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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 2200/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo il 6.12.2023, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Alessio; attore - attore in riassunzione nei confronti di
C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco CP_1 C.F._2
Fabris e Vanessa Perazzolo;
convenuta - convenuta in riassunzione
(C.F. ), , Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 CP_5
(C.F. ), (C.F. );
[...] C.F._6 CP_6 C.F._7
1 terzi chiamati - convenuti in riassunzione
Oggetto: “Proprietà” (in realtà: “Possesso”); giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia sentenza n. 1489/2017 del 16.5.2017-12.7.2017 con ordinanza della Corte di Cassazione del 22.6.2023-2.8.2023 n. 23601/2023.
CONCLUSIONI per l'attrice in riassunzione:
“NEL MERITO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello di Venezia, in funzione di giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, così provvedere a seguito di rinvio dalla
Suprema Corte ed in conformità ai principi espressi dalla stessa con l'ordinanza n° 23601/2023 del 22.06.23/2.08.2023, con la quale ha accolto il ricorso di : Parte_1
1. previo accertamento che il confine tra i terreni di pertinenza dei fabbricati di proprietà dei signori e corre lungo l'asse del muretto di cinta posto sul lato sud Parte_1 CP_1
delle proprietà finitime, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'avancorpo e della sopraelevazione costruiti dai Sigg. e , danti causa della Controparte_2 Persona_1 signora in continuità con la parete sud del fabbricato, verso via Pisacane, oggi di CP_1
proprietà di quest'ultima, in quanto realizzati in violazione della norma contenuta nell'art. 7, punto terzo, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di
Padova e, per l'effetto, disporsi il loro arretramento, a spese della convenuta, in conformità alla misura di cm 15,4 determinata nel primo grado di giudizio dal perito dell'ufficio o nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque sino a rispettare la distanza legale dal confine;
2. Disporsi altresì l'arretramento - nella misura che verrà determinata dall'espletanda consulenza tecnica d'ufficio - dell'avancorpo e della sopraelevazione, costruiti in continuità con la parete sud del fabbricato, verso via Pisacane, dai danti causa della convenuta appellata signori e ed ora di proprietà della signora sino a Controparte_2 Persona_1 CP_1
2 rispettare la distanza minima dal confine di cinque metri pure per l'eventualità in cui la linea dello stesso fosse identificata con l'estradosso del vecchio muro in laterizio sottostante l'attuale muretta in calcestruzzo;
3. Condannarsi la convenuta nonché , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, e , quali eredi di e la prima anche Controparte_4 CP_5 CP_6 Persona_1 in proprio, a restituire all'attore le somme che quest'ultimo ha versato loro a titolo di spese di lite in conformità a quanto disposto al riguardo a suo carico dalle sentenze di primo e di secondo grado per un totale di € 32.228,18 (di cui € 15.077,81 versati ad ed € 17.150,37 CP_1 ai terzi chiamati) come da documentazione versata in atti, oltre ad interessi dal dì del versamento a quello del saldo effettivo.
4. Dichiararsi inammissibile e comunque rigettare nel merito la domanda di usucapione formulata da , , , e Controparte_2 Controparte_3 CP_5 Controparte_4 CP_6 perché destituita di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto.
5. Liquidarsi, a favore del deducente, le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, oltre a quelle di c.t.u., del giudizio di Cassazione nonché di quello di rinvio in conformità alla nota spese di cui viene riservato il deposito.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede: per l'eventualità in cui la Corte identificasse quale linea di confine l'estradosso ovest del vecchio muro in laterizio e sulle premesse che, per le ragioni ampiamente dedotte al punto sub. 2.1, alla distanza di 155,5 cm dallo spigolo ovest dell'edificio dell'odierna appellata – corrispondente alla profondità dell'avancorpo in coincidenza della quale il CTU ha calcolato le distanze dal confine
– tale vecchio muro è traslato verso est rispetto all'allineamento della parete ovest del fabbricato di proprietà e non rispetta, pertanto, la distanza di cinque metri dal confine, Voglia la CP_1
Corte adita disporre l'integrazione della CTU al fine di determinare:
3 a. l'ampiezza della traslazione verso est (vale a dire all'interno della proprietà del CP_1
suddetto muro con riferimento alla profondità dell'avancorpo;
b. l'ampiezza dell'arretramento dell'avancorpo necessario affinché quest'ultimo abbia dalla linea di confine come sopra determinata una distanza pari a quella legale.
Ci si oppone, altresì, all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da , Controparte_2
, , e per i motivi dedotti nelle Controparte_3 CP_5 Controparte_4 CP_6
note di trattazione scritta dell'udienza del 15.04.2024”; per la convenuta in riassunzione CP_1
“NEL MERITO: in via principale: rigettare l'appello promosso dal Sig. e tutte le domande dallo Parte_1
stesso formulate perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e confermare integralmente la sentenza n. 1354/2014 del Tribunale di Padova pubblicata il
6.05.2014; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del Sig. , Parte_1 condannarsi i Sigg.ri , , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
a tenere indenne e manlevata la Sig.ra da ogni conseguenza possa CP_6 CP_1
ad essa derivare dalla soccombenza di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le domande avversarie di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio perché inammissibile, esplorativa ed inconcludente per tutte le ragioni esposte in narrativa.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi di tutti i precedenti gradi di giudizio, nonché del presente, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge”; per i convenuti in riassunzione e : CP_2 Per_1
“- in rito, dichiararsi inammissibile l'appello proposto dal sig. per le motivazioni Parte_1 meglio evidenziate in atti;
4 - nel merito, rigettarsi l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
1354/2014 perché infondato sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in atti e per l'effetto confermarsi interamente la succitata decisione del Tribunale di Padova;
- nel merito, in ogni caso:
o in principalità, dichiararsi infondate e/o inammissibili, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, nonché nei successivi atti difensivi, le domande tutte avanzate dal sig.
; Parte_1
o in subordine, dichiararsi infondata ed inammissibile la domanda proposta dalla convenuta sig.ra di essere tenuta indenne e manlevata da qualsivoglia danno potesse derivarle dalla CP_1 soccombenza di causa, per le motivazioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi;
o in via di ulteriore subordine, accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione a favore di parte convenuta della fascia di terreno identificata dalla costruzione del muretto esistente tra le proprietà dell'attore e quella dei convenuti per possesso della stessa fin dal 1975 in maniera pubblica, pacifica, continua e non interrotta.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, anche relativamente al giudizio di legittimità, e rigetto delle domande restitutorie avversarie.
- In via istruttoria, ammettersi la prova per interpello e testi sui capitoli 1 e 8-13 di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. depositata il 29.10.2007 con i testi ivi indicati;
rigettarsi la richiesta attorea di integrazione delle relazioni peritali in atti”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nell'ordinanza del 22.6.2023-2.8.2023 n. 23601/2023 resa dalla Corte di Cassazione che ha dato origine alla presente fase, lo svolgimento del processo sino al procedimento di cassazione è riassunto nei seguenti testuali termini:
5 ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova, chiedendo Parte_1 CP_1
di accertare che l'avancorpo lato sud del fabbricato e la sopraelevazione costruita dai precedenti proprietari, e manufatti poi acquistati dalla Controparte_2 Persona_1
convenuta, erano stati edificati in violazione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Padova, che imponevano una distanza di mt. 5,00 dal confine.
Ha chiesto: a) di disporre l'arretramento delle costruzioni, previa individuazione del confine tra le rispettive proprietà; b) di dichiarare che il muretto di cinta del cortile posto al lato sud era stato parzialmente realizzato sulla sua proprietà; c) di dichiarare che il balcone della CP_1 violava la distanza fissata dall'art. 905 c.p.c.
Si è costituita la convenuta, chiamando in causa i precedenti proprietari e instando in via riconvenzionale per la condanna dell'attore alla rimozione del tavolato apposto tra i due edifici
e al risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati, deducendo l'infondatezza delle pretese di parte attrice.
Il Tribunale ha respinto le domande, regolando le spese, con pronuncia confermata in appello.
