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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 4713 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto:
Altri contratti atipici
vertente
TRA
, in persona del rapp.te legale p.t. Parte_1
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. TUBELLI ANTONIA e dell'avv. DANISE
UMBERTO, elett.te dom.to presso il loro studio in Napoli alla Via F.
Caracciolo n. 15 giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
PARTE OPPONENTE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
D'ANIELLO MICHELINA, elettivamente domiciliato in Melito di
Napoli alla Via Signorelli - P.co Esedra presso il difensore avv.
Proc. n. 4713 /2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 9 D'ANIELLO MICHELINA giusta procura in atti,
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21/11/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16/04/2021 la ditta individuale proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 943/2021 emesso da questo Tribunale il
08/03/2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 13.400,02, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture e fino al soddisfo, oltre spese del procedimento monitorio, asserendo l'inesistenza del credito asseritamente vantato nei suoi confronti dalla parte opposta e contestando sia il contratto esibito nel procedimento monitorio che le fatture (n. 233 del 20.072020, n. 250 del 31.07.2020, n. 294 del
31.08.2020, n. 338 del 30.09.2020, n. 383 del 31.10.2020, n. 417 del
30.11.2020, n. 17 del 01.01.2021, n. 63 del 31.01.2021), emesse in forza di un presunto servizio di vigilanza assertivamente espletato da CP_1
in suo favore nel periodo (da Febbraio 2020 a Gennaio 2021) sulla base del predetto contratto, di cui ha, peraltro, disconosciuto la sottoscrizione.
Concludeva dunque per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, attesa la radicale inesistenza del credito per un presunto servizio di vigilanza in realtà mai reso in favore della ditta , la quale, Parte_1
Proc. n. 4713 /2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 9 peraltro, svolgendo attività di raccolta si giuoco lecito ai sensi del non ha potuto operare dal mese di Marzo 2020 e sino a tutto il CP_2
mese Giugno 2020, nonché a far data da Ottobre 2021 e sino all'attualità in forza delle note misure restrittive per far fronte all'emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid-19.
Si costituiva ritualmente in giudizio la he, contestando CP_1
gli avversi assunti, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 23/9/2021 veniva rigettata l'istanza proposta dall'opposta ex art. 648 c.p.c. e pertanto, al termine dell'istruttoria orale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 21/11/2024.
***
1. L'opposizione è infondata e va respinta.
2. Preliminarmente si osserva che il giudizio di opposizione – che è una fase eventuale del giudizio di primo grado, la cui introduzione avviene con le forme e le modalità proprie dell'impugnazione e la cui mancata introduzione dà luogo all'immediata formazione del giudicato – non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario
(art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civ., sez. III,
17 luglio 2008, n. 19680; Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2008, n. 7821;
Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7448).
Proc. n. 4713 /2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 9 A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente,
ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio (in questo senso, la fondamentale Cass. civ., Sez. Un.,
7 luglio 1993 n. 7448 in Giust. civ. 1993, I, 2041: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice
di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non
è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
- e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del
provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione,
il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”).
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di
Proc. n. 4713 /2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 9 convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre, dall'altra parte, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
In definitiva, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase monitoria, spettando invece all'opponente, convenuto in senso sostanziale, la prova dei fatti, impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa fatta valere in giudizio
(si v., di recente, Cass., n. 14640/2018, Cass., n. 5071/2011 e Cass., n.
5759/2009; cfr., ex multiis, Cass., n. 16340/2009; Cass., n. 12765/2007;
Cass., n. 2421/2006; Cass., n. 24815/2005; Cass., n. 14556/2004; Cass.,
n. 17371/2003; Cass., Sez. Un., n. 7448/1993), con facoltà per il giudicante di attingere al materiale probatorio prodotto tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto nel giudizio a cognizione piena, non potendosi decidere la controversia alla luce del
Proc. n. 4713 /2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 9 solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. Cass., n. 11419/2009), ferma restando la piena utilizzabilità della documentazione allegata al ricorso monitorio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 14475/2015) alla luce del cd. Principio di non dispersione della prova.
3. Nella fattispecie, parte opposta ha ingiunto la ditta individuale odierna opponente al pagamento della complessiva somma di € 13.400,02
portata da alcune fatture, tutte debitamente contestate dalla opponente,
in base ad un asserito contratto di Vigilanza armata stipulato tra i due.
Parte opponente ha, invero, non solo contestato le fatture versate in atti ma ha anche disconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., la firma apposta alla scrittura privata del 3.03.2021, contestando, altresì,
di aver mai instaurato qualsivoglia rapporto contrattuale con la parte opposta.
A fronte di tale puntuale disconoscimento, parte opposta avrebbe dovuto manifestare il proprio interesse ad avvalersi di tale scrittura proponendo tempestiva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., il che non si è
verificato.
Quanto alle fatture in atti, si rileva che, come è noto, le fatture commerciali possono costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, solo qualora non contestate dal debitore (così Cass.
civ., sez. III, 03/07/1998, n. 6502 in Giust. Civ. Mass. 1998, 1454
nonché in senso conf. Cass. n. 7976/1990 e n. 1798/1995); in caso contrario, come nella fattispecie, esse non possono costituire piena prova del credito, avuto riguardo per la loro formazione unilaterale e per
Proc. n. 4713 /2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 9 la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, che ne giustificano l'inquadramento fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova (così, di recente, Cass. civ.,
sez. VI, 31/03/2021, n. 8848 in Guida dir. 2021, 19 nonché, in senso conforme, Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010; n. 299/2016).
Ciò nonostante, il rapporto contrattuale risulta limpidamente provato dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, della cui genuinità e credibilità
non vi è alcun motivo di dubitare: in particolare, il teste Tes_1
riferiva che il rapporto contrattuale intessuto con la
[...]
opponente “è iniziato nel 2019 ed è durato fino al 2020, 2021” ed ancora che “il servizio di vigilanza era con auto fissa sul posto con una guardia dalle 23.00 alle 5.30, tutti i giorni”, per un corrispettivo “di € 3.000,00 circa al mese, da dividere in tre (tra la la e D' Pt_2 CP_3 [...]
)”, aggiungendo “mi occupavo io a volte di riscuotere i CP_4
pagamenti e mi recavo anche sul posto per intervenire in caso di necessità e per informarmi sul livello di soddisfazione del servizio”; il teste confermava l'esistenza di un servizio di vigilanza Tes_2
notturno, con piantonamento fisso dalle 22.30 circa alle 5.30, tutti i giorni, precisando “ricordo che l'importo previsto per il servizio era sui
1000 € circa al mese”.
Orbene, stralciata la documentazione inutilizzabile in questa sede, per le ragioni anzidette, l'opposta è riuscita a dimostrare, per mezzo delle
Proc. n. 4713 /2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 9 testimonianze raccolte in fase istruttoria, l'esistenza di un rapporto contrattuale con l'opponente, la quale, per altro verso, non ha dimostrato i fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Non avendo l'opponente dimostrato il fatto estintivo del credito vantato in giudizio, come era suo preciso onere, si impone, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo.
***
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00 nei valori minimi attesa la bassissima difficoltà della controversia in esame.
Va poi rigettata la domanda proposta da parte opponente ex art. 96 c.p.c.,
in difetto di soccombenza della parte opposta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
contro così provvede: Parte_1 CP_1
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e, per effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
[...]
943/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 08/03/2021 nel procedimento n. 2609/2021 R.G., che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta
Proc. n. 4713 /2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 9 che qui si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali,
oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 09/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 4713 /2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 9