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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/06/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 2966 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 29/06/2022 ed iscritto al n 2966 - 2022 RG , vertente tra
- con Parte_1 sede in Palmi (RC), Corso Garibaldi n. 94 (P.I. ) rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Marcello Guarnieri ( , giusta C.F._1 procura in atti;
-ricorrente - contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_3 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio
Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente, avvocati Ettore Triolo
(C.F.: ), Angela M. Fazio ( , C.F._2 C.F._3
Angela M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._4
( ); C.F._5
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. Parte ricorrente impugna l'atto di diffida e messa in mora
( .6700.14/10/2021.0458462) per il recupero contributi da eccedenza CP_1 massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/95 relativamente a: Anno 2017 – lavoratore (CF ) – Parte_2 C.F._6 contributi richiesti € 31.368,48 – Sanzioni € 7.567,38 – Totale richiesto € 38.935,86, in forza della seguente motivazione: << il lavoratore risulta in possesso di un'anzianità contributiva antecedente il 1/1/96>>. Parte ricorrente precisa che:
- avverso tale provvedimento ha inoltrato ricorso amministrativo allegando, inoltre, copia dell'atto di comunicazione/opzione comunicato dal dipendente all'azienda in data 3.6.2015;
- con atto del 15.2.2022 (deliberazione n. 336), l' (Direzione CP_1 provinciale di Reggio Calabria) ha respinto il ricorso sostenendo che < opzione al sistema contributivo si intende la scelta validamente esercitata dal soggetto ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, regolarmente ratificata dall' > e che < CP_1 esposte, non può essere considerata tale la comunicazione che il lavoratore ha presentato direttamente all'azienda>>;
- con atto del 3.6.2015 il lavoratore interessato aveva chiesto al datore di lavoro l'applicazione del massimale annuo di contribuzione optando così per il sistema di calcolo contributivo ai sensi della L. 335/95, art.1, co. 23, dichiarando: 1) di possedere i requisiti di legge e di aver maturato quelli necessari per il diritto all'esercizio dell'opzione stessa, ovvero di avere: un'anzianità contributiva INFERIORE AI 18 ANNI (meno di 936 settimane) ALLA DATA DEL 31.12.1995; nonché, 15 anni di contributi alla data dell'esercizio della suddetta Opzione (03/06/2015), di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo e;
2) di aver raggiunto, già alla suddetta data del
03/06/2015, il massimale annuo per il 2015;
- in conseguenza di tale dichiarazione, adempiendo a quanto prescrittogli dalla normativa, l'azienda aveva correttamente applicato il regime contributivo previsto dalla normativa, non versando quindi gli ulteriori contributi una volta raggiunto il massimale retributivo/contributivo previsto per il 2017, in perfetto adempimento di quanto prescrittogli dalla normativa;
Utilizzando, inoltre, correttamente la voce <> nella compilazione del relativo UNIEMENS, con ciò adempiendo anche a quanto indicato dalla circolare n. 177. Aggiunge che, a seguito degli atti di diffida pervenuti all'azienda, in data 29/01/2021 il lavoratore ha inviato a mezzo PEC all' , la CP_1
Comunicazione di avvenuto esercizio del diritto di Opzione al Sistema
Contributivo ai sensi della Legge n. 335/1995 a far data dal 3_06_2015, tramite apposita Comunicazione presentata al datore di lavoro (in assenza di normativa che, nel 2015, ne dettasse le modalità di comunicazione, da parte
2 del lavoratore/contribuente, e convalida, da parte dell' ) chiedendo, CP_1 altresì di ratificare, ove necessario, dal 03/06/2015, l'esercizio di opzione al sistema contributivo. Di tale atto l' non ha tenuto alcun conto. CP_1
Chiede accogliere le seguenti conclusioni:
“dichiarare la nullità o l'illegittimità dell'atto di diffida e della deliberazione gli atti emessi dall' nei confronti della CP_1 [...] con ogni ulteriore e conseguenziale Parte_1 decisione. Dichiarare in subordine l'insussistenza, nel caso di specie, dell'obbligo contributivo oltre il massimale previsto per legge. Dichiarare, in ogni caso, non dovute dalla società ricorrente le somme intimate dall' con ogni ulteriore e conseguenziale decisione. CP_1
Condannare l' al pagamento delle spese e competenze da distrarsi ex CP_1 art. 93 c.p.c.”
§ 2. Si è costituito l che chiede il rigetto della domanda ed osserva che CP_1
“per la medesima questione presente in analoghi n. 5 ricorsi incardinati con R.G. nn. 5692/22, 4226/22, 3976/22, 2997/22, 2721/21, o (Allegato 0):
«L'azienda eccepisce l'annullamento degli Atti di diffida e messa in mora per il recupero dei contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18,
L.n.335/95: anno 2017 – lavoratore – contributi Parte_2 richiesti € 31.368,48 – sanzioni € 7.567,38. – Totale richiesto € 38.935,86. L'azienda propone in premessa il diniego del ricorso amministrativo presentato dall'aziende ricorrente , per il quale l' ha respinto il CP_1 ricorso con la giusta motivazione che "per opzione al sistema contributivo si intende la scelta validamente esercitata dal soggetto ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 regolarmente ratificata dall' e, CP_1 che “per le considerazioni sopra esposte, non può essere considerata tale la comunicazione che il lavoratore ha presentato direttamente all'azienda”. L'azienda eccepisce la nullità dell'atto di diffida per illogicità ed oppone il corretto operato dell'azienda che avrebbe recepito e considerato in sede di denunzia contributiva, la comunicazione presentata dal dipendente
, con la quale il dipendente avrebbe chiesto Parte_2
l'applicazione del massimale annuo di contribuzione a seguito di opzione per il sistema di calcolo contributivo ai sensi della legge 335/95, art. 1, co.23. A seguito di questa dichiarazione, l'azienda ha operato l'indebita riduzione dei contributi previdenziali dovuti per il sopracitato dipendente nell'anno 2017. Il ricorso proposto dall'azienda non trova riscontro nelle circolari n. CP_1
177/1996, n. 42/2009 e 63/2019.
Si chiarisce che per opzione al sistema contributivo si intende la scelta validamente esercitata dal soggetto, nel caso di specie dal sig.
[...]
, ai sensi dell'art. 1, comma 23, Legge n. 335/1995, Parte_2 regolarmente ratificata dall' L'opzione ha carattere irrevocabile e CP_1
3 determina l'applicabilità del limite del massimale a decorrere dal suo esercizio. Si ribadisce che non risulta presentata dal dipendente
[...]
(c.f. ) presso questo Istituto nessuna Parte_3 C.F._7 istanza per il valido esercizio dell'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'art.1, comma 23, Legge n.335/1995».
§ 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Si ritiene di aderire all'orientamento seguito da questo Tribunale in cause di contenuto del tutto analogo, precisamente la sentenza pronunciata nella causa n. 2721/2021 R.G. alla quale sono state riunite le cause iscritte ai nn.
2996/22, 2997/22, 3976/22 e 4226/22, costituente precedente conforme alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.. In detto precedente, esattamente come nella fattispecie che ci occupa, due lavoratori con rispettivi atti del 3.6.2015 avevano dichiarato all'azienda, avendo i requisiti di anzianità di accredito , di voler optare , ai sensi dell'art.1 co.23 legge 335/95 , per il sistema contributivo avvalendosi quindi del beneficio di applicazione del massimale contributivo. Non risultava però che tale opzione fatta nel 2015 fosse stata presentata e comunicata all' , mentre solo nel CP_1 gennaio 2021 risultava comunicata all' la loro opzione per il sistema CP_1 contributivo.
Anche nel caso di specie la circostanza determinante è la mancanza di istanza all' di opzione per il sistema contributivo, mentre nessun effetto può CP_1 esplicare la sola comunicazione dell'opzione fatta all'azienda . E' opportuno richiamare il dato normativo: Al riguardo l'art. 1, co. 23, legge 335/95 disponeva :
< 23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a
condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge.
Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.>
Alla detta norma si coordina l'art. 2, comma 18, legge cit. ai sensi del quale
<<..Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far
data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata
4 sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT>>. L'art. 1, comma 280, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha stabilito espressamente che: “Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda> Per l'art 1, co. 23, cit., è indispensabile una dichiarazione di opzione da parte del lavoratore e non può che essere una dichiarazione da inoltrare all' CP_1 quale ente titolare della contribuzione e deputato a gestire la contribuzione e il trattamento pensionistico.
Nello stesso senso altro precedente conforme è dato dalla sentenza n. 145/2019 della Corte d'Appello di Trento- Bolzano (versata in atti dalla difesa dell e richiamata negli atti difensivi): CP_1
““L'esercizio del diritto d'opzione, attribuito dall'art. 1 comma 23 della L. n. 335 del 1995 ai lavoratori con le anzianità contributive ivi previste, spetta, quindi, dal lato attivo indubbiamente al singolo lavoratore, perché dall'esercizio, o meno, del diritto in questione, nel corso della vita lavorativa
o al momento del pensionamento, dipenderà il concreto atteggiarsi, cioè il concreto ammontare, del trattamento pensionistico.
Dal lato passivo, invece, il destinatario della dichiarazione di volontà del lavoratore, cioè "dell'opzione", è senza dubbio l'altro contraente del rapporto previdenziale, cioè l'ente d'assicurazione sociale, che per effetto dell'esercizio del diritto da parte del contraente lavoratore, sussistendone i requisiti soggettivi, sarà tenuto a procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo i criteri di calcolo rispettivamente previsti dal sistema pensionistico.
Il rapporto contributivo (o di provvista), meglio il suo concreto atteggiarsi con riferimento, nella fattispecie, all'obbligo di pagamento della contribuzione pensionistica sull'intera retribuzione o, viceversa, limitato al
"massimale contributivo" annualmente rivalutato, è, pertanto, solo conseguenza della dichiarazione di volontà del lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale”.
“Il termine "opzione", utilizzato dal legislatore, non attribuisce peraltro alla manifestazione di volontà del lavoratore, titolare della facoltà di scelta, un carattere di bilateralità (nel senso di configurare un vero e proprio "patto
d'opzione" ai sensi dell'art. 1331 c.c.). Si tratta, invece, di una dichiarazione unilaterale di volontà, rivolta all'altro soggetto del rapporto assicurativo, che,sussistendone i presupposti di anzianità contributiva previsti dalla
5 legge, è destinata a produrre effetto una volta che i limiti del massimale vengono concretamente superati. Dall' inquadramento del negozio tra quelli unilaterali aventi rilevanza patrimoniale (perché incide sul futuro trattamento pensionistico e sul carico contributivo) discende la natura necessariamente recettizia (artt. 1324 e 1334 c.c.), cioè l'atto può produrre efficacia solo nel e dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto a cui è destinata…. Il pagamento dei contribuiti pensionistici sull' intera retribuzione imponibile costituiva, quindi, per i lavoratori con pregressa anzianità contributiva
(inferiore ai 18 anni) la regola e il passaggio al sistema contributivo era condizionato non soltanto a specifici requisiti d'anzianità, ma anche a una specifica manifestazione di volontà del lavoratore nei confronti dell' ” CP_1
Deve ritenersi “l'assenza di rilievo attribuito dalla normativa previdenziale in esame a un eventuale "comportamento concludente" del datore di lavoro, perché non proviene dal soggetto titolare del diritto, ma dal datore di lavoro estraneo al rapporto previdenziale. Il versamento dei contributi in misura ridotta (entro "massimale") presuppone un (valido) esercizio dell'opzione, ma non sostituisce la necessaria manifestazione di volontà dal soggetto titolare del diritto al destinatario della dichiarazione, che necessariamente ne deve venire a conoscenza.” Deve ritenersi l'irrilevanza della “conferma”/”richiesta di ratifica” della scelta già effettuata nel 2015, perché un siffatto atto di conferma presuppone un valido ed efficace esercizio del diritto e, quindi, una manifestazione di volontà del lavoratore e diretta all'ente previdenziale già nell'anno 2015 che nel caso di specie manca. Infatti la comunicazione del 3.6.2015 al datore di lavoro, che contiene la richiesta di applicazione del massimale annuo di contribuzione, non ha valore di opzione perché l'opzione doveva essere fatta dal lavoratore all' . Dunque la comunicazione del 29.01.2021, inviata CP_1 all' per chiedere la ratifica della comunicazione presentata al datore di CP_1 lavoro il 3.6.2015, non può esplicare efficacia retroattiva. Né, come invocato dal ricorrente, il difetto della comunicazione dell'opzione da parte del lavoratore all' potrebbe essere sanato “dalla compilazione CP_1 da parte del datore di lavoro del c.d. UNIEMENS in cui alla voce
non risulta più la sottovoce , ma le
“sottovoci” e , le quali si attivano, appunto, solo in presenza del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva, il quale a sua volta presuppone l'esercizio da parte del lavoratore dell'opzione con scelta del sistema contributivo.”
La tesi di parte ricorrente è infondata in quanto il cd UNIEMENS proveniente dal datore di lavoro non può costituire "un atto, volontario, di comunicazione del nuovo regime contributivo", perché non proviene dal soggetto titolare del diritto in questione.
6 Gli UNIEMENS sono atti del datore e riguardano solo i flussi informativi sulle retribuzioni erogate ai dati dipendenti ma non possono valere a sostituire una dichiarazione strettamente personale del lavoratore e che deve contenere un inequivoco contenuto volto a palesare la volontà di opzione, che è pure irreversibile.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che liquida in € 6.580,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA se dovute come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 05/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
7
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 2966 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 29/06/2022 ed iscritto al n 2966 - 2022 RG , vertente tra
- con Parte_1 sede in Palmi (RC), Corso Garibaldi n. 94 (P.I. ) rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Marcello Guarnieri ( , giusta C.F._1 procura in atti;
-ricorrente - contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_3 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio
Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente, avvocati Ettore Triolo
(C.F.: ), Angela M. Fazio ( , C.F._2 C.F._3
Angela M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._4
( ); C.F._5
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. Parte ricorrente impugna l'atto di diffida e messa in mora
( .6700.14/10/2021.0458462) per il recupero contributi da eccedenza CP_1 massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/95 relativamente a: Anno 2017 – lavoratore (CF ) – Parte_2 C.F._6 contributi richiesti € 31.368,48 – Sanzioni € 7.567,38 – Totale richiesto € 38.935,86, in forza della seguente motivazione: << il lavoratore risulta in possesso di un'anzianità contributiva antecedente il 1/1/96>>. Parte ricorrente precisa che:
- avverso tale provvedimento ha inoltrato ricorso amministrativo allegando, inoltre, copia dell'atto di comunicazione/opzione comunicato dal dipendente all'azienda in data 3.6.2015;
- con atto del 15.2.2022 (deliberazione n. 336), l' (Direzione CP_1 provinciale di Reggio Calabria) ha respinto il ricorso sostenendo che < opzione al sistema contributivo si intende la scelta validamente esercitata dal soggetto ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, regolarmente ratificata dall' > e che < CP_1 esposte, non può essere considerata tale la comunicazione che il lavoratore ha presentato direttamente all'azienda>>;
- con atto del 3.6.2015 il lavoratore interessato aveva chiesto al datore di lavoro l'applicazione del massimale annuo di contribuzione optando così per il sistema di calcolo contributivo ai sensi della L. 335/95, art.1, co. 23, dichiarando: 1) di possedere i requisiti di legge e di aver maturato quelli necessari per il diritto all'esercizio dell'opzione stessa, ovvero di avere: un'anzianità contributiva INFERIORE AI 18 ANNI (meno di 936 settimane) ALLA DATA DEL 31.12.1995; nonché, 15 anni di contributi alla data dell'esercizio della suddetta Opzione (03/06/2015), di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo e;
2) di aver raggiunto, già alla suddetta data del
03/06/2015, il massimale annuo per il 2015;
- in conseguenza di tale dichiarazione, adempiendo a quanto prescrittogli dalla normativa, l'azienda aveva correttamente applicato il regime contributivo previsto dalla normativa, non versando quindi gli ulteriori contributi una volta raggiunto il massimale retributivo/contributivo previsto per il 2017, in perfetto adempimento di quanto prescrittogli dalla normativa;
Utilizzando, inoltre, correttamente la voce <> nella compilazione del relativo UNIEMENS, con ciò adempiendo anche a quanto indicato dalla circolare n. 177. Aggiunge che, a seguito degli atti di diffida pervenuti all'azienda, in data 29/01/2021 il lavoratore ha inviato a mezzo PEC all' , la CP_1
Comunicazione di avvenuto esercizio del diritto di Opzione al Sistema
Contributivo ai sensi della Legge n. 335/1995 a far data dal 3_06_2015, tramite apposita Comunicazione presentata al datore di lavoro (in assenza di normativa che, nel 2015, ne dettasse le modalità di comunicazione, da parte
2 del lavoratore/contribuente, e convalida, da parte dell' ) chiedendo, CP_1 altresì di ratificare, ove necessario, dal 03/06/2015, l'esercizio di opzione al sistema contributivo. Di tale atto l' non ha tenuto alcun conto. CP_1
Chiede accogliere le seguenti conclusioni:
“dichiarare la nullità o l'illegittimità dell'atto di diffida e della deliberazione gli atti emessi dall' nei confronti della CP_1 [...] con ogni ulteriore e conseguenziale Parte_1 decisione. Dichiarare in subordine l'insussistenza, nel caso di specie, dell'obbligo contributivo oltre il massimale previsto per legge. Dichiarare, in ogni caso, non dovute dalla società ricorrente le somme intimate dall' con ogni ulteriore e conseguenziale decisione. CP_1
Condannare l' al pagamento delle spese e competenze da distrarsi ex CP_1 art. 93 c.p.c.”
§ 2. Si è costituito l che chiede il rigetto della domanda ed osserva che CP_1
“per la medesima questione presente in analoghi n. 5 ricorsi incardinati con R.G. nn. 5692/22, 4226/22, 3976/22, 2997/22, 2721/21, o (Allegato 0):
«L'azienda eccepisce l'annullamento degli Atti di diffida e messa in mora per il recupero dei contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18,
L.n.335/95: anno 2017 – lavoratore – contributi Parte_2 richiesti € 31.368,48 – sanzioni € 7.567,38. – Totale richiesto € 38.935,86. L'azienda propone in premessa il diniego del ricorso amministrativo presentato dall'aziende ricorrente , per il quale l' ha respinto il CP_1 ricorso con la giusta motivazione che "per opzione al sistema contributivo si intende la scelta validamente esercitata dal soggetto ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 regolarmente ratificata dall' e, CP_1 che “per le considerazioni sopra esposte, non può essere considerata tale la comunicazione che il lavoratore ha presentato direttamente all'azienda”. L'azienda eccepisce la nullità dell'atto di diffida per illogicità ed oppone il corretto operato dell'azienda che avrebbe recepito e considerato in sede di denunzia contributiva, la comunicazione presentata dal dipendente
, con la quale il dipendente avrebbe chiesto Parte_2
l'applicazione del massimale annuo di contribuzione a seguito di opzione per il sistema di calcolo contributivo ai sensi della legge 335/95, art. 1, co.23. A seguito di questa dichiarazione, l'azienda ha operato l'indebita riduzione dei contributi previdenziali dovuti per il sopracitato dipendente nell'anno 2017. Il ricorso proposto dall'azienda non trova riscontro nelle circolari n. CP_1
177/1996, n. 42/2009 e 63/2019.
