TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6256 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. SPANO' FLAVIA ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. DI ROBBIO VINCENZO ( ) presso cui è elettivamente C.F._4
domiciliato
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 17/01/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi secondo i provvedimenti già disposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 07/08/2020, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 26/06/2008 dal quale erano nati due figli: il Persona_1
1 25/02/2011 e il 03/05/2015. Rilevava che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati Persona_2 per incompatibilità caratteriali e per l'instaurazione da parte del resistente di una relazione extraconiugale. Rappresentava di essere impiegata presso la MSC crociere, mentre il resistente svolgeva l'attività di insegnante. Aggiungeva che il resistente era proprietario della casa familiare, nonché di due immobili siti a Capua (di cui uno abitato dalla madre) e di uno sito a Scauri. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre, l'assegnazione della casa familiare e l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento di € 800,00 tenuto conto della capacità economica delle parti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 09/01/2021, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che, a seguito dell'allontanamento dalla casa familiare, era stato ospitato dalla madre, poi deceduta e che pertanto l'immobile sito in Capua era in comproprietà con la sorella alla quale versava € 200,00 a titolo di locazione. Deduceva che la ricorrente aveva indebitamente prelevato € 16.600,00 dal libretto postale cointestato. Pertanto, concludeva per la separazione, l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare sita in S.M.C.V. a quest'ultima, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con sé, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 200,00 per ciascun figlio (€ 400,00 totale), oltre al 50% delle spese straordinarie, la restituzione della somma di € 8.300,00 (50% della somma che era sul libretto cointestato).
All'esito dell'udienza presidenziale del 19/01/2021, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo della conciliazione e rilevata l'inammissibilità di domande non connesse in maniera forte con le questioni oggetto del presente giudizio, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, affidava i figli minori in modo congiunto ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza con il padre, fissava in € 600,00 il contributo al mantenimento per i figli minori (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Rigettata la domanda della ricorrente volta a ottenere l'autorizzazione all'iscrizione dei minori a scuola a San Giorgio a Cremano, nonché quella del resistente relativa ai tempi paritetici, il giudice istruttore aggiungeva il venerdì pomeriggio ai tempi di permanenza dei figli con il padre (cfr. ordinanza del 12/07/2021). Ascoltato il minore (cfr. udienza del 14/02/2023) Per_1
ed espletata CT (depositata in data 01/09/2023), si invitavano le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità di tipo condivisa, nonché uno individuale alla ricorrente. All'esito dell'udienza cartolare del 17/01/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi
2 di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Va confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio.
Quanto al collocamento dei minori, la ricorrente chiede la conferma della disciplina in vigore, mentre il resistente conclude per il collocamento presso di sé alla luce delle risultanze della CT.
Sul punto, occorre evidenziare che entrambe le parti hanno aderito all'invito del Tribunale di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità di tipo condiviso, il quale ha avuto riscontri positivi così come relazionato dall'ASL in data 19/09/2024 (cfr. relazione del dott. depositata Per_3
in data 12/11/2024). In particolare, si legge che entrambi si sono mostrati disponibili a riflessioni condivise sul loro ruolo e sulle loro responsabilità, apparendo buoni genitori con un buon legame affettivo con i due figli, i quali hanno costruito un solido legame sia con il padre che con la madre, e che il clima genitoriale è divenuto più sereno avendo entrambi strutturato una modalità comunicativa più adeguata. Inoltre, la ricorrente ha altresì intrapreso un percorso di sostegno psicologico individuale con una professionista privata (cfr. certificati di febbraio e settembre 2024).
Pertanto, l'esito positivo del percorso condiviso di sostegno alla genitoriale e l'impegno della ricorrente nel metabolizzare la separazione e le conseguenti difficoltà emotive, nonché la sua acquisita consapevolezza della necessaria tutela dell'interesse dei minori a permanere nel contesto sociale ove sono cresciuti, giustificano la conferma della disciplina in vigore, ovvero del collocamento prevalente dei minori presso la madre. Invero, così come già sottolineato nell'ordinanza del 20/10/2023 in cui è stata esaminata la CT, è opportuno tutelare le abitudini abitative e relazionali dei minori salvo il caso di un evidente pregiudizio. Nel caso di specie, posti i riscontri positivi del percorso connesso a un impegno di entrambe le parti (cfr. relazione ASL cit.) e la loro accertata idoneità genitoriale (cfr. CT cit.), non risultano sopravvenuti pregiudizi per i minori tale da giustificare una modifica del loro collocamento, dovendo evitare cambiamenti potenzialmente traumatici ed emotivamente dannosi nel loro esclusivo interesse morale e materiale.
