Decreto cautelare 22 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 10 aprile 2024
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00912/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01553/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione Regionale Veneto, Ag.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. - della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento -OMISSIS-” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Verona, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA inviata a mezzo racc. a.r. ricevuta il 28 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 30.954,37 - su “residuo” ruolo EA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte” , “interessi” , anche di mora, e “oneri di riscossione” , in riferimento alla Cartella EA n. -OMISSIS- notificata il 10 dicembre 2018 e inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 2001/2002 e 2002/2003;
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell''azienda agricola ricorrente, compresi:
2.1. - del “residuo ruolo” emesso da EA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell''intimazione di pagamento sopra descritta;
2.2. - dell' “Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 543 c.p.c.)” intestato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Verona comunicato a mezzo notifica depositata in Comune e ritirata il 07.12.2021– codice indentificato del fascicolo: -OMISSIS- eseguito in conseguenza anche del mancato pagamento delle somme di cui all'Intimazione di pagamento descritta sopra sub 1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione Regionale Veneto e di Ag.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio riguarda l’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS- emessa il 14 ottobre 2021 dall’Agenzia delle Entrate Riscossione competente per la provincia di Verona (di seguito “A.D.E.R.”) e notificata il 28 ottobre 2021 al signor -OMISSIS-, titolare dell’omonima azienda agricola corrente nel Comune di Caprino Veronese.
L’intimazione riguarda la somma di Euro 30.954,37 e fa seguito alla notificazione della cartella Ag.E.A. n. -OMISSIS-, notificata il 10 dicembre 2018 riguardante prelievi latte per le annate 2001-2002 e 2002-2003.
All’intimazione di pagamento ha fatto ulteriore seguito l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi comunicato il 7 dicembre 2021 da A.D.E.R. ex art. 543 cod. proc. civ. (codice identificativo del fascicolo: -OMISSIS-).
2. L’azienda agricola ha impugnato l’intimazione di pagamento e l’atto di pignoramento con ricorso notificato il 20 dicembre 2021 e depositato il 21 dicembre 2021.
Il ricorso, cui accede un’istanza cautelare, si affida ai seguenti motivi:
“I. Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nell’intimazione qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU.”
Secondo la ricorrente, la pretesa creditoria avanzata da Ag.E.A. tramite A.D.E.R. non sarebbe certa, né liquida, né esigibile, atteso che sarebbe frutto di operazioni di compensazione effettuate sulla base della normativa nazionale in contrasto con il diritto europeo rilevato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e 11 settembre 2019 in causa C-46/18. Sulla base di tale contrasto con la sovraordinata normativa europea, tali operazioni di compensazione sono state già dichiarate nulle o comunque annullate in sede giurisdizionale.
Sotto connesso profilo, la ricorrente sostiene che lo Stato Italiano non avrebbe mai svolto una effettiva verifica delle produzioni dichiarate dagli acquirenti, con la conseguenza che non sarebbe possibile ritenere accertato, a monte, il superamento della quota nazionale e, a valle, il prelievo supplementare imputato dallo Stato a carico dei produttori.
Muovendo da tali presupposti, la ricorrente afferma che i debiti per prelievo latte di cui Ag.E.A. pretende il pagamento, non potrebbero essere ritenuti “accertati come dovuti” ai sensi degli artt. 8- ter , 8- quater e 8 -quinquies del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 ( “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario” ), conv. con L. n. 9 aprile 2009, n. 33, il cui combinato disposto imporrebbe all’amministrazione di procedere al recupero dei debiti per prelievo latte solo se, appunto, “accertati come dovuti” ;
“II. - Comunque ed in ogni caso: decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione”
Il ricorrente sostiene che GE sarebbe decaduta dalla pretesa creditoria, in ragione quanto dispone l’art. 25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui il concessionario della riscossione è tenuto a “procedere, a pena di decadenza, a notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio” .
Secondo il ricorrente, dall’esame degli atti impugnati risulta che l’Amministrazione sarebbe decaduta dalla possibilità di procedere al recupero del prelievo di cui all’intimazione qui impugnata, perché è decorso il termine di decadenza biennale rispetto ai singoli “accertamenti” del prelievo per il periodo 2000-2001 indicato nell’intimazione impugnata;
“III. - Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. -OMISSIS-, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21-bis, L. n. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione - Intervenuta prescrizione delle pretesa creditoria di GE.”