Si chiarisce che per opzione al sistema contributivo si intende la scelta validamente esercitata dal soggetto, nel caso di specie dal sig.
[...]
, ai sensi dell'art. 1, comma 23, Legge n. 335/1995, Parte_2 regolarmente ratificata dall' L'opzione ha carattere irrevocabile e CP_1
3 determina l'applicabilità del limite del massimale a decorrere dal suo esercizio. Si ribadisce che non risulta presentata dal dipendente
[...]
(c.f. ) presso questo Istituto nessuna Parte_3 C.F._7 istanza per il valido esercizio dell'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'art.1, comma 23, Legge n.335/1995».
§ 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Si ritiene di aderire all'orientamento seguito da questo Tribunale in cause di contenuto del tutto analogo, precisamente la sentenza pronunciata nella causa n. 2721/2021 R.G. alla quale sono state riunite le cause iscritte ai nn.
2996/22, 2997/22, 3976/22 e 4226/22, costituente precedente conforme alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.. In detto precedente, esattamente come nella fattispecie che ci occupa, due lavoratori con rispettivi atti del 3.6.2015 avevano dichiarato all'azienda, avendo i requisiti di anzianità di accredito , di voler optare , ai sensi dell'art.1 co.23 legge 335/95 , per il sistema contributivo avvalendosi quindi del beneficio di applicazione del massimale contributivo. Non risultava però che tale opzione fatta nel 2015 fosse stata presentata e comunicata all' , mentre solo nel CP_1 gennaio 2021 risultava comunicata all' la loro opzione per il sistema CP_1 contributivo.
Anche nel caso di specie la circostanza determinante è la mancanza di istanza all' di opzione per il sistema contributivo, mentre nessun effetto può CP_1 esplicare la sola comunicazione dell'opzione fatta all'azienda . E' opportuno richiamare il dato normativo: Al riguardo l'art. 1, co. 23, legge 335/95 disponeva :
< 23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a
condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge.
Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.>
Alla detta norma si coordina l'art. 2, comma 18, legge cit. ai sensi del quale
<<..Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far
data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata
4 sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT>>. L'art. 1, comma 280, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha stabilito espressamente che: “Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda> Per l'art 1, co. 23, cit., è indispensabile una dichiarazione di opzione da parte del lavoratore e non può che essere una dichiarazione da inoltrare all' CP_1 quale ente titolare della contribuzione e deputato a gestire la contribuzione e il trattamento pensionistico.
Nello stesso senso altro precedente conforme è dato dalla sentenza n. 145/2019 della Corte d'Appello di Trento- Bolzano (versata in atti dalla difesa dell e richiamata negli atti difensivi): CP_1
““L'esercizio del diritto d'opzione, attribuito dall'art. 1 comma 23 della L. n. 335 del 1995 ai lavoratori con le anzianità contributive ivi previste, spetta, quindi, dal lato attivo indubbiamente al singolo lavoratore, perché dall'esercizio, o meno, del diritto in questione, nel corso della vita lavorativa
o al momento del pensionamento, dipenderà il concreto atteggiarsi, cioè il concreto ammontare, del trattamento pensionistico.
Dal lato passivo, invece, il destinatario della dichiarazione di volontà del lavoratore, cioè "dell'opzione", è senza dubbio l'altro contraente del rapporto previdenziale, cioè l'ente d'assicurazione sociale, che per effetto dell'esercizio del diritto da parte del contraente lavoratore, sussistendone i requisiti soggettivi, sarà tenuto a procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo i criteri di calcolo rispettivamente previsti dal sistema pensionistico.
Il rapporto contributivo (o di provvista), meglio il suo concreto atteggiarsi con riferimento, nella fattispecie, all'obbligo di pagamento della contribuzione pensionistica sull'intera retribuzione o, viceversa, limitato al
"massimale contributivo" annualmente rivalutato, è, pertanto, solo conseguenza della dichiarazione di volontà del lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale”.
“Il termine "opzione", utilizzato dal legislatore, non attribuisce peraltro alla manifestazione di volontà del lavoratore, titolare della facoltà di scelta, un carattere di bilateralità (nel senso di configurare un vero e proprio "patto
d'opzione" ai sensi dell'art. 1331 c.c.). Si tratta, invece, di una dichiarazione unilaterale di volontà, rivolta all'altro soggetto del rapporto assicurativo, che,sussistendone i presupposti di anzianità contributiva previsti dalla
5 legge, è destinata a produrre effetto una volta che i limiti del massimale vengono concretamente superati. Dall' inquadramento del negozio tra quelli unilaterali aventi rilevanza patrimoniale (perché incide sul futuro trattamento pensionistico e sul carico contributivo) discende la natura necessariamente recettizia (artt. 1324 e 1334 c.c.), cioè l'atto può produrre efficacia solo nel e dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto a cui è destinata…. Il pagamento dei contribuiti pensionistici sull' intera retribuzione imponibile costituiva, quindi, per i lavoratori con pregressa anzianità contributiva
(inferiore ai 18 anni) la regola e il passaggio al sistema contributivo era condizionato non soltanto a specifici requisiti d'anzianità, ma anche a una specifica manifestazione di volontà del lavoratore nei confronti dell' ” CP_1
Deve ritenersi “l'assenza di rilievo attribuito dalla normativa previdenziale in esame a un eventuale "comportamento concludente" del datore di lavoro, perché non proviene dal soggetto titolare del diritto, ma dal datore di lavoro estraneo al rapporto previdenziale. Il versamento dei contributi in misura ridotta (entro "massimale") presuppone un (valido) esercizio dell'opzione, ma non sostituisce la necessaria manifestazione di volontà dal soggetto titolare del diritto al destinatario della dichiarazione, che necessariamente ne deve venire a conoscenza.” Deve ritenersi l'irrilevanza della “conferma”/”richiesta di ratifica” della scelta già effettuata nel 2015, perché un siffatto atto di conferma presuppone un valido ed efficace esercizio del diritto e, quindi, una manifestazione di volontà del lavoratore e diretta all'ente previdenziale già nell'anno 2015 che nel caso di specie manca. Infatti la comunicazione del 3.6.2015 al datore di lavoro, che contiene la richiesta di applicazione del massimale annuo di contribuzione, non ha valore di opzione perché l'opzione doveva essere fatta dal lavoratore all' . Dunque la comunicazione del 29.01.2021, inviata CP_1 all' per chiedere la ratifica della comunicazione presentata al datore di CP_1 lavoro il 3.6.2015, non può esplicare efficacia retroattiva. Né, come invocato dal ricorrente, il difetto della comunicazione dell'opzione da parte del lavoratore all' potrebbe essere sanato “dalla compilazione CP_1 da parte del datore di lavoro del c.d. UNIEMENS in cui alla voce
“sottovoci”
La tesi di parte ricorrente è infondata in quanto il cd UNIEMENS proveniente dal datore di lavoro non può costituire "un atto, volontario, di comunicazione del nuovo regime contributivo", perché non proviene dal soggetto titolare del diritto in questione.
6 Gli UNIEMENS sono atti del datore e riguardano solo i flussi informativi sulle retribuzioni erogate ai dati dipendenti ma non possono valere a sostituire una dichiarazione strettamente personale del lavoratore e che deve contenere un inequivoco contenuto volto a palesare la volontà di opzione, che è pure irreversibile.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che liquida in € 6.580,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA se dovute come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 05/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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