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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, il 16.6.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12025/2024 R.G.L., avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della , con l'Avv. AURICCHIELLA Controparte_1
FRANCESCO;
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_2 tempore, con l'Avv. Alessandra Vetri;
- opposta -
****
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 19.12.2024, i ricorrenti hanno promosso opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002772646, prot. .2100.12/11/2024.0846340, emessa CP_2 nei confronti della società dall' di Catania, notificata il 20.11.2024, con cui è stato CP_2
ingiunto alla il pagamento della somma di € 3.516,00. CP_1
A fondamento dell'opposizione, i ricorrenti hanno dedotto la mancata notificazione dell'ordinanza ingiunzione opposta e il mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 l. n.
689/1989.
Quindi, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni «in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza-Ingiunzione opposta, anche con opportuno provvedimento reso fuori udienza, stante l'evidente fondatezza dei motivi di opposizione ed
1 il pregiudizio che verrebbe arrecato ai ricorrenti da un'eventuale azione coattiva, diretta ad ottenere somme che risultano non dovute, come evidenziato in atti;
- in via istruttoria, richiedere all' ai fini della validità dell'emissione del CP_2
provvedimento impugnato, di documentare la regolarità delle procedure di notifica degli atti presupposti (atti di accertamento) e delle relative attività istruttorie, culminate nell'emissione dell'ordinanza sanzionatoria, oggetto di impugnazione;
- nel merito, annullare l'Ordinanza -Ingiunzione opposta e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme intimate in pagamento.
Con riserva di produrre note integrative a seguito del deposito delle argomentazioni difensive e della documentazione di controparte.
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di avere anticipato le prime e di non avere avuto i secondi».
Con memoria depositata in data 25.5.2025 si è costituito l' , deducendo che CP_2
l'ordinanza ingiunzione opposta era stata oggetto di annullamento in autotutela e chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note autorizzate, depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. da parte ricorrente, che ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della
CP_ materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese di lite dell' sulla base del principio della soccombenza virtuale, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Sulla base di quanto allegato dall'Ente previdenziale e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note sostitutive dell'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
002772646. CP_ Vi è in atti la disposizione n. 210000-25-0239 del 14/04/2025 con cui l' ha disposto
«l'annullamento del provvedimento in oggetto Ordinanza Ingiunzione n. 002772646 protocollo 2100.12/11/2024.0846340». CP_2
Ritiene il Tribunale che sulla domanda è all'evidenza venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite.
Chiaro è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti,
2 quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del
2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento delle parti è univoco nel senso di manifestare l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere.
3. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n.
11494/2004).
Ora, ai fini della superiore statuizione rilevano nel caso di specie, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso
Istituto previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza –virtuale- ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, e tenuto conto della
CP_ natura e del valore della causa va posta a carico dell' e distratta in favore del procuratore di parte opponente, che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente ed in CP_2 ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 884,5 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore, avv. Francesco
Auricchiella; compensa la restante parte.
Così deciso in Catania, 16/06/2025
La giudice
Federica Porcelli
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