Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/06/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2405/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
27/3/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2405/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto di liquidazione del 30/1/2024 con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore del fallimento di , Controparte_2
1
Tribunale di Gela del 24/12/2018;
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 12.334,00 (già ridotta ex art. 130 Dpr n. 115/2002), lamenta la violazione dei parametri fissati dal DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), avendo, il giudice, errato nella individuazione dello scaglione di riferimento e violato i minimi tariffari ex art. 4 del cit. DM;
rilevato che il decreto opposto si fonda sulla seguente motivazione:
“considerati l'attività difensiva svolta, la complessità della causa ed il valore della medesima, in relazione all'esito della lite che si è conclusa con sentenza che fra l'altro ha accolto la domanda revocatoria proposta dal falliment
[...]
nei confronti dei convenuti (v. sentenza Tribunale di Palermo Controparte_2
n.371/24 del 23.01.2024) e ha condannato i predetti al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che sono state liquidate in complessivi euro
24.668,00, oltre accessori;
ritenuto, pertanto, di dovere liquidare i compensi richiesti dal difensore nella misura di complessivi euro 12.334,00 (dimidiati del
50%), oltre accessori come per legge” (cfr. decreto opposto in atti); rilevato che il convenuto non si è costituito, sebbene CP_1
ritualmente citato, sicché va dichiarata la sua contumacia;
ritenuto che
l'opposizione sia fondata;
considerato in punto di fatto che: con atto di citazione iscritto al ruolo in data 13/4/2017 (n. R.G. 6587/17), la ha: 1) convenuto in giudizio Parte_2
e , succedutisi nella carica di Controparte_3 Controparte_2
amministratore unico della società fallita (il primo fino al 28.2.2011 ed il secondo fino al fallimento), proponendo, nei confronti di entrambi l'azione di responsabilità per gli atti di mala gestio ai medesimi ascritti quali amministratori della società 2) proposto altresì azione Parte_2
revocatoria degli atti di trasferimento immobiliare posti in essere da
[...]
nei confronti di terzi Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
.Tra srl, quali aventi causa del );
[...] Controparte_6 CP_2
2 in data 19/6/2017 la Curatela del Fallimento Parte_2
ha, altresì, chiesto il “sequestro conservativo su tutti i beni mobili, immobili, crediti e partecipazioni societarie in capo ai due amministratori unici della società (vedi ricorso per sequestro Parte_2
conservativo, RG n. 6587-1/2017); si sono costituiti tutti i convenuti;
in data 3/10/2018 il giudice, preso atto dell'intervenuto fallimento del (dichiarato con sentenza del Tribunale di Gela, n. Controparte_2
12/2018 del 26/9/2018), ha interrotto il giudizio;
in data 10/12/2018 la Curatela del Fallimento Parte_2
ha chiesto la riassunzione e la prosecuzione del giudizio avente n. R.G.
[...]
6587/17; in data 24/12/2018 la Curatela del è stata ammessa Parte_3
al patrocinio a spese dello Stato e autorizzata dal G.D. ad intervenire nel giudizio pendente avente n. R.G. 6587/2017; in data 27/12/2018 la Fallimento è intervenuta Parte_2 CP_2
nel giudizio sopracitato;
con provvedimento del 28/11/2019, il giudice “sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27/11/2019 ; preso atto che con sentenza n.492/19, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti di ritenuto, quindi, Controparte_2
(nonostante l'impugnazione in Cassazione della citata sentenza), che allo stato la domanda azionata dalla curatela del falliment contro il Pt_2
, e finalizzata all'accertamento della sua responsabilità Controparte_2
n.q. di amministratore, deve ritenersi improcedibile, potendo proseguire tale accertamento soltanto in sede fallimentare, nel rispetto della par condicio creditorum (art. 52 l.f.); ritenuto, invece, in ordine all'azione revocatoria ordinaria proposta dalla curatela del fallimento nei Pt_2
confronti del che va accolta la sollecitazione della CP_2 [...]
