Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 967/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 967/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2223/2019 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
30.7.2019 nei procedimenti riuniti n. 701245/2009 R.G., n. 701246/2009 R.G. e n.
1096/2010 R.G. - vertente tra
(c.f. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio (c.f. Persona_1
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Camillo Federico e C.F._2
Annalisa Mercurio, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in
Cardito (NA), Via C. Daniele, n. 92;
appellante e
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._3 dall'Avvocato Luisa Durazzano, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Caserta, Via M. Ruta, n. 46; appellato/appellante incidentale nonché
(p.i.v.a. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe
Esposito, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Caivano,
Via Braucci, n. 23;
pagina 1 di 18
(c.f. ), domiciliato in Aversa, Via della Controparte_2 C.F._4
Libertà, n. 123; appellato contumace nonché
(c.f. ), (c.f. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
, (c.f. ) e C.F._6 CP_5 C.F._7 CP_6
(c.f. ), nella qualità di eredi di
[...] C.F._8 Persona_2 domiciliati in Aversa, Via della Libertà, n. 123; appellati contumaci nonché
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_7 Controparte_8 pro tempore, domiciliata in Santa Maria Capua Vetere, Via Mazzocchi, n. 109; appellata contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta.
Per l'appellante incidentale: come da note di trattazione scritta
Per l'appellata costituita: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 Con atto spedito il 5.10.2009, citava innanzi al Tribunale di Santa Controparte_2
Maria Capua Vetere la e (giudizio n. Controparte_8 Parte_2
1245/2009 RG), esponendo che: a) in data 23.01.2007, ore 11.30 circa, in Casagiove
(CE), l'istante era alla guida dell'autoarticolato di proprietà del Sig. e Persona_2 percorreva la variante SS 7 Appia con direzione Maddaloni quando, giunto nei pressi del Km 11+500, veniva attinto dal motociclo Honda 1000, di proprietà del Sig.
[...]
e nella circostanza condotto dal Sig. il quale Parte_2 Persona_3 provenendo dalla direzione opposta, ad elevata velocità, ne perdeva il controllo in curva e finiva contro la ruota anteriore sinistra dell'autoarticolato, con conseguente scoppio dello pneumatico e ribaltamento del mezzo meccanico;
b) in conseguenza dell'urto subito, l'istante riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso l'Ospedale di Caserta.
Sulla base di tali presupposti chiedeva: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella produzione dell'evento per cui è Parte_2 causa… condannare i convenuti, in solido, al risarcimento delle lesioni patite da nella misura complessiva di € 48.858,00……”. Controparte_2 pagina 2 di 18 Si costituiva , contestando l'avverso dedotto e chiedendo, in via Parte_2 riconvenzionale, di accettare l'esclusiva responsabilità dell'attore in ordine alla causazione del sinistro con condanna dello stesso e del Sig. , in solido, al Persona_2 risarcimento dei danni subiti al motociclo, nonché di chiamare in garanzia la Fata
Assicurazioni spa. Nel giudizio si costituiva anche quest'ultima.
Con altro atto di citazione (per quanto si desume dalla produzione parziale a disposizione: RG. 1246/2009), conveniva, innanzi al Tribunale di Santa Persona_2
Maria Capua Vetere, il Sig. e la per sentirli Parte_2 Controparte_8 condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti all'autoarticolato di sua proprietà, a seguito del predetto incidente.
Si costituiva , contestando l'avverso dedotto e avanzando, in via Parte_2 riconvenzionale, domanda di risarcimento dei danni subiti al motociclo, con condanna, in solido, di e . Controparte_2 Persona_2
Chiedeva, altresì, chiamarsi in garanzia la Controparte_8
Si costituiva chiedendo in via preliminare la riunione con il Controparte_8 procedimento R.G. n. 701245/2009.
All'udienza dell'1.2.2010, veniva disposta la riunione dei procedimenti (R.G.
701245/2009 e R.G. 701246/2009) e, su istanza del Sig. il Tribunale Persona_2 disponeva la chiamata in garanzia della Fata Ass.ni S.p.A.
Con comparsa di intervento volontario del 30.9.2010, si costituiva Parte_1
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul
[...] minore contestando l'avverso dedotto e avanzando in via Persona_1 riconvenzionale domanda di risarcimento danni iure proprio e iure hereditatis.
Con atto del 28.09.2010 in proprio e nella qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore ritenendo sussistente Persona_1 la responsabilità esclusiva del Sig. nella causazione del sinistro, Controparte_2 proponeva autonoma domanda di risarcimento di tutti i danni per la prematura scomparsa del congiunto chiedendo la condanna di Persona_3 P_
, di e della Fata S.p.A., quale compagnia assicuratrice per la
[...] Persona_2
R.C.A. dell'autoarticolato (giudizio RG. 1096/2010).
All'udienza del 31.1.2011, anche il procedimento R.G. n. 1096/2010 veniva riunito ai precedenti giudizi già riuniti.
Con comparsa di costituzione del 15.2.2017, sempre per quanto risulta dagli atti, si costituivano in giudizio , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, in qualità di eredi di , nelle more deceduto.
[...] Persona_2
1.2 All'esito di approfondimento istruttorio, il Tribunale, con la sentenza impugnata, così ha provveduto: “1. dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del pagina 3 di 18 motociclo Honda 10000 di proprietà di nella causazione del Parte_2 sinistro per cui è causa;
2. per l'effetto, condanna e Parte_2 CP_8
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in via solidale, in favore
[...] di , della complessiva somma di € 17.413,71, per le causali di cui in Controparte_2 motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 17.413,71) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al
23.01.2007 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
23.01.2007 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
3. condanna, altresì, e in persona del legale Parte_2 Controparte_8 rappresentante p.t. al pagamento in via solidale, in favore di , degli Controparte_2 interessi al saggio legale sulla predetta somma (€ 17.413,71), dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
4. condanna e Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in via Controparte_8 solidale, in favore di , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , n.q. di eredi di , al pagamento della
[...] CP_6 Persona_2 somma di € 11.000,00, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
5. in accoglimento della domanda di garanzia spiegata da
[...]
, condanna a tenere indenne di Parte_2 Controparte_8 Parte_2 tutte le somme che questo è tenuto a corrispondere, di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 e ai successivi punti 9, 10 e 12; 6. rigetta la domanda avanzata in via riconvenzionale da;
7. per l'effetto, dichiara assorbita la domanda di garanzia Parte_2 spiegata nei confronti della Fata Ass.ni s.p.a.; 8. rigetta le domande avanzate da in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul Parte_1 minore 9. condanna e in persona Persona_1 Parte_2 CP_8 del legale rappresentante p.t. al pagamento in via solidale, in favore di P_
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 375,48 per esborsi ed € 4.835,00
[...] per compenso, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
10. condanna e Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in via solidale, CP_8 in favore di , , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, n.q. di eredi di delle spese di giudizio che si CP_6 Persona_2 liquidano in € 201,18 per esborsi ed € 4.028,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
11. compensa integralmente le spese di lite tra le restanti parti;
12. pone a carico di e della in persona Parte_2 Controparte_8
pagina 4 di 18 del legale rappresentante p.t., in via solidale, le spese della CTU, liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio con separato decreto”.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 28.2.2020, in Parte_1 proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
ha promosso appello.
[...]
L'istante, che si è costituita il 6.3.2020, ha dedotto: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2967 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'erronea valutazione del materiale probatorio;
2) l'erronea applicazione dell'art. 2054 c.c.; 3)
l'erroneo rigetto della domanda di risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis.
L'appellante ha chiesto: “accogliere il proposto appello e per l'effetto riformare la impugnata sentenza n.2223/2019 uniformandola ai corretti principi di diritto indicati e, dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente e del proprietario dell'autoarticolato e quindi del convenuto e dei convenuti germani Controparte_2
quali eredi del de cuius accogliersi la domanda risarcitoria di Per_2 Persona_2 essi appellanti svolta nei confronti di essi convenuti in solido tra loro, e quindi dei germani del e della già Per_2 Controparte_2 Controparte_9
quale ente assicurativo dell'autoarticolato con targa di rimorchio e CP_10 semirimorchio rispettivamente tg BV778GP e tg AD13948, dichiarandosi la loro responsabilità in ordine ai fatti di causa e per l'effetto condannarsi gli stessi convenuti, in proprio e/o in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti - nessuno escluso, patrimoniale, non patrimoniale, esistenziale, da lucro cessante, biologico, psichico ecc
- subiti dagli appellanti, sia iure proprio che iure hereditatis, e quindi sia in proprio dalla sig.ra che nella indicata qualità di genitore del minore Parte_1 Per_1
con il pagamento delle somme anzidette e quantificate e comunque di quelle
[...] ritenute eque e giuste, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- in via subordinata dichiarare la pari corresponsabilità dei conducenti ex art 2054 c.c. e commisuratamente ridurre i risarcimenti spettanti e condannare essi convenuti in solido tra loro al risarcimento mediante il pagamento della commisurata somma di danaro oltre interessi e rivalutazione;
- in riforma della impugnata sentenza rigettare le avverse domande e le avverse richieste di accertamento e di condanna, riformando conseguentemente di ragione sul punto la impugnata sentenza…”.
In data 25.5.2020, si è costituito , proponendo appello incidentale Parte_2 adesivo, fondato sulle stesse ragioni addotte dall'appellante principale.
Nel corso del giudizio la Corte, in precedente composizione, con ordinanza del
22.06.2020, ha onerato l'appellante di rinotificare l'atto di appello agli appellanti non costituiti, ritenendo il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., per pagina 5 di 18 effetto delle disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020, convertito in legge dall'art. 3, comma 1, L. n. 27/2020, e successive modificazioni.
Si è costituita la contestando l'avverso dedotto Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'appello.
, gli eredi di e la non si sono Controparte_2 Persona_2 Controparte_7 costituiti, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Su questo punto va detto che, nel giudizio di primo grado, gli eredi di Persona_2 appaiono difesi da due difensori, seppure le comparse finali rechino, in intestazione, il n. 1246/2009 RG quelle di un difensore e il n. 1245/2009 quelle dell'altro ed a quest'ultimo è stato notificato l'atto di appello.
Nondimeno, in maniera assorbente, va detto che gli eredi di con Persona_2 quest'ultimo difensore, si sono costituiti quando tutti i procedimenti erano stati riuniti, per cui il predetto legale deve ritenersi munito del patrocinio per tutti i giudizi riuniti
(peraltro, il procedimento n. 1246/2009 aveva ad oggetto la domanda di ). Persona_2
2. Il merito
2.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2967 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'erronea valutazione del materiale probatorio, per aver il primo Giudice aderito acriticamente alle conclusioni del CTU in sede penale, omettendo di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, nonché per aver erroneamente ritenuto che l'individuazione del presumibile punto d'urto, contenuta nel rapporto di Polizia, fosse coperta da fede privilegiata.
Orbene, nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. civ., III, 26/06/2015, n. 13229, Cass. civ., I, 01/09/2015, n. 17392).
In particolare, si è affermato che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. civ., L, 30/01/2013, n. 2168).
pagina 6 di 18 Ancora, “il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 01/02/2023, n. 2947, con richiamo a numerosi altri precedenti).
E si è anche sostenuto che la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio [Cass. civ., III, 31/10/2023,
30298; cfr., altresì, Cass. civ., III, 13/12/2019, n. 32784, secondo cui gli accertamenti tecnici irripetibili disposti ai sensi dell'art. 360 c.p.p. (nella specie, esame autoptico), ancorché inutilizzabili nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio, una volta prodotti nel processo civile entrano a far parte del "thema probandum" e sono soggetti alle regole del rito civile sull'acquisizione della prova;
pertanto, il mancato rispetto del contraddittorio nel procedimento penale di provenienza non determina effetti sulla consulenza tecnica d'ufficio che tali accertamenti abbia considerato, a meno che il contraddittorio non sia stato garantito neanche nel processo civile dove la prova è acquisita e che la nullità relativa derivante da tale vizio sia stata eccepita dalla parte interessata nella prima difesa successiva al deposito della relazione].
2.2 Il Tribunale, alle pagine 7 e ss., ha scritto: “agli atti è allegata la CTU disposta nel corso delle indagini preliminari dal PM nonché il provvedimento di archiviazione emesso dal GIP nei confronti del conducente dell'autoarticolato.
In particolare, nella detta CTU, espletata sulla scorta dei rilievi tecnici fotografici e di quelli planimetrici – entrambi allegati agli atti –, si legge che le cause del sinistro sono dovute al comportamento del conducente della motocicletta, il quale ad una velocità non inferiore a 80 Km/h e non superiore a 100 Km/h (superiore al limite di 70 Km/h imposto dalla segnaletica), nell'affrontare una curva di destra a visuale impedita, perdeva il controllo del veicolo invadendo l'opposta corsia di marcia sino ad impattare pagina 7 di 18 violentemente contro il veicolo condotto da , il quale si avvedeva del Controparte_2 pericolo ad una distanza tale da rendere impossibile qualsiasi manovra di arresto e /o aggiramento dell'ostacolo.
A tale conclusione il CTU nominato è giunto sulla scorta, in primis, del rilievo planimetrico elaborato dalla P.G., rilevando in particolare, che: il punto d'urto tra la motocicletta e la parte anteriore sinistra del trattore (rectius: camion) è rappresentata all'interno della corsia di marcia con direzione Caserta;
dopo il punto d'urto sono state rinvenute due tracce di scarrocciamento, lunghe 30,50 metri (lato destro dell'autoarticolato) e 23,90 metri (lato sinistro), aventi andamento inizialmente parallelo alla direzione di marcia per poi deviare verso il lato sinistro della carreggiata;
dopo l'urto l'autoarticolato in posizione statica si trovava a circa 40 metri dalle ultime tracce di scarrocciamento lunghe 30,50 metri;
sul lato sinistro sono state rinvenute deformazioni subite dal guard rail lunghe 31,50 metri;
la parte anteriore del motoveicolo è stata rinvenuta a circa 46 metri di distanza dal punto d'urto; la ruota posteriore e il motore del motoveicolo sono stati rinvenuti a 1,60 metri di distanza dal punto d'urto sul margine sinistro (secondo la direzione di marcia tenuta dall'autoarticolato) della carreggiata;
il serbatoio della motocicletta è stato rinvenuto a circa 28 metri di distanza dal punto d'urto sul margine sinistro della carreggiata;
il casco del motociclista e tracce ematiche sono state rilevate sul margine di sinistro della carreggiata (secondo la direzione di marcia tenuta dall'autoarticolato) a circa
49 metri dal punto d'urto. Sulla scorta di tali rilievi, il Ctu ha evidenziato che l'urto si
è verificato sulla corsia di marcia con direzione S.M. Capua V. – Caserta, quando la motocicletta collideva contro la parte anteriore sinistra dell'autoarticolato; il luogo del sinistro consta in un tratto di strada ad andamento curvilineo con limitazione di visibilità. Ancora, nella relazione si dà atto dei danni subiti dai veicoli. In particolare l'autoarticolato ha subito i seguenti danni: rottura del gruppo ottico, dello spoiler inferiore del paraurti, lacerazione del pneumatico anteriore e deformazione del cerchione;
abrasioni sulla fiancata della cabina, lato destro a causa del ribaltamento;
i pneumatici anteriori afflosciati;
danni alla fiancata del lato destro sul semirimorchio prodotti per abrasione sulla piattaforma stradale, deformazione dello spigolo superiore destro;
deformazione del cerchio della ruota posteriore esterna sinistra;
rottura di parti meccaniche e in plastica del lato anteriore destro. Il motociclo è, invece, andato completamento distrutto e in particolare ha subito una rottura del telaio tale da creare due corpi distinti.
Valutando l'informativa della P.G. operante, la posizione dei veicoli nello stato di quiete finale, le tracce lasciate sulla piattaforma stradale e/o sui margini della stessa, i danni subiti dai mezzi incidentati e i referti medici delle persone infortunate, il CTU ha pagina 8 di 18 evidenziato quanto segue: il conducente del motociclo, nell'effettuare una curva a destra, perdeva il controllo del veicolo, viaggiando ad una velocità non inferiore a 80
Km/h e non superiore a 100 Km/h ed invadeva l'opposta corsia di marcia;
,
P_ che si apprestava a percorrere una curva a sinistra con scarsa visuale e in discesa, si avvedeva improvvisamente dell'ostacolo ma non riusciva ad effettuare alcuna manovra di aggiramento e/o arresto del veicolo;
il motociclo impattava violentemente contro la parte anteriore sinistra del veicolo condotto dal e nell'urto la motocicletta
P_ veniva completamente distrutta con le sue parte proiettate a varie distanze;
il veicolo condotto dal dopo l'urto ha lasciato tracce gommose sulla piattaforma lunghe
P_ al massimo 30,50 metri, deviava verso sinistra (secondo la propria direzione di marcia) per ribaltarsi al suolo sul lato destro ed impattare contro il guard rail di sinistra sino a arrestarsi in posizione statica finale, a circa 74 metri dal punto d'urto; il sinistro è stato innescato dalla perdita di controllo del veicolo da parte del Per_3 che, a una velocità superiore ai limiti imposti dalla segnaletica , nell'effettuare una curva a destra a visuale impedita, invadeva l'opposta corsia di marcia e impattava contro il veicolo condotto dal (con viola 141 codice della strada). Riguardo al
P_
il CTU ha osservato che non essendo state rinvenute tracce di frenata nella P_ zona ante urto, l'avvistamento del pericolo è avvenuta entro i tempi di percezione e reazione rendendo impossibile allo stesso qualsiasi manovra di arresto e/o aggiramento dell'ostacolo imprevisto e imprevedibile;
l'ausiliario ha, peraltro, rilevato che alla stregua del cronotachigrafo, l'autoarticolato viaggiava al momento del sinistro ad una velocità di marcia pari a 75 Km/h e, quindi, superiore al limito massimo imposto dalla segnaletica (ovvero 70 Km/h)”.
Nondimeno, il Giudice di primo grado ha ritenuto non rilevante, dal punto di vista causale la dedotta violazione, valorizzando le risultanze in sede penale e richiamando la prova testimoniale assunta in sede civile.
2.3 Va detto che i rilievi della PS non appaiono in atti (allegato a relazione tecnica di parte dell'appellante, fornita in data 110.6.2020 – in all. 6 – vi è planimetria P.S. non perfettamente leggibile), ma questi sono stati comunque richiamati, tra l'altro, sia nella sentenza (cfr. pag. 12), sia nella perizia svolta in sede penale (cfr. pag.11).
Ed è noto che in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto
(oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado (Cass. civ., Sez. Unite,
Sentenza, 16/02/2023, n. 4835).
pagina 9 di 18 Ciò posto, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/03/2023, n.
8311).
Nondimeno, si è anche sostenuto che l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 20/11/2024, n. 29927).
Vale riportare passo motivazionale della Suprema Corte: “osserva il Collegio come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la responsabilità del conducente coinvolto in un investimento, pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa, non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 9278 dell'11/04/2017, Rv. 643848-01; v. anche Sez. 3, sentenza n. 13268 del 6/06/2006, Rv. 590467-01; Sez. 3, sentenza n. 1422 del 21/04/1976, Rv. 380131-01). In breve, l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di alcun nesso di causalità tra il danno provocato dall'investimento e il comportamento stradale del conducente vale ad escludere ogni responsabilità di quest'ultimo, attesa l'impossibilità, da parte sua, di evitare l'investimento, al di là dell'eventuale adozione di ogni possibile cautela comportamentale (naturalmente sempre che tale cautela non sia valsa a incidere sul nesso di causalità)” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2024, n.
20768).
Si è anche sostenuto che non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso” (Cass. civ, Sez. III, del 08/04/2010 n.
pagina 10 di 18 8366).
Ebbene, nella Consulenza tecnica inerente al sinistro stradale svolta in sede di indagini preliminari e che ha poi condotto all'archiviazione del procedimento nei riguardi di
, seppure non completa di tutte le pagine, si legge: “dall'informativa Controparte_2 preliminare si legge la ricostruzione della dinamica del sinistro: …verso le 11:30 del
23/01/2007, alla guida del motociclo Honda, CBR 1000 Persona_3
…percorreva la variante SS 7 Appia con direzione di marcia Caserta-Santa Maria
Capua Vetere. Giunto in prossimità della progressiva chilometrica 11+500 ove la strada si presenta con curva a destra visuale chiusa - in salita fuori dal centro abitato
- di Casagiove, perdeva il controllo del mezzo da lui condotto andando ad invadere la corsia opposta collidendo contro il complesso veicolare (autoarticolato) composta da trattore stradale Iveco Magirus 440 targato BV778GP e semirimorchio …condotto da
, che nel frangente proveniva dal senso opposto cioè Santa Maria CV- Controparte_2
Caserta marciando regolarmente nella sua corsia di marcia. L'urto di forte entità si verificava sulla corsia di pertinenza dell'autoarticolato e si concretizzava tra la parte anteriore del motociclo e la parte anteriore sinistra del trattore stradale. Dopo l'urto il motociclo deviava verso destra, mentre l'autoarticolato si ribaltava sulla fiancata destra posizionandosi trasversalmente all'asse stradale rovesciando il carico sul manto stradale. Conseguenzialmente alla collisione entrambi i conducenti dei veicoli riportavano lesioni e trasportati presso l'ospedale civile di Caserta a mezza ambulanza del 118 […] il punto d'urto (X) tra la motocicletta e la parte anteriore sinistra del trattore IVECO è rappresentata all'interno della corsia di marcia con direzione
Caserta” (pagine 11 e ss.).
Il Consulente, dopo aver descritto i luoghi del sinistro, nonché ricavato le velocità dei due veicoli, in base agli atti in suo possesso ha ricostruito il più probabile scenario dell'incidente (pagine 46 e ss: il giorno 23 gennaio 2007, alle 11:30 Controparte_2 circa, conduceva l'autoarticolato composto dal trattore stradale Iveco Magirus 440 e dal semirimorchio Adige con direzione di marcia verso Caserta [...] Persona_3 alla stessa ora, alla guida della motocicletta Honda CPR 1000, targata CG17353, percorreva la variante SS 7 Appia con direzione di marcia opposta a quella tenuta da
; giunto nei pressi della progressiva km 11+500, Controparte_2 Persona_3 nell'effettuare una curva a destra, perdeva il controllo del veicolo condotto, viaggiando ad una velocità non inferiore ad 80 km/h e non superiore ai 100 km/h e invadeva l'opposta corsia di marcia;
, che si apprestava a percorrere una curva Controparte_2
a sinistra con scarsa visuale ed in discesa si avvedeva improvvisamente dell'ostacolo ma non riusciva ad effettuare alcuna manovra di aggiramento e/o arresto del veicolo;
il motociclo condotto da impattava violentemente contro la parte Persona_3
pagina 11 di 18 anteriore sinistra del veicolo condotto da;
nell'urto la motocicletta Controparte_2 veniva completamente distrutta con le sue parti proiettate a varie distanze […] Il veicolo condotto da , dopo l'urto, lasciava tracce gommose sulla Controparte_2 piattaforma […] il sinistro è stato innescato dalla perdita di controllo del veicolo da parte di che, ad una velocità superiore ai limiti imposti dalla Persona_3 segnaletica stradale, nell'effettuare una curva a destra a visuale impedita, invadeva l'opposta corsia di marcia e impattava contro il veicolo condotto da Controparte_2
[…] per quanto riguarda non essendo state rinvenute sulla Controparte_2 piattaforma stradale tracce di frenata nella zona ante urto si ritiene che l'avvistamento del pericolo sia avvenuto entro i tempi di percezione e reazione rendendo impossibile lo stesso qualsiasi manovra di arresto o aggiramento dell'ostacolo imprevisto o imprevedibile …”.
Il Consulente (pag. 60) ha concluso: “Le cause del sinistro sono dovute ad un comportamento di guida imprudente e pericoloso tenuto da Persona_3 conducente della motocicletta che ad una velocità non inferiore a 80 km/h non superiore a 100 km/h nell'affrontare una curva a destra perdeva il controllo del veicolo invadendo l'opposta corsia di marcia sino ad impattare violentemente contro il veicolo condotto da . Controparte_2
Come ulteriore elemento di valutazione si precisa che , si avvedeva Controparte_2 del pericolo ad una distanza tale da rendere impossibile qualsiasi manovra di arresto e/o aggiramento dell'ostacolo imprevisto e imprevedibile. Dalla lettura del foglio del del trattore Iveco 440 si è rilevata però una velocità di marcia pari a 75 km/h e quindi superiore al limite massimo imposto dalla segnaletica stradale per il tratto di strada in oggetto …” (il limite viene indicato dal CTU in 70 Km/h: pag. 15).
Ebbene queste conclusioni appaiono condivisibili, se non altro perché, ad avviso del
Collegio, conformi a quelle offerte dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Il teste , escusso all'udienza del 5.6.2013, ha riferito: “conosco Testimone_1
l'incidente oggetto di causa in quanto, quando lo stesso si è verificato, mi trovavo alla guida dell'auto che seguiva il camion coinvolto nel medesimo incidente;
precisamente davanti a me c'era un'altra auto e poi il camion. L'incidente si è verificato sulla variante che da P. …va a Maddaloni;
Ricordo che un motociclo proveniente dal senso opposto di marcia in corrispondenza di una curva, anziché virare ha proceduto in direzione dritta andando a collidere con la ruota anteriore sinistra del camion predetto. Il motociclo procedeva ad elevata velocità. Preciso che la curva detta è verso sinistra rispetto al mio senso di marcia. In conseguenza dell'urto, l'autocarro si è ribaltato e la moto, dopo l'urto, si è fermata a 100 m di distanza circa dal punto d'urto;
pagina 12 di 18 Preciso che il punto d'urto è nella corsia di pertinenza dell'autocarro. Ricordo che l'autocarro ha subito danni alla carrozzeria…”.
Il teste , escusso alla medesima udienza, ha riferito: “conosco Testimone_2
l'incidente in quanto allorquando si è verificato mi trovavo su una strada che fiancheggia la variante Santa Maria Maddaloni ove si è verificato l'incidente. Mi trovavo sulla detta strada in quanto stavo attendendo mio cognato Persona_4 il quale mi doveva portare ruota di scorta essendone privo e avendo subito una bucatura. La detta strada si trova vicino al cimitero di Casagiove. Preciso che mi trovavo fuori al mio veicolo allorquando si è verificato l'incidente, ricordo di aver visto un autocarro che trasportava breccia il quale procedeva da Santa Maria verso
Maddaloni; Ad un certo punto ho visto che il motociclo che proveniva in senso opposto di marcia ha urtato il camion nella parte laterale sinistra l'urto si è verificato nella corsia di pertinenza del motociclo;
Preciso che prima dell'urto ho visto che il camion sbandava procedendo a serpentone e secondo me a velocità elevata, ricordo che anche il motociclo procedeva a elevata velocità. Dopo l'urto sono andato via, avendo visto altre persone soccorrere i malcapitati. Ricordo solo di aver visto pezzi della carrozzeria del motociclo volare in aria: ricordo di aver visto l'autocarro ribaltarsi sul lato destro. Non ricordo la posizione di quiete del motociclo ma quella dell'autocarro il quale si trovava in posizione trasversale verso Maddaloni al centro della carreggiata.
Preciso che il camion si è ribaltato da solo e non in conseguenza dell'urto. Ricordo che prima dell'urto l'autocarro oltre a sbandare procedeva su un solo lato, precisamente il destro, su due ruote. Non so dire se il camion procedendo a serpentone abbia invaso la corsia di pertinenza del motociclo”.
Infine, il teste sentito all'udienza del 12.3.2024, ha riferito: “sono a Testimone_3 conoscenza dell'incidente subito dall'attore siccome il giorno dell'incidente P_ ero alla guida del camion Eurostar Fiat che seguiva il veicolo del;
P_ precisamente dietro il vi erano quattro / cinque veicoli e poi il camion da me P_ condotto. Ricordo che un motociclo di grossa cilindrata procedendo ad elevata velocità al termine di un tratto curvilineo ha invaso la corsia di pertinenza del
. Preciso che il motociclo proveniva dall'opposto senso di marcia rispetto al P_ veicolo condotto dal . Ricordo che il motociclo ha impattato il camion P_ condotto dal sul lato anteriore sinistro ed a seguito dell'impatto il camion si è P_ ribaltato sul lato sinistro mentre il motociclo si è ridotto in vari pezzi. Posso dire che il motociclo ha impattato il camion vicino alla ruota anteriore lato sinistro. Dopo
l'impatto mi sono fermato per prestare soccorso e ho avuto modo di notare che la ruota sul lato sinistro anteriore era scoppiata anche se non so dire se tale condizione del pneumatico sia stata conseguenza dell'impatto. Viaggiavo solo sul camion. L'impatto si pagina 13 di 18 è avuto nella corsia di percorrenza del camion del il quale penso che P_ procedesse a 60 / 70 km/h. Preciso che il camion al momento dell'impatto stava imboccando il tratto curvilineo appena percorso dal motociclo allorquando quest'ultimo ha invaso la corsia di pertinenza del medesimo camion. Penso che il camion da me condotto si trovasse una distanza di circa 150 m dal camion del
”. Pt_3
Ebbene, ad avviso del Collegio, le dichiarazioni rese dal teste , che si trovava a Tes_1 poca distanza dall'autoarticolato, confermano le valutazioni tecniche rese in sede di consulenza nel procedimento penale e colorano in maniera significativa sia la valutazione operata dal EC, sia la correttezza della decisione del Tribunale.
Né può essere recepita la valutazione di inattendibilità del teste proposta dall'appellante
[pag. 14 dell'appello: “la verità è che anche tale teste deve essere considerato inattendibile, in quanto la strada scenario del sinistro è “un tratto ad andamento curvilineo con limitazioni di visibilità” (cfr perizia svolta in sede penale pag 15) per cui era impossibile per lui vedere l'impatto tra le ruote anteriori della moto e dell'autoarticolato], sia per la posizione in cui si trovava il teste, sia perché pur essendo il tratto curvilineo, lo stesso può ritenersi comunque in parte visibile, come si desume dalle foro contenute alle pagine 16 e 17 della relazione di consulenza svolta in sede penale (si vedano anche le foto riprodotte a pag. 7 della relazione di CTP appellante, a firma dell'Ing. ). Persona_5
Neppure possono essere trascurate quelle, sostanzialmente conformi, rese dal teste seppure questi si trovasse a distanza di circa 150 m dal luogo del sinistro, in Tes_3 ragione dello scenario descritto.
Di contro, le dichiarazioni rese dal teste , non solo sono in parte Tes_2 contraddittorie (in ordine al punto di impatto), ma questi si trovava in luogo diverso e ad una distanza non meglio specificata dal teste.
Questi ha infatti dichiarato di trovarsi “su una strada che fiancheggia la variante Santa
Maria Maddaloni ove si è verificato l'incidente”, senza ulteriori convincenti spiegazioni.
Anzi, nell'ordinanza del GIP del 20.3.2008, di archiviazione nei riguardi di P_
, allegata in appello dalla stessa parte appellante, si legge: “invero, il
[...]
ha affermato di aver assistito all'incidente e ha sostenuto che il Tes_2 ribaltamento della motrice dell'autocarro avrebbe preceduto l'impatto con la moto.
Tale testimonianza non è però idonea a sostenere l'accusa in giudizio, in quanto proveniente da una persona che per sua stessa asserzione si trovava a notevole distanza dal luogo dell'incidente e per di più in una zona sottoposta alla sede stradale.
Non si comprende in qual modo il possa aver visto ciò che riferisce e come, Tes_2
pagina 14 di 18 in particolare, possa aver notato il sopraggiungere di una moto sulla corsia interna, più lontana rispetto al suo punto di osservazione del tutto coperta alla vista;
A ciò si aggiunga che il teste ha reso le sue dichiarazioni a distanza di un anno dall'incidente,
a suo dire a seguito di un occasionale incontro con i familiari della vittima, e che nel verbale redatto dal difensore l'incidente risulta collocato nel tempo in una data diversa da quella effettiva (25 gennaio il luogo del 23 gennaio )”.
Va doverosamente aggiunto che parte appellante ha prodotto due relazioni tecniche, del
16.11.2007 e del 26.3.2011, ma basate su valutazioni necessariamente presuntive (ad esempio, cfr. pag. 8 della relazione del 2011 per la velocità dell'autoarticolato; pag. 10 per l'equilibrio in curva dello stesso) e soprattutto in contrasto - sia per ciò che concerne il punto d'urto sia per ciò che riguarda le modalità del sinistro - con le dichiarazioni rese dai testi e mentre per ciò che riguarda la velocità Tes_4 Tes_3 dell'autoarticolato, seppure nella non perfetta leggibilità dei documenti prodotti, relativi al cronotachigrafo, quella presumibile indicata dal EC in sede penale, seppure naturalmente probabilistica, appare in linea con le dichiarazioni rese dal teste
(L'impatto si è avuto nella corsia di percorrenza del camion del il Tes_3 P_ quale penso che procedesse a 60 / 70 km/h).
Secondo insegnamento della Suprema Corte, al fine di stabilire la velocità di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, è consentito al giudice di merito avvalersi della indicazione testimoniale relativa alla velocità tenuta dal veicolo, in quanto il teste in questo caso formula un giudizio di verità, e non un apprezzamento di valore, considerato che sono comunque ammissibili gli apprezzamenti che non siano scindibili dalla deposizione sui fatti, salva comunque la valutazione del giudice in ordine alla attendibilità dell'apprezzamento stesso (Cass. civ. III, 10/02/2003, n. 1937)
Ma in ogni caso, si è già detto come la velocità, tenuto conto della ricostruzione dell'impatto condivisa dal Collegio, non può comunque assumere rilevanza nella specie, indicata in maniera probabilistica dallo stesso CTP nella relazione del 2011 (cfr. pag. 8 nella quale si è evidenziata una velocità compresa tra i 74 e gli 86 Km/h, per poi ritenere, sempre con successive valutazioni, una velocità prossima al limite superiore).
In altre parole, ferme le valutazioni necessariamente presuntive inerenti alla velocità, è stata la particolare modalità di condotta del conducente il motoveicolo, che ha impattato contro l'autoarticolato, ad assumere rilevanza determinante nello scontro.
E nella prima relazione tecnica di parte, quella del 2007, si afferma non solo che “la collisione è stata laterale e tangenziale” (pag. 3), ma anche che “la motocicletta era, al momento della collisione, in posizione verticale o al più leggermente piegata a destra come è d'uso nomale nell'affrontare una curva destrorsa” (pag. 6), e queste considerazioni appaiono comunque in linea con le dichiarazioni dei testi Tes_1
pagina 15 di 18 (Ricordo che un motociclo proveniente dal senso opposto di marcia in corrispondenza di una curva anziché virare ha proceduto in direzione dritta andando a collidere con la ruota anteriore sinistra del camion predetto).
Si badi, anche la valutazione tecnica in sede di penale, anche per ciò che concerne il probabile punto d'urto, è necessariamente basata su presunzioni, e medesime considerazioni la Corte rende in ordine ai rilievi e alle valutazioni eseguiti dagli agenti sul luogo del sinistro, in quanto avvenuti evidentemente ex post.
Ma ciò che assume maggiore rilievo in questa sede, ad avviso della Corte, sono le risultanze della prova testimoniale.
Ancora, sia a pag. 13 della citata relazione del 2011 che a pag. 18 dell'appello, si ipotizza dinamica sostanzialmente diversa e cioè lo sbandamento dell'autoarticolato sarebbe avvenuto prima dell'urto con il motociclo, ma questa ricostruzione appare in contrasto con le dichiarazioni rese dai testi e (“in conseguenza Tes_1 Tes_3 dell'urto, l'autocarro si è ribaltato e la moto, dopo l'urto, si è fermata a 100 m di distanza circa dal punto d'urto” … “a seguito dell'impatto il camion si è ribaltato sul lato sinistro mentre il motociclo si è ridotto in vari pezzi”), mentre si è già detto delle dichiarazioni rese dal teste (indicato come teste dall'appellante, a Tes_2 Tes_3 pag. 18, per mero errore materiale).
Dunque, ad avviso della Corte, il complessivo racconto dei testi e Tes_4 Tes_3 assume valenza importante, sia per la valutazione della descritta dinamica, sia per la considerazione da attribuire all'istruttoria tecnica svolta in sede penale, e questo complessivo materiale istruttorio consente di superare le valutazioni tecniche fornite dall'appellante.
E in ragione del quadro probatorio formatosi, non era quindi necessaria alcuna istruttoria tecnica ulteriore.
Dunque, per tutte le riferite ragioni, l'appello principale va rigettato.
3. L'appello incidentale adesivo
Ad avviso del Collegio l'appello incidentale adesivo proposto da , Parte_2 da qualificarsi come tardivo perché spiegato con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.5.2020 a fronte dell'udienza del 15.6.2020, è da valutare ammissibile, in astratto, in forza della recente impostazione delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (28/03/2024, n. 8486), secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva.
L'appello, nondimeno, in primo luogo, sconta la mancanza di elementi a sostegno della pagina 16 di 18 specifica posizione del Sig. . Pt_4
In ogni caso, lo stesso va disatteso, per le medesime ragioni espresse in ordine all'impugnazione principale.
Solo per doverosa completezza va detto che l'appello appare notificato al domicilio dei procuratori, oltre l'anno, ma a prescindere da ogni considerazione sull'esito dell'impugnazione, va detto come l'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/01/2024, n. 2246).
4. Considerazioni conclusive e spese.
Gli appelli vanno quindi disattesi.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La pronuncia va quindi emessa per entrambi gli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2223/2019, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
30.7.2019 nel procedimento n. 701245/2009, cui sono riuniti i procedimenti n.
701246/2009 R.G. e n. 1096/2010 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello principale;
• rigetta l'appello incidentale;
pagina 17 di 18 • condanna in proprio e nell'indicata qualità, e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di Parte_2 giudizio sostenute dalla che Controparte_1 liquida in euro 10.374,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere sia l'appellante principale che l'appellante incidentale tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 17.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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