Ordinanza cautelare 17 gennaio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
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- 1. Come tutelarsi dagli schiamazzi notturni dalla strada: il Comune è responsabile e tenuto al risarcimento dei danniAvv. Prof. Gianluca Sicchiero · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 12 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 23/05/2023, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2023
N. 00213/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2022, proposto da:
Divisibile per Quattro s.r.l., Drink Team, Stiletto s.r.l.s., Littles Star S.r.l.S. Unipersonale, Big Family s.r.l.s. Unipersonale, Briciola Coffee N'Spirits di D'CO SI & C., Shaka Brew, Randevù di Garzoni A. & C. s.n.c., D.&G. s.n.c.; 23 s.r.l.s., e Ripetibile per Due s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Lucchi, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pescara, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Paola Di Marco e Fabrizio Paolini, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. Paola Di Marco in Pescara, piazza Italia, 1;
nei confronti
NN RA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
della Determina n. 41 del 02.11.2022 del Settore Qualità degli Spazi Pubblici del Comune di Pescara, successivamente rettificata con la Determina n. 42 del 04.11.2022, adottata dal Comune di Pescara in persona del Sindaco pro tempore in data 02.11.2022 e pubblicata in pari data, avente ad oggetto “Piano di Risanamento Acustico zona centrale di Pescara interessata dai fenomeni di “movida” - Via De Lellis, Via C. Battisti, Via Piave, Via Roma, Via Mazzini) L. 447/95, L.R.A. 23/2007, D.G.R. Abruzzo n. 770/P/2011. Rettifica della autorizzazioni già rilasciate e/o da rinnovare per l'occupazione di suolo pubblico nella citata zona” (oggetto modificato dalla Delibera n. 42 del 04.11.2022 come segue “Piano di Risanamento Acustico zona centrale di Pescara interessata dai fenomeni di “movida” - correzione della determinazione n. 2082 del 02.11.2022 (per un mero errore di battitura) sostituendo la parola Via C. De Lellis con la parola Via C. De Cesaris, fatto salvo tutto il resto dell'atto), la quale dispone un nuovo criterio di calcolo dei posti a sedere all'esterno dei locali già oggetto di occupazioni di suolo pubblico, per i locali ubicati nella zona della c.d. “Movida” (Via De Lellis, Via C. Battisti, Via Piave, Via Roma, Via Mazzini).
nonché dei seguenti atti di revoca autorizzazione per occupazione suolo pubblico:
1) Rettifica Autorizzazione n. 352 del 12.04.2022 per occupazione suolo pubblico in Via Cesare Battisti n. 77/79 del 08.11.2022 (Divisibile per Quattro S.r.l.);
2) Rettifica Autorizzazione n. 569 del 06.06.2022 per occupazione suolo pubblico in Via Curtatone/Via Goito del 10.11.2022 (Ditta individuale Drink Team di De IS PO RI);
3) Rettifica Autorizzazione n. 423 del 27.04.2022 per occupazione suolo pubblico in Via Cesare Battisti n. 81/83 del 08.11.2022 (originariamente della Tacco 12 S.r.l.s. poi volturata in favore della Stiletto S.r.l.s.);
4) Rettifica Autorizzazione n. 428 del 27.04.2022 per occupazione suolo pubblico in Via Cesare Battisti n. 63/65/67/69 del 08.11.2022 (Little Star S.r.l.s.);
5) Rettifica Autorizzazione n. 422 del 27.04.2022 per occupazione suolo pubblico in Via Cesare Battisti n. 57/59 del 08.11.2022 (Big Family S.r.l.s.);
6) Rettifica Autorizzazione n. 1010 del 29.09.2022 per occupazione suolo pubblico in Via Piave n. 86 del 10.11.2022 (Briciola Coffee n'spiritis di D'CO SI & c.);
7) Rettifica Autorizzazione n. 1051 del 06.10.2022 per occupazione suolo pubblico in Via Cesare Battisti n. 140 del 07.11.2022 (Ditta individuale Shaka Brew di Alessio Porcelluzzi);
8) Rettifica Autorizzazione n. 907 del 06.09.2022 per occupazione suolo pubblico in Via C. De Cesaris n. 44/46 del 07.11.2022 (D. & G. di GG IO & C.);
9) Rettifica Autorizzazione n. 387 del 20.04.2022 per occupazione suolo pubblico in Via G. Mazzini n. 51 del 08.11.2022 (Randevù di Garzoni A. & C. S.n.c.);
10) Rettifica Autorizzazione n. 292 del 05.04.2022 per occupazione suolo pubblico in Via Cesare Battisti n. 85/87 del 07.11.2022 (Ripetibile per Due S.r.l.);
11) Rettifica Autorizzazione n. 294 del 05.04.2022 per occupazione suolo pubblico in Via Cesare Battisti n. 91 del 07.11.2022 (23 S.r.l.s.);
e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Nonché per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti in ragione dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2023 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per la parte ricorrente l'avv. Andrea Lucchi e per il Comune di Pescara l'avv. Fabrizio Paolini;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al n.329/2020 i ricorrenti, quali titolari di esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande situati in Piazza Muzii e nelle strade limitrofe, impugnavano, chiedendone l’annullamento, le determine n.n. 41 e 42 del 2.11.2022 del Settore Qualità degli Spazi Pubblici, ed i successivi atti di rettifica delle concessioni di suolo pubblico rilasciate, con cui il Comune di Pescara al fine di diminuire il numero di posti tavola all’esterno stabiliva che, ai sensi dell’art. 134 del regolamento di igiene e sanità, il numero dei posti a sede all’esterno non poteva superare l’analogo numero di posti tavola all’interno dell’esercizio e che il limite di riferimento con le opportune e necessarie rettifiche anche per le concessioni esistenti sarebbe stato di 1 posto a sede al metro quadro.
A sostegno del ricorso deducevano i seguenti motivi di diritto:
1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 134 d), 134 c), e 141 del regolamento di igiene del Comune di Pescara, approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 16.02.2009 e modificato con delibera di C.C. n. 135 del 30.10.2015;
Del tutto erronea ed illogica è l’interpretazione dell’art. 134 del regolamento di igiene fornito dal Comune, poiché la determina è assolutamente generica in quanto non distingue tra i locali che offrono solo la vendita di bevande alcoliche, quelli in cui è possibile anche la consumazione di pasti veloci, ed i ristoranti.
Tale distinzione è ben presente nel regolamento che distingue gli esercizi di sola somministrazione, gli esercizi di somministrazione con limitata tipologia produttiva e gli esercizi di somministrazione con preparazione. E’ evidente che l’art. 134 d) nel prevedere che per gli esercizi di ristorazione i posti tavola delle pertinenze esterne s’intendono sostitutivi del numero di posti previsti all’interno si riferisce solo agli esercizi di somministrazione con preparazione tipo ristoranti, trattorie, osterie, tavole calde, pizzerie/spaghetterie, self-service ed esercizi similari.
Nessuno dei ricorrenti possiede un’attività intesa come ristorazione per cui i rispettivi locali non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della determina.
Anche il limite di 1 m.q. per ciascun posto tavola riguarda ai sensi del regolamento i soli esercizi di ristorazione.
2)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione;
La finalità della determina è quella di diminuire l’inquinamento acustico della zona interessata, ma l’amministrazione utilizza una normativa che riguarda l’igiene e non ha nulla a che fare con l’inquinamento acustico. E’ dunque evidente la contraddittorietà della motivazione fornita che si rivela pertanto insufficiente ed illogica.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 Cost., eccesso di potere per disparità di trattamento;
I provvedimenti impugnati realizzano una manifesta disparità di trattamento tra gli esercizi commerciali posti in diverse zone delle città, dal momento che la normativa sull’igiene dovrebbe trovare applicazione per tutte le zone della città.
4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, legittimo affidamento, correttezza e buona fede;
I provvedimenti impugnati, rideterminando il numero dei posti a sedere all’esterno dei locali, costituiscono provvedimenti di revoca parziale, in aperto contrasto con i presupposti in presenza dei quali l’amministrazione può legittimamente esercitare il potere di revoca di cui all’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.