Il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’atto di intimazione, in ragione dell’intervenuta prescrizione, sia con riferimento alla cartella di pagamento indicata nell’atto di intimazione, sia con riferimento ai prelievi latte indicati nella medesima, per decorrenza del termine quadriennale ex art. 3, comma 1, del Reg. (CE) n. -OMISSIS-.
In via subordinata il ricorrente eccepisce l’intervenuta decorrenza anche del termine quinquennale ai sensi dell’art. 2948 cod. civ. ovvero, in ulteriore subordine, del termine decennale ex art. 2946 cod. civ.;
“IV. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Illegittima duplicazione del ruolo – illegittima duplicazione delle procedure di recupero – illegittimità della procedura di recupero.”
Il ricorrente sostiene che il ruolo in base al quale Ag.E.A. può agire per la riscossione coattiva dei debiti in materia di prelievo supplementare, sarebbe solamente quello derivante dall’iscrizione nel Registro debitori, che equivarrebbe ad iscrizione a ruolo ai fini delle procedure di recupero.
Tale iscrizione precede l’invio dell’intimazione di versamento di cui all’art. 8 -quinques del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5.
Ciononostante, per la cartella presupposta all’intimazione e quindi poi per il residuo ruolo di cui all’intimazione qui impugnato, Ag.E.A. avrebbe utilizzato un ruolo diverso rispetto a quello corrispondente all’iscrizione nel Registro debitori.
In altri termini, Ag.E.A. starebbe utilizzando due ruoli: quello portato dall’iscrizione nel Registro debitori di cui all’art. 8 -ter del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 e quello formato per l’avvio delle procedure di riscossione a mezzo di cartella esattoriale, prima in carico ad Ag.E.A. ed ora in carico all’A.D.E.R..
Verrebbe quindi in rilievo la violazione del divieto della doppia imposizione di cui all’art. 67 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” );
“V. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/90, dell’art. 7 della L. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi pac - contestazione dell’an e del quantum della pretesa.”
Secondo la ricorrente, l'intimazione di pagamento sarebbe illegittima, sia in relazione all'an che al quantum, perché esporrebbe somme a debito non dovute e, comunque, già illegittimamente recuperate da EA tramite compensazione con i contributi PAC liquidati;
VI. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, nonché dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n.82/05, dell’art. 16-ter della L. n. 221/12, dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti – mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo - violazione delle procedure di recupero”
Il ricorrente sostiene che la validità e l’efficacia dell’intimazione qui impugnata, dipenderebbero dall’effettiva e valida notifica, a monte, sia delle presupposte intimazioni di versamento di cui al D.L. 28 marzo 2003 n. 49 ( “Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari” ), conv. con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003 n. 119, sia della cartella successiva a queste ultime.
Egli sostiene altresì che, in riferimento agli atti presupposti, ogni eventuale comunicazione inviata agli acquirenti non sarebbe opponibile nei confronti dei produttori, atteso che, a livello unionale, l’art. 3, Reg. (CEE) n. 536/93, l’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e l’art. 13, Reg. (CE) n. 595/04 imporrebbero che venga sempre effettuata la “notifica” del prelievo ai produttori a fine periodo e atteso che, a livello nazionale, in applicazione dell’art. 21 -bis della L n. 241 del 1990 gli atti destinati a incidere nella sfera giuridica dei destinatari sono da ritenersi recettizi e, pertanto, debbono necessariamente essere preventivamente notificati ai medesimi per essere efficaci nei loro confronti.
Nel caso di specie, gli atti di imputazione del prelievo non sarebbero opponibili al ricorrente produttore perché inviati solo al soggetto che da lui ha acquistato il latte.
Inoltre il ricorrente lamenta che la mancata indicazione - ovvero l’omessa notifica - degli atti di accertamento presupposti, così come della data di notifica degli stessi, gli impedisce di esercitare il diritto di difesa, atteso che essa non sarebbe nella condizione di verificare il calcolo degli interessi, né di poter confrontare gli importi intimati con gli atti di accertamento presupposti, né di verificare se da detti importi siano stati trattenuti, per quali annate e se sull’importo capitale o sugli interessi, i premi PAC compensati;
“VII. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 e degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Eccesso di potere.”
Il ricorrente sostiene che l’intimazione impugnata sarebbe illegittima perché costituisce la riattivazione di una cartella con un numero identificativo diverso, e pertanto avrebbe dovuto essere accompagnata dalla notifica di una nuova cartella esattoriale o dall’indicazione della data in cui il “residuo ruolo”, formato da Ag.E.A. ai sensi del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27 (“Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi […]”), conv. dalla L. 21 maggio 2019 n. 44, è stato reso esecutivo, in quanto l’art. 25, comma 2 -bis , del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede espressamente che “la cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui è ruolo è stato reso esecutivo”.
“VIII. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali - contestazione della procedura di recupero – contestazione dell’an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nell’ intimazione di pagamento impugnata – contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione.”
Il deduce la nullità dell’intimazione di pagamento sotto diversi profili: per difetto di motivazione in quanto non è stata allegata la cartella presupposta; perché viene richiesto il pagamento di interessi non dovuti, dato che non è stata notificata al produttore la cartella, ed in quanto l’art. 10, comma 34, del D.L. 28 marzo 2003, n. 49 ha espressamente previsto che i prelievi imputati per tutti i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, vengano versati senza interessi, mentre gli articoli 8 -te r, commi 3 e 4, 8 -quater , comma 3, e 8 -quinquies , comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, prevedono debbano essere recuperate solo le imputazioni di prelievo, non anche gli interessi.
Secondo il ricorrente è inoltre illegittima l’imputazione di interessi di mora che l’intimazione afferma calcolati ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, perché tale disposizione è inapplicabile ai prelievi del latte soggetti solo al pagamento degli interessi previsto dai regolamenti comunitari e, segnatamente, dall’art. 3 Reg. (CEE) n. 536/1993, art. 8 Reg. (CEE) n.1392/2001 e art. 15 Reg. (CEE) n. 595/2004.
Infine il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine alla decorrenza e quindi al calcolo degli interessi, anche di mora, all’importo capitale sul quale sono stati calcolati e agli oneri di riscossione. in violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 27 luglio 2000 n. 212), nonché dell’art. 3, della L. 7 agosto 1990 n 241.
Il ricorrente ha anche avanzato una domanda di risarcimento del danno.
3. Si sono costituite in giudizio resistendo al ricorso A.D.E.R. (l’8 gennaio 2022) e successivamente Ag.E.A. (il 20 dicembre 2024).
4. Il Tribunale, con l’ordinanza n. -OMISSIS- assunta all’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2022, ha accolto l’istanza cautelare e, in via istruttoria, ha ordinato alle Amministrazioni intimate, ognuna per la rispettiva competenza, di depositare “una relazione corredata da tutta la documentazione relativa alla vicenda per cui è causa, con riferimento in particolare all’avvenuta notificazione alla parte ricorrente degli atti di imputazione/accertamento/intimazione del pagamento, delle cartelle di pagamento relative all’atto impugnato, dell’eventuale interruzione della prescrizione, delle eventuali sentenze pronunciate su tali atti in relazione all’intimazione in questa sede impugnata, e di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione della parte ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati” .
5. A.D.E.R. e Ag.E.A. hanno dato attuazione all’ordine istruttorio.
6.1. Successivamente il Tribunale, con l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- assunta all’esito dell’udienza pubblica del 4 aprile 2024, ha rilevato: che, rispetto all’annata 2002-2003, l’azienda agricola aveva impugnato con ricorso iscritto al n. R.G. -OMISSIS- del T.A.R. Veneto la comunicazione A.G.E.A. 30 luglio 2003 n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Regime quote latte – Compensazione nazionale del periodo 2002/03” ; che con la sentenza del T.A.R. Veneto n. -OMISSIS- (preceduta dalla sentenza parziale n. -OMISSIS-) il ricorso era stato respinto; che il ricorrente aveva proposto appello avverso tale sentenza con ricorso iscritto al R.G. n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato.
