Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 04.04.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lorenzo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e Controparte_1 difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Resistente
Oggetto: Vittime del dovere
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso de 214.11.2023 il ricorrente - premesso di prestare servizio alle dipendenze del Generale dell'Arma dei Carabinieri, attualmente presso il CP_2
C.C. di Manduria, e di essere stato riconosciuto come Vittima del Dovere in conseguenza di un'aggressione fisica subita in data 04.11.2001 nel corso dello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, all'esito della quale riportava “esiti di trauma cranico-encefalico con frattura in regione fronto parietale sx” – si doleva del fatto che, con decreto n. 559 del 13.04.2016, il Controparte_3
liquidava in suo favore la speciale elargizione per un importo
[...] di € 11.100,00 parametrati ad un' invalidità complessiva del 5%, come quantificata dal D.M.M. di Bari C.M.O. distaccata di Taranto con verbale del 16.11.2015.
In particolare, il ricorrente lamentava in primo luogo che la quantificazione della percentuale invalidante era avvenuta in violazione dei criteri indicati dagli artt. 3 e
4 DPR 181/09. Ciò aveva comportato l'omessa valutazione del danno morale nonché l'adozione di parametri diversi per la quantificazione del danno biologico e dell'invalidità permanente.
Pertanto, il ricorrente proponeva l'odierno giudizio al fine di ottenere la rideterminazione della speciale elargizione nella misura del 28% o in quella diversa derivante dalla applicazione del metodo di calcolo individuato dal DPR 181/09, nonché il riconoscimento dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 e dello speciale assegno ex art 5 co. 3 l. 206/04 in caso di determinazione di percentuale invalidante del 25% o superiore, oltre accessori e spese di lite.
Si costituiva il il quale, con propria memoria, sosteneva la legittimità del CP_1 proprio operato, contestava quanto sostenuto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta l'erroneità dei criteri di calcolo adottati dal il quale, ai fini della quantificazione della percentuale di invalidità su cui CP_1 parametrare la speciale elargizione, non ha fatto applicazione dei parametri dettati dagli artt. 3 e 4 DPR 181/09, in relazione al disposto degli artt. 5 e 6 l. 206/2004, come si desume dal mancato computo della voce relativa al danno morale.
Si osserva che la speciale elargizione (l. n. 466/80 e l. 302/90) riconosciuta alle
“vittime del terrorismo e della criminalità” ed estesa alle “vittime del dovere e soggetti equiparati” per effetto del DPR 243/2006, consiste nell'erogazione di una somma proporzionata alla percentuale di invalidità accertata dal CMO. Essa è erogata nella misura massima di € 200.000 per invalidità non inferiore all'80% e comunque, in misura di € 2.000 per ogni punto percentuale.
Sulla controversa questione dei criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicati alla liquidazione delle provvidenze per le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata”, effettuata successivamente all'entrata in vigore del
DPR 181/2009 si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze n.
6214/2022, 6215/2022 e 6216/2022.
Le Sezioni Unite con queste pronunce, nell'intento di armonizzare e coordinare la normativa esistente, stratificatasi nel corso degli anni, hanno ricostruito il quadro normativo evidenziando che “Il vuoto normativo sui criteri di liquidazione (cui non ha posto rimedio l'emanazione del D.P.R. n. 243 del 2006 che, quanto alla determinazione dell'invalidità complessiva utile per la riliquidazione dei benefici spettanti, presentava le lacune di cui è detto) è stato, quindi, colmato con il D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 (…).
Quest'ultimo, intitolato “Regolamento recante i criteri medico-legali per
l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 6” (provvidenze, come detto estese alle vittime del dovere), all'art. 4, ha previsto separatamente le modalità di determinazione della percentuale di danno biologico (DB) e della percentuale di danno morale (DM). Dalla premessa del
D.P.R. n. 181 del 2009 si rileva che l'adozione del regolamento è stata determinata dal rilievo che “le disposizioni del D.P.R. n. 510 del 1999 e le disposizioni del D.P.R.
n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidità, necessitano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1” ed in conseguenza occorre “disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui al D.P.R. n.