Rispetto ai provvedimenti di carattere autorizzatorio non è consentita la revoca esercizio dello ius poenitendi, essendo necessaria la presenza di sopravvenienze che giustifichino le disposte revoche, che sono state motivate dall’amministrazione con riferimento alle rilevazioni acustiche effettuate dall’Arta Abruzzo in data 16.08.2021 mentre le autorizzazioni rilasciate sono tutte successive alla predetta data.
I provvedimenti impugnati inoltre non prevedono alcun indennizzo ma al contrario precisano che la procedura non avrebbe comportato oneri per il Comune.
Instavano altresì per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni per violazione del canone di buona fede, essendo essi stati privati i ricorrenti della libertà di esercitare liberamente la propria attività economica, conseguendone una calo di fatturato rispetto al periodo in cui potevano regolarmente usufruire dei posti a sedere, oltre al rimborso dell’importo del canone originariamente versato per occupazione di suolo pubblico per il periodo di tempo in cui gli esercenti non ne hanno potuto usufruire. Chiedevano altresì la condanna del Comune al risarcimento del danno all’immagine nella misura di € 3000,00 per ogni esercizio poiché la clientela abituale per effetto delle impugnate determine si è per lo più trasferita nella zona del Centro Storico che offre un concorrente distretto di Food & Beverage.
Concludevano quindi per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con memoria del 10.01.2023 si costituiva il Comune di Pescara ed esponeva che, a seguito della comunicazione dell’Arta del 17 agosto 2021 di rilievo, durante il mese di luglio del 2021, del superamento dei valori limite differenziale nell’area in questione, era stato dato avvio, con delibera C.C. n.107 del 3.08.2022 al Piano di risanamento acustico e, nelle more della sua approvazione, aveva adottato le determine gravate, avendo riscontrato che erano state rilasciate concessioni per un numero di posti a sedere richiesti superiori al consentito. Eccepiva quindi l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento riformato, per carenza di interesse essendo restata invariata l’estensione delle superfici, e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso poiché la distinzione tra attività di ristorazione e di somministrazione è superata dalla legge regionale n.23/2018 artt. 6 e 57 per cui è legittimo applicare l’unico criterio menzionato dal regolamento, che non è stata operata alcuna revoca essendo stato solo diminuito il numero di posti a sedere al fine di ridurre il rumore antropico, che la materia del contenimento delle emissioni acustiche rientra nella più generale materia della igiene e sanità pubblica, che l’art. 13 delle concessioni rilasciate ne consentiva in qualunque momento la revoca senza diritto di indennizzo alcuno, che gli interessi imprenditoriali sono recessivi rispetto alla tutela dell’ambiente, dell’ordine e della sicurezza dei cittadini, e che priva dei presupposti della colpa, generica e sfornita di priva era da ritenersi altresì la domanda risarcitoria. Concludeva quindi per la reiezione del ricorso con ogni pronuncia conseguenziale anche in ordine alle spese di lite.
Con ordinanza n. 4 del 13.01.2023 veniva respinta l’istanza di sospensione cautelare per difetto di periculum.
All’udienza straordinaria del 5.05.2023 il ricorso veniva discusso ed introitato per la decisione.
2. Preliminarmente va dichiara l’improcedibilità del ricorso principale per sopraggiunto difetto di interesse, come rilevato d’ufficio dal Collegio alla pubblica udienza di discussione, poiché nelle more del giudizio, è venuta meno l’efficacia dei provvedimenti impugnati, per effetto dell’intervenuta scadenza delle concessioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate agli esercenti ricorrenti per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché in assenza di dichiarati eventuali provvedimenti di rinnovo sopraggiunti che siano stati rilasciati alle medesime condizioni ritenute lesive.
Pertanto rispetto al ricorso principale deve essere dichiarata l’improcedibilità per difetto di interesse dei ricorrenti - ad eccezione della Drink Team s.r.l. la cui concessione viene a scadere il 5.06.2023 - non avendo le altre parti ricorrenti alcun interesse parte ricorrente ad ottenere l’annullamento di un atto non più efficace.
Quindi, come ribadito in udienza pubblica, permane l’interesse della sola Drink Team s.r.l. sul sindacato sulla legittimità dell’atto impugnato e delle altre parti ricorrenti ai soli fini della delibazione dell’istanza risarcitoria proposta con il ricorso principale. Come noto, ai sensi dell’art.34 comma 3 c.p.a., quando nel corso del giudizio l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.
2.2 Si prescinde dalla disamina delle eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione resistente stante l’infondatezza del ricorso nel merito.
Con gli atti impugnati il Comune di Pescara ha rettificato le concessioni di suolo pubblico rilasciate ai ricorrenti quali titolari di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell’area di Piazza Muzii, al fine di renderle conformi al presupposto regolamento di igiene e sanità di cui le determine impugnate costituiscono applicazione.
Dalla motivazione degli atti impugnati si ricava che l’esigenza di rettificare il numero di posti a sede dell’utenza di ciascun esercizio è scaturita a seguito dell’avvio con delibera C.C. n.107 del 3.08.2022 del procedimento di approvazione nel nuovo Piano di risanamento acustico per la Città di Pescara resosi necessario allo scopo di mitigare l’impatto acustico ed il superamento dei limiti acustici conseguenti ai fenomeni della “Movida”.
2.3 Va innanzitutto esclusa la fondatezza della censura con cui si contesta l’illegittimità degli atti impugnati sul presupposto della non applicabilità del regolamento di igiene quale strumento per il contenimento dell’inquinamento acustico della zona.
Costituisce nozione acquisita che l’interesse al mantenimento dei livelli di rumore entro i valori soglia stabiliti dal d.p.c.m. 14.11.1997 per gli ambienti esterni e per gli ambienti abitativi e lavorativi è strettamente correlato alla tutela della salute umana, avendo ad oggetto, per quanto concerne gli spazi aperti al pubblico, il disturbo arrecato alle occupazioni e per le ore serali, come nella specie, al riposo delle persone. Ai sensi dell’art. 2 della legge n.447/1995 l’inquinamento acustico è definito quale introduzione di rumore tale da provocare non solo fastidio o disturbo alle attività umane ed al riposo, ma anche deterioramento per gli ecosistemi, l’ambiente abitativo e l’ambiente esterno idoneo ad inibirne la fruizione da parte della collettività, per cui l’art. 9 consente anche il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente per ragioni di tutela della salute pubblica e dell’ambiente. A tale ratio pertanto è ispirato lo strumento della zonizzazione del territorio comunale, ossia la sua classificazione in zone, distinte in relazione alle destinazioni d’uso, con la fissazione dei limiti di esposizione al rumore con valori differenziali per le zone non industriali differenziati tra periodo diurno e notturno. A sua volta il piano di risanamento acustico ha il precipuo scopo di individuare tipologia ed entità dei rumori presenti, e le modalità e gli interventi occorrenti per la tutela sanitaria ed ambientale. In subiecta materia la normativa di riferimento, di derivazione comunitaria, è costituita dalla direttiva 2002/49/CE recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 194/2005.
Tanto premesso non può condividersi la prospettazione circa l’inapplicabilità del regolamento di igiene per fronteggiare la problematica dell’inquinamento acustico dal momento che la predeterminazione ivi del numero di posti a sedere in relazione alla superficie interna o all’ampiezza dell’area pubblica data in concessione risponde al perseguimento della tutela dell’ambiente il cui livello di rumorosità è stato accertato dall’Arta come riferibile all’eccessiva presenza antropica nella zona costituita dagli avventori e consumatori degli esercizi di somministrazione concentrati nell’area interessata dai provvedimenti impugnati.
Quindi nell’ambito della materia “igiene e sanità pubblica” rientra anche l’obiettivo della salvaguardia dalle immissioni di rumore antropico laddove esse siano superiori ai valori soglia stabiliti ex lege.
Alla luce di quanto sopra non può sostenersi che il regolamento di igiene comunale sia estraneo alla materia dell’inquinamento acustico, e che l’azione amministrativa sia stata per tale ragione frutto di sviamento, avendo correttamente operato il Comune di Pescara attraverso la riconduzione a legittimità delle concessioni di suolo pubblico già rilasciate, nelle more della definitiva approvazione del piano di risanamento acustico in itinere.
2.4 Del pari va escluso che le rettifiche impugnate, nel ridimensionare il numero dei posti a sedere a disposizione dell’utenza dei singoli esercizi ricorrenti, costituiscano delle illegittime revoche in assenza di indennizzo in violazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.
Innanzitutto i provvedimenti impugnati non costituiscono revoca in senso tecnico dal momento che i ricorrenti sono restati titolari delle medesime autorizzazioni in origine rilasciate per la stessa superficie calcolata in metri quadri, e posta a base del canone corrisposto dai titolari.
Con le rettifiche impugnate il Comune ha inteso, all’evidenza, discostarsi da una prassi in precedenza adottata consistente nel rilasciare le istanze di concessione di suolo pubblico approvando il numero di posti richiesti senza tener conto di quanto disposto al riguardo dal locale regolamento di igiene sia per gli esercizi di ristorazione sia per gli esercizi di somministrazione.
Trattasi all’evidenza di atti con cui, per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico, il Comune ha rimosso un vizio di illegittimità originario delle concessioni già rilasciate, ed ha dettato indirizzi per le nuove concessioni da rilasciare.
Ad ogni modo, ferma restando la lesività delle rettifiche impugnate per aver circoscritto per ragioni di inquinamento acustico la capienza dei posti a sedere disponibili all’esterno per ciascuno degli esercizi di cui sono titolari i ricorrenti, risulta comunque impercorribile l’opzione relativa all’illegittimità dei provvedimenti impugnati per la mancata corresponsione di un indennizzo per il pregiudizio subito dato che, anche a voler invocare l’art 21-quinquies l. 241/1990, la sua omessa determinazione non è comunque causa d’illegittimità del provvedimento di revoca, restando il privato legittimato ad azionare la pretesa indennitaria con onere di provare estremi e presupposti della lamentata perdita patrimoniale.
In ogni caso, il motivo è comunque infondato poiché, ai sensi del punto 13 delle autorizzazioni rilasciate, non gravate a suo tempo in parte qua, l’amministrazione stabiliva che l’autorizzazione rilasciata poteva essere sospesa temporaneamente o revocata in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di viabilità, di sicurezza o in occasioni straordinarie senza diritto d’indennizzo alcuno. Sicché, avendo prestato acquiescenza al provvedimento, gli interessati hanno rinunciato alla corresponsione dell’indennizzo gli per atti impugnati che sono intervenuti per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico legate all’avvio del procedimento di approvazione del piano di risanamento acustico della zona d’interesse dei ricorrenti.
2.5 Ininfluente ai fini del decidere si appalesa la distinzione tra esercizi di ristorazione ed esercizi di somministrazione posta a base del ricorso.
Innanzitutto nel regolamento di igiene non si rinviene, già a livello di classificazione delle attività rilevanti, una distinzione tra ristorazione e somministrazione, dal momento che l’art. 126 definisce “Somministrazione” la vendita di prodotti alimentari o bevande effettuata mettendo a disposizione
degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che ne
consentano la consumazione sul posto.
Anche ai fini dell’individuazione dei requisiti igienico sanitari ed igienico edilizi l’art. 131 distingue tra esercizi di vendita di generi alimentari, laboratori, depositi strutture ricettive, attività rurali ed altro, ed “esercizi di somministrazione”.
Gli artt. 134 e segg. nell’ambito della somministrazione, distinguono tra esercizi di sola somministrazione, di somministrazione con limitata tipologia produttiva, e di somministrazione con preparazione.
Ciò premesso risulta smentita dalla disciplina regolamentare la circostanza che il limite di 1 m.q. per ogni posto tavola riguardi solo gli esercizi di ristorazione, dal momento che proprio per gli esercizi di somministrazione con limitata tipologia produttiva è previsto all’art. 134.b erroneamente richiamato nella determina sotto la lettera “e” che lo spazio destinato alle consumazioni debba essere calcolato nella misura di un metro quadro ad avventore.
Pertanto il ricalcolo dei posti a sedere nella misura di 1 m.q. per avventore operato con gli atti impugnati non può dirsi avvenuto utilizzando una normativa non pertinente. E comunque poiché nessuno dei ricorrenti detiene un’attività di ristorazione, come affermato in ricorso, non rileva l’applicazione della norma prevista per i ristoratori che limita i posti tavola delle pertinenze esterne al numero dei posti previsti per l’interno degli esercizi, che poteva essere pregiudizievole per i ristoratori con una superficie per metro quadro superiore al numero di avventori ammessi all’interno degli esercizi. Nella specie il ricalcolo è stato effettuato dal Comun e non sulla base delle superfici interne ma tenendo conto dell’ampiezza delle superfici esterne date in concessione.
2.6. Va da ultimo respinta la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento sul presupposto che analoghi atti non siano stati adottati per gli esercenti di altre zone della città, difettando il requisito dell’identità di situazioni.
E’ nota ed univoca la giurisprudenza secondo cui, in caso di condotte illegittime della pubblica amministrazione, non può essere invocata la sussistenza del vizio di eccesso di potere nella forma della disparità di trattamento in caso di mancata estensione ad altri soggetti di un'azione amministrativa non conforme ai parametri di legittimità. Per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, la disparità di trattamento è sinonimo di eccesso di potere solo quando vi sia un’assoluta identità di situazioni oggettive, che valga a testimoniare dell'irrazionalità delle diverse conseguenze tratte dall'Amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2000, n. 726 e Tar Lazio, Roma, sez. I, 17 gennaio 2012, n. 463).
Peraltro, il vizio di disparità di trattamento non può comunque essere invocato poiché il Comune con il piano di zonizzazione acustica in itinere ha in corso di approvazione una disciplina organica del fenomeno della “movida” della zona centrale della città di Pescara, per cui l’operato dell’amministrazione non è censurabile per violazione del canone di imparzialità, peculiare agli atti espressione di potestà discrezionali.
In ogni caso risulta più che ragionevole l’intervento del Comune volto a rettificare la prassi non legittima di rilasciare le concessioni per uso di suolo pubblico per il numero di posti a sede richiesti dall’esercente, dal momento che rispetto all’interesse allo sfruttamento ad uso commerciale del suolo pubblico fatto proprio dai ricorrenti assume rilievo senza dubbio poziore la protezione dei valori ambientali e della vivibilità della zona fatti propri dall’amministrazione intimata.
Sotto altro profilo la salvaguardia del livello di inquinamento acustico dell’area, a differenza di quanto dedotto, dovrebbe rappresentare motivo di maggiore attrattiva e godibilità del distretto interessato, in mancanza di riscontro sull’asserzione relativa al minore afflusso registrato e comunque non documentato che potrebbe essere ben rapportabile, in ipotesi, ad altri fattori quali la stagionalità, le condizioni atmosferiche, la maggiore attrattività di altre aree della città.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, va esclusa la dedotta illegittimità degli atti impugnati conseguendone l’infondatezza dell’avanzata pretesa risarcitoria per danno patrimoniale conseguenziale per l’impossibilità di esercitare proficuamente l’attività di impresa commerciale in essere.
In conclusione, da quanto sopra esposto, consegue la reiezione del ricorso principale per la Drink Team s.r.l. e per tutti i ricorrenti della domanda risarcitoria per danno patrimoniale conseguenziale e per danno all’immagine insussistenti essendo stata esclusa la legittimità degli atti impugnati.
Il ricorso dunque va in parte dichiarato improcedibile ed in parte va respinto, con conseguente reiezione della domanda di risarcimento dei danni.
In relazione alla natura delle questioni trattate ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo respinge.
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Renata Emma Ianigro | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO