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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Allegato al verbale di udienza del 16/1/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4138/2021
TRA
(c.f.: , (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), (c.f.: ), rappresentati e difesi, in C.F._2 Parte_3 C.F._3 virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro D'Alessandro unitamente al quale elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Caterina Nappi, sito in Somma Vesuviana (NA) alla via Spartimento;
Parte attrice
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._4 giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Soprano , unitamente al quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Nola (NA) alla via G. Bruno n. 50;
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Gli attori agiscono in qualità di compratori dei beni immobili indicati in citazione, esercitando pagina 1 di 4 espressamente la garanzia di cui all'art 1490 c.c., con le conseguenti richieste risarcitorie di cui all'art
1494 c.c. nei confronti della convenuta venditrice.
Deducono, in relazione ai vizi che integrano, sul versante processuale, il fatto costitutivo della domanda che “in sostanza tale tubazione (quella relativa al sistema di scarico delle acque chiare provenienti dalla cucina dell'appartamento e posta sotto al lavabo) non solo è sprovvista di cassetta intercettatrice ma è anche sfornita di idonea pendenza”.
La convenuta si è costituita eccependo in via principale i fatti estintivi del diritto per intervenuta decadenza e prescrizione e, in via ulteriore, la realizzazione, da parte degli attori, di interventi di modifica dello stato dei luoghi a cui ricondurre eziologicamente i danni da infiltrazione lamentati in citazione.
Nello specifico, tali eccezioni sarebbero accomunate dal rilievo fattuale per cui, a fronte di una vendita avvenuta nel 2011, i vizi sono stati denunciati dai compratori alla venditrice, per la prima volta, il
15/7/2020 (a mezzo raccomandata), a fronte dell'utilizzo dell'immobile appena dopo la stipula, avvenuta in data 28/7/2011 (circostanza, quest'ultima, non contestata dagli attori).
Premesso che i termini di decadenza e prescrizione si applicano pacificamente anche all'azione risarcitoria (vd. ex multis Cass 14665/08; 15481/01; 6234/00), gli attori hanno replicato che i vizi erano conosciuti dalla convenuta e che in ogni caso ebbero contezza degli stessi solo a seguito della consulenza del tecnico di parte incaricato, ing. la cui CTP depositata all'atto della Controparte_2
costituzione, ha svelato la causa delle infiltrazioni, individuandola nei due summenzionati vizi occulti.
Ebbene, con riguardo alla prima contro eccezione degli attori va osservato quanto segue.
Innanzitutto, essi cadono in contraddizione in quanto, da un lato, qualificano il vizio come occulto (e sembrano adombrarne anche un occultamento ad opera del venditore, anche se non si evince chiaramente dal tenore delle difese) e, dall'altro, ne inferiscono la conoscenza, da parte del venditore, in virtù del palese manifestarsi dei danni (vedi pagina 3 della memoria depositata da parte attrice in data 12/3/2022). Delle due l'una: o il vizio non era occulto e pertanto il termine per la denunzia decorre dalla consegna (avvenuta nel lontano 2011) o lo era (ed era stato dolosamente occultato); e allora, per superare le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla convenuta, avrebbero dovuto essere dedotte e provate le circostanze da cui desumere la conoscenza dello stesso da parte del venditore. Non solo ciò non è avvenuto, ma non sarebbe stato neanche sufficiente. Va, infatti, evidenziato che l'occultamento di cui al co II dell'art 1495 c.c. rappresenta un quid pluris rispetto alla mera conoscenza dello stesso ed alla omessa dichiarazione della sua sussistenza da parte del venditore al momento della pagina 2 di 4 stipula, essendo necessaria un'attività diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa (vd Cass 5251/04). Conseguentemente i compratori avrebbero dovuto provare (sempre che si ammetta che abbiano davvero voluto contro eccepire l'avvenuto occultamento del vizio ad opera della venditrice), oltre le circostanze da cui desumere la natura occulta del vizio, anche quelle da cui evincere la condotta di occultamento da parte del venditore.
Ma ciò che rileva, in via assorbente, ai fini del positivo vaglio dell'eccezione di decadenza in relazione alla dedotta natura occulta del vizio, risiede nella seconda contraddizione che emerge dall'impianto difensivo degli attori. Infatti, La relazione tecnica di parte a firma dell'ing. è datata CP_2
11/3/2021; a tale momento gli attori ricollegano la conoscenza del vizio occulto, risulta, però, che denunziarono lo stesso circa un anno prima, con la raccomandata del 15/7/2020. Anche in tal caso, delle due l'una: o gli attori non conoscevano la sussistenza dell'asserito vizio sino a che le informazioni fornite dal tecnico nel 2021 non gli furono fornite (e allora avrebbero potuto denunciarlo solo successivamente a tale data) oppure ne erano consapevoli già prima (ed in questo caso non hanno dedotto e dimostrato il momento in cui sarebbero venuti a conoscenza del vizio, elemento indispensabile ai fini della prova della tempestività della denunzia, posta a carico del compratore -
Cass23248/19).
Per tali motivi la domanda va rigettata, con condanna di parte attrice alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, con riferimento agli scagioni medi ed al valore indeterminabile, di complessità bassa.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda
• Condanna gli attori sig.ri , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento, in favore della sig. delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1
euro 7616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele Soprano dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
16/01/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Allegato al verbale di udienza del 16/1/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4138/2021
TRA
(c.f.: , (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), (c.f.: ), rappresentati e difesi, in C.F._2 Parte_3 C.F._3 virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro D'Alessandro unitamente al quale elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Caterina Nappi, sito in Somma Vesuviana (NA) alla via Spartimento;
Parte attrice
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._4 giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Soprano , unitamente al quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Nola (NA) alla via G. Bruno n. 50;
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Gli attori agiscono in qualità di compratori dei beni immobili indicati in citazione, esercitando pagina 1 di 4 espressamente la garanzia di cui all'art 1490 c.c., con le conseguenti richieste risarcitorie di cui all'art
1494 c.c. nei confronti della convenuta venditrice.
Deducono, in relazione ai vizi che integrano, sul versante processuale, il fatto costitutivo della domanda che “in sostanza tale tubazione (quella relativa al sistema di scarico delle acque chiare provenienti dalla cucina dell'appartamento e posta sotto al lavabo) non solo è sprovvista di cassetta intercettatrice ma è anche sfornita di idonea pendenza”.
La convenuta si è costituita eccependo in via principale i fatti estintivi del diritto per intervenuta decadenza e prescrizione e, in via ulteriore, la realizzazione, da parte degli attori, di interventi di modifica dello stato dei luoghi a cui ricondurre eziologicamente i danni da infiltrazione lamentati in citazione.
Nello specifico, tali eccezioni sarebbero accomunate dal rilievo fattuale per cui, a fronte di una vendita avvenuta nel 2011, i vizi sono stati denunciati dai compratori alla venditrice, per la prima volta, il
15/7/2020 (a mezzo raccomandata), a fronte dell'utilizzo dell'immobile appena dopo la stipula, avvenuta in data 28/7/2011 (circostanza, quest'ultima, non contestata dagli attori).
Premesso che i termini di decadenza e prescrizione si applicano pacificamente anche all'azione risarcitoria (vd. ex multis Cass 14665/08; 15481/01; 6234/00), gli attori hanno replicato che i vizi erano conosciuti dalla convenuta e che in ogni caso ebbero contezza degli stessi solo a seguito della consulenza del tecnico di parte incaricato, ing. la cui CTP depositata all'atto della Controparte_2
costituzione, ha svelato la causa delle infiltrazioni, individuandola nei due summenzionati vizi occulti.
Ebbene, con riguardo alla prima contro eccezione degli attori va osservato quanto segue.
Innanzitutto, essi cadono in contraddizione in quanto, da un lato, qualificano il vizio come occulto (e sembrano adombrarne anche un occultamento ad opera del venditore, anche se non si evince chiaramente dal tenore delle difese) e, dall'altro, ne inferiscono la conoscenza, da parte del venditore, in virtù del palese manifestarsi dei danni (vedi pagina 3 della memoria depositata da parte attrice in data 12/3/2022). Delle due l'una: o il vizio non era occulto e pertanto il termine per la denunzia decorre dalla consegna (avvenuta nel lontano 2011) o lo era (ed era stato dolosamente occultato); e allora, per superare le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla convenuta, avrebbero dovuto essere dedotte e provate le circostanze da cui desumere la conoscenza dello stesso da parte del venditore. Non solo ciò non è avvenuto, ma non sarebbe stato neanche sufficiente. Va, infatti, evidenziato che l'occultamento di cui al co II dell'art 1495 c.c. rappresenta un quid pluris rispetto alla mera conoscenza dello stesso ed alla omessa dichiarazione della sua sussistenza da parte del venditore al momento della pagina 2 di 4 stipula, essendo necessaria un'attività diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa (vd Cass 5251/04). Conseguentemente i compratori avrebbero dovuto provare (sempre che si ammetta che abbiano davvero voluto contro eccepire l'avvenuto occultamento del vizio ad opera della venditrice), oltre le circostanze da cui desumere la natura occulta del vizio, anche quelle da cui evincere la condotta di occultamento da parte del venditore.
Ma ciò che rileva, in via assorbente, ai fini del positivo vaglio dell'eccezione di decadenza in relazione alla dedotta natura occulta del vizio, risiede nella seconda contraddizione che emerge dall'impianto difensivo degli attori. Infatti, La relazione tecnica di parte a firma dell'ing. è datata CP_2
11/3/2021; a tale momento gli attori ricollegano la conoscenza del vizio occulto, risulta, però, che denunziarono lo stesso circa un anno prima, con la raccomandata del 15/7/2020. Anche in tal caso, delle due l'una: o gli attori non conoscevano la sussistenza dell'asserito vizio sino a che le informazioni fornite dal tecnico nel 2021 non gli furono fornite (e allora avrebbero potuto denunciarlo solo successivamente a tale data) oppure ne erano consapevoli già prima (ed in questo caso non hanno dedotto e dimostrato il momento in cui sarebbero venuti a conoscenza del vizio, elemento indispensabile ai fini della prova della tempestività della denunzia, posta a carico del compratore -
Cass23248/19).
Per tali motivi la domanda va rigettata, con condanna di parte attrice alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, con riferimento agli scagioni medi ed al valore indeterminabile, di complessità bassa.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda
• Condanna gli attori sig.ri , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento, in favore della sig. delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1
euro 7616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele Soprano dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
16/01/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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