La Corte distrettuale ha condiviso le conclusioni del primo giudice quanto all'individuazione della linea di confine tra le due proprietà, ritenuto coincidente con l'estradosso del muretto di recinzione in calcestruzzo presente sulla parte ovest del fabbricato della convenuta, confermando che, rispetto a tale confine, l'avancorpo e la sopraelevazione rispettavano la normativa urbanistica e la distanza di mt. 5 dal confine.
Ha precisato che il c.t.u. aveva inizialmente accertato uno sconfinamento di circa 1 cm dell'asse della recinzione nella zona prospiciente la locale via Pisacane verso la proprietà , salvo Pt_1 poi a precisare che le caratteristiche del muretto e della sovrastante cancellata portavano ad escluderne la sussistenza. Tra le due diverse ipotesi avanzate dal c.t.u. ha ritenuto condivisibile quella che individuava il confine con l'allineamento dello zoccolo di fondazione del muro della
6 proprietà evidenziando che il consulente aveva escluso, in risposta ad altro chiarimento, CP_1
che tale zoccolo fosse ubicato nel fondo dell'attore; ha inoltre posto in rilievo che – riguardo al balcone – era stata dedotta la violazione dell'art. 905 c.c. e non della distanza legale tra le costruzioni, domanda che, pertanto, per la sua novità, non poteva avere ingresso direttamente in secondo grado, affermando infine che la aveva usucapito la servitù di scarico delle CP_1
acque reflue in un pozzetto di raccolta ubicato nella proprietà confinante.
La cassazione della sentenza è chiesta da con ricorso in cinque motivi. Parte_1
nonché, , , e , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 eredi di , resistono con controricorso”. Persona_1
La Corte di Cassazione ha:
- accolto, esaminandoli congiuntamente, i primi tre motivi di ricorso, coi quali il ricorrente lamentava: 1) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.: sosteneva il ricorrente che il c.t.u. avesse individuato due diversi possibili confini tra le proprietà e che il giudice di appello abbia prescelto quello che identificava il confine con l'estradosso del muretto in calcestruzzo che ancora divideva le due proprietà e in base al quale la costruzione della convenuta risultava posta a distanza legale, senza tuttavia spiegare le ragioni di tale soluzione, avendo acriticamente aderito alle conclusioni del tribunale;
2) violazione degli art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 118, comma primo, delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la sentenza ritenuto contrastanti e non decisive le deposizioni testimoniali, dalle quali era emerso che l'attuale muretto che divide le due proprietà insisteva in loco dal 1975 e che il confine era delimitato dall'asse del muretto anche per effetto dell'usucapione del manufatto, conseguendone che le costruzioni erano poste ad un distacco inferiore a quello di legge;
anche a ritenere che il confine fosse inizialmente coincidente con l'estradosso ad ovest del vecchio muro di laterizio sottostante l'attuale recinzione, la realizzazione del nuovo muro aveva creato un nuovo confine tra i fondi;
3) violazione degli articoli 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. e 118, comma primo, disp.
7 att. c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che, per ritenere che le nuove costruzioni fossero a distanza legale, l'estradosso del muro di delimitazione, costituente il confine, doveva necessariamente coincidere con l'allineamento dello zoccolo alla base della parete ovest del fabbricato della convenuta, corrispondenza e perfetta sovrapponibilità che erano escluse dal fatto che il muro, lungi dal proseguire lungo l'allineamento con la parete ovest, rientrava all'interno del fondo della in direzione dello spigolo a sud-ovest; inoltre – alla CP_1
distanza di cm. 155 dallo spigolo ovest dell'edificio della convenuta, in corrispondenza del lato ovest dell'avancorpo - l'estradosso del muro non poteva coincidere con l'allineamento della parete ovest del fabbricato opposto, sicché in quel punto la costruzione era illegittima;
anche sulla rilevanza di tali circostanze di fatto il giudice avrebbe omesso del tutto di motivare;
- rigettato in quanto infondato il quarto motivo di ricorso per cassazione, col quale il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sulla domanda di arretramento del balcone realizzato dai convenuti, sostenendo il ricorrente che la legittimità del manufatto andava valutata anche in relazione al disposto dell'art. 873 c.c., norma che, benché non richiamata in citazione, era stata implicitamente invocata, essendo denunciato che l'opera riduceva l'illuminazione, l'ariosità e la visuale dell'edificio;
- rigettato in quanto infondato il quinto motivo di ricorso per cassazione, col quale il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1061, 889, comma secondo, 2697 c.c., per aver la sentenza respinto la domanda di rimozione delle tubazioni interrate poste a distanza illegale, ritenendo usucapita la servitù di scolo, benché l'eccezione di usucapione non fosse stata sollevata dalla convenuta ma dai terzi chiamati, e sebbene non fosse stata allegata l'esistenza di opere apparenti, destinate all'esercizio del diritto.
In relazione ai tre motivi accolti la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla
Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
8 ha riassunto il giudizio con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. affermando, sulla Parte_1
base delle statuizioni espresse nel provvedimento di rinvio e delle risultanze di causa oggetto di nuova valutazione, che la Corte d'Appello dovrà in primo luogo individuare ed indicare quale sia, dal punto di vista giuridico, il corretto confine tra le due proprietà, scegliendolo motivatamente tra uno dei due confini summenzionati e già individuati dal c.t.u.; secondo l'attore in riassunzione, la linea di confine tra la due proprietà coincide con l'asse del muretto in calcestruzzo che attualmente divide le due proprietà avendo i testimoni escussi all'udienza di prove del 19.1.2012 (introdotti dai terzi chiamati) confermato che la muretta in calcestruzzo, che ancor oggi separa il cortile di proprietà dell'appellante da quello dell'appellata, insiste in loco fin dal 1975; se tuttavia dovesse prevalere l'opposta determinazione del confine in coincidenza con l'estradosso del vecchio muro in laterizio, l'avancorpo e la sopraelevazione realizzati dai danti causa della convenuta non rispetterebbero comunque le distanze, poiché il vecchio muro in mattoni si sposta progressivamente verso est, e cioè all'interno della proprietà alla CP_1
distanza di 155,5 cm dallo spigolo ovest dell'edificio di costei – corrispondente alla profondità dell'avancorpo in coincidenza della quale il c.t.u. ha calcolato le distanze dal confine –
l'estradosso ovest del vecchio muro in laterizio non può coincidere con l'allineamento della parete ovest del fabbricato di proprietà ed è pertanto evidente secondo il che, in CP_1 Pt_1 quel punto, l'avancorpo non può rispettare – contrariamente a quanto sostenuto dal c.t.u. nonché dai giudici di primo e di secondo grado – la distanza di cinque metri dal confine. Su tali premesse l'attore in riassunzione ha insistito per la condanna di ad arretrare l'avancorpo e CP_1 la sopraelevazione per cui è causa sino a rispettare la distanza legale dal confine;
ha altresì richiesto la condanna della convenuta e delle altre parti del giudizio da lei chiamate in CP_1 causa alla restituzione delle somme che egli ha corrisposto loro a titolo di spese di lite in esecuzione delle sentenze di primo e di secondo grado (docc. 40 – 45 att. in riass.) e la condanna delle controparti a rifondergli le spese di tutti i gradi di giudizio.
9 Si sono costituiti, con separati patrocini, la convenuta nonché gli originari terzi CP_1
chiamati (o loro successori), insistendo per il rigetto delle domande attoree e, quanto alla convenuta, in via subordinata, per l'accoglimento della domanda di manleva;
nel merito, sottolineato che le pretese di diverse da quella oggetto dei primi tre motivi di Parte_1
ricorso per cassazione sono state definitivamente respinte, hanno osservato come la linea di confine sia quella indicata dal c.t.u. siccome coincidente con la prosecuzione dell'estradosso ovest dello zoccolo di base dell'abitazione verso la pubblica via, laddove l'altra ipotesi CP_1
di confine richiedeva una domanda in realtà mai svolta ed in ogni caso una prova non raggiunta, così che resterebbe in ogni caso esclusa la dedotta violazione delle distanze.
Precisate dalle parti le conclusioni e depositati dalle stesse gli scritti conclusivi nei termini di legge, all'udienza del 24.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
L'accoglimento del ricorso da parte della Suprema Corte è fondato sulla seguente motivazione:
“Dopo aver premesso che la distanza imposta dallo strumento urbanistico locale era pari a mt.