510 del 1999, art. 5”. (…)
E', allora, significativo il richiamo alla L. n. 206 del 2004, art. 6 e cioè, ad una disposizione che, come già ricordato, ha previsto che le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa previgente vengano rivalutate, tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, senza tuttavia stabilire i criteri per una concreta valutazione, criteri che sono, appunto, dettati dalla norma regolamentare attuativa. (…)
8.19. Vi e', poi, il richiamo al D.P.R. n. 243 del 2006, che, come pure già ricordato, ha riconosciuto la possibilità, a decorrere dal 2006, di rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, come prevista dalla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, la percentualizzazione della invalidità permanente in base alle tabelle del Ministro della sanità e la percentualizzazione del danno biologico in base alla tabelle del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (con le lacune sopra evidenziate). Trattandosi di richiamo all'atto normativo che ha dettato le regole ai fini dell'estensione alle vittime del dovere dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità (prevedente, all'art. 4, l'estensione del vitalizio L. n. 407 del 1998, ex art. 2 appunto alle vittime del dovere, vitalizio che è subordinato all'esistenza di un'invalidità almeno del 25%), lo stesso depone per una applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 ad entrambe le categorie di vittime (…) Il senso della previsione del D.P.R. n. 181 del 2009 è allora chiaro: in base ad essa le vittime del dovere e quelle a queste equiparate, frattanto valutate con i criteri di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 5 (norma che richiamava al fine della percentualizzazione dell'invalidità permanente e del danno biologico il D.M. 5 febbraio 1992 e il D.M. 12 luglio 2000, pur senza ulteriori specificazioni) avrebbero dovuto, poi, essere valutate con i nuovi (definendi) criteri che, come già prefigurato dalla L. n. 206 del 2004, avrebbero dovuto valorizzare anche il danno morale.
Il fatto che il legislatore abbia inteso riferirsi a tali nuovi criteri (che erano ancora attesi) anche, ma non solamente per le vittime già valutate, è confermato dalla L. n.
206 del 2004, art. 4, comma 2 bis inserito dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 792 (“2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché
l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa
o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'art. 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'art. 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 1”. L'inclusione, oltre ai casi di revisione, anche di quelli di prima valutazione è emblematica dell'intento del legislatore di non operare alcuna differenziazione (…) In tal senso, quindi, alla normativa di cui al D.P.R. va assegnata la funzione di integrare ab origine la previsione di cui al citato L. n. 206 del 2004, art. 6 e portata interpretativa per la sua applicazione. (…)
8.26. Deve quindi ritenersi, disattendendosi il percorso interpretativo tracciato da
Cass. n. 11101/2020 che, per i fini che qui interessano, l'accertamento dell'invalidità deve tenere conto del danno morale e deve avvenire secondo i criteri di cui al D.P.R.
n. 181 del 2009, artt. 3 e 4. Si ricorda, del resto, che, come evidenziato nell'ordinanza interlocutoria, il Consiglio di Stato in sede consultiva espresse parere favorevole – n.
2775 del 2009 all'emanazione di un regolamento al fine di disciplinare, nella materia di cui si tratta, i criteri medico legali con disposizioni di carattere generale (anche da qui la successiva genesi del D.P.R. n. 181 del 2009), sulla premessa che la necessità di introdurre un sistema di calcolo unico, rispetto alle componenti del danno biologico e morale della percentuale d'invalidità, fosse richiesto dalla L. n. 206 del 2004, art.
6 e che il computo del danno biologico ulteriore già fosse stato introdotto dal D.P.R.
n. 243 del 2006, art. 5 (…) Vanno conseguentemente affermati i seguenti principi di diritto:
– “alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge”.
– “I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dal D.P.R.
n. 181 del 2009, art. 3 e 4”.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata si impone una rivalutazione della percentuale di invalidità attribuita al ricorrente in applicazione dei criteri di calcolo individuati dall'art. 1080 DPR 90/10 e artt. 3 e 4 DPR 181/09.
L'art. 3, rubricato “Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente” dispone che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con il D.M. sanità 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B, E, F1 annesse al D.P.R. n. 915 del
1978, stabilendo le modalità per il loro utilizzo.
La norma, dunque, fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri.
L'art. 4, rubricato “Criteri medico legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale” stabilisce i criteri per la rivalutazione delle indennità già riconosciute ed indennizzate, disponendo che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, venga attribuita secondo quanto indicato nel precedente art. 3; la percentuale di danno biologico (DB), venga determinata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 138, comma 1 e art. 139, comma 4; la percentuale di danno morale (DM) venga determinata caso per caso
(secondo i parametri indicati dalla medesima norma) fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
la percentuale unica di invalidità complessiva (IC) di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6 sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico, secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB).
