'adempimento). Alla stregua del contenuto e della finalità della citata norma, si deve valutare la possibilità di una deroga convenzionale della norma medesima, come quando il fideiussore si impegni a tenersi direttamente al corrente delle condizioni del debitore, dispensando il creditore da ogni Onere al riguardo, con la conseguenza che l'efficacia di tale patto in deroga va subordinata alla sua riferibilità alle operazioni correlate ad una determinata attività esercitata dal sovvenuto, nonché all'esistenza di un interesse del fideiussore all'erogazione, giustificativo dell'accollo dei rischi inerenti al controllo di quelle condizioni del debitore (ad esempio, trattandosi di amministratore o socio "sovrano" di società), e va comunque esclusa quando il creditore conceda il finanziamento con la consapevolezza dell'impossibilità del debitore ad adempiere, agendo così coscientemente a danno del fideiussore
(atteggiamento da valutarsi alla luce delle circostanze del caso concreto e della qualità del creditore;
nella specie, una banca)” (cfr Cass Civ. Sez. I. 20.7.1989 n. 3387).
In altri termini, può ritenersi che la clausola contenuta all'art. 5 delle fideiussioni rappresenta una deroga convenzionale all'art. 1956 cod civ il cui contenuto esclude possa essere ricompresa nel novero delle clausole vessatorie attesa la tipicità delle ipotesi previste dall'art. 1341 comma 2° cod civ.
Muovendo da tale considerazione deve quindi escludersi anche l'invocata applicazione della disciplina consumeristica.
Volendo scendere ancor più nel dettaglio è possibile affermare ulteriormente quanto segue.
La ratio logica ancora prima che giuridica del citato articolo 5 deve cogliersi nel dovere di cooperazione, espressione anch'esso della regola generale di condotta della buona fede che informa l'esecuzione di ogni rapporto negoziale.
L'esigenza della specifica approvazione per iscritto della deroga all'art. 1956 cod civ (secondo le modalità dell'art. 1341 comma 2° cod civ e volendo superare la tesi, invero minoritaria in giurisprudenza, della nullità tout court secondo la previsione dell'art. 1229 cod civ) deve ravvisarsi invece nel fatto che essa introduce un evidente squilibrio nel sinallagma contrattuale.
Ove si volesse ritenere di inserire l'art. 5 nella più ampia previsione dell'art. 1956 cod civ deve evidenziarsi che costituisce principio granitico in giurisprudenza che “Nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'articolo 1956 del Cc, di richiedere
l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta,
12 senza sua colpa, più gravosa. Tale onere, peraltro, non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (cfr
Cass Civ. Sez I, 30.6.2023 n. 18578).
Trattasi di un opzione ermeneutica che si allinea pienamente (non discostandosene) nel solco già in precedenza tracciato sempre dalla S.C. secondo cui “Nella fideiussione per obbligazione futura,
l'onere del creditore, previsto dall'articolo 1956 del Cc, di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando
l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. Tale onere, peraltro, non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (cfr Cass Civ, Sez. I, 24.11.2022 n. 34685).
Cercando allora di fare opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive.
Il perimetro dell'onere probatorio posto a carico del garante/fideiussore si estende sino al punto di fornire la prova del peggioramento della situazione patrimoniale successivamente alla fideiussione.
L'asse del discorso si sposta sull'individuazione delle coordinate giuridiche della nozione di aggravamento o peggioramento della condizione patrimoniale del debitore.
Anche su questo aspetto specifico giunge in aiuto la posizione assunta dalla giurisprudenza che, nella sentenza da ultimo citata, ha chiarito che “In vero, affinché si possa ritenere che le condizioni patrimoniali del debitore garantito conosciute dal creditore fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, è necessario dimostrare che il creditore fosse a conoscenza di una condizione del debitore che ingenerasse il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (Cass. 11772/2002), condizione di diversa e ben più complessa consistenza dalla mera circostanza che i conti correnti del garantito presentassero un saldo negativo” (cfr parte motiva sentenza da ultimo citata).
Tali principi devono essere quindi trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
Gli appellanti rectius l'appellante si è limitata, invero in maniera generica, Parte_2
ad allegare la circostanza che successivamente alla fideiussione vi è stato un peggioramento così da formulare una valutazione prognostica attendibile circa l'insolvenza del debitore principale.
13 Tale nozione, come noto, presenta degli aspetti ben più gravi rispetto alla situazione di esistenza di un saldo negativo di un rapporto di conto corrente o comunque di esposizione debitoria derivante dal mancato rimborso delle rate di un mutuo.
Attingendo alla giurisprudenza formatasi in materia fallimentare (dove la nozione è stata certamente maggiormente esaminata) l' insolvenza (anche soltanto a livello potenziale essendo sufficiente ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 cod civ anche tale ipotesi) si traduce in una situazione di crisi irreversibile che preclude la possibilità di adempimento delle obbligazioni assunte.
In ultimo, poi, deve prendersi atto che la è moglie convivente del debitore Parte_2
principale ed una tale circostanza rappresenta un ulteriore fattore di cui tener conto.
Di recente, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore)” (cfr Cass Civ. Sez III, 17.7.2023 n. 20713).
La , però, non ha allegato alcunchè per dimostrare la crisi irreversibile (anche solo Parte_2 in via potenziale) del debitore principale (la sottoscrizione del mutuo quand'anche per il ripianamento di un debito non soddisfa tale requisito) né ha fornito elementi per superare la presunzione nei termini indicati nelle pagine che precedono.
Di conseguenza deve ritenersi che non avendo l'appellante assolto all'onere Parte_2
probatorio posto a suo carico, il motivo non può che essere rigettato.
4.3. Analoga sorte va riservata anche all'ultima censura.
La violazione della disciplina consumeristica, sostenuta dagli appellanti, per violazione dell'art. 33 lettera t) codice del consumo (…”sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
) è stata introdotta per la prima volta soltanto in appello dove in particolare è stata dedotta la qualità di consumatore del garante.
14 Anche volendo superare tale profilo, resta che la doglianza si è rivelata generica avendo dedotto
“estende la responsabilità del consumatore anche ad ipotesi imprevedibili e/o non previste al momento della sottoscrizione del contratto di garanzia, quale appunto è l'ampliamento del fido dinanzi a peggioramento delle situazioni patrimoniali del debitore principale e ciò in danno del fideiussore”.
Si tratta, in definitiva di una ripetizione delle questioni già sviluppate con riguardo alla lamentata violazione dell'art. 1956 cod civ.
5. L'ultimo motivo di appello deve essere invece parzialmente accolto
E' vero che il decreto ingiuntivo è stato revocato e nella motivazione della sentenza impugnata (cfr pag 22) risulta specificato chiaramente che ai fini delle spese si è fatto riferimento al criterio del decisum con applicazione dei parametri minimi.
Ciò nondimeno, però, dovendosi utilizzare il medesimo scaglione che avrebbe trovato applicazione in caso di rigetto dell'opposizione, con la effettiva riduzione di una parte, pari a circa 100.000,00 euro, ricorrono le condizioni per procedere ad una compensazione non totale (come di contro richiesto dagli appellanti) ma parziale, nella misura del 15% (ponendo il restante 75% a carico degli appellanti).
Così le spese di primo grado, deve essere liquidate in € 12.408,30 (con compensazione del 15% su €
14.598,00).
6.Le spese del presente grado seguono la soccombenza con analoga compensazione e vanno regolate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art. 4 D.M. n. 55 del 10 marzo 2014
e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata.
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellata Controparte_9 la somma di € 14.365,00 (con compensazione del 15% di € 16.900,00) ciascuno per
[...]
compensi professionali attenendosi ai valori minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto
15 2022 trattandosi di importo di poco superiore al minimo dello scaglione (valore della controversia da
€ 520.001,00 ad € 1.000.000,00), esclusa la fase di trattazione ed istruttoria in quanto non svolta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 946/23 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) in parziale accoglimento dell'appello e per le causali di cui in motivazione, condanna
[...]
e in solido fra di loro, alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese del primo grado che liquida in € Controparte_10 CP_1
12.408,30 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
b) conferma nel resto la sentenza impugnata c) condanna gli appellanti, in solido fra di loro, alla rifusione in favore di
[...]
e di della somma di € 14.365,00 per ciascuno per Controparte_11 CP_2
compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie,
IVA e CPA dovuti come per legge;
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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