5,00 dalla linea di confine, la sentenza ha evidenziato che, sul lato nord-ovest delle distinte proprietà era presente uno zoccolo di fondazione del muro dell'edificio integralmente CP_1 ricompreso nella superficie appartenente ai danti causa della convenuta, pervenendo a concludere che il confine coincideva con l'allineamento dello zoccolo in direzione verso sud, e che, quantomeno per un tratto, tale zoccolo proseguiva a quota inferiore anche su un muretto di recinzione che delimita tuttora i fondi delle parti. In linea perpendicolare rispetto alle nuove costruzioni esisteva (ed esiste), difatti, tra le due proprietà un muro in calcestruzzo, il cui cordolo di base arretrava rispetto all'allineamento dello zoccolo di fondazione di circa 7 cm. sul lato nord ovest, salvo poi a rientrare verso est, nel tratto in prolungamento in direzione Via Pisacane, collocata sul lato sud. Al di sotto dell'attuale muro di recinzione esisteva inoltre un muro in
10 mattoni pieni, che si sviluppava lungo la linea di separazione sul lato ovest, in direzione della locale Via Pisacane (cfr. sentenza, pag. 6). Deve convenirsi che, data la descritta situazione di fatto, il giudice di appello abbia acriticamente aderito alle conclusioni del Tribunale quanto all'individuazione della linea di confine (talvolta indicata come coincidente con l'allineamento dello zoccolo di fondazione, ad es. sentenza pag. 5, altrove, a pag. 6, nell'estradosso del muro di recinzione), senza spiegare per quale ragione la collocazione dello zoccolo di fondazione all'interno della proprietà (sul lato nord ovest) costituisse circostanza imprescindibile CP_1
per identificare la linea divisoria delle due proprietà con il successivo allineamento ideale anche nella parte che si sviluppa in direzione sud e perché invece quella linea non potesse arretrare– nella suddetta direzione - sì da corrispondere con il muro divisorio, considerato che quest'ultimo era stato eretto su una preesistente costruzione in mattoni pieni ivi collocata da tempo, dovendosi accertare (e spiegare) se tale muro - e\o quello sottostante- fosse o meno comune (nel qual caso la distanza andava calcolata dall'asse del muro stesso). Le censure colgono dunque nel segno, poiché l'esame della motivazione non consente di individuare le ragioni delle soluzioni accolte quanto all'identificazione del confine, essendo correttamente denunciata anche la totale sovrapponibilità delle argomentazioni fatte proprie dal Giudice distrettuale rispetto a quelle della pronuncia di primo grado, senza alcun ulteriore vaglio critico, in relazione alle censure contenute nell'atto di appello. In definitiva, non appaiono soddisfatti quei requisiti imposti dall'attuale formulazione dell'art. 360 comma primo, n. 5 c.p.c., data l'incomprensibilità o la mera apparenza della motivazione, limitata ad un mero richiamo, tutt'altro che esplicativo, alle argomentazioni espresse dal Tribunale (Cass. s.u. 8053/2014). Benché la sentenza di appello possa essere motivata per relationem con richiamo alle ragioni della decisioni di primo grado,
è necessario che il giudice del gravame dia conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le
11 sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, condizioni che, nel caso concreto, non risultano affatto soddisfatte (Cass. 2397/2021; Cass. 20883/2019; Cass.
28139/2018)”.
Orbene, si deve premettere che nel corso del processo di primo grado si è svolta un'attività peritale assai approfondita, nel contraddittorio con le parti ed i loro c.t.p., che è durata due anni e mezzo e ha visto il deposito di una relazione e tre relazioni integrative, al fine di rispondere con la necessaria puntualità alle osservazioni dei periti di parte ed al progressivo assestamento della linea difensiva attorea.
La contestazione – per la parte non definita con statuizioni già passate in giudicato – riguarda l'avancorpo e la sopraelevazione realizzati da e , allora Controparte_2 Persona_1
proprietari della casa di abitazione unifamiliare oggi nella titolarità della convenuta, in continuità con la parete sud del fabbricato verso via Pisacane e in sostituzione del corpo di fabbrica preesistente, quest'ultimo di minori dimensioni.
È pacifico che l'edificazione richiedesse il rispetto della distanza di cinque metri dalla proprietà confinante, costituita dal lotto sul quale è edificato il fabbricato unifamiliare attoreo.
Assumendo per la conseguente verifica valore dirimente l'esatta individuazione del confine, fin dalla prima perizia il c.t.u. ha indicato con precisione gli elementi che avvaloravano più di ogni altra l'ipotesi che il confine tra le due proprietà sia costituito dall'allineamento dello zoccolo di base, presente sulla parete ovest del fabbricato della convenuta e che prosegue a quota inferiore anche sul muretto di recinzione.
Il c.t.u. ha indicato gli elementi che convergono in favore di tale conclusione, recependo la quale risulta confermato il rispetto della prescritta distanza per l'edificazione dal confine. In particolare egli ha osservato che lo stato dei luoghi evidenzia in corrispondenza dello spigolo sud ovest del fabbricato della convenuta uno sfasamento “inusuale” di circa 7,5 cm verso est del cordolo di base della recinzione presente sulla muratura del fabbricato e che, in conformità, la mappa del
12 N.C.T. e la planimetria del N.C.E.U. riportano il confine perfettamente rettilineo e in prosecuzione con la parete del fabbricato (lo stesso confine era indicato nel progetto relativo ai lavori in contestazione che, si rammenta, risalgono al 1986). In effetti la documentazione prodotta dalle parti ed acquisita dal c.t.u. (docc.1,2,9 fasc. conv. I grado e pagg.45-46 c.t.u. dep.
25.6.2009) mostra l'esistenza dello e di una muretta di recinzione, sua prosecuzione Pt_2 naturale: come osservato dal c.t.u., lo zoccolo di base della muratura lato ovest risultava di altezza ben superiore all'attuale e costituiva parte strutturale del muro in elevazione, come da tecnica costruttiva utilizzata all'epoca di edificazione del corpo originario. D'altra parte lo stesso attore aveva depositato quale doc. 5 la planimetria catastale del piano terra del proprio fabbricato nel quale pure si trova rappresentato il confine con una linea rettilinea e, in calce, si trova inserito un appunto del seguente tenore: “Doc.4 Catasto Fabbricati, Comune di Padova, Planimetria degli immobili urbani. Nella pianta al piano terra, dalla parte destra (ovest), è tracciato il confine perfettamente rettilineo (e, quindi, nella parte del cortile sud, allineato con l'immobile a confine) con la proprietà , ora della Convenuta”. Persona_2
Effettuati approfondimenti ulteriori anche tramite scavi sui fondi interessati, con la seconda integrazione alla relazione, di data 25.6.2009, il c.t.u. ha confermato le sue conclusioni, osservando che il muro di mattoni pieni, sottostante l'attuale muretto di calcestruzzo posto a quota di -32 cm rispetto al ciglio strada, ha l'ingrossamento lato nord-ovest complanare con lo zoccolo di base della muratura del fabbricato di proprietà mentre è stato accertato che, CP_1
all'estremità sud-ovest il vecchio muro di mattoni è traslato di 16,8 cm verso est rispetto all'allineamento della parete ovest del fabbricato di proprietà tale osservazione, si badi, CP_1 non è in contraddizione ma in coerenza con le primigenie conclusioni peritali secondo cui il confine tra le due proprietà era costituito dal vecchio muro di mattoni pieni rappresentato nei disegni allegati a pag. 22 e 23 e nelle foto da n. 3 a n. 9.
Vero è che, essendo emersa l'eventuale rilevanza, nella determinazione del confine, della diversa
13 collocazione del muretto di calcestruzzo attualmente esistente, rilevanza esclusivamente affidata ad una questione giuridica (usucapione), il c.t.u. ha prospettato due ipotesi:
“a) nel caso in cui il Tribunale ritenesse il confine di proprietà identificato dall'asse del muretto di calcestruzzo che separa il cortile di proprietà dell'attore da quello del convenuto, l'avancorpo viola la normativa” sulle distanze, laddove invece
“b) nel caso in cui il Tribunale considerasse il confine di proprietà coincidente con l'estradosso ovest del vecchio muro di laterizio sottostante l'attuale recinzione, l'avancorpo è conforme alla normativa” sulle distanze.
