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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/07/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3178/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliata in VIALE SANTA C.F._1
PANAGIA n. 136, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. MAURIZIO PAPA (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo ha proposto Parte_1 opposizione a seguito di esperimento negativo di ATP ex art. 445 bis c.p.c.,
e ha chiesto l'accertamento del proprio stato invalidante e la condanna dell' al pagamento della prestazione economica specificata nel ricorso CP_1 medesimo, oltre accessori come per legge.
Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali chiedeva il rigetto, eccependo, anche inammissibilità e decadenza.
In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c..
Nel merito, l'opposizione non può essere accolta. Ciò considerato, va rilevato che il C.T.U. , con conclusioni condivisibili - siccome frutto di un attento studio della situazione di fatto e della corretta e ben motivata applicazione delle regole tecniche inerenti la materia in esame – ha rilevato che per il complesso sintomatologico e diagnostico rilevato e riportato nelle considerazioni peritali << Parte_1 può essere riconosciuta Invalido ultrasessantacinquenne con
[...] difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età
(L.509/88 L.124/98) grave 100% e portatore di Handicap art.3 com.1, con decorrenza dalla data dell'odierna visita peritale (29/01/2025), nel corso della quale sono emersi elementi che depongono per un peggioramento delle sue condizioni. La sig.ra conserva ancora una certa Parte_1 autonomia deambulatoria ed è in grado di compiere da sola gli atti ordinari della vita. Pertanto non presenta i requisiti richiesti per ottenere l'indennità di accompagnamento. E' opportuno procedere a revisione dello stato invalidante riscontrato, a due anni dell'attuale accertamento peritale (gennaio 2027) >>.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in ragione del possesso da parte della ricorrente dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. cp.c.,
2 avendo la ricorrente reso dichiarazione autocertificativa del reddito ai fini della esenzione dal pagamento delle spese processuali.
Per i medesimi motivi, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno invece definitivamente poste a carico dell' ex art. 152 CP_1 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3178/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara ultrasessantacinquenne con Parte_2 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età
(L.509/88 L.124/98) grave 100% e portatore di Handicap art.3 com.1, con decorrenza 29/01/2025, senza i requisiti richiesti per ottenere l'indennità di accompagnamento, e con revisione a gennaio 2027; spese irripetibili;
spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico dell' . CP_1
Siracusa, 8/07/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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