Va confermato il calendario dei tempi di permanenza fissato in sede presidenziale, successivamente integrato e poi confermato a seguito della CT, non essendo emerse circostanze giustificative di una modifica successive all'ordinanza del 20/10/2023. In particolare, così si dispone: salvo diversi accordi tra le parti, il padre debba tenere con sé i figli minori il martedì, il giovedì e il venerdì dall'uscita da scuola o comunque dalle ore 15:00 alle 20:30 e, a settimane alterne, dal sabato
3 mattina alla domenica sera;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla Domenica di
Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagna dei figli il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico dei figli.
Quanto alle statuizioni economiche, la ricorrente chiede un aumento dell'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei minori in ragione delle loro esigenze, il resistente chiede invece una riduzione a € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) in relazione all'ampliamento del calendario dei tempi di permanenza disposto nel corso del giudizio (cfr. ordinanza del 12/07/2021).
Occorre ricordare che, ai fini della determinazione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli, è necessario tener conto della capacità economica delle parti, dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, della loro età e del contesto sociale in cui vivono.
Premesso che il resistente non ha depositato documentazione reddituale aggiornata, dagli atti risulta che la ricorrente, quale impiegata presso la MSC crociere a Napoli, percepisce circa € 1.790,00 netti per dodici mensilità (cfr. 730/2024, 730/2023, 730/2022), mentre il resistente, quale insegnante, percepisce circa € 1.700,00 netti al mese (come da ultimo dichiarato nelle comparse conclusionali),
è titolare in comproprietà con la sorella di due beni immobili (uno sito in Capua e uno sito a Scauri-
Minturno), nonché della casa familiare assegnata alla ricorrente e paga € 200,00 mensili alla sorella per l'uso della casa (in comproprietà) ove vive. Ne consegue una sostanziale parità nella capacità economica delle parti, salvo in punto di titolarità di beni immobili, così come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale.
Ciò posto, il Collegio reputa congruo confermare l'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, non sussistendo i presupposti né per un aumento né per una diminuzione. Invero, la circostanza che siano stati ampliati i tempi di permanenza dei minori presso il padre (da due a tre pomeriggi a settimana), oltre a rappresentare una modifica minima, va in ogni caso considerata in relazione alle accresciute esigenze dei minori rispetto all'emissione dell'ordinanza presidenziale (non reclamata) secondo una nozione appartenente al notorio. Inoltre, non sono state provate le circostanze allegate dalla ricorrente secondo cui il resistente percepirebbe ulteriori redditi non dichiarati per le lezioni private da lui effettuate. Pertanto, il resistente dovrà versare alla ricorrente un assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese extra-assegno tra cui vi rientra la spesa per la baby-sitter e
4 quella per il campo estivo che le parti devono preventivamente concordare (cfr. protocollo del
Tribunale di SMCV del 28/03/2024).
Inoltre, la ricorrente chiede la percezione del 100% dell'assegno unico familiare in favore del minore Tuttavia, tenuto dell'affido condiviso dei minori, dei tempi di permanenza dei Per_1
minori presso ciascun genitore e del congruo importo dell'assegno posto a carico del resistente, non risultano ragioni per derogare alla regola prevista da apposita disciplina secondo cui l'assegno unico familiare debba essere percepito al 50% da ciascun genitore, salvo diversi accordi tra le parti.
Va dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente (per la prima volta nella prima memoria istruttoria) per i danni subìti a causa della condotta del coniuge in quanto fondata su allegazioni generiche e non connessa in maniera forte con le questioni oggetto del presente giudizio.
Attesa la natura del giudizio, sussistono ragioni per compensare le spese di lite, comprese quelle della CT già liquidate con separato decreto del 26/09/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
DEL GRECO (NA) il 18/01/1981, e , nato a [...] il Controparte_1
22/07/1973 ex art. 151, I comma, c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
(NA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (atto n. 21, parte II, serie A, anno 2008, ufficio 1);
3) conferma l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
4) conferma l'assegnazione casa familiare alla ricorrente;
5) conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
6) compensa le spese di lite, comprese quelle di CT.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 08/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6256 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. SPANO' FLAVIA ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. DI ROBBIO VINCENZO ( ) presso cui è elettivamente C.F._4
domiciliato
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 17/01/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi secondo i provvedimenti già disposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 07/08/2020, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 26/06/2008 dal quale erano nati due figli: il Persona_1
1 25/02/2011 e il 03/05/2015. Rilevava che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati Persona_2 per incompatibilità caratteriali e per l'instaurazione da parte del resistente di una relazione extraconiugale. Rappresentava di essere impiegata presso la MSC crociere, mentre il resistente svolgeva l'attività di insegnante. Aggiungeva che il resistente era proprietario della casa familiare, nonché di due immobili siti a Capua (di cui uno abitato dalla madre) e di uno sito a Scauri. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre, l'assegnazione della casa familiare e l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento di € 800,00 tenuto conto della capacità economica delle parti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 09/01/2021, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che, a seguito dell'allontanamento dalla casa familiare, era stato ospitato dalla madre, poi deceduta e che pertanto l'immobile sito in Capua era in comproprietà con la sorella alla quale versava € 200,00 a titolo di locazione. Deduceva che la ricorrente aveva indebitamente prelevato € 16.600,00 dal libretto postale cointestato. Pertanto, concludeva per la separazione, l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare sita in S.M.C.V. a quest'ultima, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con sé, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 200,00 per ciascun figlio (€ 400,00 totale), oltre al 50% delle spese straordinarie, la restituzione della somma di € 8.300,00 (50% della somma che era sul libretto cointestato).
All'esito dell'udienza presidenziale del 19/01/2021, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo della conciliazione e rilevata l'inammissibilità di domande non connesse in maniera forte con le questioni oggetto del presente giudizio, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, affidava i figli minori in modo congiunto ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza con il padre, fissava in € 600,00 il contributo al mantenimento per i figli minori (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Rigettata la domanda della ricorrente volta a ottenere l'autorizzazione all'iscrizione dei minori a scuola a San Giorgio a Cremano, nonché quella del resistente relativa ai tempi paritetici, il giudice istruttore aggiungeva il venerdì pomeriggio ai tempi di permanenza dei figli con il padre (cfr. ordinanza del 12/07/2021). Ascoltato il minore (cfr. udienza del 14/02/2023) Per_1
ed espletata CT (depositata in data 01/09/2023), si invitavano le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità di tipo condivisa, nonché uno individuale alla ricorrente. All'esito dell'udienza cartolare del 17/01/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi
2 di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Va confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio.
Quanto al collocamento dei minori, la ricorrente chiede la conferma della disciplina in vigore, mentre il resistente conclude per il collocamento presso di sé alla luce delle risultanze della CT.
Sul punto, occorre evidenziare che entrambe le parti hanno aderito all'invito del Tribunale di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità di tipo condiviso, il quale ha avuto riscontri positivi così come relazionato dall'ASL in data 19/09/2024 (cfr. relazione del dott. depositata Per_3
in data 12/11/2024). In particolare, si legge che entrambi si sono mostrati disponibili a riflessioni condivise sul loro ruolo e sulle loro responsabilità, apparendo buoni genitori con un buon legame affettivo con i due figli, i quali hanno costruito un solido legame sia con il padre che con la madre, e che il clima genitoriale è divenuto più sereno avendo entrambi strutturato una modalità comunicativa più adeguata. Inoltre, la ricorrente ha altresì intrapreso un percorso di sostegno psicologico individuale con una professionista privata (cfr. certificati di febbraio e settembre 2024).
Pertanto, l'esito positivo del percorso condiviso di sostegno alla genitoriale e l'impegno della ricorrente nel metabolizzare la separazione e le conseguenti difficoltà emotive, nonché la sua acquisita consapevolezza della necessaria tutela dell'interesse dei minori a permanere nel contesto sociale ove sono cresciuti, giustificano la conferma della disciplina in vigore, ovvero del collocamento prevalente dei minori presso la madre. Invero, così come già sottolineato nell'ordinanza del 20/10/2023 in cui è stata esaminata la CT, è opportuno tutelare le abitudini abitative e relazionali dei minori salvo il caso di un evidente pregiudizio. Nel caso di specie, posti i riscontri positivi del percorso connesso a un impegno di entrambe le parti (cfr. relazione ASL cit.) e la loro accertata idoneità genitoriale (cfr. CT cit.), non risultano sopravvenuti pregiudizi per i minori tale da giustificare una modifica del loro collocamento, dovendo evitare cambiamenti potenzialmente traumatici ed emotivamente dannosi nel loro esclusivo interesse morale e materiale.
