Decreto cautelare 7 luglio 2017
Ordinanza cautelare 2 agosto 2017
Decreto decisorio 29 novembre 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 29/11/2017, n. 7534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7534 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/11/2017
N. 06322/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6322 del 2017, proposto da:
Eurobet Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emanuele Gianturco N. 1;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), Direzione Centrale Gestioni Tributi e Monopolio Giochi Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore non costituiti in giudizio;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Amministrazione Autonoma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale ello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Snaitech S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti, Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Società Italiana Scommesse S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 284;
per l'annullamento
- del decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di R.U. n. 0067811 del 27.6.2017, notificato via pec in pari data, con cui è stata disposta la sospensione dell’efficacia dei titoli autorizzatori rilasciati ad Eurobet indicati nell’elenco allegato al suindicato decreto (cfr. doc. 1);
- per quanto di interesse, del decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di R.U. n. 62618 del 14.6.2017, pubblicato in pari data sul sito istituzionale, con cui è stata disposta la sospensione dell’“efficacia della decadenza dei diritti di Snaitech S.p.A. pronunciata con decreto R.U. n. 29427 del 14 marzo 2017” (cfr. doc. 2);
- della circolare a firma del Direttore della Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi, Ufficio Scommesse e Giochi Sportivi a Totalizzatore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di R.U. n. 0062147 del 13.6.2017, pubblicata in pari data sul sito istituzionale, ad oggetto: “Adempimenti conseguenti al recesso da contratto stipulato dal concessionario ed il gestore del punto di vendita/punto di raccolta” (cfr. doc. 3); nonché
- di ogni atto ai predetti connesso, sia esso presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo, ivi compresi, ove occorra e per quanto di interesse:
1) la nota a firma del Direttore della Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi, Ufficio Scommesse e Giochi Sportivi a Totalizzatore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di R.U. n.58485 dell’1.6.2017, notificata via pec in pari data, ad oggetto: “Snaitech/Caudium Scommesse s.r.l. 7. Ordinanza collegiale Tribunale di Lucca” (cfr. doc. 4);
2) le note dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di R.U. nn. 31366 del 20.3.2017 e 32018 del 21.3.2017, unitamente, sia pure solo per quanto di interesse, alle autorizzazioni rilasciate ad Eurobet allegate alle suindicate note, liddove condizionano l’efficacia dei titoli autorizzatori <<ai pronunciamenti delle giurisdizioni adite>>
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), e 84 c.p.a.;
Visto l'atto di rinuncia depositato da parte ricorrente il 23 novembre 2017;
Ritenuto di dover dare atto della rinuncia al ricorso ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del ricorso per rinuncia.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2017.
| Il Presidente |
| Antonino Savo Amodio |
IL SEGRETARIO