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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 19/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1345/2020 depositato il 18/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 844/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 03/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010904239-2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010904239-2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010904239-2018 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010904239-2018 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il contribuente deposita definizione agevolata.
Le parti confermano la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - DP di Foggia - propone appello avverso la sentenza, n. 844/01/2019, con la quale la CTP di Foggia ha accolto parzialmente il ricorso di Resistente_1 contro l'avviso di accertamento con cui l'ufficio accertava un maggior reddito per complessivi euro 235.675,75 relativamente all'anno d'imposta 2013.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso con riferimento alla somma di euro 171 mila perché trattasi di somme aventi natura non reddituale.
Con l'appello l'ufficio insiste per la legittimità dell'avviso di accertamento anche con riferimento alla somma di euro 171 mila rilevando che sussiste pienamente la presunzione che i versamenti sul conto corrente si riferiscano a redditi professionali.
Si è costituito il contribuente che insiste per il rigetto del gravame.
Successivamente, in data 28 settembre 2023, il contribuente ha prodotto domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti con il pagamento della prima rata.
All'odierna udienza le parti confermano la richiesta di estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto.
Si tratta di definizione agevolata prevista dall'art. 1, comma 231, della legge 197/2022. Ai sensi dei successivi commi 235 e 236 del medesimo art. 1, con la presentazione della domanda di definizione agevolata il contribuente rinuncia ai contenziosi pendenti.
Nella specie, stante il consenso dell'Ufficio appellante, è possibile dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Il grado della Puglia - Sezione 26 di Foggia - dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1345/2020 depositato il 18/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 844/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 03/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010904239-2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010904239-2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010904239-2018 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010904239-2018 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il contribuente deposita definizione agevolata.
Le parti confermano la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - DP di Foggia - propone appello avverso la sentenza, n. 844/01/2019, con la quale la CTP di Foggia ha accolto parzialmente il ricorso di Resistente_1 contro l'avviso di accertamento con cui l'ufficio accertava un maggior reddito per complessivi euro 235.675,75 relativamente all'anno d'imposta 2013.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso con riferimento alla somma di euro 171 mila perché trattasi di somme aventi natura non reddituale.
Con l'appello l'ufficio insiste per la legittimità dell'avviso di accertamento anche con riferimento alla somma di euro 171 mila rilevando che sussiste pienamente la presunzione che i versamenti sul conto corrente si riferiscano a redditi professionali.
Si è costituito il contribuente che insiste per il rigetto del gravame.
Successivamente, in data 28 settembre 2023, il contribuente ha prodotto domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti con il pagamento della prima rata.
All'odierna udienza le parti confermano la richiesta di estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto.
Si tratta di definizione agevolata prevista dall'art. 1, comma 231, della legge 197/2022. Ai sensi dei successivi commi 235 e 236 del medesimo art. 1, con la presentazione della domanda di definizione agevolata il contribuente rinuncia ai contenziosi pendenti.
Nella specie, stante il consenso dell'Ufficio appellante, è possibile dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Il grado della Puglia - Sezione 26 di Foggia - dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.