Va confermato il calendario dei tempi di permanenza fissato in sede presidenziale, successivamente integrato e poi confermato a seguito della CT, non essendo emerse circostanze giustificative di una modifica successive all'ordinanza del 20/10/2023. In particolare, così si dispone: salvo diversi accordi tra le parti, il padre debba tenere con sé i figli minori il martedì, il giovedì e il venerdì dall'uscita da scuola o comunque dalle ore 15:00 alle 20:30 e, a settimane alterne, dal sabato
3 mattina alla domenica sera;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla Domenica di
Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagna dei figli il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico dei figli.
Quanto alle statuizioni economiche, la ricorrente chiede un aumento dell'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei minori in ragione delle loro esigenze, il resistente chiede invece una riduzione a € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) in relazione all'ampliamento del calendario dei tempi di permanenza disposto nel corso del giudizio (cfr. ordinanza del 12/07/2021).
Occorre ricordare che, ai fini della determinazione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli, è necessario tener conto della capacità economica delle parti, dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, della loro età e del contesto sociale in cui vivono.
Premesso che il resistente non ha depositato documentazione reddituale aggiornata, dagli atti risulta che la ricorrente, quale impiegata presso la MSC crociere a Napoli, percepisce circa € 1.790,00 netti per dodici mensilità (cfr. 730/2024, 730/2023, 730/2022), mentre il resistente, quale insegnante, percepisce circa € 1.700,00 netti al mese (come da ultimo dichiarato nelle comparse conclusionali),
è titolare in comproprietà con la sorella di due beni immobili (uno sito in Capua e uno sito a Scauri-
Minturno), nonché della casa familiare assegnata alla ricorrente e paga € 200,00 mensili alla sorella per l'uso della casa (in comproprietà) ove vive. Ne consegue una sostanziale parità nella capacità economica delle parti, salvo in punto di titolarità di beni immobili, così come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale.
Ciò posto, il Collegio reputa congruo confermare l'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, non sussistendo i presupposti né per un aumento né per una diminuzione. Invero, la circostanza che siano stati ampliati i tempi di permanenza dei minori presso il padre (da due a tre pomeriggi a settimana), oltre a rappresentare una modifica minima, va in ogni caso considerata in relazione alle accresciute esigenze dei minori rispetto all'emissione dell'ordinanza presidenziale (non reclamata) secondo una nozione appartenente al notorio. Inoltre, non sono state provate le circostanze allegate dalla ricorrente secondo cui il resistente percepirebbe ulteriori redditi non dichiarati per le lezioni private da lui effettuate. Pertanto, il resistente dovrà versare alla ricorrente un assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese extra-assegno tra cui vi rientra la spesa per la baby-sitter e
4 quella per il campo estivo che le parti devono preventivamente concordare (cfr. protocollo del
Tribunale di SMCV del 28/03/2024).
Inoltre, la ricorrente chiede la percezione del 100% dell'assegno unico familiare in favore del minore Tuttavia, tenuto dell'affido condiviso dei minori, dei tempi di permanenza dei Per_1
minori presso ciascun genitore e del congruo importo dell'assegno posto a carico del resistente, non risultano ragioni per derogare alla regola prevista da apposita disciplina secondo cui l'assegno unico familiare debba essere percepito al 50% da ciascun genitore, salvo diversi accordi tra le parti.
Va dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente (per la prima volta nella prima memoria istruttoria) per i danni subìti a causa della condotta del coniuge in quanto fondata su allegazioni generiche e non connessa in maniera forte con le questioni oggetto del presente giudizio.
Attesa la natura del giudizio, sussistono ragioni per compensare le spese di lite, comprese quelle della CT già liquidate con separato decreto del 26/09/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
DEL GRECO (NA) il 18/01/1981, e , nato a [...] il Controparte_1
22/07/1973 ex art. 151, I comma, c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
(NA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (atto n. 21, parte II, serie A, anno 2008, ufficio 1);
3) conferma l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
4) conferma l'assegnazione casa familiare alla ricorrente;
5) conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
6) compensa le spese di lite, comprese quelle di CT.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 08/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
5