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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 196/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. MESSINA CHIARA Parte_1
e
, con l'Avv. PANIZZA AURELIA Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario in Foggia il giorno 26.04.1975 in regime di comunione dei beni, e il relativo atto è stato regolarmente trascritto nei competenti uffici di Stato Civile del Comune di Foggia ( al n.363 del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1975, Vol.I,
Parte II, Serie A) (docc.1-5).
Nel loro ricorso congiunto hanno fatto presente quanto segue:
-Dall'unione sono nati a Foggia due figli: il giorno 17.8.1975 la figlia Per_1
e il giorno 19.07.1980 il figlio entrambi maggiorenni
[...] Persona_2 ed economicamente autosufficienti.
-Con decreto dd.16.07.2014 depositato in cancelleria in data 23.07.2014 il
Tribunale di Trento ha omologato la separazione legale dei coniugi, avvenuta per mutuo consenso all'udienza del 02.07.2014 alle condizioni ivi integralmente richiamate di cui al ricorso per separazione consensuale dei coniugi dd.13.5.2014, depositato il 16.5.2014, (doc.6); -In conformità a quanto stabilito per gli aspetti economici in omologa di separazione, il signor ha sin qui corrisposto alla signora per CP_1 Pt_1 assegno di mantenimento l'importo mensile di E.350,00.-
(E.trecentocinquanta.00.-).
-Il signor è ora pensionato e percepisce a titolo di pensione l'importo CP_1 mensile pari all'incirca a netti E.1.900.00.-; mentre la signora lavora alle Pt_1 dipendenze della Soc.Coop.F.A.I.Società Cooperativa Sociale di Trento con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce mensilmente uno stipendio pari all'incirca a netti E.820.00.- per 13 mensilità.
I redditi delle parti sono quelli risultanti dalle rispettive dichiarazioni dei redditi, che pure si dimettono (docc.7-8), non fruendo i ricorrenti, allo stato, di ulteriori o diversi redditi a nessun altro titolo;
-Dall'udienza di separazione dd.02.07.2014 tra le parti non è più ripresa la convivenza matrimoniale. Sussistono pertanto i presupposti tutti, di fatto e di diritto, per procedersi con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con l'occasione, in accordo tra loro, le parti hanno deciso di rivedere gli aspetti economici concordati in separazione, stabilendosi, per l'effetto, a scioglimento della comunione e a definizione e chiusura di ogni rapporto patrimoniale tra di loro ancora sussistente derivante dal matrimonio, anche per assegno divorzile, nonché eventualmente se e per quanto spettante per quota di TFR e comunque a qualsivoglia altro reciproco titolo e pretesa, la cessazione di ogni corresponsione per assegno di mantenimento divorzile in favore della signora da parte Pt_1 del signor e l'impegno ed obbligo di quest'ultimo al trasferimento a CP_1 favore della medesima per una tantum, a titolo gratuito, entro gg.30 dalla pronunzia della sentenza di divorzio del Tribunale di Trento, della proprietà della propria metà indivisa dei due beni immobili tavolarmente identificati rispettivamente come p.m.65 e come p.m.86 della p.ed.666 in P.T.974 C.C.305
IN ( consistenti in n.2 garages siti in IN-via SC, all'interno del
), attualmente in comunione legale. Controparte_2
Previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dunque, i ricorrenti chiedono di dichiarare la cessazione degli effetti civili) alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti il
20.01.2025, così formulate
“1).- A far data dal mese di febbraio 2025, il signor cesserà CP_1 qualsivoglia corresponsione per assegno divorzile in favore della signora
dichiarando i medesimi di essere economicamente autosufficienti e Pt_1
Pag. 2 di 4 indipendenti e così rinunziando a qualsiasi reciproca pretesa e corresponsione per assegno di mantenimento e/o alimenti;
2).- In conseguenza del divorzio dei coniugi, a scioglimento della comunione dei beni e a definizione e chiusura di ogni rapporto patrimoniale tra di loro ancora sussistente per ciascun titolo comunque derivante e collegato col matrimonio, a tacitazione di ogni loro reciproca pretesa economica a tutti gli effetti di legge per qualunque ragione e titolo, anche per assegno divorzile, nonché eventualmente se e per quanto spettante per quota di TFR dell'ex coniuge e comunque a qualsivoglia altro titolo, il signor si impegna ed obbliga a CP_1 trasferire per una tantum, a titolo gratuito, a favore della signora che Pt_1 accetta e ne diverrà proprietaria esclusiva, la proprietà della propria metà indivisa dei beni immobili tavolarmente identificati rispettivamente come p.m.65
e come p.m.86 della p.ed.666 in P.T.974 C.C.305 IN, consistenti in n.2 garages siti in IN-via SC (all'interno del ), Controparte_2 compresi tutti gli eventuali relativi diritti come risultanti dal Libro Tavolare, attualmente a loro intestati in comunione legale;
in ogni caso, con l'impegno ed obbligo reciproco che quanto precede dovrà essere dai medesimi eseguito e adempiuto entro e non oltre gg.30 dalla pronunzia della sentenza di divorzio da parte del Tribunale di Trento.
Tutte le spese ed ogni onere ed imposta attinenti i predetti trasferimenti immobiliari a favore della signora comprese quelle di intavolazione e Pt_1 comunque tutti gli atti successivi sino all'intavolazione, resteranno a carico esclusivo del signor all'effetto la signora autorizza il CP_1 Pt_1 competente Conservatore dell'Ufficio del Libro Fondiario di Trento a procedere, ad istanza di ovvero di chiunque delle parti medesime, Controparte_1 all'intavolazione dei trasferimenti di cui al presente atto;
3)-Con l'adempimento ed esecuzione di quanto sopra previsto e regolato e così col trasferimento (a titolo gratuito) da parte del signor in favore della CP_1 signora della proprietà della propria metà indivisa dei beni immobili Pt_1 sopradescritti (e tavolarmente identificati rispettivamente come p.m.65 e come
p.m.86 della p.ed.666 in P.T.974 C.C.305 IN, consistenti in n.2 garages siti in IN-via SC all'interno del ), i ricorrenti si Controparte_2 danno reciprocamente atto di avere definito ogni e qualsivoglia rapporto di natura patrimoniale tra di loro sussistente derivante dal matrimonio o comunque ad esso collegato e di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione e qualsivoglia titolo oltre e diversamente a quanto nel presente atto previsto, regolato e specificato;
Pag. 3 di 4 4).-Le spese legali del presente procedimento restano integralmente suddivise tra loro per metà ciascuno con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art.13 L.P.”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologazione dd.16.07.2014 depositato in cancelleria in data 23.07.2014.
È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso depositato il 25.01.2025, come riportate nel presente provvedimento, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del
20.01.2025, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2
, celebrato in Foggia il giorno 26.04.1975, alle condizioni Controparte_1 indicate in ricorso, come riportate nel presente provvedimento;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 196/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. MESSINA CHIARA Parte_1
e
, con l'Avv. PANIZZA AURELIA Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario in Foggia il giorno 26.04.1975 in regime di comunione dei beni, e il relativo atto è stato regolarmente trascritto nei competenti uffici di Stato Civile del Comune di Foggia ( al n.363 del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1975, Vol.I,
Parte II, Serie A) (docc.1-5).
Nel loro ricorso congiunto hanno fatto presente quanto segue:
-Dall'unione sono nati a Foggia due figli: il giorno 17.8.1975 la figlia Per_1
e il giorno 19.07.1980 il figlio entrambi maggiorenni
[...] Persona_2 ed economicamente autosufficienti.
-Con decreto dd.16.07.2014 depositato in cancelleria in data 23.07.2014 il
Tribunale di Trento ha omologato la separazione legale dei coniugi, avvenuta per mutuo consenso all'udienza del 02.07.2014 alle condizioni ivi integralmente richiamate di cui al ricorso per separazione consensuale dei coniugi dd.13.5.2014, depositato il 16.5.2014, (doc.6); -In conformità a quanto stabilito per gli aspetti economici in omologa di separazione, il signor ha sin qui corrisposto alla signora per CP_1 Pt_1 assegno di mantenimento l'importo mensile di E.350,00.-
(E.trecentocinquanta.00.-).
-Il signor è ora pensionato e percepisce a titolo di pensione l'importo CP_1 mensile pari all'incirca a netti E.1.900.00.-; mentre la signora lavora alle Pt_1 dipendenze della Soc.Coop.F.A.I.Società Cooperativa Sociale di Trento con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce mensilmente uno stipendio pari all'incirca a netti E.820.00.- per 13 mensilità.
I redditi delle parti sono quelli risultanti dalle rispettive dichiarazioni dei redditi, che pure si dimettono (docc.7-8), non fruendo i ricorrenti, allo stato, di ulteriori o diversi redditi a nessun altro titolo;
-Dall'udienza di separazione dd.02.07.2014 tra le parti non è più ripresa la convivenza matrimoniale. Sussistono pertanto i presupposti tutti, di fatto e di diritto, per procedersi con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con l'occasione, in accordo tra loro, le parti hanno deciso di rivedere gli aspetti economici concordati in separazione, stabilendosi, per l'effetto, a scioglimento della comunione e a definizione e chiusura di ogni rapporto patrimoniale tra di loro ancora sussistente derivante dal matrimonio, anche per assegno divorzile, nonché eventualmente se e per quanto spettante per quota di TFR e comunque a qualsivoglia altro reciproco titolo e pretesa, la cessazione di ogni corresponsione per assegno di mantenimento divorzile in favore della signora da parte Pt_1 del signor e l'impegno ed obbligo di quest'ultimo al trasferimento a CP_1 favore della medesima per una tantum, a titolo gratuito, entro gg.30 dalla pronunzia della sentenza di divorzio del Tribunale di Trento, della proprietà della propria metà indivisa dei due beni immobili tavolarmente identificati rispettivamente come p.m.65 e come p.m.86 della p.ed.666 in P.T.974 C.C.305
IN ( consistenti in n.2 garages siti in IN-via SC, all'interno del
), attualmente in comunione legale. Controparte_2
Previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dunque, i ricorrenti chiedono di dichiarare la cessazione degli effetti civili) alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti il
20.01.2025, così formulate
“1).- A far data dal mese di febbraio 2025, il signor cesserà CP_1 qualsivoglia corresponsione per assegno divorzile in favore della signora
dichiarando i medesimi di essere economicamente autosufficienti e Pt_1
Pag. 2 di 4 indipendenti e così rinunziando a qualsiasi reciproca pretesa e corresponsione per assegno di mantenimento e/o alimenti;
2).- In conseguenza del divorzio dei coniugi, a scioglimento della comunione dei beni e a definizione e chiusura di ogni rapporto patrimoniale tra di loro ancora sussistente per ciascun titolo comunque derivante e collegato col matrimonio, a tacitazione di ogni loro reciproca pretesa economica a tutti gli effetti di legge per qualunque ragione e titolo, anche per assegno divorzile, nonché eventualmente se e per quanto spettante per quota di TFR dell'ex coniuge e comunque a qualsivoglia altro titolo, il signor si impegna ed obbliga a CP_1 trasferire per una tantum, a titolo gratuito, a favore della signora che Pt_1 accetta e ne diverrà proprietaria esclusiva, la proprietà della propria metà indivisa dei beni immobili tavolarmente identificati rispettivamente come p.m.65
e come p.m.86 della p.ed.666 in P.T.974 C.C.305 IN, consistenti in n.2 garages siti in IN-via SC (all'interno del ), Controparte_2 compresi tutti gli eventuali relativi diritti come risultanti dal Libro Tavolare, attualmente a loro intestati in comunione legale;
in ogni caso, con l'impegno ed obbligo reciproco che quanto precede dovrà essere dai medesimi eseguito e adempiuto entro e non oltre gg.30 dalla pronunzia della sentenza di divorzio da parte del Tribunale di Trento.
Tutte le spese ed ogni onere ed imposta attinenti i predetti trasferimenti immobiliari a favore della signora comprese quelle di intavolazione e Pt_1 comunque tutti gli atti successivi sino all'intavolazione, resteranno a carico esclusivo del signor all'effetto la signora autorizza il CP_1 Pt_1 competente Conservatore dell'Ufficio del Libro Fondiario di Trento a procedere, ad istanza di ovvero di chiunque delle parti medesime, Controparte_1 all'intavolazione dei trasferimenti di cui al presente atto;
3)-Con l'adempimento ed esecuzione di quanto sopra previsto e regolato e così col trasferimento (a titolo gratuito) da parte del signor in favore della CP_1 signora della proprietà della propria metà indivisa dei beni immobili Pt_1 sopradescritti (e tavolarmente identificati rispettivamente come p.m.65 e come
p.m.86 della p.ed.666 in P.T.974 C.C.305 IN, consistenti in n.2 garages siti in IN-via SC all'interno del ), i ricorrenti si Controparte_2 danno reciprocamente atto di avere definito ogni e qualsivoglia rapporto di natura patrimoniale tra di loro sussistente derivante dal matrimonio o comunque ad esso collegato e di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione e qualsivoglia titolo oltre e diversamente a quanto nel presente atto previsto, regolato e specificato;
Pag. 3 di 4 4).-Le spese legali del presente procedimento restano integralmente suddivise tra loro per metà ciascuno con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art.13 L.P.”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologazione dd.16.07.2014 depositato in cancelleria in data 23.07.2014.
È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso depositato il 25.01.2025, come riportate nel presente provvedimento, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del
20.01.2025, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2
, celebrato in Foggia il giorno 26.04.1975, alle condizioni Controparte_1 indicate in ricorso, come riportate nel presente provvedimento;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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