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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10527 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 6520 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di affidamento della minore, vertente
TRA
- ( ), nata il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Annafranca COPPOLA giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2 Vervio 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Giannoccari, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento della minore e iscrizione scolastica CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 24.06.2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_2 con il quale ha convissuto more uxorio dal 2011.
[...]
Con riferimento alla storia familiare la ricorrente ha rappresentato che dalla loro relazione, in data
08.11.2014, in Roma, nasceva la figlia A maggio 2015 la coppia cessava la Persona_1 convivenza e la relazione.
Con decreto del 6.12.2018 venivano disciplinate le modalità di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento di statuendosi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Per_1 genitori, il suo collocamento presso il padre (in quanto la madre aveva senza consenso portato la figlia in Svezia con modalità ritenute inidonee dall'Autorità di quel paese che aveva obbligato la a Pt_1 fare rientro con la minore in Italia) ed il diritto di visita per la madre come meglio indicato nel citato provvedimento, con la previsione di un assegno di mantenimento a carico della madre per la figlia pari ad euro 350,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Successivamente, la chiedeva una modifica del decreto domandando, in particolare, il Pt_1 collocamento della minore con la stessa in Svezia e, in via subordinata, in Italia, ma con diverse modalità di frequentazione a lei più favorevoli. All'esito del giudizio, con decreto del 15.05.2024, questo Tribunale confermava l'affidamento condiviso della minore disponendo il collocamento alternato presso ciascun genitore con frequentazione paritetica dei due secondo le modalità individuate dal consulente tecnico (quanto alla frequentazione ordinaria: “La minore frequenterà entrambi i genitori una settimana ciascuno dal lunedì pomeriggio all'uscita di scuola, al lunedì successivo mattina al riaccompagno a scuola”). Veniva altresì posto a carico del un assegno per il mantenimento della figlia di € 400,00. Pt_2
In data 13.02.2025 la proponeva il ricorso per cui è causa chiedendo: Pt_1
1) in via principale di autorizzare il trasferimento della minore a Stoccolma Persona_1 in ragione delle sue esigenze lavorative, di disporne il collocamento presso di sè, di porre a carico del un assegno di mantenimento per la minore di € 1000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e Pt_2 visite del padre secondo il calendario in atti;
2) in via subordinata di modificare il Decreto del 15-27.05.2022 n. cron. 9564/2024 confermando l'affidamento condiviso della minore con collocamento alternato presso ciascun genitore per un tempo di 15/ 20/ 30 giorni presso ciascuno o pari alla durata di assenza della madre da Roma per esigenze di lavoro, cosicché la minore resterà con il padre nei periodi in cui la madre si assenta per lavoro e resterà con la madre al suo rientro per lo stesso tempo di assenza salvo, nel caso di lunga alternanza nel periodo di collocamento presso la madre, il diritto della minore di trascorrere un fine settimana presso il padre, a scelta del Sig. dal venerdì dopo l'uscita da scuola alla domenica Pt_2 con rientro presso la madre ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento di € 1000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) in via ulteriormente subordinata di confermare il decreto del 15-27.05.2024 salvo porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Sig.ra un contributo di euro Parte_2 Pt_1
2000,00 a titolo di mantenimento ordinario della minore atteso come la rinuncia della madre a svolgere la professione di chef a livello professionale presso yacht al fine di assolvere al collocamento alternato settimanale presso ciascun genitore è causa di un danno economico irreversibile e non recuperabile;
spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
4) di dirimere il disaccordo sorto in relazione all'iscrizione scolastica della minore autorizzandone l'iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto comprensivo LE M. Di RA sita in Roma in Circonvallazione Appia 146.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. Pt_2
All'udienza del 24 giugno 2025 la ricorrente ha dichiarato di lavorare come chef su yachts di lusso, lavoro dal quale percepisce circa € 2.500 mensili ma solo per i periodi durante i quali lavora, della durata, solitamente, di sei settimane, che sono spesso seguiti da periodi di riposo durante i quali non percepisce alcuna retribuzione.
Ha dichiarato inoltre che nell'ultimo anno la frequentazione della figlia è avvenuta in modo irregolare a causa delle peculiarità della sua professione e che chiedeva al di recuperare il tempo non Pt_2 trascorso con la figlia nei periodi di lavoro, possibilità che a volte le è stata concessa e altre volte no. Ha inoltre rappresentato che in Svezia potrebbe contare su una rete familiare forte in grado di supportarla nonché percepire uno stipendio più alto.
Infine, ha dichiarato che non ha mai provveduto a pagare la somma di € 350 mensili per il mantenimento della minore perché non poteva. Infine, ha affermato che preferirebbe che la figlia venisse iscritta alla scuola più vicina a casa sua perché potrebbe andarci a piedi.
Parte resistente ha rappresentato di svolgere la professione di artigiano, di essere titolare al 50% con suo fratello della società “Tulli Arredamenti Srl” che si occupa di serramenti e di percepire un reddito mensile netto di € 2.500. Con riferimento alla frequentazione della minore nell'ultimo anno ha dichiarato che non è stato possibile rispettare la frequentazione disposta e che la bambina è stata per circa il 70% del tempo con lui e solo per il restante 30% con la madre. Ha affermato di avere provato ad agevolare la frequentazione madre figlia, per consentirle di recuperare il tempo con la madre, ma che non era disponibile ad assentarsi per un mese intero dalla vita della figlia anche in considerazione del fatto che si occupava interamente della gestione di vita della bambina.
Si è dichiarato disposto, per venire incontro alle esigenze lavorative della madre, ad accettare il seguente regime di frequentazione: sei settimane con lui corrispondenti al periodo di lavoro della madre fuori e, quando la madre rientra, un'alternanza secondo il modulo due settimane con la madre e una con lui per non perdere le connessioni salvo congruo preavviso comprensive del lunedì con accompagno a scuola.
Con riferimento alla scuola ha dichiarato di avere preiscritto la bambina alle scuole medie nella scuola a fianco alla primaria che attualmente frequenta (istituto Pio XI, accanto alla scuola elementare S.
) collocato vicino alla casa della signora e al suo ufficio. È contrario all'iscrizione Parte_3 alla nuova scuola indicata dalla madre perché sarebbe più complicato accompagnare la bambina nei periodi di permanenza presso di lui e per continuità con la primaria frequentata.
All'esito dell'udienza la causa veniva riservata in decisione.
Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi: sul trasferimento in Svezia della minore, sull'affidamento, il collocamento e il mantenimento;
sulla scelta della scuola media alla quale iscrivere la minore.
Il trasferimento in Svezia della minore, l'affidamento e il collocamento
Preliminarmente alla trattazione delle singole questioni appare significativo evidenziare alcuni passaggi della CTU espletata nel precedente giudizio avente ad oggetto le stesse circostanze.
In quella sede, il consulente ha evidenziato che “ mostra di avere un rapporto con entrambe le Per_1 figure genitoriali positivo oltre che affettivamente significativo.”. In particolare: “Il rapporto madre- figlia appare aperto e disponibile alla condivisione non solo di uno spazio ludico, ma anche di comunicazioni affettive che esprimono vicinanza e intimità anche attraverso l'evocazione di ricordi passati che vengono positivamente connotati. Il clima relazionale è disteso e sereno e carico di sguardi e sorrisi. Le verbalizzazioni, espresse spontaneamente dalla minore in lingua svedese, acquistano significato affettivo che contribuisce ad arricchire lo spazio relazionale condiviso. La madre si dimostra interessata e capace di saperla seguire ed incoraggiare offrendo una guida, ma al contempo garantendo alla figlia ampi spazi di autonomia. La minore dimostra di accettare la guida materna, oltre che la vicinanza affettiva e la prossimità fisica. Madre e figlia dimostrano consuetudine nel gioco e in tutti quei gesti che rientrano in una routine quotidiana.
Il rapporto padre-figlia appare improntato alla condivisione e allo spazio ludico. Il padre, pur assumendo prevalentemente un atteggiamento assertivo e direttivo, riesce a promuovere autonomia nella figlia fornendole aiuto e supporto. si affida alla guida del padre accettandone Per_1 suggerimenti e facilitazioni. Emerge consuetudine alla condivisione di momenti ludici che si trasformano anche in occasioni di scambi affettivi. Il clima che si realizza nelle interazioni, però, non è propriamente caldo da un punto di vista emotivo: spesso le verbalizzazioni non sono accompagnate né da sguardi reciproci né da espressioni affettive e gli scambi comunicativi si incentrano perlopiù su argomenti legati alla performance (scuola, compiti), temi che portano la bambina a non proseguire la conversazione.”.