Si deve però sottolineare che le due ipotesi non sono proposte come indifferentemente fondate sulla base degli elementi acquisiti, la prima essendo quella cui il c.t.u. è giunto sulla base della risultanze già ripercorse e la seconda essendo fondata sull'ipotesi, peraltro neppure sostenuta dall'attore nel suo atto introduttivo, che la estensione delle proprietà finitime si fosse conformata, per reciproco fenomeno acquisitivo a titolo originario, al muretto che ora le divide, con usucapione di porzioni di terreno che l'edificazione di quel muretto aveva invero invaso, evidentemente rispetto ad un confine che non era, in precedenza, quello rappresentato dall'asse del muretto stesso.
Chiamato ulteriormente a chiarimenti, nella terza integrazione peritale il c.t.u. ebbe a precisare conclusivamente (pag. 4) “che, dalla documentazione fotografica allegata agli atti di causa e riportata a pag. 45 della CTU depositata il 22.09.2008, si evince che la parte nord-ovest del vecchio muretto di recinzione sottostante l'attuale era complanare con lo zoccolo del fabbricato
(se non si considera lo spessore di 34 cm del rivestimento plastico visibile sullo zoccolo);
- proprio nella parte nord-ovest del muretto il C/TU. non ha potuto eseguire l'accertamento diretto, tramite sondaggio, per la ferma opposizione dell'attore motivata da asseriti pericoli di stabilità del proprio fabbricato;
nelle planimetrie agli atti di causa e negli estratti di mappa (sia storici sin attuali) il confine tra le
14 due proprietà è rappresentato con un tratto coincidente con l'estradosso della parete ovest del fabbricato della proprietà con la sua prosecuzione verso sud, mentre il fabbricato attoreo CP_1 era ed è staccato da questa di una quantità maggiore di 57 cm (…):
In base a quanto sopra precisato il C.T.U.:
- ritiene il confine tra le due proprietà coincidente con il piano verticale passante per la faccia ovest dello zoccolo di base dcl fabbricato e successivamente, con la sua prosecuzione verso Via
Pisacane:
- non condivide l'ipotesi dell'attore secondo cui il confine verrebbe posizionato sull'asse del muretto, perché non confermata dalle planimetrie esaminate, in contrasto con la documentazione fotografica agli atti di causa e con la logica delle cose. Infatti, in presenza di un confine indicato rettilineo in tutte le mappe esaminate, appare quanto meno inverosimile che anche il muro ovest del fabbricato sia stato edificato a cavallo tra le due proprietà perché, in tale ipotesi, il CP_1 fabbricato dell'attore sarebbe stato costruito in appoggio e non staccato di oltre 57 cm”.
Come si vede, il c.t.u. è giunto a conclusioni chiare sulla determinazione del confine (e sulla conseguente mancata violazione della distanza dal confine per effetto dell'edificazione del contestato avancorpo con sopraelevazione sul fondo oggi di proprietà , solo venendone CP_1
rimessa al giudice l'ipotesi che debba considerarsi (già prima della predetta edificazione) formato un nuovo confine coincidente con l'asse dell'attuale muretto di recinzione, per effetto di reciproca usucapione delle porzioni ad est e ad ovest dello stesso.
Con riguardo alla determinazione del confine indicata come supportata dallo stato dei luoghi e dalla documentazione esaminata, il c.t.u. ha in termini adeguati e convincenti replicato alle osservazioni via via esposte da parte attrice. Quanto al dedotto mancato allineamento tra estradosso della facciata ovest e muro in mattoni (o laterizio), si deve in particolare rilevare che, come rappresentato dal c.t.u., tale mancato allineamento non incide sulla questione del rispetto delle distanze in relazione all'avancorpo realizzato, in quanto per questa assume rilievo solo un
15 tratto del confine, con riguardo al quale il mancato allineamento risulta pressoché impercettibile
(v. pag. 10 integrazione c.t.u. di data 25.6.2009 e allegato pag. 26).
Con riguardo all'ipotesi di usucapione da parte dell'attore di porzioni di terreno in precedenza dei danti causa della convenuta, si deve ritenere la stessa infondata, così che rimangono valide le conclusioni raggiunte dal c.t.u.
Si deve infatti in primo luogo considerare che nel proprio atto introduttivo mai l'attore ha allegato una tale eventualità avendo in quella sede al contrario lamentato che il muretto di recinzione avesse parzialmente invaso la sua proprietà: “tale muretto è stato ricostruito, nel 1989, ruotando il suo filo esterno (coincidente con il confine) verso l'interno della proprietà attorea, invadendola e non rispettando il filo del confine precedente, allineato con il filo del corpo di fabbrica di proprietà della convenuta e costruito in confine, così come indicato anche nei fogli di mappa catastali” (atto di citazione, pagg. 3-4).
Se è poi vero che nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la parte ha per la prima volta ipotizzato che il confine coincidesse con l'asse del muretto di recinzione, lo è altrettanto che una vera e propria domanda di accertamento dell'usucapione che in tesi avrebbe determinato una tale novità non è stata svolta, come conferma il fatto che ancora nell'atto di citazione d'appello (pag.
7) si fa riferimento alla “declaratoria di usucapione che il deducente si riserva di conseguire promuovendo una causa ad hoc i cui effetti saranno, come è noto, retroattivi”.
Anche in fatto, tuttavia, il fenomeno (reciprocamente) acquisitivo non risulta essersi prodotto, poiché se è vero che i testi hanno indicato che l'attuale muretto fu realizzato nel 1975 in posizione coincidente con un muretto preesistente, è anche vero che risulta pacifico – sia per indicazione da parte dei testi sia per effetto delle allegazioni attoree – che il muretto in questione fu eretto dai danti causa dell'odierna convenuta , mentre non risultano da parte dell'attore atti di possesso che abbiano avuto ad oggetto il muretto stesso o una sua porzione. Neppure può dirsi che la porzione di terreno di proprietà della convenuta rimasta (per difetto nella collocazione dello stesso da parte
16 dei danti causa di costei) oltre il muretto di recinzione dalla parte dell'attore sia stata usucapita per questo solo dato materiale realizzatosi senza nessun apporto dell'attore, non risultando dedotti né provati atti di possesso utile ad usucapionem da parte di quest'ultimo.
In un quadro probatorio come quello appena delineato nel quale mancano elementi probatori certi a sostegno della deduzione attorea, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass., n. 6760/2003). Secondo la ripartizione dell'onere probatorio, infatti, in tema di distanze legali, il proprietario che lamenti la violazione delle distanze a causa della realizzazione di un'opera su un fondo limitrofo è tenuto a dare prova sia del fatto della costruzione che di quello della dedotta violazione (Cass., n. 18021/2022).
Ne consegue il rigetto (anche) delle domande attoree per le quali non si era già formato il giudicato nelle precedenti fasi del processo.
Posto che l'esito della lite è sostanzialmente conforme a quello del giudizio d'appello (sentenza di questa Corte, n. 1489/2017), non vi è ragione logico-giuridica per provvedere nuovamente sulle spese del primo e secondo grado di giudizio, le cui statuizioni in punto spese rimangono ferme (cfr. Cass., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20399).
Le spese del giudizio di legittimità e quelle del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese anticipate dalle parti vittoriose, con liquidazione in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 e succ. mod., in relazione al valore della causa ed all'attività in concreto esperita, secondo importi prossimi ai medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore
17 deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta in quanto infondate le domande proposte da , come riportate in Parte_1
epigrafe della presente sentenza;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite anticipate da Parte_1 CP_1
che liquida: per il giudizio di legittimità in € 5.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge e per il presente giudizio di rinvio in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite anticipate da Parte_1 CP_2
, , , e , che
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
liquida: per il giudizio di legittimità in € 5.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge e per il presente giudizio di rinvio in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
18
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 2200/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo il 6.12.2023, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Alessio; attore - attore in riassunzione nei confronti di
C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco CP_1 C.F._2
Fabris e Vanessa Perazzolo;
convenuta - convenuta in riassunzione
(C.F. ), , Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 CP_5
(C.F. ), (C.F. );
[...] C.F._6 CP_6 C.F._7
1 terzi chiamati - convenuti in riassunzione
Oggetto: “Proprietà” (in realtà: “Possesso”); giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia sentenza n. 1489/2017 del 16.5.2017-12.7.2017 con ordinanza della Corte di Cassazione del 22.6.2023-2.8.2023 n. 23601/2023.
CONCLUSIONI per l'attrice in riassunzione:
“NEL MERITO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello di Venezia, in funzione di giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, così provvedere a seguito di rinvio dalla
Suprema Corte ed in conformità ai principi espressi dalla stessa con l'ordinanza n° 23601/2023 del 22.06.23/2.08.2023, con la quale ha accolto il ricorso di : Parte_1
1. previo accertamento che il confine tra i terreni di pertinenza dei fabbricati di proprietà dei signori e corre lungo l'asse del muretto di cinta posto sul lato sud Parte_1 CP_1
delle proprietà finitime, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'avancorpo e della sopraelevazione costruiti dai Sigg. e , danti causa della Controparte_2 Persona_1 signora in continuità con la parete sud del fabbricato, verso via Pisacane, oggi di CP_1
proprietà di quest'ultima, in quanto realizzati in violazione della norma contenuta nell'art. 7, punto terzo, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di
Padova e, per l'effetto, disporsi il loro arretramento, a spese della convenuta, in conformità alla misura di cm 15,4 determinata nel primo grado di giudizio dal perito dell'ufficio o nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque sino a rispettare la distanza legale dal confine;
2. Disporsi altresì l'arretramento - nella misura che verrà determinata dall'espletanda consulenza tecnica d'ufficio - dell'avancorpo e della sopraelevazione, costruiti in continuità con la parete sud del fabbricato, verso via Pisacane, dai danti causa della convenuta appellata signori e ed ora di proprietà della signora sino a Controparte_2 Persona_1 CP_1
2 rispettare la distanza minima dal confine di cinque metri pure per l'eventualità in cui la linea dello stesso fosse identificata con l'estradosso del vecchio muro in laterizio sottostante l'attuale muretta in calcestruzzo;
3. Condannarsi la convenuta nonché , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, e , quali eredi di e la prima anche Controparte_4 CP_5 CP_6 Persona_1 in proprio, a restituire all'attore le somme che quest'ultimo ha versato loro a titolo di spese di lite in conformità a quanto disposto al riguardo a suo carico dalle sentenze di primo e di secondo grado per un totale di € 32.228,18 (di cui € 15.077,81 versati ad ed € 17.150,37 CP_1 ai terzi chiamati) come da documentazione versata in atti, oltre ad interessi dal dì del versamento a quello del saldo effettivo.
4. Dichiararsi inammissibile e comunque rigettare nel merito la domanda di usucapione formulata da , , , e Controparte_2 Controparte_3 CP_5 Controparte_4 CP_6 perché destituita di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto.
5. Liquidarsi, a favore del deducente, le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, oltre a quelle di c.t.u., del giudizio di Cassazione nonché di quello di rinvio in conformità alla nota spese di cui viene riservato il deposito.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede: per l'eventualità in cui la Corte identificasse quale linea di confine l'estradosso ovest del vecchio muro in laterizio e sulle premesse che, per le ragioni ampiamente dedotte al punto sub. 2.1, alla distanza di 155,5 cm dallo spigolo ovest dell'edificio dell'odierna appellata – corrispondente alla profondità dell'avancorpo in coincidenza della quale il CTU ha calcolato le distanze dal confine
– tale vecchio muro è traslato verso est rispetto all'allineamento della parete ovest del fabbricato di proprietà e non rispetta, pertanto, la distanza di cinque metri dal confine, Voglia la CP_1
Corte adita disporre l'integrazione della CTU al fine di determinare:
3 a. l'ampiezza della traslazione verso est (vale a dire all'interno della proprietà del CP_1
suddetto muro con riferimento alla profondità dell'avancorpo;
b. l'ampiezza dell'arretramento dell'avancorpo necessario affinché quest'ultimo abbia dalla linea di confine come sopra determinata una distanza pari a quella legale.
Ci si oppone, altresì, all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da , Controparte_2
, , e per i motivi dedotti nelle Controparte_3 CP_5 Controparte_4 CP_6
note di trattazione scritta dell'udienza del 15.04.2024”; per la convenuta in riassunzione CP_1
“NEL MERITO: in via principale: rigettare l'appello promosso dal Sig. e tutte le domande dallo Parte_1
stesso formulate perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e confermare integralmente la sentenza n. 1354/2014 del Tribunale di Padova pubblicata il
6.05.2014; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del Sig. , Parte_1 condannarsi i Sigg.ri , , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
a tenere indenne e manlevata la Sig.ra da ogni conseguenza possa CP_6 CP_1
ad essa derivare dalla soccombenza di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le domande avversarie di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio perché inammissibile, esplorativa ed inconcludente per tutte le ragioni esposte in narrativa.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi di tutti i precedenti gradi di giudizio, nonché del presente, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge”; per i convenuti in riassunzione e : CP_2 Per_1
“- in rito, dichiararsi inammissibile l'appello proposto dal sig. per le motivazioni Parte_1 meglio evidenziate in atti;
4 - nel merito, rigettarsi l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
1354/2014 perché infondato sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in atti e per l'effetto confermarsi interamente la succitata decisione del Tribunale di Padova;
- nel merito, in ogni caso:
o in principalità, dichiararsi infondate e/o inammissibili, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, nonché nei successivi atti difensivi, le domande tutte avanzate dal sig.
; Parte_1
o in subordine, dichiararsi infondata ed inammissibile la domanda proposta dalla convenuta sig.ra di essere tenuta indenne e manlevata da qualsivoglia danno potesse derivarle dalla CP_1 soccombenza di causa, per le motivazioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi;
o in via di ulteriore subordine, accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione a favore di parte convenuta della fascia di terreno identificata dalla costruzione del muretto esistente tra le proprietà dell'attore e quella dei convenuti per possesso della stessa fin dal 1975 in maniera pubblica, pacifica, continua e non interrotta.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, anche relativamente al giudizio di legittimità, e rigetto delle domande restitutorie avversarie.
- In via istruttoria, ammettersi la prova per interpello e testi sui capitoli 1 e 8-13 di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. depositata il 29.10.2007 con i testi ivi indicati;
rigettarsi la richiesta attorea di integrazione delle relazioni peritali in atti”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nell'ordinanza del 22.6.2023-2.8.2023 n. 23601/2023 resa dalla Corte di Cassazione che ha dato origine alla presente fase, lo svolgimento del processo sino al procedimento di cassazione è riassunto nei seguenti testuali termini:
5 ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova, chiedendo Parte_1 CP_1
di accertare che l'avancorpo lato sud del fabbricato e la sopraelevazione costruita dai precedenti proprietari, e manufatti poi acquistati dalla Controparte_2 Persona_1
convenuta, erano stati edificati in violazione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Padova, che imponevano una distanza di mt. 5,00 dal confine.
Ha chiesto: a) di disporre l'arretramento delle costruzioni, previa individuazione del confine tra le rispettive proprietà; b) di dichiarare che il muretto di cinta del cortile posto al lato sud era stato parzialmente realizzato sulla sua proprietà; c) di dichiarare che il balcone della CP_1 violava la distanza fissata dall'art. 905 c.p.c.
Si è costituita la convenuta, chiamando in causa i precedenti proprietari e instando in via riconvenzionale per la condanna dell'attore alla rimozione del tavolato apposto tra i due edifici
e al risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati, deducendo l'infondatezza delle pretese di parte attrice.
Il Tribunale ha respinto le domande, regolando le spese, con pronuncia confermata in appello.
La Corte distrettuale ha condiviso le conclusioni del primo giudice quanto all'individuazione della linea di confine tra le due proprietà, ritenuto coincidente con l'estradosso del muretto di recinzione in calcestruzzo presente sulla parte ovest del fabbricato della convenuta, confermando che, rispetto a tale confine, l'avancorpo e la sopraelevazione rispettavano la normativa urbanistica e la distanza di mt. 5 dal confine.
Ha precisato che il c.t.u. aveva inizialmente accertato uno sconfinamento di circa 1 cm dell'asse della recinzione nella zona prospiciente la locale via Pisacane verso la proprietà , salvo Pt_1 poi a precisare che le caratteristiche del muretto e della sovrastante cancellata portavano ad escluderne la sussistenza. Tra le due diverse ipotesi avanzate dal c.t.u. ha ritenuto condivisibile quella che individuava il confine con l'allineamento dello zoccolo di fondazione del muro della
6 proprietà evidenziando che il consulente aveva escluso, in risposta ad altro chiarimento, CP_1
che tale zoccolo fosse ubicato nel fondo dell'attore; ha inoltre posto in rilievo che – riguardo al balcone – era stata dedotta la violazione dell'art. 905 c.c. e non della distanza legale tra le costruzioni, domanda che, pertanto, per la sua novità, non poteva avere ingresso direttamente in secondo grado, affermando infine che la aveva usucapito la servitù di scarico delle CP_1
acque reflue in un pozzetto di raccolta ubicato nella proprietà confinante.
La cassazione della sentenza è chiesta da con ricorso in cinque motivi. Parte_1
nonché, , , e , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 eredi di , resistono con controricorso”. Persona_1
La Corte di Cassazione ha:
- accolto, esaminandoli congiuntamente, i primi tre motivi di ricorso, coi quali il ricorrente lamentava: 1) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.: sosteneva il ricorrente che il c.t.u. avesse individuato due diversi possibili confini tra le proprietà e che il giudice di appello abbia prescelto quello che identificava il confine con l'estradosso del muretto in calcestruzzo che ancora divideva le due proprietà e in base al quale la costruzione della convenuta risultava posta a distanza legale, senza tuttavia spiegare le ragioni di tale soluzione, avendo acriticamente aderito alle conclusioni del tribunale;
2) violazione degli art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 118, comma primo, delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la sentenza ritenuto contrastanti e non decisive le deposizioni testimoniali, dalle quali era emerso che l'attuale muretto che divide le due proprietà insisteva in loco dal 1975 e che il confine era delimitato dall'asse del muretto anche per effetto dell'usucapione del manufatto, conseguendone che le costruzioni erano poste ad un distacco inferiore a quello di legge;
anche a ritenere che il confine fosse inizialmente coincidente con l'estradosso ad ovest del vecchio muro di laterizio sottostante l'attuale recinzione, la realizzazione del nuovo muro aveva creato un nuovo confine tra i fondi;
3) violazione degli articoli 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. e 118, comma primo, disp.
7 att. c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che, per ritenere che le nuove costruzioni fossero a distanza legale, l'estradosso del muro di delimitazione, costituente il confine, doveva necessariamente coincidere con l'allineamento dello zoccolo alla base della parete ovest del fabbricato della convenuta, corrispondenza e perfetta sovrapponibilità che erano escluse dal fatto che il muro, lungi dal proseguire lungo l'allineamento con la parete ovest, rientrava all'interno del fondo della in direzione dello spigolo a sud-ovest; inoltre – alla CP_1
distanza di cm. 155 dallo spigolo ovest dell'edificio della convenuta, in corrispondenza del lato ovest dell'avancorpo - l'estradosso del muro non poteva coincidere con l'allineamento della parete ovest del fabbricato opposto, sicché in quel punto la costruzione era illegittima;
anche sulla rilevanza di tali circostanze di fatto il giudice avrebbe omesso del tutto di motivare;
- rigettato in quanto infondato il quarto motivo di ricorso per cassazione, col quale il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sulla domanda di arretramento del balcone realizzato dai convenuti, sostenendo il ricorrente che la legittimità del manufatto andava valutata anche in relazione al disposto dell'art. 873 c.c., norma che, benché non richiamata in citazione, era stata implicitamente invocata, essendo denunciato che l'opera riduceva l'illuminazione, l'ariosità e la visuale dell'edificio;
- rigettato in quanto infondato il quinto motivo di ricorso per cassazione, col quale il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1061, 889, comma secondo, 2697 c.c., per aver la sentenza respinto la domanda di rimozione delle tubazioni interrate poste a distanza illegale, ritenendo usucapita la servitù di scolo, benché l'eccezione di usucapione non fosse stata sollevata dalla convenuta ma dai terzi chiamati, e sebbene non fosse stata allegata l'esistenza di opere apparenti, destinate all'esercizio del diritto.
In relazione ai tre motivi accolti la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla
Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
8 ha riassunto il giudizio con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. affermando, sulla Parte_1
base delle statuizioni espresse nel provvedimento di rinvio e delle risultanze di causa oggetto di nuova valutazione, che la Corte d'Appello dovrà in primo luogo individuare ed indicare quale sia, dal punto di vista giuridico, il corretto confine tra le due proprietà, scegliendolo motivatamente tra uno dei due confini summenzionati e già individuati dal c.t.u.; secondo l'attore in riassunzione, la linea di confine tra la due proprietà coincide con l'asse del muretto in calcestruzzo che attualmente divide le due proprietà avendo i testimoni escussi all'udienza di prove del 19.1.2012 (introdotti dai terzi chiamati) confermato che la muretta in calcestruzzo, che ancor oggi separa il cortile di proprietà dell'appellante da quello dell'appellata, insiste in loco fin dal 1975; se tuttavia dovesse prevalere l'opposta determinazione del confine in coincidenza con l'estradosso del vecchio muro in laterizio, l'avancorpo e la sopraelevazione realizzati dai danti causa della convenuta non rispetterebbero comunque le distanze, poiché il vecchio muro in mattoni si sposta progressivamente verso est, e cioè all'interno della proprietà alla CP_1
distanza di 155,5 cm dallo spigolo ovest dell'edificio di costei – corrispondente alla profondità dell'avancorpo in coincidenza della quale il c.t.u. ha calcolato le distanze dal confine –
l'estradosso ovest del vecchio muro in laterizio non può coincidere con l'allineamento della parete ovest del fabbricato di proprietà ed è pertanto evidente secondo il che, in CP_1 Pt_1 quel punto, l'avancorpo non può rispettare – contrariamente a quanto sostenuto dal c.t.u. nonché dai giudici di primo e di secondo grado – la distanza di cinque metri dal confine. Su tali premesse l'attore in riassunzione ha insistito per la condanna di ad arretrare l'avancorpo e CP_1 la sopraelevazione per cui è causa sino a rispettare la distanza legale dal confine;
ha altresì richiesto la condanna della convenuta e delle altre parti del giudizio da lei chiamate in CP_1 causa alla restituzione delle somme che egli ha corrisposto loro a titolo di spese di lite in esecuzione delle sentenze di primo e di secondo grado (docc. 40 – 45 att. in riass.) e la condanna delle controparti a rifondergli le spese di tutti i gradi di giudizio.
9 Si sono costituiti, con separati patrocini, la convenuta nonché gli originari terzi CP_1
chiamati (o loro successori), insistendo per il rigetto delle domande attoree e, quanto alla convenuta, in via subordinata, per l'accoglimento della domanda di manleva;
nel merito, sottolineato che le pretese di diverse da quella oggetto dei primi tre motivi di Parte_1
ricorso per cassazione sono state definitivamente respinte, hanno osservato come la linea di confine sia quella indicata dal c.t.u. siccome coincidente con la prosecuzione dell'estradosso ovest dello zoccolo di base dell'abitazione verso la pubblica via, laddove l'altra ipotesi CP_1
di confine richiedeva una domanda in realtà mai svolta ed in ogni caso una prova non raggiunta, così che resterebbe in ogni caso esclusa la dedotta violazione delle distanze.
Precisate dalle parti le conclusioni e depositati dalle stesse gli scritti conclusivi nei termini di legge, all'udienza del 24.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
L'accoglimento del ricorso da parte della Suprema Corte è fondato sulla seguente motivazione:
“Dopo aver premesso che la distanza imposta dallo strumento urbanistico locale era pari a mt.
5,00 dalla linea di confine, la sentenza ha evidenziato che, sul lato nord-ovest delle distinte proprietà era presente uno zoccolo di fondazione del muro dell'edificio integralmente CP_1 ricompreso nella superficie appartenente ai danti causa della convenuta, pervenendo a concludere che il confine coincideva con l'allineamento dello zoccolo in direzione verso sud, e che, quantomeno per un tratto, tale zoccolo proseguiva a quota inferiore anche su un muretto di recinzione che delimita tuttora i fondi delle parti. In linea perpendicolare rispetto alle nuove costruzioni esisteva (ed esiste), difatti, tra le due proprietà un muro in calcestruzzo, il cui cordolo di base arretrava rispetto all'allineamento dello zoccolo di fondazione di circa 7 cm. sul lato nord ovest, salvo poi a rientrare verso est, nel tratto in prolungamento in direzione Via Pisacane, collocata sul lato sud. Al di sotto dell'attuale muro di recinzione esisteva inoltre un muro in
10 mattoni pieni, che si sviluppava lungo la linea di separazione sul lato ovest, in direzione della locale Via Pisacane (cfr. sentenza, pag. 6). Deve convenirsi che, data la descritta situazione di fatto, il giudice di appello abbia acriticamente aderito alle conclusioni del Tribunale quanto all'individuazione della linea di confine (talvolta indicata come coincidente con l'allineamento dello zoccolo di fondazione, ad es. sentenza pag. 5, altrove, a pag. 6, nell'estradosso del muro di recinzione), senza spiegare per quale ragione la collocazione dello zoccolo di fondazione all'interno della proprietà (sul lato nord ovest) costituisse circostanza imprescindibile CP_1
per identificare la linea divisoria delle due proprietà con il successivo allineamento ideale anche nella parte che si sviluppa in direzione sud e perché invece quella linea non potesse arretrare– nella suddetta direzione - sì da corrispondere con il muro divisorio, considerato che quest'ultimo era stato eretto su una preesistente costruzione in mattoni pieni ivi collocata da tempo, dovendosi accertare (e spiegare) se tale muro - e\o quello sottostante- fosse o meno comune (nel qual caso la distanza andava calcolata dall'asse del muro stesso). Le censure colgono dunque nel segno, poiché l'esame della motivazione non consente di individuare le ragioni delle soluzioni accolte quanto all'identificazione del confine, essendo correttamente denunciata anche la totale sovrapponibilità delle argomentazioni fatte proprie dal Giudice distrettuale rispetto a quelle della pronuncia di primo grado, senza alcun ulteriore vaglio critico, in relazione alle censure contenute nell'atto di appello. In definitiva, non appaiono soddisfatti quei requisiti imposti dall'attuale formulazione dell'art. 360 comma primo, n. 5 c.p.c., data l'incomprensibilità o la mera apparenza della motivazione, limitata ad un mero richiamo, tutt'altro che esplicativo, alle argomentazioni espresse dal Tribunale (Cass. s.u. 8053/2014). Benché la sentenza di appello possa essere motivata per relationem con richiamo alle ragioni della decisioni di primo grado,
è necessario che il giudice del gravame dia conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le
11 sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, condizioni che, nel caso concreto, non risultano affatto soddisfatte (Cass. 2397/2021; Cass. 20883/2019; Cass.
28139/2018)”.
Orbene, si deve premettere che nel corso del processo di primo grado si è svolta un'attività peritale assai approfondita, nel contraddittorio con le parti ed i loro c.t.p., che è durata due anni e mezzo e ha visto il deposito di una relazione e tre relazioni integrative, al fine di rispondere con la necessaria puntualità alle osservazioni dei periti di parte ed al progressivo assestamento della linea difensiva attorea.
La contestazione – per la parte non definita con statuizioni già passate in giudicato – riguarda l'avancorpo e la sopraelevazione realizzati da e , allora Controparte_2 Persona_1
proprietari della casa di abitazione unifamiliare oggi nella titolarità della convenuta, in continuità con la parete sud del fabbricato verso via Pisacane e in sostituzione del corpo di fabbrica preesistente, quest'ultimo di minori dimensioni.
È pacifico che l'edificazione richiedesse il rispetto della distanza di cinque metri dalla proprietà confinante, costituita dal lotto sul quale è edificato il fabbricato unifamiliare attoreo.
Assumendo per la conseguente verifica valore dirimente l'esatta individuazione del confine, fin dalla prima perizia il c.t.u. ha indicato con precisione gli elementi che avvaloravano più di ogni altra l'ipotesi che il confine tra le due proprietà sia costituito dall'allineamento dello zoccolo di base, presente sulla parete ovest del fabbricato della convenuta e che prosegue a quota inferiore anche sul muretto di recinzione.
Il c.t.u. ha indicato gli elementi che convergono in favore di tale conclusione, recependo la quale risulta confermato il rispetto della prescritta distanza per l'edificazione dal confine. In particolare egli ha osservato che lo stato dei luoghi evidenzia in corrispondenza dello spigolo sud ovest del fabbricato della convenuta uno sfasamento “inusuale” di circa 7,5 cm verso est del cordolo di base della recinzione presente sulla muratura del fabbricato e che, in conformità, la mappa del
12 N.C.T. e la planimetria del N.C.E.U. riportano il confine perfettamente rettilineo e in prosecuzione con la parete del fabbricato (lo stesso confine era indicato nel progetto relativo ai lavori in contestazione che, si rammenta, risalgono al 1986). In effetti la documentazione prodotta dalle parti ed acquisita dal c.t.u. (docc.1,2,9 fasc. conv. I grado e pagg.45-46 c.t.u. dep.
25.6.2009) mostra l'esistenza dello e di una muretta di recinzione, sua prosecuzione Pt_2 naturale: come osservato dal c.t.u., lo zoccolo di base della muratura lato ovest risultava di altezza ben superiore all'attuale e costituiva parte strutturale del muro in elevazione, come da tecnica costruttiva utilizzata all'epoca di edificazione del corpo originario. D'altra parte lo stesso attore aveva depositato quale doc. 5 la planimetria catastale del piano terra del proprio fabbricato nel quale pure si trova rappresentato il confine con una linea rettilinea e, in calce, si trova inserito un appunto del seguente tenore: “Doc.4 Catasto Fabbricati, Comune di Padova, Planimetria degli immobili urbani. Nella pianta al piano terra, dalla parte destra (ovest), è tracciato il confine perfettamente rettilineo (e, quindi, nella parte del cortile sud, allineato con l'immobile a confine) con la proprietà , ora della Convenuta”. Persona_2
Effettuati approfondimenti ulteriori anche tramite scavi sui fondi interessati, con la seconda integrazione alla relazione, di data 25.6.2009, il c.t.u. ha confermato le sue conclusioni, osservando che il muro di mattoni pieni, sottostante l'attuale muretto di calcestruzzo posto a quota di -32 cm rispetto al ciglio strada, ha l'ingrossamento lato nord-ovest complanare con lo zoccolo di base della muratura del fabbricato di proprietà mentre è stato accertato che, CP_1
all'estremità sud-ovest il vecchio muro di mattoni è traslato di 16,8 cm verso est rispetto all'allineamento della parete ovest del fabbricato di proprietà tale osservazione, si badi, CP_1 non è in contraddizione ma in coerenza con le primigenie conclusioni peritali secondo cui il confine tra le due proprietà era costituito dal vecchio muro di mattoni pieni rappresentato nei disegni allegati a pag. 22 e 23 e nelle foto da n. 3 a n. 9.
Vero è che, essendo emersa l'eventuale rilevanza, nella determinazione del confine, della diversa
13 collocazione del muretto di calcestruzzo attualmente esistente, rilevanza esclusivamente affidata ad una questione giuridica (usucapione), il c.t.u. ha prospettato due ipotesi:
“a) nel caso in cui il Tribunale ritenesse il confine di proprietà identificato dall'asse del muretto di calcestruzzo che separa il cortile di proprietà dell'attore da quello del convenuto, l'avancorpo viola la normativa” sulle distanze, laddove invece
“b) nel caso in cui il Tribunale considerasse il confine di proprietà coincidente con l'estradosso ovest del vecchio muro di laterizio sottostante l'attuale recinzione, l'avancorpo è conforme alla normativa” sulle distanze.
Si deve però sottolineare che le due ipotesi non sono proposte come indifferentemente fondate sulla base degli elementi acquisiti, la prima essendo quella cui il c.t.u. è giunto sulla base della risultanze già ripercorse e la seconda essendo fondata sull'ipotesi, peraltro neppure sostenuta dall'attore nel suo atto introduttivo, che la estensione delle proprietà finitime si fosse conformata, per reciproco fenomeno acquisitivo a titolo originario, al muretto che ora le divide, con usucapione di porzioni di terreno che l'edificazione di quel muretto aveva invero invaso, evidentemente rispetto ad un confine che non era, in precedenza, quello rappresentato dall'asse del muretto stesso.
Chiamato ulteriormente a chiarimenti, nella terza integrazione peritale il c.t.u. ebbe a precisare conclusivamente (pag. 4) “che, dalla documentazione fotografica allegata agli atti di causa e riportata a pag. 45 della CTU depositata il 22.09.2008, si evince che la parte nord-ovest del vecchio muretto di recinzione sottostante l'attuale era complanare con lo zoccolo del fabbricato
(se non si considera lo spessore di 34 cm del rivestimento plastico visibile sullo zoccolo);
- proprio nella parte nord-ovest del muretto il C/TU. non ha potuto eseguire l'accertamento diretto, tramite sondaggio, per la ferma opposizione dell'attore motivata da asseriti pericoli di stabilità del proprio fabbricato;
nelle planimetrie agli atti di causa e negli estratti di mappa (sia storici sin attuali) il confine tra le
14 due proprietà è rappresentato con un tratto coincidente con l'estradosso della parete ovest del fabbricato della proprietà con la sua prosecuzione verso sud, mentre il fabbricato attoreo CP_1 era ed è staccato da questa di una quantità maggiore di 57 cm (…):
In base a quanto sopra precisato il C.T.U.:
- ritiene il confine tra le due proprietà coincidente con il piano verticale passante per la faccia ovest dello zoccolo di base dcl fabbricato e successivamente, con la sua prosecuzione verso Via
Pisacane:
- non condivide l'ipotesi dell'attore secondo cui il confine verrebbe posizionato sull'asse del muretto, perché non confermata dalle planimetrie esaminate, in contrasto con la documentazione fotografica agli atti di causa e con la logica delle cose. Infatti, in presenza di un confine indicato rettilineo in tutte le mappe esaminate, appare quanto meno inverosimile che anche il muro ovest del fabbricato sia stato edificato a cavallo tra le due proprietà perché, in tale ipotesi, il CP_1 fabbricato dell'attore sarebbe stato costruito in appoggio e non staccato di oltre 57 cm”.
Come si vede, il c.t.u. è giunto a conclusioni chiare sulla determinazione del confine (e sulla conseguente mancata violazione della distanza dal confine per effetto dell'edificazione del contestato avancorpo con sopraelevazione sul fondo oggi di proprietà , solo venendone CP_1
rimessa al giudice l'ipotesi che debba considerarsi (già prima della predetta edificazione) formato un nuovo confine coincidente con l'asse dell'attuale muretto di recinzione, per effetto di reciproca usucapione delle porzioni ad est e ad ovest dello stesso.
Con riguardo alla determinazione del confine indicata come supportata dallo stato dei luoghi e dalla documentazione esaminata, il c.t.u. ha in termini adeguati e convincenti replicato alle osservazioni via via esposte da parte attrice. Quanto al dedotto mancato allineamento tra estradosso della facciata ovest e muro in mattoni (o laterizio), si deve in particolare rilevare che, come rappresentato dal c.t.u., tale mancato allineamento non incide sulla questione del rispetto delle distanze in relazione all'avancorpo realizzato, in quanto per questa assume rilievo solo un
15 tratto del confine, con riguardo al quale il mancato allineamento risulta pressoché impercettibile
(v. pag. 10 integrazione c.t.u. di data 25.6.2009 e allegato pag. 26).
Con riguardo all'ipotesi di usucapione da parte dell'attore di porzioni di terreno in precedenza dei danti causa della convenuta, si deve ritenere la stessa infondata, così che rimangono valide le conclusioni raggiunte dal c.t.u.
Si deve infatti in primo luogo considerare che nel proprio atto introduttivo mai l'attore ha allegato una tale eventualità avendo in quella sede al contrario lamentato che il muretto di recinzione avesse parzialmente invaso la sua proprietà: “tale muretto è stato ricostruito, nel 1989, ruotando il suo filo esterno (coincidente con il confine) verso l'interno della proprietà attorea, invadendola e non rispettando il filo del confine precedente, allineato con il filo del corpo di fabbrica di proprietà della convenuta e costruito in confine, così come indicato anche nei fogli di mappa catastali” (atto di citazione, pagg. 3-4).
Se è poi vero che nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la parte ha per la prima volta ipotizzato che il confine coincidesse con l'asse del muretto di recinzione, lo è altrettanto che una vera e propria domanda di accertamento dell'usucapione che in tesi avrebbe determinato una tale novità non è stata svolta, come conferma il fatto che ancora nell'atto di citazione d'appello (pag.
7) si fa riferimento alla “declaratoria di usucapione che il deducente si riserva di conseguire promuovendo una causa ad hoc i cui effetti saranno, come è noto, retroattivi”.
Anche in fatto, tuttavia, il fenomeno (reciprocamente) acquisitivo non risulta essersi prodotto, poiché se è vero che i testi hanno indicato che l'attuale muretto fu realizzato nel 1975 in posizione coincidente con un muretto preesistente, è anche vero che risulta pacifico – sia per indicazione da parte dei testi sia per effetto delle allegazioni attoree – che il muretto in questione fu eretto dai danti causa dell'odierna convenuta , mentre non risultano da parte dell'attore atti di possesso che abbiano avuto ad oggetto il muretto stesso o una sua porzione. Neppure può dirsi che la porzione di terreno di proprietà della convenuta rimasta (per difetto nella collocazione dello stesso da parte
16 dei danti causa di costei) oltre il muretto di recinzione dalla parte dell'attore sia stata usucapita per questo solo dato materiale realizzatosi senza nessun apporto dell'attore, non risultando dedotti né provati atti di possesso utile ad usucapionem da parte di quest'ultimo.
In un quadro probatorio come quello appena delineato nel quale mancano elementi probatori certi a sostegno della deduzione attorea, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass., n. 6760/2003). Secondo la ripartizione dell'onere probatorio, infatti, in tema di distanze legali, il proprietario che lamenti la violazione delle distanze a causa della realizzazione di un'opera su un fondo limitrofo è tenuto a dare prova sia del fatto della costruzione che di quello della dedotta violazione (Cass., n. 18021/2022).
Ne consegue il rigetto (anche) delle domande attoree per le quali non si era già formato il giudicato nelle precedenti fasi del processo.
Posto che l'esito della lite è sostanzialmente conforme a quello del giudizio d'appello (sentenza di questa Corte, n. 1489/2017), non vi è ragione logico-giuridica per provvedere nuovamente sulle spese del primo e secondo grado di giudizio, le cui statuizioni in punto spese rimangono ferme (cfr. Cass., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20399).
Le spese del giudizio di legittimità e quelle del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese anticipate dalle parti vittoriose, con liquidazione in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 e succ. mod., in relazione al valore della causa ed all'attività in concreto esperita, secondo importi prossimi ai medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore
17 deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta in quanto infondate le domande proposte da , come riportate in Parte_1
epigrafe della presente sentenza;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite anticipate da Parte_1 CP_1
che liquida: per il giudizio di legittimità in € 5.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge e per il presente giudizio di rinvio in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite anticipate da Parte_1 CP_2
, , , e , che
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
liquida: per il giudizio di legittimità in € 5.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge e per il presente giudizio di rinvio in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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