All'esito della Ctu disposta in corso di causa è emerso che il ricorrente è affetto da
“lievi esiti di pregresso trauma cranico con f.l.c. alla regione parieto occipitale a sinistra e di frattura dell'osso parietale a sinistra”.
Tali infermità, quantificate alla luce dei parametri di cui al DPR 181/09 comportano un'invalidità pari al 23% (IC= DB 6%+ DM 2%+ (IP 21%- DB 6%)) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(09.07.2012).
Sul punto ritiene, dunque, il giudice di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU il quale, attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, ha affermato quanto segue: “considerato che il signor Parte_1 ha presentato domanda di riconoscimento di causa di servizio per le infermità di cui alla presente relazione di CTU e che con P.V. ML/B n. 2436 del 16/6/2002 della
CMO di Catanzaro si è visto riconoscere la dipendenza da causa di servizio delle lamentate malattie con ascrivibilità delle suddette infermità fissata dalla CMO di
Catanzaro alla VIII Ctg. in misura minima della Tab. A annessa al D.P.R. n. 834 del
30 dicembre 1981; che tali infermità sono quindi in diretto rapporto causale con
l'attività istituzionale –lavorativa espletata dalla parte ricorrente;
tenuto conto di quanto previsto per la corrispondenza tra tabelle di cui alla L.915/1978 che chiaramente indica che alla VIII Ctg. in misura minima della Tab, A corrisponde ad una invalidità permanente del 21% (ventuno per cento); che per il danno biologico permanente, viste le linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico della SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) – pag. 204,(…) vista anche la voce tabellare n. 180 –di cui al D. L.vo n. 38/2000, CP_4 deve riconoscersi un danno biologico permanente complessivo del 6% (…)che per il danno morale deve riconoscersi un danno del 2% (due per cento – un terzo del danno biologico). Applicandosi allora la formula indicata all'art. 4 comma D del DPR
181/2009 che è la seguente: I.C. (invalidità complessiva) = D.B. (danno biologico) del
6% + D.M. (danno morale) del 2% + (I.P. del 21% – D.B. del 6%) ritengo allora che al
Sig. deve riconoscersi una invalidità complessiva pari al 23% Parte_1 (ventitre per cento) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento di vittima del dovere”.
Pertanto, in adesione alle conclusioni della Ctu depositata, la speciale elargizione riconosciuta al ricorrente con decreto n. 559 del 13.04.2016 dovrà essere rideterminata sulla base di una percentuale di invalidità pari al 23% a decorrere dalla domanda amministrativa del 09.07.2012, con conseguente condanna del a corrispondere in favore del ricorrente le differenze tra quanto già CP_1 riscosso e quanto spettante all'esito della rideterminazione, oltre interessi e/o rivalutazione qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Sotto tale profilo la domanda va, pertanto, accolta.
Sempre sulla base delle risultanze della Ctu non può, invece, essere accolta la domanda nella parte relativa alla richiesta di riconoscimento e corresponsione dei benefici dell'Assegno Vitalizio e dello Speciale Assegno Vitalizio di cui, rispettivamente agli artt. 2 l. 407/98, esteso alle Vittime del Dovere dal DPR 243/04 artt. 1 e 4 co. 2 lett. b), e 5 co. 3 l. 206/04, esteso alle Vittime del Dovere dall'art. 2 co. 105 l. 244/07.
Ciò in quanto l'erogazione di tali benefici presuppone il riconoscimento, in capo al ricorrente, di una percentuale invalidante superiore al 25%, non riscontrata nel caso in esame.
Per tale ragione la domanda va rigettata in parte qua.
Le spese del presente giudizio sono compensate per metà in ragione della parziale soccombenza reciproca delle parti. Per la parte residua seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico del convenuto in applicazione del principio di soccombenza. CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto CP_1
a rideterminare la speciale elargizione riconosciuta al ricorrente sulla base di una percentuale di invalidità pari al 23% a decorrere dalla domanda amministrativa
(09.07.2012), con conseguente corresponsione in favore del ricorrente della differenza tra quanto già riscosso e quanto spettante all'esito della rideterminazione, oltre interessi e/o rivalutazione;
2. Rigetta per il resto il ricorso;
3. Condanna il convenuto al pagamento delle spese e compensi di causa CP_1 che liquida, in € 2.300,00, così compensate per metà, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario;
4. Pone le spese di Ctu definitivamente a carico del convenuto CP_1
Taranto, 04.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli