Art. 1. 1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11 , recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 marzo 1992, n. 236, 20 maggio 1992, n. 292, e dell'articolo 4 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 marzo 1992, n. 236, 20 maggio 1992, n. 292, e dell'articolo 4 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345 .