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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/11/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del
Lavoro, il 3 novembre 2025, ha pronunciato all'esito della udienza del 27 ottobre 2025 tenutasi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 2231 del R.A.C.L. dell'anno 2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] e ivi residente, elettivamente Parte_1 domiciliata a Cagliari presso lo studio degli avvocati Giuliana Murino, Giorgio DI e
AB DI che la rappresentano e difendono per procura speciale in atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del Legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avvocati Stefania Sotgia e Maurizio Falqui Cao, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento dei requisiti sanitari necessari per beneficiare della indennità di accompagnamento e dello status di portatricee di disabilità in situazione di gravità, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dottor secondo cui Persona_1 l'opponente risulta essere affetta da: “lieve deterioramento cognitivo, colecistectomia, pregresso prolasso utero-vaginale con residua incontinenza urinaria, ipertensione arteriosa, diverticolite ed ha concluso affermando che: “Il complesso invalidante deve essere valutato con 100 (cento) punti percentuali dal momento dell'istanza di riconoscimento di invalidità civile, che agli atti risulta essere il 16.06.23. 3. La sig.ra è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita non Parte_1 abbisogna pertanto di un'assistenza personale continuativa.
4. La condizione clinica in cui si trova la sig.ra configura una minorazione fisica stabilizzata, che è causa di svantaggio sociale. Parte_1
Non configura peraltro una limitazione dell'autonomia personale, da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Si può pertanto affermare che la ricorrente, a far data dal 16.06.23, è da ritenersi portatrice di handicap ma non in situazione di gravità”.
La difesa opponente, anche sulla scorta della relazione di parte redatta dalla Dr.ssa che attesterebbe un sensibile peggioramento del deficit cognitivo di Persona_2
, ha censurato la valutazione in atti ritenendo che il consulente abbia sottovalutato Pt_1
l'incidenza del quadro patologico che affligge l'opponente, nonostante risulti ben documentato in atti che lo stesso inficia la sua capacità di deambulare e, in particolare, di attendere agli atti quotidiani della vita in modo autonomo.
La difesa opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare la sussistenza in capo alla opponente dei requisiti sanitari necessari per beneficiare delle prestazioni invocate, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e di condannare l' CP_2
al pagamento delle spese processuali delle due fasi del giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari, con esclusione della condanna al pagamento delle spese in caso di soccombenza, non essendo titolare di redditi familiari – imponibili IRPEF – nei limiti previsti dall'art. 152 disp. Att. c.p.c.
L' si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la CP_2
correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte.
§§§§
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Sul punto si osserva come il Dottor consulente tecnico d'ufficio, Persona_1
abbia puntualmente giustificato, con motivazione esente da censure e vizi logici da intendersi integralmente riportata in questa sede, le conclusioni cui è giunta a seguito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti.
Infatti, occorre ricordare che secondo il combinato disposto delle norme vigenti per la concessione dell'indennità di accompagnamento mensile, questa è prevista per i “mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli art. 2 e 12 della Legge
n. 118 del 1971, ... che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua” (L. n.18/1980, art.1; L. n. 508/1988, art 1 -c.2 b). e per “... i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” (D. Lgs. n.509/1988, art.6).
Nel caso di specie, quanto al primo requisito, relativo alla impossibilità di deambulare, dall'esame obiettivo è emerso che l'opponente presenta: “assenza di significative limitazioni motorie, presenza di lieve rallentamento diffuso, deambulazione autonoma possibile senza difficoltà, passaggi posturali eseguiti autonomamente”.
Quanto al secondo dei requisiti richiesti, ovvero la capacità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita, Dottor a accertato che il quadro clinico da cui Per_1
è affetta l'opponente non condiziona uno scadimento della sua qualità della vita e non interferisce nell'espletamento delle più elementari funzioni personali della vita quotidiana.
In particolare, il consulente ha chiarito che si presente come: “paziente Pt_1 collaborante, lucida, ben orientata nello spazio, parzialmente nel tempo, eloquio fluido, adeguata nelle risposte. È stato somministrato un questionario breve sullo stato mentale: PM (Short Portable
Mental Status Questionnaire) che ha messo in evidenza un punteggio di 4 errori su 10 item, punteggio corretto 3/10. ES. NEUROLOGICO: non deficit di lato, lieve rallentamento ideomotorio.”.
Quanto alla valutazione della disabilità, il consulente ha, infine, chiarito che: “la condizione clinica derivante dal complesso delle patologie sopra riportate, secondo il parere dello scrivente, configura una minorazione fisica stabilizzata, che è causa di difficoltà di relazione e di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale. Non configura peraltro una limitazione dell'autonomia personale, da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Deve sottolinearsi che le conclusioni medico legali medico - legali rassegnate dal consulente risultano conformi al consolidato orientamento espresso in materia dalla Sezione
Lavoro della Suprema Corte (cfr. ex multis ordinanza Cass. Civ. n. 5068/2018, e 8557/2018 sentenza n. 26092/2010, 6091/2014 e 15882/2015) da cui si evince che non è sufficiente ad integrare il requisito richiesto dalla legge per la concessione della indennità di accompagnamento la mera difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita, bensì l'impossibilità, non sussistente nel caso che ci occupa.
In definitiva, in mancanza di ulteriori elementi, questo giudice condivide le conclusioni alle quali è giunto il c.t.u. nominato nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo in quanto immuni da vizi logici e supportate, oltre che dall'esame obiettivo, da accertamenti diagnostici, non sussistendo quindi motivi per discostarsene in mancanza di ulteriori contestazioni sollevate da parte opponente.
Infatti, a fronte degli argomentati rilievi dell'ausiliare, parte opponente non ha evidenziato alcuno specifico vizio nei criteri di valutazione e di metodo seguiti dal CTU, né indicato eventuali patologie non esaminate, né offerto alcuna indicazione sui criteri medico- legali che giustificherebbero conclusioni diverse rispetto a quelle del consulente, né ha specificamente dedotto alcun aggravamento delle pregresse patologie o la sopravvenienza di alcuna nuova infermità, limitandosi a produrre una relazione di parte non idonea ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate , o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal consulente tecnico d'ufficio, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v. Cass., 20.3.2019, n. 7886, Ord. e Cass.,
8.3.2019, n. 6892, che hanno ribadito l'applicabilità di tali principi proprio in materia di giudizio di opposizione ex art. 445, comma 6, c.p.c.).
Quanto alla relazione richiamata in atti, infatti, che il consulente aveva già esaminato, si osserva che Dr. a spiegato che: “come si rileva dalla documentazione allegata al fascicolo, Per_1
la sig.ra ha effettuato diverse visite geriatriche che hanno evidenziato un deficit cognitivo di Pt_1 modico grado associato ad una depressione del tono dell'umore. La deflessione del tomo dell'umore può influenzare la valutazione della gravità del deficit cognitivo e comunque, considerate le varie visite effettuate, che documentano l'evoluzione del disturbo cognitivo chi scrive ritiene altamente improbabile che in pochi mesi sia verificato un aggravamento del disturbo cognitivo di entità tale da configurarsi una incapacità allo svolgimento degli atti quotidiani della vita e una limitazione dell'autonomia personale, da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo
e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Sul punto deve, peraltro, ulteriormente osservarsi che l'anamnesi patologica prossima contenuta nella relazione fa riferimento ad un periodo già esaminato dal consulente e non è supportata da nuovi esami clinici.
Sulla scorta di tali considerazioni, a fronte di una consulenza tecnica d'ufficio articolata, precisa ed approfondita e di argomentate conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il Tribunale rigetta la presente opposizione.
Le spese processuali non seguono la soccombenza avendo l'opponente comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 115 del 2002.
Pone a carico dell' le spese di consulenza liquidate in separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
rigetta il ricorso in opposizione proposto da ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. Parte_1
con l'atto introduttivo del giudizio.
Pone a carico dell' le spese di consulenza liquidate in separato decreto. CP_2
Così deciso in Cagliari 3 novembre 2025 Il Giudice Onorario
(dott.ssa Silvia Sotgia)