Di conseguenza il Tribunale, con la predetta ordinanza n. -OMISSIS-, ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della suddetta controversia sulla legittimità del presupposto atto impositivo del prelievo supplementare nell’annata in considerazione.
6.2. Con la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- resa in accoglimento dell’appello avverso le sentenze del T.A.R. Veneto n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, è stato annullato l’atto di imputazione del prelievo riferito all’annata 2002-2003 per violazione delle norme euro unitarie, con obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi.
6.3. Il ricorrente ha quindi ritualmente riassunto il presente giudizio con atto depositato il 17 dicembre 2024.
7. Nel frattempo, con sentenza del T.A.R. Veneto n. -OMISSIS-, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, è stata dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta dall’odierno ricorrente avverso la cartella di pagamento sottesa alla qui gravata intimazione.
8. Con memoria depositata il 18 aprile 2025 in vista dell’udienza pubblica del 22 maggio 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di annullamento dell’atto di pignoramento e alla domanda di risarcimento del danno.
9. All’esito dell’udienza pubblica del 22 maggio 2025, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione, come da separato verbale.
10. In limine IT , il Collegio deve prendere atto della rinuncia all’impugnazione dell’atto di pignoramento e della rinuncia alla domanda risarcitoria.
11. Passando al merito, il ricorso può essere accolto solo in parte.
12. In via preliminare, il Collegio rileva che l’intimazione di pagamento dell’A.D.E.R. e la cartella e il ruolo ad essa presupposto emesso dall’Ag.E.A. assumono le tipiche vesti dei provvedimenti a contenuto plurimo, presentandosi sotto un’unica forma provvedimentale vari atti dello stesso agente ciascuno dei quali assume un contenuto diverso da quello degli altri atti (si vedano in proposito, da ultimo, le sentenze del Consiglio di Stato nn. -OMISSIS- e le sentenze del T.A.R. Veneto nn. -OMISSIS-).
In altri termini, nel caso di specie le statuizioni portate dall’intimazione qui impugnata sono caratterizzate da un’unitarietà solo formale delle volizioni e non anche sostanziale, essendo le stesse scindibili in molteplici atti di diverso contenuto indipendenti l’uno dall’altro.
Dal contenuto plurimo dell’intimazione discende che l’ipotetico annullamento parziale riferibile ad una delle annate lattiere in considerazione non è per sé solo suscettibile di travolgere l’intero provvedimento attesa l’autonomia ed indipendenza delle singole statuizioni in esso contenute, la sorte delle quali non coincide necessariamente con quella che investe l’intero provvedimento .
Dal contenuto plurimo del ruolo esattoriale (e/o della cartella di pagamento e della conseguente intimazione), nonostante la sua unicità solo formale, deriva la possibilità che l’impugnativa conduca ad esiti diversi a seconda della fondatezza (o meno) della pretesa riferibile a ciascuna delle annate in considerazione.
E questo nel pieno esercizio dei poteri attribuiti al Giudice amministrativo nella presente sede di giurisdizione esclusiva, tra i quali rientra pacificamente quello, avente natura costitutiva, teso al (pur parziale) annullamento dei provvedimenti contestati in giudizio (T.A.R. Veneto, sez. IV, 10 giugno 2024 n. -OMISSIS- e 18 marzo 2024, n. -OMISSIS-).
Fatta questa premessa, è ora possibile procedere allo scrutinio delle censure, traguardandole alla luce delle vicende che, annata latteria per annata lattiera, hanno interessato gli atti di imputazione del prelievo considerati nell’intimazione impugnata.
13. Sull’annata lattiera 2001-2002.
13.1. Osserva preliminarmente il Collegio, richiamando i precedenti della Sezione costituiti dalle sentenze n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-/2024 e n. -OMISSIS-, che l’intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo, ma ha natura di invito a pagare una somma a debito, il cui importo è stato in precedenza determinato da almeno un atto presupposto (nel caso di specie, la cartella di pagamento e, prima ancora, dal c.d. atto di prelievo supplementare, previa constatazione dell’inosservanza del limite quantitativo imposto alla produzione del latte in riferimento alla specifica annata lattiero-casearia), prodromico all'esecuzione forzata.
Qualora l’atto impositivo presupposto sia divenuto definitivo per omessa impugnazione oppure perché l’impugnazione avverso è stata respinta o è stata dichiarata irricevibile o inammissibile o improcedibile, l’intimazione di pagamento può essere gravata solo per vizi propri e non anche per questioni attinenti agli atti impositivi da cui è sorto il debito (cfr., ex multis , Cass. civ., sez. V, 10 aprile 2013, n. 8704).
13.2. Di conseguenza, essendosi consolidati gli effetti della cartella sottesa all’intimazione della qui gravata intimazione in ragione di quanto statuito dalle sentenze del T.A.R. Veneto n. -OMISSIS- e del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, al ricorrente non è consentito nella presente sede sollevare vizi attinenti alle presupposte cartelle né proporre questioni o sollevare eccezioni che attengono all’ an e al quantum della pretesa creditoria.
Sull’argomento, il Consiglio di Stato si è espresso nel senso che “tutte le questioni implicanti una contestazione dell'an o del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche attengono a posizioni di interesse legittimo ed originano da provvedimenti autoritativi, come tali soggetti al regime del consolidamento in atti definitivi se non impugnati nei termini (Cass., Sez. Un., ordinanze nn. 31370 e 31371 del 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 2552 del 2019). (...) Non risulta pertanto ammissibile nella presente sede una domanda volta a porre nuovamente in discussione i presupposti di una intimazione implicitamente accettata dagli interessati e, comunque, mai impugnata” (Cons. Stato, III, 7 febbraio 2023 n. 1318).
Nel caso in esame, la definitività del prelievo (conseguente alla impossibilità di ulteriormente contestare in sede giurisdizionale le cartelle di pagamento assunte a presupposto degli atti impugnati) preclude ai ricorrenti anche la facoltà di avvalersi degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite nell'inoppugnabilità dell'atto (TAR Veneto, IV, 16 ottobre 2023, n. 1455; Cons. Stato, III, 17 maggio 2022, n. 3910).
13.3. Né può valere la disapplicazione, in quanto l'incompatibilità comunitaria affermata dalla Corte di Giustizia (27 giugno 2019 -causa C-348/2018; 13 gennaio 2022 -causa C 377/2019) non ha riguardato norme nazionali attributive del potere, bensì norme nazionali indicanti i criteri da seguire per l'esercizio del potere (provvedimenti sulla compensazione nazionale e sull'imputazione del prelievo).
Ne consegue che la domanda di accertamento negativo della debenza delle somme, ove evincibile dall'azione impugnatoria, non può che risolversi alla luce dei medesimi parametri, onde non vanificare le statuizioni in ultimo richiamate sulla base di una prospettazione della domanda giudiziale comunque rivolta, sul piano sostanziale, all'annullamento della pretesa di pagamento contenuta negli atti impugnati in epigrafe.
Anche secondo un recente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale espresso dal giudice amministrativo di primo grado:
- “se la cartella di pagamento è divenuta definitiva, la successiva intimazione di pagamento può essere censurata solo per vizi propri e non per questioni imputabili all'atto presupposto, oramai divenuto insindacabile” (v. TAR Piemonte, sez. II, 18 aprile 2023 n. 335);
- “a fronte di cartella di pagamento divenuta definitiva, non si può eccepire l'intervenuta prescrizione del credito dell'Autorità pubblica allorché si impugni la successiva intimazione di pagamento. Né, evidentemente, una prescrizione del credito di EA può nella fattispecie dirsi intervenuta dopo la notificazione della cartella di pagamento, giacché le due intimazioni qui impugnate risultano posteriori di meno di tre anni rispetto alla prima” (TAR Emilia Romagna, Parma, I, 19 luglio 2023, n. 233)
13.4. Vale a dire che sono inammissibili tutte le censure promosse in sede di gravame avverso l’intimazione di pagamento che attengono, in via generale al contrasto tra la normativa nazionale con quella euro-unitaria in materia, e, più in particolare, alla formazione del ruolo, al contenuto della presupposta cartella di pagamento, alla determinazione dell’importo dovuto, ad eventuali meccanismi di compensazione la cui applicazione sia stata pretermessa o non correttamente eseguita dall’Amministrazione e ciò in ragione della definitività del titolo determinativo del debito e, quindi, del credito azionato a cagione della rilevata inammissibilità del relativo gravame.
13.5. In definitiva, residuano da scrutinare solo i seguenti profili, rispetto ai quali, peraltro, questa Sezione si è già diverse volte pronunciata.
13.6. Eccezione di decadenza ai sensi dell’art.25 d.pr. n. 602/1973.
Secondo la difesa dei ricorrenti, EA sarebbe decaduta dalla pretesa creditoria, in ragione di quanto dispone l’art. 25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui il concessionario della riscossione è tenuto a “procedere, a pena di decadenza, a notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio” .
Nella prospettiva attorea, quindi, dall’esame degli atti impugnati risulterebbe che l’Amministrazione sarebbe decaduta dalla possibilità di procedere al recupero dei prelievi di cui all’intimazione qui impugnata, perché sarebbe decorso il termine di decadenza biennale rispetto ai singoli “accertamenti” del prelievo per i periodi indicati nell’intimazione impugnata.
L’eccezione è infondata: a confutazione della doglianza è possibile richiamare un recente arresto del Consiglio di Stato, secondo il quale “è sufficiente rilevare che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie. Il rinvio all’art. 25 del DPR n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del d.l. 5/2009, non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1-c del DPR n. 602/1973 (due anni dall’accertamento del debito). L’art. 8 quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha stabilito che, “a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46” (decreto, quest’ultimo, recante il “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”). Nel caso di specie, oggetto dell’impugnazione è una richiesta di pagamento riferita a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri” (Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9972).
13.7. Eccezione di prescrizione del credito.
L’eccezione, sia quanto al capitale sia quanto agli interessi, è da disattendere.
Al riguardo, assume rilievo la sentenza del T.A.R. Veneto n. -OMISSIS-, che non ha accolto le doglianze proposte avverso la cartella di pagamento presupposta all’intimazione di pagamento qui gravata.
Tale sentenza del T.A.R. Veneto n. -OMISSIS- ha investito le censure inerenti il decorso della prescrizione sollevate in quel contenzioso.
Il mancato accoglimento di tali censure in quel giudizio preclude di pronunciarsi ora in senso favorevole alla parte ricorrente su quello stesso profilo.
Va peraltro osservato che il termine decennale di prescrizione va calcolato considerando la data di deposito della sentenza del T.A.R. Veneto n. -OMISSIS- (e cioè il 24 agosto 2020), in considerazione dell’effetto sospensivo-interruttivo della prescrizione prodotto dalla pendenza del giudizio di cui al combinato disposto degli artt. 2943, comma 1, cod. civ. ( “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo” ) e 2945, commi 1 e 2, cod. civ. ( “1. Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. 2. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio” (cfr. T.A.R. Veneto, 23 febbraio 2024, n. 325 che richiama Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609 e 29 novembre 2023, n. 10303; Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799).
13.8. Eccezione di illegittimità della procedura di recupero e della duplicazione del ruolo.
La censura non è fondata, avuto riguardo alla considerazione, che la Sezione ha dichiarato già in precedenti occasioni di condividere, secondo cui “l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all’art. 8 ter, comma 1, della L. n. 33/2009, istituito presso EA, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, comma 2, L. n. 33/2009; ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte, né è indicativo di tale possibilità il richiamo (erroneamente interpretato dal ricorrente) contenuto nella cartella di pagamento alla legge n.33/2009” (Cons. Stato, sez. III, n. 5281/2021; TAR Veneto, Sez. IV, 27 ottobre 2023, n. 1515).
13.9. Eccezione di nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento per mancata rispondenza al modello legale ed eccezione di difetto di motivazione dell’intimazione.
Le due eccezioni possono essere delibate congiuntamente, poiché, con esse, il ricorrente lamenta, sostanzialmente, che l’intimazione sarebbe priva dei contenuti essenziali e dall’esame della stessa non sarebbe possibile determinare presupposti e contenuto della pretesa creditoria. La censura non è condivisibile in quanto l’intimazione gravata, redatta in modo conforme al modello ministeriale, contiene l’espressa indicazione della cartella presupposta e della data della sua notifica, delle somme esposte a titolo di capitale e di quelle relative agli interessi ed agli oneri accessori.
Pertanto l’intimazione, nella quali sono riportati gli estremi ed il contenuto degli atti presupposti, deve ritenersi sufficientemente motivata.
In particolare, nella sezione “Dettaglio del Debito” vi è anche l’indicazione della natura delle somme iscritte a ruolo, dell’anno di riferimento delle stesse, dell’ente impositore, del carico originario e del debito residuo, distinto per capitale, interessi e altri accessori.
Ne consegue l’infondatezza della censura di difetto di motivazione dell’intimazione.
13.10. Eccezione di difetto di motivazione con riguardo agli interessi.
L’eccezione è parimenti infondata, in quanto l’ammontare degli interessi è predeterminato dalla normativa di riferimento, con la conseguenza che la loro quantificazione costituisce attività vincolata, come tale non richiedente la specificazione dei criteri seguiti.
Nel caso in esame, l’obbligo di pagamento degli interessi di mora è correttamente giustificato dal richiamo all’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
Sul punto va ricordato che, per ottenere il pagamento della somma pretesa, Ag.E.A. ha affidato la riscossione ad ADER, la quale opera ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
L’art. 25, primo comma, di tale decreto, stabilisce che, una volta ricevuto il ruolo, il concessionario della riscossione debba inviare al debitore una cartella di pagamento (che ai sensi del secondo comma dello stesso articolo deve essere redatta in conformità ad un modello ministeriale), invitandolo a versare quanto dovuto nel termine di sessanta giorni.
Scaduto questo termine, in assenza di versamento spontaneo, sono dovuti gli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il cui tasso è stabilito annualmente con decreto ministeriale.
Pertanto, il debitore, applicando i criteri normativi, è in grado di verificare agevolmente la correttezza dei calcoli (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 19 luglio 2023, n. 1901; T.A.R. Piemonte, sez. II, 2 maggio 2023, n. 399), e non può limitarsi a dedurre la mancanza di motivazione, dovendo, al fine di dimostrare l’illegittimità dell’intimazione di pagamento, opporre alla determinazione dell’Amministrazione un proprio calcolo che porti ad un importo per interessi inferiore a quello quantificato.
14. Sull’annata lattiera 2002-2003.
Come detto, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. -OMISSIS- ha annullato l’atto di imputazione del prelievo riferito all’annata 2002-2003 per violazione delle norme euro unitarie.
Tale sentenza si pone in linea di continuità con le decisioni assunte nella specifica materia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e sentenza 13 gennaio 2022, in causa C-377/19).
L’annullamento dell’atto di imputazione del prelievo ha comportato il venir meno del titolo esecutivo per cui Ag.E.A. ha avviato la riscossione, essendo il prelievo supplementare atto presupposto della cartella di pagamento (cfr. Cons. Stato n. 3796/2024 e n. 645/2024, secondo cui, in ipotesi di intervenuta caducazione dell’atto di prelievo supplementare, sia la cartella, sia l’intimazione di pagamento vengono automaticamente travolte).
Va tuttavia precisato che la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- ha statuito l’obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi sulle quote di prelievo supplementare dovuto dai produttori per l’annata in questione, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili.
L’avvenuto annullamento di tali atti di prelievo supplementare ha travolto in via automatica (e limitatamente all’annualità 2002-2003) la cartella di pagamento notificata il 10 dicembre 2018 e la qui impugnata intimazione n. -OMISSIS-.
Da questo punto di vista, la domanda di annullamento avanzata con il ricorso va accolta, fatto salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi.
15. In conclusione, preso atto della rinuncia all’impugnazione degli atti di pignoramento e della rinuncia alla domanda risarcitoria, quanto all’annata 2001-2002 la domanda di annullamento dell’intimazione qui gravata va respinta, mentre va accolta rispetto all’annualità 2002-2003, fatto salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) prende atto della rinuncia all’impugnazione dell’atto di pignoramento indicato in epigrafe;
b) prende atto della rinuncia alla domanda risarcitoria;
c) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per il resto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO