TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
Dott. Flavio Tovani -Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2800 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025, promosso
DA
(cod. fisc.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (R.C.) il 03.10.1962 e (cod. fisc.: Parte_2
, nata a [...] (R.C.) il 09.05.1965, entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. SC Villa, giusta procure in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), Via Sottolume, 24 Pellaro, hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 09.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto che venga pronunciata la separazione personale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 07.05.1996, il cui relativo atto risulta trascritto registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria,
Parte I, uff.10, n.1, anno 1996;
-considerato che con decreto del 18.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 06.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria, il 07.05.1996; b) che dall'unione coniugale sono nati due figli SC
(02.07.1999) e (27.04.1997), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1
autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato in data 20.11.2024 all Controparte_1
che ha espresso parere positivo in data 04.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la pronuncia di separazione consensuale, depositato il 09.10.2024 da e Parte_1
così provvede: Parte_2
- dichiara la separazione personale tra e il cui Parte_1 Parte_2
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Parte I, n. 1, uff. 10, anno 1996, alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale sita in Via S.S. 106 III Tr., n. 237, Reggio Calabria (RC), con quanto contenuto, verrà occupata dalla SI.ra ; l'altro coniuge, Parte_2
SI. se ne allontanerà, portando con sé i propri effetti personali a Parte_1
decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
2) Il SI. corrisponderà all'altro coniuge, a titolo di mantenimento, Parte_1
l'assegno mensile periodico di € 200,00 (duecento/00), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, entro e non oltre la prima decade di riferimento di ciascun mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.03.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
Dott. Flavio Tovani -Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2800 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025, promosso
DA
(cod. fisc.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (R.C.) il 03.10.1962 e (cod. fisc.: Parte_2
, nata a [...] (R.C.) il 09.05.1965, entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. SC Villa, giusta procure in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), Via Sottolume, 24 Pellaro, hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 09.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto che venga pronunciata la separazione personale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 07.05.1996, il cui relativo atto risulta trascritto registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria,
Parte I, uff.10, n.1, anno 1996;
-considerato che con decreto del 18.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 06.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria, il 07.05.1996; b) che dall'unione coniugale sono nati due figli SC
(02.07.1999) e (27.04.1997), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1
autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato in data 20.11.2024 all Controparte_1
che ha espresso parere positivo in data 04.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la pronuncia di separazione consensuale, depositato il 09.10.2024 da e Parte_1
così provvede: Parte_2
- dichiara la separazione personale tra e il cui Parte_1 Parte_2
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Parte I, n. 1, uff. 10, anno 1996, alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale sita in Via S.S. 106 III Tr., n. 237, Reggio Calabria (RC), con quanto contenuto, verrà occupata dalla SI.ra ; l'altro coniuge, Parte_2
SI. se ne allontanerà, portando con sé i propri effetti personali a Parte_1
decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
2) Il SI. corrisponderà all'altro coniuge, a titolo di mantenimento, Parte_1
l'assegno mensile periodico di € 200,00 (duecento/00), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, entro e non oltre la prima decade di riferimento di ciascun mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.03.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna