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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/10/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1881/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ANGELO Parte_1
GI CO
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.05.2025 e ritualmente notificato la Sig.ra
[...]
conveniva in giudizio l' e, premesso che la domanda Parte_1 CP_1 presentata all' intesa ad ottenere ricostituzione della pensione di CP_2 reversibilità in godimento (quale erede del Sig. ) per Persona_1 motivi contributivi con il riconoscimento della retribuzione CISOA era stata dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n. 639/1970 e successive modificazioni.
Aggiungeva che il successivo ricorso amministrativo non aveva avuto alcun esito e deduceva di aver ricevuto l'integrazione salariale negli anni dal 1979 al 1998, lamentando che periodi di integrazione salariale erano stati considerati in modo errato da parte dell' , poiché la Controparte_3
1 contribuzione CISOA era stata calcolata per un numero inferiore a 312 giornate, periodo utile alla copertura annuale dei salariati agricoli.
Assumeva quindi il diritto al riconoscimento della ricostituzione della pensione per motivi contributivi ed al ricalcolo della pensione considerando la retribuzione CISOA per 312 giornate.
Concludeva chiedendo “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione calcolando la retribuzione CISOA per n. 312 giornate per tutti gli anni indicati nella parte motiva e, per l'effetto, condannare l in CP_1
p.l.r.p.t., a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito al ricalcolo della pensione con interessi come per legge. - In subordine, accertato il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione, condannare l in p.l.r.p.t., al CP_1 ricalcolo della pensione ed a corrispondere i supplementi sui retei arretrati relativamente al triennio antecedente al ricorso”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la nullità del ricorso nonché la CP_1 inammissibilità per difetto di interesse ad agire e l'intervenuta decadenza e, nel merito, chiedendone il rigetto per infondatezza, anche per prescrizione.
Veniva fissata per la decisione all'udienza del 06.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti sole istanze e conclusioni.
La parte convenuta ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 06.10.2025.
Richiamando un precedente di questo Tribunale (sentenza n. 1724/2024) deve ritenersi che il ricorso sia infondato e debba, pertanto, essere respinto per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente, premesso che il coniuge ha fruito dell'integrazione salariale CISOA negli anni indicati in ricorso, lamenta l'erroneità della valutazione della contribuzione operata dall'istituto in sede di costituzione
2 della pensione sostenendo, in particolare, che i periodi di integrazione salariale siano stati calcolati per un numero inferiore a 312 giornate.
Sennonché si osserva che, come correttamente rileva l' , parte CP_2
ricorrente afferma apoditticamente di avere diritto all'accredito di ulteriori contributi (rispetto a quelli riconosciuti in sede di costituzione) senza dedurre – e tantomeno provare – la fruizione di periodi di integrazione salariale ulteriori rispetto a quelli considerati dall' nel calcolo della CP_1 pensione.
Rimane dunque indimostrato che l' , per come lamentato in ricorso, CP_2
abbia errato nel calcolare la pensione e che, in particolare, abbia calcolato erroneamente i periodi di integrazione salariale, così come indimostrato è che il ricorrente abbia il diritto al ricalcolo della pensione sulla base di n.
312 giornate.
A tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza, 07/10/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1881/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ANGELO Parte_1
GI CO
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.05.2025 e ritualmente notificato la Sig.ra
[...]
conveniva in giudizio l' e, premesso che la domanda Parte_1 CP_1 presentata all' intesa ad ottenere ricostituzione della pensione di CP_2 reversibilità in godimento (quale erede del Sig. ) per Persona_1 motivi contributivi con il riconoscimento della retribuzione CISOA era stata dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n. 639/1970 e successive modificazioni.
Aggiungeva che il successivo ricorso amministrativo non aveva avuto alcun esito e deduceva di aver ricevuto l'integrazione salariale negli anni dal 1979 al 1998, lamentando che periodi di integrazione salariale erano stati considerati in modo errato da parte dell' , poiché la Controparte_3
1 contribuzione CISOA era stata calcolata per un numero inferiore a 312 giornate, periodo utile alla copertura annuale dei salariati agricoli.
Assumeva quindi il diritto al riconoscimento della ricostituzione della pensione per motivi contributivi ed al ricalcolo della pensione considerando la retribuzione CISOA per 312 giornate.
Concludeva chiedendo “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione calcolando la retribuzione CISOA per n. 312 giornate per tutti gli anni indicati nella parte motiva e, per l'effetto, condannare l in CP_1
p.l.r.p.t., a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito al ricalcolo della pensione con interessi come per legge. - In subordine, accertato il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione, condannare l in p.l.r.p.t., al CP_1 ricalcolo della pensione ed a corrispondere i supplementi sui retei arretrati relativamente al triennio antecedente al ricorso”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la nullità del ricorso nonché la CP_1 inammissibilità per difetto di interesse ad agire e l'intervenuta decadenza e, nel merito, chiedendone il rigetto per infondatezza, anche per prescrizione.
Veniva fissata per la decisione all'udienza del 06.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti sole istanze e conclusioni.
La parte convenuta ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 06.10.2025.
Richiamando un precedente di questo Tribunale (sentenza n. 1724/2024) deve ritenersi che il ricorso sia infondato e debba, pertanto, essere respinto per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente, premesso che il coniuge ha fruito dell'integrazione salariale CISOA negli anni indicati in ricorso, lamenta l'erroneità della valutazione della contribuzione operata dall'istituto in sede di costituzione
2 della pensione sostenendo, in particolare, che i periodi di integrazione salariale siano stati calcolati per un numero inferiore a 312 giornate.
Sennonché si osserva che, come correttamente rileva l' , parte CP_2
ricorrente afferma apoditticamente di avere diritto all'accredito di ulteriori contributi (rispetto a quelli riconosciuti in sede di costituzione) senza dedurre – e tantomeno provare – la fruizione di periodi di integrazione salariale ulteriori rispetto a quelli considerati dall' nel calcolo della CP_1 pensione.
Rimane dunque indimostrato che l' , per come lamentato in ricorso, CP_2
abbia errato nel calcolare la pensione e che, in particolare, abbia calcolato erroneamente i periodi di integrazione salariale, così come indimostrato è che il ricorrente abbia il diritto al ricalcolo della pensione sulla base di n.
312 giornate.
A tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza, 07/10/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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