, che, quindi, per effetto della costituzione nel presente Parte_4
giudizio, deve ritenersi subentrata ai sensi dell'art. 66 L.F. nella medesima domanda già proposta dalla curatela del fallimento con le Pt_2
preclusioni già maturate, ivi compresa, pertanto, la produzione di
3 documenti formatisi in epoca precedente la costituzione nel presente giudizio;
(..) “
P.Q.M.
Ammette l'intervento della curatela del fallimento
, limitatamente all'azione revocatoria ordinaria, già proposta dalla CP_2
curatela del fallimento e per l'effetto la ritiene subentrata nella Pt_2
medesima domanda, con le preclusioni già maturate” (vedi ordinanza emessa dal giudice a scioglimento della riserva del 27/11/2019, e acquisita al fascicolo del giudizio presupposto in data 4/12/2019); nel corso del giudizio sono stati nominati due consulenti tecnici:
per gli accertamenti contabili e patrimoniali della Persona_1
società (provvedimento di nomina del 28/11/2019) e per la Persona_2
valutazione dei beni oggetto degli atti di compravendita impugnati
(provvedimento di nomina del 26/7/2021); in data 23/1/2024 è stata emessa la sentenza conclusiva del giudizio
(sentenza n. 371/2024), con cui è stata accolta l'azione revocatoria originariamente proposta dal fallimento della nei Parte_2
confronti di e proseguita dal fallimento personale Controparte_2
del ; CP_2
considerato che l'art. 5 del D.M. 55/2014 nel fissare i criteri per la determinazione del valore della controversia dispone che “Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”; che, pertanto, “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (in tal senso vedi Cassazione civile, ordinanza n. 3697/2020); rilevato che il credito vantato dalla curatela del fallimento
[...]
deve essere individuato con riguardo al valore Controparte_2
dell'azione di responsabilità diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita promossa dalla Curatela del Fallimento
[...]
con atto di citazione iscritto al ruolo in data 13/4/2017 Parte_2
(rientrante nello scaglione da € 4.000.001 a € 8.000.000); rilevato che tale valore è, per di più, conforme al valore effettivo della controversia, atteso che con sentenza n. 371/2024 il tribunale di
4 Palermo ha condannato al pagamento, in favore del Controparte_3
fallimento della “ , della somma di € 4.910.189,09, Parte_2
e dichiarato inefficaci nei confronti del fallimento di Controparte_2
gli atti di vendita oggetto di revocatoria (vedi sentenza in atti);
[...]
rilevato che, sulla scorta delle allegazioni del ricorrente, la liquidazione deve attestarsi sui valori medi (diminuiti del 50% per gratuito patrocinio ex art. 130 DPR n. 115/02), con riduzione del 30% ex art 4 comma 4 del cit. DPR, tenuto conto che il giudizio, seppur complesso, ha riguardato le medesime questioni in fatto e in diritto già affrontate dall'avv. , quale difensore anche della Curatela del Parte_1
Fallimento Parte_2
rilevato conclusivamente che il compenso va quantificato in €
22.448,30, così determinato: competenza giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore della causa da € 4.000.001 a € 8.000.000, con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) e riduzione del 50% per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr
115/02); rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.700,00, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore della causa da € 5.201 a € 26.000 (nei limiti, cioè, della domanda accolta), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni) e senza la fase istruttoria/trattazione
(non svolta), oltre € 545,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in Controparte_1
riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione
Specializzata in Materia d'Impresa, in data 30/1/2024, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività difensiva svolta in favore del fallimento di
- ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Controparte_2
5 decreto del Giudice delegato del Tribunale di Gela del 24/12/2018 - la somma di € 22.448,30, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del CP_1
presente giudizio, liquidate in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre € 545,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 28/06/2025.
IL GIUDICE
Gianfranco Pignataro
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