Inoltre, il consulente ha evidenziato che “La bambina rappresenta un legame significativo sia con il ramo paterno sia con quello materno, mostrandosi in grado di riconoscere ed apprezzare le risorse di entrambi, riuscendo ad integrarne fluidamente le differenze.” e che “Riconosce, infatti, la guida di entrambi i genitori senza rinunciare ai propri spazi di autonomia. La bambina si mostra in grado di accettare l'esclusione dalla coppia genitoriale e, pur mantenendo un certo grado di vigilanza sull'interazione tra madre e padre, riesce talvolta a non coinvolgersi attivamente nella loro dinamica.”.
Le circostanze esposte appaiono estremamente significative in quanto evidenziano che, nonostante lo stato di tensione esistente tra i genitori, la minore stia intraprendendo un percorso di crescita sano e caratterizzato dalla presenza di entrambi i genitori, i quali svolgono adeguatamente ed efficacemente i propri compiti genitoriali.
Tuttavia, il consulente ha altresì evidenziato che “ rappresenta il fulcro della dinamica Per_1 genitoriale poiché sia la madre, sia il padre tendono a riflettere, attraverso il rapporto che hanno con lei, il loro potere genitoriale. Ciò rappresenta la criticità principale che vive la minore che necessita di trovare alleggerimento affinché lei possa investire energie psichiche sul proprio processo di crescita e non sull'offrire agli adulti riconoscimento del loro ruolo genitoriale.”.
Ciò evidenzia che la principale criticità nella formazione della minore è da ravvisare, in prospettiva, proprio nel rapporto conflittuale tra i genitori.
Alla luce di quanto esposto appare evidente che, nel perseguimento del prevalente interesse della minore, sia prioritario conservare il più possibile la stabilità e l'organizzazione di vita acquisite in quanto esse hanno dimostrato di garantire un efficace percorso educativo ad evitando Per_1 stravolgimenti che potrebbero minarlo oltre che esacerbare le evidenziate criticità relative alla conflittualità genitoriale.
Per le stesse ragioni non è stata disposta l'audizione della minore la quale, peraltro, già di recente è stata sottoposta all'audizione da parte del CTU. Appare infatti prioritario coinvolgerla il meno possibile nei conflitti tra i genitori per evitare di concretizzare i rischi per il suo benessere correlati alla loro conflittualità.
Pertanto, appare prioritario risolvere il presente giudizio nel senso di non consentire lo stravolgimento che deriverebbe dal trasferimento in un altro Paese della minore ma, al contempo, di addivenire a una soluzione sul piano della frequentazione dei genitori tale da consentire di attenuare la conflittualità genitoriale che, lo si ribadisce, costituisce il principale rischio per il benessere psicologico di Per_1
Alla luce di quanto esposto deve essere rigettata la richiesta di trasferimento della minore in Svezia per le seguenti ragioni.
In primo luogo, questo comporterebbe uno stravolgimento nella vita di che, per quanto già Per_1 illustrato, non appare opportuno.
In secondo luogo, esso determinerebbe una compressione dei rapporti con il padre e una conseguente limitazione del principio bigenitorialità che ha, fino ad ora, rappresentato una preziosa risorsa educativa per la minore.
Invero, le conseguenze del trasferimento, ovvero lo stravolgimento della quotidianità della minore e la compressione del principio di bigenitorialità, potrebbero essere giustificati da gravi ragioni che, però, nella specie, non appaiono sussistere.
Già sul piano del merito, infatti, la ricorrente, a fondamento della propria richiesta, adduce esclusivamente ragioni di ordine economico del tutto inidonee a giustificare i summenzionati sacrifici che graverebbero sulla minore, sicché la richiesta non appare perseguire il miglior interesse della figlia. Infatti, la situazione economica di entrambi i genitori è già allo stato idonea a garantire un'adeguata educazione della minore e, quindi, l'incremento reddituale che secondo la ricorrente deriverebbe dal suo trasferimento non risulta di alcun interesse per la minore.
Peraltro, le ragioni poste dalla ricorrente a fondamento della sua richiesta risultano carenti anche sotto il profilo probatorio. Infatti, si è limitata ad asserire, senza fornire alcun riscontro, che dal trasferimento otterrebbe un miglioramento economico senza addurre sul punto alcun elemento utile per valutare la fondatezza di tale conclusione.
Da tutto quanto esposto consegue il rigetto della richiesta di trasferimento della minore in Svezia insieme alla madre.
***
Per quanto attiene alla gestione della figlia occorre premettere la conferma dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori punto sul quale non sussiste conflitto tra le parti.
Con riferimento al regime di frequentazione, punto oggetto della richiesta avanzata dalla ricorrente, occorre muovere dalla necessità di garantire, secondo quanto suggerito dal consulente tecnico, un'equa ripartizione dei tempi di permanenza della figlia con entrambi i genitori.
Tuttavia, la mutata situazione lavorativa della ricorrente la quale trascorre lunghi periodi lontana da
Roma, costituisce una sopravvenienza tale da non ritenere più attuale il regime ordinario di frequentazione precedentemente previsto (La minore frequenterà entrambi i genitori una settimana ciascuno dal lunedì pomeriggio all'uscita di scuola, al lunedì successivo mattina al riaccompagno a scuola).
D'altra parte, non appare possibile accogliere il regime di frequentazione richiesto dalla ricorrente (collocamento alternato presso ciascun genitore per un tempo di 15/ 20/ 30 giorni presso ciascun genitore o pari alla durata di assenza della madre da Roma per esigenze di lavoro, cosicché la minore resterà con il padre nei periodi in cui la madre si assenta per lavoro e resterà con la madre al suo rientro per lo stesso tempo di assenza salvo, nel caso di lunga alternanza nel periodo di collocamento presso la madre, il diritto della minore di trascorrere un fine settimana presso il padre, a scelta del Sig. dal venerdì dopo l'uscita da scuola alla domenica con rientro presso la madre). Pt_2
Ciò in quanto esso comporterebbe un eccessivo allontanamento della minore dalla sua attuale organizzazione di vita caratterizzata dalla presenza costante e continuativa del padre.
In questo senso, appare più confacente la controproposta avanzata dal resistente di prevedere sei settimane con lui, corrispondenti al periodo di lavoro della madre fuori da Roma e, quando rientra, un'alternanza secondo il modulo due settimane con la madre e una con lui.
Tuttavia, tale soluzione appare eccessivamente rigida in quanto non tiene conto della mutevolezza del calendario lavorativo della ricorrente, la quale si è limitata ad affermare, senza produrre alcuna documentazione, che in futuro trascorrerà sei settimane lavorando e sei settimane a Roma.
Pertanto, appare necessario che la frequentazione ordinaria segua un calendario a geometrie variabili caratterizzato da un onere di tempestiva comunicazione da parte della ricorrente dei propri turni lavorativi.
Il regime di frequentazione ordinaria dovrà essere quindi regolato con le seguenti modalità.
1. La ricorrente deve comunicare via e-mail il proprio calendario lavorativo e la proposta di frequentazione della minore con almeno due mesi di anticipo rispetto all'inizio del periodo in cui si troverà a Roma. Ad esempio, se il calendario lavorativo prevede che la ricorrente lavori dal 15 febbraio a fine marzo e che si trovi a Roma dal primo aprile a metà maggio, ella deve effettuare tale comunicazione entro il primo febbraio.
2. Nel caso in cui la comunicazione di cui al punto 1. sia effettuata tempestivamente la ricorrente ha diritto di formulare un calendario di frequentazione della minore così articolato:
• per quanto riguarda il periodo in cui non si trova a Roma ha diritto di richiedere la frequentazione della minore per un fine settimana ogni due;
• per quanto riguarda il periodo in cui si trova a Roma ha diritto a trascorrere con la minore periodi consecutivi di due settimane, intervallati da una settimana con il resistente;
• nel caso di proposta tempestiva e coerente con i criteri indicati essa ha valore vincolante per il resistente.
3. Nel caso in cui la comunicazione di cui al punto 1. non sia effettuata tempestivamente la ricorrente deve formulare una proposta di frequentazione della minore così articolata:
• per quanto riguarda il periodo in cui non si trova a Roma può richiedere la frequentazione della minore per un fine settimana ogni due (dal sabato mattina alla domenica alle 20);
• per quanto riguarda il periodo in cui si trova a Roma può chiedere di trascorrere con la minore un massimo di una settimana ogni due;
• nel caso di proposta intempestiva o incoerente con i criteri indicati essa non ha valore vincolante se non successivamente al consenso del resistente e, in caso di conflitto, le parti devono rivolgersi al mediatore familiare.
4. In ogni caso, la settimana di frequentazione cominciano il lunedì dopo la scuola e terminano il lunedì mattina successivo quando la minore viene accompagnata a scuola. La frequentazione nel fine settimana comincia il sabato mattina e termina la domenica alle 20.
Per quanto riguarda la frequentazione straordinaria essa non necessita di essere modificata rispetto a quanto precedentemente disposto e deve quindi essere così regolata:
- Vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 7 gennaio;
- Vacanze pasquali: ad anni alterni, l'intera settimana delle vacanze scolastiche;
- Vacanze estive: ad anni alterni, 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto;
- La minore trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno della festa del papà. inoltre, trascorrerà il giorno del suo compleanno, ad anni alterni, Per_1 con l'uno o l'altro genitore. Mantenimento
Il regime di collocamento della figlia minore qui disposto prevede una più ampia frequentazione del padre rispetto alla madre e giustifica una rimodulazione del contributo di ciascun genitore al mantenimento della figlia, potendo il tribunale procedere d'ufficio pur in assenza di richiesta delle parti (nella specie la richiesta è stata formulata dalla sola ricorrente)
Va evidenziato preliminarmente che i redditi delle parti risultano adeguati a garantire il mantenimento della minore nei periodi in cui è collocata presso ciascuno di essi;
in secondo luogo la situazione lavorativa della ricorrente è caratterizzata da maggiore instabilità e precarietà rispetto a quella del resistente;
infine, l'omesso pagamento del mantenimento da parte di entrambi i genitori ha creato esigenze di compensazioni e discussioni che possono riflettersi sulle relazioni familiari e di conseguenza sul benessere psichico della minore. Per i motivi esposti si ritiene di disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia nei periodi di rispettiva permanenza.
Deve essere altresì rigettata la richiesta della ricorrente di porre a carico del resistente un contributo di € 2000,00 a titolo di mantenimento ordinario della minore “atteso come la rinuncia della madre a svolgere la professione di chef a livello professionale presso yacht al fine di assolvere al collocamento alternato settimanale presso ciascun genitore è causa di un danno economico irreversibile e non recuperabile;
spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%”. Si rammenta, infatti, in primo luogo, che l'assegno di mantenimento non segue una logica risarcitoria, in secondo luogo che le scelte effettuate in sede giurisdizionale seguono l'interesse prevalente del minore e non quello dei genitori e, infine, che eventuali sacrifici lavorativi volti a garantire la propria presenza rispetto ai figli non solo non sono risarcibili, ma costituiscono il naturale predicato del dovere costituzionalmente previsto in capo ai genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. Deve quindi ritenersi che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza, con revoca delle precedenti statuizioni economiche, a far data dal mese di agosto del 2025; che il padre provveda per intero alle spese scolastiche della figlia;
che le rimanenti spese straordinarie determinate ai sensi del Protocollo di questo tribunale del 2014 siano ripartite tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Scelta della scuola
Non può essere accolta la richiesta della ricorrente di autorizzare l'iscrizione di alla classe Per_1 prima della scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto comprensivo LE M. Di RA sita in Roma in Circonvallazione Appia 146.
La ricorrente pone a fondamento della propria richiesta essenzialmente la maggiore comodità della scuola da lei proposta rispetto a casa sua. Tuttavia, appare dirimente, in quanto incentrata sull'interesse prevalente della minore, la continuità della scuola scelta dal padre rispetto alla scuola primaria nonché la circostanza evidenziata dal resistente che molti degli attuali compagni di scuola di si siano iscritti alla scuola scelta dal padre e alle attività sportive connesse. Si rammenta, Per_1 infatti, che il passaggio dalle scuole elementari alle scuole medie può costituire un momento di notevole cambiamento e quindi di difficoltà, sicché la possibilità di mantenere la rete di amicizie in essere concretizza la possibilità di rendere più agevole questo passaggio.
Considerato che l'interesse del genitore risulta sub-valente rispetto a quello, prioritario, della minore, deve essere confermata la scelta del resistente di iscrivere la figlia all'istituto Pio XI.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte così decide:
- conferma l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, disponendone il collocamento alternato presso ciascun genitore come indicato in parte motiva;
- dispone che ciascuna delle parti provveda al mantenimento in via diretta della figlia nei periodi di rispettiva permanenza con revoca delle precedenti statuizioni economiche a far data da agosto 2025;
- dispone che il padre provveda per intero alle spese scolastiche della figlia e che le rimanenti spese straordinarie, determinate ai sensi del Protocollo di questo tribunale del 2014, siano ripartite tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
- rigetta le altre domande proposte dalla ricorrente;
- autorizza il padre a iscrivere la figlia all'istituto Pio XI;
Persona_1
- compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il giorno 04.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato elaborato con la collaborazione del ott. Andrea Maggiori CP_1
(D.M. 22.10.2024).