Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/05/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1221/2023
N. SENT. 553/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO - Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
– nato a [...] il [...], c. f. Parte_1
, con domicilio in via Principe Amedeo n° 234, 70100 Bari – C.F._1 in proprio;
-appellante principale ed appellato incidentale- E
Controparte_1
p. i. , con domicilio in Corso Vittorio
[...] P.IVA_1
Emanuele n. 143, 70122 Bari – assistita e difesa dall'avv. MARCO DE FEO – c. f.
– nonché dall'avv. FIORELLA DARIOL – c. f. C.F._2
–; C.F._3
-appellata principale ed appellante incidentale- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto del 7 maggio 2019 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione dinanzi al Tribunale del lavoro di Bari avverso l'atto di precetto con cui gli era stato intimato dalla il pagamento della Controparte_2 somma di euro 10.012,58, oltre interessi legali sino al soddisfo e spese della procedura, in forza della sentenza della Corte di Cassazione n. 2677 del 30 gennaio 2019, con la quale era stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in euro 6.500,00 oltre accessori) in favore dell'Istituto bancario. L'opponente, in sintesi, eccepiva: a) l'inammissibilità del precetto per difetto di legittimazione processuale, essendo stato il mandato ad litem a margine della comparsa di costituzione sottoscritto con firma illeggibile da un soggetto indeterminato che aveva agito in nome e per conto proprio e non già in nome e per conto della resistente;
CP_1
b) il difetto di legittimazione processuale passiva di parte opposta, in quanto soltanto il Consiglio di Amministrazione della Banca avrebbe potuto autorizzare l'azione giudiziaria nei suoi confronti ma in atti non era stata depositata la relativa delibera autorizzativa, con la conseguente violazione dell'art. 75 c.p.c. nonché dell'art. 39 dello Statuto della (assenza di delibera autorizzativa); c) la violazione degli artt. 77 CP_3
1
d) la nullità/invalidità/illegittimità dell'atto di precetto e della sua notificazione, in quanto non avvenuta presso il suo indirizzo di residenza ma mediante la consegna dell'atto nelle mani di un soggetto (il portiere dello stabile) giammai delegato al ritiro della posta, in spregio alle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c.; e) nell'ipotesi di sussistenza anche parziale del credito, l'eventuale compensazione del relativo importo con le somme dovute dalla in suo favore CP_1 sulla scorta delle sentenze n. 5042/2017 del Tribunale di Roma e n. 201/2019 del Tribunale di Bari – rispettivamente, per euro 10.512,01 ed euro 6.053,75 -. Costituendosi in giudizio, la ribadiva la Controparte_2 legittimità dell'atto di precetto, chiedendo il rigetto dell'opposizione. 2. Con sentenza n. 1188 in data 5 maggio 2023 il Tribunale del lavoro di Bari: a) accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annullava il precetto per l'importo superiore ad euro 8.465,83; b) compensava nella misura di 1/3 le spese di lite, condannando l'opponente al pagamento dei residui 2/3 in favore della Banca opposta, oltre accessori di legge e di tariffa. Osservava, in sintesi, il primo giudice:
- che tutte le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente volte a sostenere l'irregolarità dell'atto di precetto non potevano trovare accoglimento;
- che sulla questione dell'illeggibilità della firma del rappresentante legale della società resistente in calce al mandato apposto a margine della comparsa di risposta doveva rilevarsi che la sottoscrizione era stata apposta sul timbro della ove risultavano CP_1 indicati in modo chiaro il nome ed il cognome del Presidente;
- che in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità doveva essere altresì rigettata l'eccezione relativa all'assenza della delibera autorizzativa alla costituzione in giudizio, non proponibile dall'opponente in quanto soggetto terzo estraneo agli organi rappresentativi della società medesima;
- che, ancora, l'eccepita illegittimità del precetto per l'omessa notificazione del titolo in forma esecutiva risultava smentita dalla documentazione versata in atti dall'opposta, che aveva attestato l'avvenuta rituale notificazione dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 139 c.p.c. attraverso la consegna dell'atto al portiere dello stabile;
- che, d'altronde, la querela di falso proposta all'udienza del 18 novembre 2022 – con la quale l'opponente aveva inteso ottenere l'accertamento della falsità della relata di notificazione – era stata, di fatto, rinunciata;
- che, quanto all'eccezione di compensazione, la aveva prodotto in CP_1 giudizio in corso di causa:
1. la sentenza n. 2665/2022 della Corte di Appello di Roma che – in riforma della sentenza n. 5042/2017 del Tribunale di Roma – aveva posto a carico dell'opponente il pagamento delle spese di lite del doppio grado del giudizio;
2. un ordine di pagamento da parte di per un importo pari Controparte_4 ad euro 6.923,73 in favore del;
Pt_1
2 - che tali documenti – indispensabili ai fini della decisione – contrastavano con le ragioni del controcredito opposto in compensazione fatte valere dall'opponente;
- che l'opponente, oltre a mere eccezioni formali, non aveva fornito elementi sostanziali per escludere che l'ordine di pagamento si riferisse alla sentenza n. 201 del 2019, con cui e la erano stati condannati in solido Controparte_4 CP_1 al pagamento delle spese di lite in suo favore;
- che, invece, doveva essere condivisa la tesi del ricorrente relativa all'omessa applicazione della ritenuta di acconto nella misura del 20% sugli importi portati in precetto a titolo di onorari, spese generali e compensi per atti di precetto;
- che, pertanto, dalla somma portata in precetto di euro 10.012,58 doveva essere detratto l'importo di euro 1.546,75, per un residuo totale di euro 8.465,83;
- che, invece, quanto alla debenza dell'IVA il rilievo non sembrava pertinente, considerato che il difensore non era distrattario e che l'IVA funzionava come una sorta di partita di giro, per cui il soggetto che la incassava avrebbe dovuto versare, poi, gli importi all'Erario.
3. Con ricorso del 20 ottobre 2023 ha interposto appello avverso Parte_1 la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. ha resistito al gravame con apposita Controparte_2 memoria, concludendo per il rigetto dell'impugnazione; ha inoltre spiegato appello incidentale censurando la sentenza di prime cure nella parte in cui ha rideterminato l'importo oggetto di precetto considerando non dovuta la ritenuta d'acconto.
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 5 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. L'appello principale va rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
6. Il gravame principale si articola in venticinque motivi, che possono essere così sintetizzati: I) incompetenza funzionale del giudice adito, il quale – a dire dell'appellante – avrebbe deciso la controversia in presenza di plurime querele di falso proposte avverso la relata di notificazione dell'atto di precetto, ritenendole erroneamente rinunciate;
II) mancato esame di molteplici fatti decisivi per la controversia nonché omessa sospensione del processo e formulazione dell'interpello in conseguenza della proposizione di numerose querele di falso, con violazione dell'art. 295 c.p.c.; III) omessa convocazione del pubblico ministero in udienza in presenza di querele di falso, con la conseguente violazione delle disposizioni di cui agli artt. 70, 158 e 221 c.p.c.; IV) mancata rimessione della causa al giudice collegiale quale unico organo giurisdizionale competente a pronunciarsi sull'oggetto della controversia in esame e mancata sospensione del processo in attesa della pronuncia collegiale sulla querela di falso proposta;
V) difetto di legittimazione processuale passiva della Controparte_2
nonché dell'asserito procuratore, essendo stato il mandato ad litem a margine
[...]
3 della comparsa di costituzione conferito con firma illeggibile nonché sottoscritto da un soggetto indeterminato che aveva agito in nome e per conto proprio e non già in nome e conto della Banca opposta;
VI) difetto di legittimazione processuale di controparte e assenza, negli atti di causa, della delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione, con la conseguente violazione dell'art. 75 c.p.c. e dell'art. 39 dello Statuto della Controparte_2
;
[...]
VII) difetto di rappresentanza in senso sostanziale con violazione degli artt. 77 e 100 c.p.c., non essendo stato allegato alcun documento comprovante che il Consiglio di Amministrazione – ex art. 35 dello Statuto – aveva deliberato l'azione giudiziaria contro il;
Pt_1
VIII) difetto di legittimazione ad agire in giudizio del rappresentante pro-tempore della convenuta ed inidoneità del mandato ad litem a conferire la corrispondente CP_1 legittimazione processuale, attesa l'insussistenza – all'interno del mandato – di riferimenti a delibere o deleghe del Consiglio di Amministrazione della unico CP_3 organo depositario della rappresentanza sostanziale della società e titolare di ogni potere ordinario e straordinario;
IX) mancato deposito in atti della delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione della con la conseguente inesistenza del mandato ad litem; CP_3
X) difetto di legittimazione processuale con violazione dell'art.182 c.p.c.; XI) invalidità, nullità ed inefficacia della procura con violazione dell'art. 77 c.p.c.;
XII) inesistenza ed illegittimità della procura;
XIII) assenza di delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione con difetto di volontà del dominus; XIV) illeggibilità della firma del soggetto conferente il mandato ad litem nonché incertezza sull'identità del soggetto sottoscrittore;
XV) difetto di titoli abilitativi del Presidente della Controparte_2
;
[...]
XVI) inesistenza giuridica del precetto e della sua notificazione, irritualità della notifica del precetto in quanto pervenuta nelle mani di un soggetto (portiere dello stabile) giammai delegato al ritiro della posta, mancanza dell'avviso informativo (CAD);
XVII) illegittimità, nullità, invalidità del precetto nonché della sua notificazione con violazione dell'art. 139, comma 2, c.p.c.; XVIII) nullità, irritualità, inesistenza ed illegittimità degli atti impositivi gravati, con violazione degli artt. 148 e 160 c.p.c.; XIX) nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità della notificazione dell'intimazione di pagamento, con violazione dell'art. 140 c.p.c.; XX) illegittimità, nullità, invalidità del precetto nonché della sua notificazione, eccesso di potere per insussistenza dei presupposti con violazione dell'art. 139, comma 4, c.p.c.; XXI) illegittimità ed inefficacia del precetto in violazione dell'art. 475 c.p.c., in quanto la sentenza n. 17446/2019 della Corte di Cassazione era priva di formula esecutiva;
4 XXII) inammissibilità ed irrilevanza della documentazione prodotta in giudizio – tardivamente ed in copia – a fronte delle contestazioni afferenti proprio alla conformità delle copie agli originali;
omessa produzione in giudizio degli originali;
omessa istanza di verificazione;
XXIII) errata quantificazione dell'importo oggetto di precetto derivante dall'applicazione – in realtà non dovuta – dell'IVA per un importo di euro 1.769,48 da decurtare sulla somma precettata;
XXIV) fondatezza dell'eccezione di compensazione proposta in prime cure per le somme derivanti dalla sentenza n. 201 del 2019 del Tribunale di Bari;
XXV) violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
violazione del disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.; violazione del principio di soccombenza;
liquidazione delle spese processuali e compensi in violazione dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014. 6. I primi quattro motivi del gravame principale - che lamentano l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, delle plurime querele di falso proposte dall'appellante avverso la relata di notificazione dell'atto di precetto, l'inosservanza delle disposizioni processuali sulla formazione del verbale a fronte della proposizione della querela di falso e sulla partecipazione all'udienza del pubblico ministero, la mancata rimessione della causa al giudice collegiale quale unico organo giurisdizionale competente a pronunciarsi al riguardo e la mancata sospensione del processo in attesa della pronuncia collegiale sulla querela di falso - sono destituiti di fondamento. E, invero, in base agli artt. 222 e 355 c.p.c. la proponibilità della querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall'avversario alla base della domanda o della eccezione, esige la rilevanza del documento stesso, ossia la sua potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito, mentre ai fini della querela di falso un documento è da ritenersi irrilevante quando, indipendentemente dalla sua contestata autenticità o veridicità, esso si presenti ininfluente o inutile ai fini della decisione della controversia (Cass. 19 giugno 1957, n. 2326; 30 luglio 1996, n. 6911; 26 marzo 2002, n. 4310). La querela di falso civile esercitata nel presente giudizio attiene alla relata di notificazione del precetto opposto (curata dall'Ufficiale Giudiziario in data 17 aprile 2019, “in assenza del destinatario e delle altre persone di cui all'art. 139 e 140 c.p.c.”, mediante consegna di “copia dell'atto al portiere addetto al servizio” Testimone_1 che ha sottoscritto la ricevuta e corredata dall'attestazione di spedizione della raccomandata informativa), ed attraverso l'accertamento della sua falsità mirerebbe – secondo la prospettazione del – a paralizzare l'efficacia probatoria di detto Pt_1 documento, ovvero a togliergli l'idoneità a servire come prova della regolarità del procedimento notificatorio quale presupposto a suo avviso idoneo a condizionare la legittimità del precetto stesso.
Osserva nondimeno questa Corte – giudice della causa principale cui è devoluta in via esclusiva la valutazione preliminare sulla rilevanza dell'eventuale falsità del
5 documento impugnato con la querela in via incidentale (v. Cass. 28 maggio 2007,
n. 12399 ma v. pure Cass. 6 dicembre 2006, n. 26149 e 26 marzo 2002, n. 4310), sì da doversi escludere l'automatismo che parrebbe invocare l'appellante principale tra la mera proposizione della querela di falso in via incidentale e la sospensione per ciò solo del processo – che la nullità della relata di notifica del precetto opposto, quand'anche provata, non sarebbe rilevante ai fini di causa, atteso che tutte le irregolarità del procedimento notificatorio censurate risultano sanate dalla conoscenza del precetto che l'opponente ha regolarmente acquisito allorché il pignoramento non era ancora iniziato, come desumibile dall'allegazione del precetto stesso e della sua notificazione al ricorso in opposizione. Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato.
Orbene, come si ricava chiaramente dagli artt. 480, primo comma, e 482 cod. proc. civ., la funzione tipica dell'atto di precetto è di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, così da prevenire l'esecuzione forzata del cui avvio, con quello stesso atto, egli viene preavvertito. Tant'è che il creditore può essere dispensato dal termine di dieci giorni che deve intercorrere fra la notificazione dell'atto di precetto e l'inizio dell'esecuzione forzata solamente in presenza di pericolo nel ritardo. Del resto, la differenza fra il provvedimento di sospensione previsto dall'ultimo inciso dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. in caso di opposizione a precetto e quello di cui all'art. 624 cod. proc. civ. in pendenza della procedura esecutiva sta proprio in ciò: il primo serve a prevenire l'apposizione sui beni del debitore del vincolo che viene attuato mediante il pignoramento;
il secondo lascia integri gli effetti del pignoramento (compreso il vincolo sui beni) ed ha quale unica conseguenza diretta che non può essere compiuto nessun altro atto esecutivo (art. 626 cod. proc. civ.). L'estinzione della procedura esecutiva prevista dall'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ. non costituisce effetto diretto della sospensione della procedura stessa bensì dell'acquiescenza delle parti alla valutazione di probabile fondatezza dell'opposizione (fumus boni iuris) contenuta nel provvedimento giudiziario. L'interesse dell'intimato a prevenire l'esecuzione del pignoramento mediante la sospensione pre-esecutiva è ben evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità formatasi anteriormente alla modifica dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ.: quando il codice di rito ancora non prevedeva uno specifico strumento volto ad inibire l'attivazione dell'esecuzione forzata si riconosceva al precettato la possibilità di ricorrere allo strumento cautelare atipico e residuale previsto dall'art. 700 cod. proc. civ. (Cass., Sez. l, sent. n. 2051 del 23 febbraio 2000, Rv. 534285 e Cass., Sez. l, sent. n. 1372 dell'8 febbraio 2000, Rv. 533587). Dunque, se lo scopo cui è preordinato l'atto di precetto è di consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento (mediante il pagamento spontaneo o proponendo l'opposizione con la contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva), non potrà aversi sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. del vizio di notifica dell'atto se nel frattempo il pignoramento è stato già eseguito. In simili circostanze non
6 si può ritenere che la nullità della notifica dell'atto di precetto venga sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l'opponente abbia avuto comunque conoscenza dell'avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese (così già Cass., Sez. 3, sent. 23 giugno 2014, n. 14209, non massimata, richiamata in motivazione da Cass., Sez. 3, sent. 16 ottobre 2017, n. 24291 nonché dalla succ. conf. Cass., Sez. 6- 3, ord. 15 settembre 2020 n. 19120). Ciò premesso in termini generali, osserva la Corte che nella specie il non ha Pt_1 mai dedotto che alla data in cui ha acquisito conoscenza del precetto oggetto della presente opposizione la avesse già eseguito il pignoramento a suo carico, sicché CP_1
i profili di eventuale nullità della notificazione del precetto prospettati in prime cure e reiterati in appello risultano sanati dalla spiegata opposizione;
ciò che rende irrilevante la querela di falso proposta in via incidentale avverso la relata di notificazione del precetto che, pertanto, non può essere autorizzata. 7. I motivi del gravame principale dal quinto al quindicesimo sono inammissibili. E, invero, l'appellante ha l'onere di accompagnare alla concreta domanda di riforma (di uno o più capi) della sentenza impugnata l'enunciazione delle ragioni per le quali la riforma è richiesta, che si devono contrapporre alla motivazione fornita dal primo giudice e devono consistere in argomenti di critica al suo ragionamento, sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve affiancarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte in prime cure, attesa la perdurante natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello in virtù della quale i giudici di secondo grado sono chiamati ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199). Nel caso di specie, tuttavia, dalla piana lettura dell'atto di gravame è agevole desumere che esso, pur contenendo l'indicazione della parte della decisione di primo grado oggetto di impugnazione e della statuizione giudiziale alternativa auspicata, omette del tutto la specifica enunciazione delle censure alla ricostruzione fattuale e giuridica sottesa alla decisione assunta dal Tribunale, limitandosi a riprodurre pedissequamente i motivi già trasfusi nel ricorso di prime cure senza prendere alcuna posizione sulle argomentazioni giuridiche addotte dal Tribunale, né formulare una critica idonea a far intendere quali sono le parti della decisione che vengono attaccate, le ragioni per cui la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice è sbagliata e le argomentazioni alla cui stregua la relativa interpretazione o applicazione delle norme dovrebbe ritenersi scorretta. Non v'è dubbio, perciò, che detti motivi – per come formulati – non attingono la soglia di ammissibilità dell'impugnazione secondo i parametri prescritti dall'art. 434, primo comma, c.p.c.
8. I motivi del gravame principale dal sedicesimo al ventesimo – afferenti alla nullità della notificazione del precetto [in conseguenza della sua consegna ad un soggetto (il
7 portiere dello stabile) inesistente ovvero non autorizzato al ritiro della posta, della mancanza dell'avviso informativo (CAD), della mancanza di legittimazione del soggetto che ha effettuato la notificazione, dell'omessa indicazione nella relata di notifica delle condizioni impeditive della consegna dell'atto alle persone di cui all'art. 139 c.p.c. secondo l'ordine preferenziale ivi indicato, della carenza nella copia consegnata al destinatario della data dell'eseguita notifica, dell'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 140 c.p.c., della mancata spedizione della raccomandata informativa ai sensi del comma 4 dell'art. 139 c.p.c.] – sono infondati, atteso che – oltre ad invocare prescrizioni normative inapplicabili al presente giudizio, in quanto relative alla notificazione curata ai sensi dell'art. 140 anziché all'art. 139 c.p.c. che viene in rilievo nella presente fattispecie – comunque prospettano profili di irregolarità del procedimento notificatorio che, per quanto già detto ai punti che precedono, quand'anche provati, risulterebbero sanati dalla conoscenza del precetto acquisita dal prima del pignoramento. Pt_1
9. Il ventunesimo motivo del gravame principale è del tutto infondato, in quanto la sentenza della Suprema Corte n. 2677/2019 notificata in allegato all'atto di precetto risulta corredata della formula esecutiva riferibile alla sentenza stessa, in quanto apposta su un foglio ad essa congiunto con apposito timbro, recante la sottoscrizione in calce del funzionario giudiziario e contenente l'espresso riferimento all'identità del procuratore che ne ha fatto richiesta e della parte nel cui interesse è stata richiesta, nonché al numero di pagine di cui la copia esecutiva si compone.
10. Il ventiduesimo ed il ventiquattresimo motivo del gravame principale sono sia inammissibili che infondati. L'inammissibilità attinge quelle parti delle doglianze con cui il reitera Pt_1 integralmente le difese già rassegnate nei verbali di udienza di primo grado [sulla tardività della produzione documentale curata dalla Banca per contrastare l'eccezione di compensazione e sull'inidoneità della copia del precetto ex adverso versata in atti a dimostrare l'avvenuto pagamento (in ragione della mancanza di sottoscrizione dell'autore e del creditore e di prova della notificazione, nonché della difformità della copia dall'originale)] senza peritarsi di confutare le argomentazioni addotte dal Tribunale sull'acquisibilità dei documenti prodotti dalla “ex art. 421 c.p.c. , in CP_1 quanto aventi carattere di indispensabilità ai fini della decisione e che…contrastano le ragioni del controcredito opposto in compensazione”, con l'ulteriore precisazione secondo cui “l'odierno opponente – a parte eccezioni di tipo formale – alcun elemento valutativo sostanziale – considerata peraltro la sostanziale coincidenza degli importi
– ha fornito per ritenere che l'ordine di pagamento emesso in proprio favore da
non si riferisse alla sentenza n. 201 del 2019, che vede condannato CP_4 CP_4 in solido con la a corrispondergli le spese di lite”. CP_1
Ad ogni buon conto, ove pure si volesse prescindere dai rilevati profili di inammissibilità anche di dette doglianze, se ne dovrebbe comunque rilevare l'infondatezza, atteso che la legittimità della produzione documentale curata dalla discende – quanto alla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2665/2022 – CP_1 dalla sua formazione successiva rispetto alla data di introduzione del giudizio e –
8 quanto all'ordine di pagamento di euro 6.923,73 – dalla sua provenienza da un soggetto terzo ( dal quale la ha dovuto acquisirne la Controparte_4 CP_1 disponibilità; fermi restando, ad ogni modo, i profili di indispensabilità di detta documentazione ai fini decisione correttamente evidenziati dal primo giudice, non adeguatamente censurati dall'appellante principale e pienamente condivisi da questa Corte, nell'ottica del doveroso contemperamento tra la verità processuale e la ricerca della verità materiale che permea il processo del lavoro. 10.1. Passando alla disamina delle censure che attingono la valenza probatoria dei suddetti documenti, non possono condividersi le obiezioni sollevate dal Pt_1 avverso la copia del precetto versata in atti dalla Banca, che detta produzione ha curato non perché essa dovesse assurgere a prova del pagamento effettuato bensì al solo fine di suffragare la corrispondenza – effettivamente sussistente – tra la somma riportata nel precetto intimato dallo stesso alla Banca sulla base della sentenza n. Pt_1
201/2019 e quella di cui al bonifico eseguito da in favore Controparte_4 del . Pt_1
Quanto all'idoneità della copia di detto ordine di bonifico a dimostrare il pagamento, è in effetti consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la semplice disposizione di bonifico risultante dall'annotazione non dimostra la sua effettuazione ed il suo buon fine, non potendo nemmeno invocarsi il principio di vicinanza della prova per essere l'incasso delle somme una circostanza che ricade nella sfera di conoscibilità della parte ordinante in relazione al mezzo di pagamento prescelto;
sicché dalla scelta di una tale modalità solutoria non potrebbe conseguire alcuna inversione dell'onere probatorio riguardo all'effettiva ricezione delle somme (cfr., in termini, Cass., S.U., n. 13533/2001 pag. 12; Cass. n. 11629/99 e Cass. n. 3232/98). Nondimeno, detto principio – condiviso da questa Corte – dev'essere applicato con gli adattamenti necessari in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta, in cui il pagamento invocato dalla per contrastare l'eccezione di compensazione del CP_1
LO non è stato effettuato dalla stessa (che, di conseguenza, non ha la CP_1 disponibilità della prova del regolare incasso della somma di cui all'ordine di pagamento) ma da un soggetto terzo . Controparte_4
Di conseguenza, soccorre la valenza probatoria della distinta del bonifico in atti che – quand'anche redatta in via telematica attraverso la compilazione dell'ordine – è ascrivibile alla volontà dell'ordinante e specifica nel dettaglio le informazioni essenziali che riguardano la transazione e la identificano, dovendo riportare l'importo, la causale, i dati anagrafici personali del mittente (ove si tratti di distinta cartacea), i dati del destinatario, il giorno e la data di emissione, la firma (ove redatta in cartaceo)
o la convalida della disposizione (ove impartita online); laddove l'indicazione della causale, essendo riconducibile alla compilazione dell'addetto bancario cui sia rimesso l'ordine ma alle indicazioni fornite dall'ordinante, sebbene non possa assurgere al rango di piena prova confessoria, quantomeno andrebbe analizzata nella sua valenza indiziaria, anche in sinergico collegamento con il contegno silente del beneficiario
(sulla valenza indiziaria della causale del bonifico bancario v. Cass., Sez. 2, Ord. n. 23380 del 1° agosto 2023; Sez. 2, Ord. n. 15375 del 31 maggio 2023; Sez. 2, Ord. n.
9 8829 del 29 marzo 2023; Sez. 6-2, Ord. n. 3119 del 2 febbraio 2022; Sez. 6-2, Ord. n. 35175 del 18 novembre 2021; Sez. 2, Ord. n. 27372 dell'8 ottobre 2021; Sez. 3, Sent. n. 19669 del 3 ottobre 2016; Sez. 6- 5, Ord. n. 14993 del 16 luglio 2015; Sez. 1, Sent. n. 19206 dell'11 settembre 2014; Sez. 1, Sent. n. 1152 del 19 gennaio 2007, tutte da ultimo richiamate in motivazione da Cass. n. 2052/2024). Orbene, nella specie la distinta riepilogativa del pagamento effettuato dalla 1. CP_1 afferisce ad una somma (euro 6.923,73) affatto corrispondente a quella di cui al precetto notificato dal LO alla Banca e ad sulla base Controparte_4 della sentenza del Tribunale di Bari n. 201/2019; 2. indica quale Parte_1 beneficiario dell'ordine di pagamento;
3. reca una data di pagamento (8 febbraio 2019) compatibile con quella del precetto (24 gennaio 2019) e della sua successiva notificazione;
4. fa riferimento ad un codice IBAN del tutto genericamente contestato dal , che non ha affatto chiarito quale sarebbe quello corretto. Pt_1
Di conseguenza, potendo ritenersi provato, alla stregua della valutazione comparativa dei su indicati elementi probatori, il pagamento in favore del fin da febbraio Pt_1
2019 del credito eccepito in compensazione, la relativa eccezione va disattesa. Né possono trovare accoglimento le censure formali con cui il ricorrente ha stigmatizzato la difformità della copia dell'ordine di pagamento prodotta in giudizio dall'originale, in ragione della genericità delle sue contestazioni al riguardo, correttamente evidenziata dal Tribunale. Difatti, perché possa aversi un disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e nei termini di legge, renda una dichiarazione che – pur non richiedendo forme particolari – evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. 30 dicembre 2009, n. 28096); il disconoscimento, quindi, deve ad esempio contenere l'indicazione delle parti di cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale, oppure delle parti mancanti e del loro contenuto, o ancora, in alternativa, delle parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale. In tale direzione la S.C. ha dato seguito – in via preferenziale rispetto ad un diverso orientamento – alla giurisprudenza (v. Cass. n. 27633/2018, n. 29993/2017, n. 12730/16, n. 7775/2014 ed altre) secondo la quale la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume che detto documento differisca dall'originale (così Cass., Sez. 5, Sent. 20 giugno 2019, n. 16557 e successive conformi Cass, Sez. 6 - 5, Ord. 25 maggio 2021, n. 14279 e Cass., Sez. 3, sent. 20 dicembre 2021, n. 40750). Per tutto quanto esposto, essendo nella specie mancato un disconoscimento connotato dalla necessaria specificità nei termini appena enucleati, lo stesso deve reputarsi
10 inidoneo ad infirmare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dalla in copia fotostatica. CP_1
11. Il ventitreesimo motivo del gravame principale – che censura la statuizione di prime cure laddove non ha detratto dalle somme ingiunte con il precetto opposto l'importo corrispondente all'IVA – è inammissibile, avendo il ancora una volta Pt_1 riproposto le medesime doglianze articolate nel verbale di udienza del 21 aprile 2023 (con la sola aggiunta di un'ulteriore pronuncia di merito asseritamente favorevole alle sue ragioni) senza minimamente confutare le argomentazioni addotte dal Tribunale a fondamento del diniego della doglianza già sollevata al riguardo in primo grado, laddove ha testualmente affermato che “Quanto, invece, alla debenza dell'IVA, il rilievo non sembra pertinente, considerato, da un lato, che nella specie il difensore in questione non risulta distrattario e che, in ogni caso, l'IVA funziona come una sorta di partita di giro, per cui il soggetto che l'incassa deve versare, poi, gli importi all'Erario”; sicché, in difetto di una specifica censura su quanto affermato dal Tribunale sulla mancata qualità di distrattario del difensore della (qualità, sia CP_1 detto per mera completezza motivazionale, espressamente indicata dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 22279 invocata dal in suo favore ai fini della Pt_1 detrazione dell'IVA) e sulla natura di partita di giro dell'imposta, dette argomentazioni
– in quanto non censurate dal – non possono essere disattese, a ciò ostando il Pt_1 principio devolutivo dell'appello. 12. L'appello incidentale è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: “L'obbligo della ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25 a carico dei soggetti indicati nell'art. 23, comma 1, si applica… anche per i pagamenti…eseguiti in esecuzione di una sentenza di condanna alle spese processuali in favore del difensore distrattario della controparte vittoriosa” (v. Cass., Sez. 3, n. 19739/2014 e succ. conf. n. 9702/2020); ciò “in quanto il debito, anche se soddisfatto da un terzo, rimane qualificato dal suo originario contenuto di corrispettivo dovuto, oggettivamente considerato, per le prestazioni professionali, come tali soggette alla citata normativa, indipendentemente da un diretto rapporto di clientela tra l'avvocato distrattario e la parte che esegue il pagamento” (v. Cass. n. 3777/1982).
Ciò detto in termini generali, osserva la Corte che nella specie difettano radicalmente i presupposti indicati nelle richiamate pronunce giurisprudenziali ai fini della detrazione della ritenuta di acconto, non controvertendosi del pagamento di spese processuali in favore del difensore distrattario ma della parte ( che ha intimato il precetto in CP_1 conseguenza di una sentenza (Cass. n. 2677/2019) che, avendo rigettato l'appello e confermato la statuizione di primo grado, ha condannato il lavoratore soccombente a rifondere le spese processuali alla controparte. 13. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, rigettato l'appello principale ed accolto quello incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza l'opposizione spiegata dal va disattesa ed il precetto opposto dev'essere Pt_1 confermato.
11 Resta assorbita ogni altra questione, ivi incluso l'ultimo motivo del gravame principale, essendo necessario procedere ad una nuova valutazione delle spese processuali in relazione all'esito complessivo della lite.
14. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio – liquidate come da dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta) – seguono l'integrale soccombenza dell'appellante principale.
15. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante principale, dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in via principale da , con ricorso Parte_1 depositato il 20 ottobre 2023, ed in via incidentale dalla
[...] con Controparte_1 memoria depositata il 18 ottobre 2024, avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale del lavoro di Bari in data 5 maggio 2023 così provvede:
- rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, rigetta l'opposizione spiegata dal , confermando il precetto opposto;
Pt_1
- condanna l'appellante principale a rifondere alla controparte le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per il giudizio di primo grado e in euro 3.000,00 per quello di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di appello, se dovuto. Così deciso in Bari, il 5 maggio 2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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