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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 11509 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. PERRONE GIUSEPPE Parte_1
presso lo studio del quale in Melito Porto Salvo (RC) Via Bruno Sergi n. 5 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
IL Controparte_1 [...]
Controparte_2 rappresentati e difesi, dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati Controparte_2 presso l' di cui all'art. 12 bis, D. Controparte_3
Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998,
n°80, - in , Via Soderini n.24, come da procura in atti CP_2
-RESISTENTE -
OGGETTO: carta docente
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
05/10/2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di sentirlo condannare ad attribuirgli la carta Controparte_1 elettronica di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/15 dell'importo nominale di
€ 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020,2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente, attualmente dipendente del in Controparte_1
qualità di docente giusta contratto a tempo Scuola Primo Grado - Secondaria I°
Grado Cisliano – Cisliano avente decorrenza dal 26.11.2024 a 06.06.2025, ha dichiarato di aver svolto in precedenza le mansioni di insegnante in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato (specificati in ricorso) e dimostrati dalla documentazione depositata in atti ( docc. da1a 5 ) durante i quali non ha usufruito della c.d. carta docente, a suo dire, illegittimamente riservata ai soli docenti di ruolo.
La prospettazione difensiva della ricorrente, ricostruito il quadro normativo di riferimento, si basa sull'assunto che l'art. 1 della L.n.107/2017 nel limitare il beneficio della c.d. “ carta docente” al solo personale a tempo indeterminato si pone in contrasto con il principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, apparendo, altresì, contraria ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3,35 e 97 Cost in quanto viola i principi di non discriminazione e di buon funzionamento della PA, nonché in contrasto con l'obbligo di formazione del personale a tempo determinato previsto dagli artt. 29,
63 e 64 del CCNL “Contratto Scuola”.
Il ministero convenuto ritualmente costituitosi, ha eccepito la parziale prescrizione del diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2019/2020 e, nel merito, ha contestato in fatto e in diritto le tesi attoree, chiedendone il rigetto, non ritenendo possibile alcuna interpretazione estensiva della normativa richiamata. Con vittoria delle spese di lite.
2 All'udienza del 12/02/2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato parte ricorrente, non comparso il convenuto, alla discussione della causa all'esito della quale ha CP_1
pronunciato sentenza.
*
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Nel merito, la cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i
3 destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
(art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il CP_5
cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni, emerge l'evidente esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
*
Ebbene, la questione è stata ampiamente dibattuta da questo Tribunale e avuto riguardo alla questione oggetto dell'odierno contendere, in un giudizio analogo, questo Giudice ha già avuto modo di osservare quanto segue:
“Giova, al riguardo, richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti
4 con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione
5 della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di
Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022 il quale ha censurato la scelta del
convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1
irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_5
nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.”
*
Ciò posto, non può non rilevare il fatto che parte resistente non abbia svolto alcuna deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalla parte attorea rispetto ai docenti di ruolo, non risultando, quindi, ragioni oggettive
6 per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e questi ultimi, ai sensi del comma quattro della clausola 4 della direttiva 70/99/CE.
In più, non vi sono motivi per cui, tenendo conto delle argomentazioni della menzionata ordinanza della Corte di giustizia, non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle condizioni di impiego per cui non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ai sensi della clausola 4.
Cosicché, non essendovi ostacolo nel contenuto delle parole di cui all'articolo 1, comma 121, cit., che non appare limitare necessariamente il beneficio ai docenti di ruolo, in ragione della suddetta soluzione ermeneutica svolta dalla Corte di giustizia, si può proporre l'interpretazione conforme della norma in parola, con estensione della stessa agli insegnanti a tempo determinato (cfr., in senso similare
Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza n.
6293 del 2020).
Ne appare condivisibile la tesi difensiva del convenuto il quale nel CP_1
ritenere che la carta docenti sia del tutto svincolata dalla questione della formazione del docente atteso che ogni istituto scolastico garantisce un percorso formativo obbligatorio gratuito ai propri docenti, riservare la carta docente ai soli insegnati di ruolo rappresenta una scelta discrezionale del datore di lavoro legittimato, a suo dire, ad operare delle “distinzioni all'interno della medesima categoria di soggetti qualora tale differenziazione sia giustificata da ragioni oggettive..” individuando tale ragione oggettiva nella circostanza che la gestione della carta docente prevede come presupposto che il rapporto di lavoro sia stabile.
Tale assunto è privo di rilievo nella misura in cui tale asserita “ragione oggettiva” risulta sconfessata proprio dallo stesso legislatore che con il D.L. 69/23 ART 15 convertito in legge N.103 del 10/08/2023 ha previsto il riconoscimento della suddetta carta, per l' a.s. 2023/2024, anche ai docenti non di ruolo il cui rapporto di lavoro non può certo qualificarsi come stabile.
In ogni caso e comunque, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia
Europea , le «ragioni oggettive» che possono giustificare trattamenti differenziati tra docenti di ruolo e docenti precari devono fondarsi su elementi precisi e
7 concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto tanto gli obiettivi della direttiva 1999/70 quanto l'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (cfr., sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18).
Inoltre, non è stata dimostrata dalla convenuta l'attribuzione di un beneficio simile ai docenti precari che possa garantire la stessa possibilità formativa e eliminare, così, gli elementi discriminanti rilevati.
Detto ciò, ad abundantiam, si può anche rammentare come la clausola 4 sia ormai riconosciuta da costante giurisprudenza come di applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché, anche qualora non si dovesse addivenire a un'interpretazione conforme, si dovrebbe comunque far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo”
*
L'odierno giudicante ritiene, inoltre, che non può trovare ostacolo per l' attribuzione del beneficio della carta docente la clausola del DPCM 28/11/2016 art.5,comma 3 richiamata dal convenuto, secondo la quale “ A partire CP_1 dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1°settembre al 30 ottobre di
8 ciascun anno” e non condivisibile la tesi del che dalla suddetta norma CP_1
ne fa derivare la decadenza dal diritto di richiedere il beneficio.
Al riguardo è utile ricordare che la norma 5, comma 3, del D.P.C.M. richiamata dal preveda solo un limite temporale alla possibilità di spesa delle CP_1
somme che si presuppone, tuttavia, siano state messe a disposizione del singolo docente. Nel caso in esame, il ricorrente non ha avuto la possibilità di accedere a tali importi e tale disposizione non può, pertanto, trovare applicazione (non potendo certamente introdurre un termine di decadenza non previsto da norma di rango primario).
Parimenti non costituisce un ostacolo all'attribuzione della carta docente la clausola art.6 , comma 6 del medesimo DPCM che stabilisce : “ Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, e non condivisibile, dunque, l'articolata tesi della convenuta che richiama in merito la sentenza del Tribunale di Ancona n.1153/22 sul ricorrere nel caso di specie della fattispecie della sopravvenuta impossibilità della prestazione per fatto del creditore poiché è ovvio che tale limite temporale può decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza.
Nemmeno si ritiene di aderire a quanto affermato dal Tribunale di Monza con la sentenza n. 185 del 2023 richiamata dal convenuto, nella quale si è CP_1
ritenuto che il beneficio non possa essere riconosciuto per gli anni pregressi e oltre il biennio. A parere della scrivente, infatti, il beneficio va riconosciuto nei limiti della prescrizione e ciò che può, invece, essere circoscritto al biennio è, piuttosto, la possibilità di fruirne una volta che lo stesso è stato attribuito.
Così richiamati i principi giurisprudenziali enunciati sulla questione oggetto del presente giudizio, deve ritenersi che essi siano senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
9 La stessa Corte di Cassazione, all' esito del rinvio disposto ex art. 363 bis c.p.c., ha, con pronuncia del 27/10/23, del resto, chiarito che “ La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
.” CP_1
Detto ciò, parimenti non accoglibile è l'eccepita insussistenza del diritto della ricorrente a godere del beneficio della carta relativamente all'anno scolastico
2019/2020e 2020/2021 per avere svolto in questo periodo solo una serie di supplenze brevi e saltuarie.
Ed invero, assume carattere dirimente valutare se l'attività prestata dal ricorrente del suddetto anno scolastico sia equiparabile a quella dei docenti di ruolo.
Quanto al dato meramente temporale, occorre rilevare che la durata complessiva del servizio è stata superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per specifiche evenienze (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), con previsioni che evidenziano come in tale caso sussista equiparabilità alla docenza per l'intero anno scolastico.
Inoltre, soccorrono le argomentazioni formulata dalla Prima Presidente della
Corte di Cassazione nell'ordinanza del 19.3.2024, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363-bis cod. proc. civ. dal Tribunale di
Novara.
Si legge nella motivazione che “ (..) il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata.
10
7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi.
Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_1
concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
7.2 Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete”.
Nel caso in esame, sussiste anche l'equiparabilità della prestazione resa a quella dei docenti di ruolo sotto il profilo qualitativo, in quanto può ravvisarsi un abuso nel ricorso al contratto a tempo determinato, considerato che tutte le supplenze brevi dell'a.s.2019/2020 e 2020/2021 sono state rese presso i medesimi istituti scolastici e si sono succedute quasi senza soluzione di continuità fino al termine delle attività didattiche ( cfr. stato matricolare) e ciò attesta, dunque, una continuità di attività di docenza tale da garantire il rispetto dei criteri stabiliti ai fini dell'equiparazione del servizio di docenza non di ruolo all'intero anno scolastico ai sensi dell'art.11, comma14, l.124/99.
*
11 Nemmeno condivisibile è l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal convenuto con riferimento alle somme relative all'a.s. 2019/2020. CP_1
È pacifico che la prestazione abbia cadenza annuale e, pertanto, ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 2948, comma 4 c.c., riferibile a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo, deve rammentarsi che l'art. 2935 c.c. dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” ovvero, come chiarito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, dal momento di “insorgenza” del diritto (cfr. Cass., Sez. L, n.
10219 del 28 maggio 2020).
Tale momento non può che coincidere con la data di sottoscrizione del contratto di docenza, data dalla quale sorge il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente che nel caso di cui ci si occupa è avvenuta il 24.10.2019.
Come già chiarito, infatti, il momento dal quale decorre il termine prescrizionale coincide con quello di insorgenza del diritto e non dall'ultimo momento utile per fruire delle relative somme. La Corte di Cassazione ha infatti più volte chiarito che: “il termine dei crediti retributivi inizia a decorrere per quelli che sorgono nel corso del rapporto dal giorno della loro insorgenza e per quelli che maturano alla cessazione a partire da tale momento” (sent. n. 11379/2020).
Nel caso di specie, però, il beneficio relativo agli anni scolastici 2019/2020 non può ritenersi prescritto alla data della notifica del ricorso al convenuto CP_1
avvenuto il 05.10.2024 in quanto antecedente al decorso del termine prescrizionale, termine in ogni caso interrotto dalla lettera di diffida e messa in mora interruttiva della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. ( cfr doc.6).
Infine, il ricorrente ha prodotto in giudizio il contratto di docenza a tempo determinato sopra indicato il che consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
*
12 Ciò posto, la domanda di va quindi accolta ed accertato il suo Parte_1
ad ottenere la carta docente limitatamente per gli anni scolastici 2019/2020 ,
2020/2021 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Va tuttavia precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre
2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Considerato l'accoglimento del ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di euro 500,00 annui con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il a rimborsare alla parte ricorrente le spese Controparte_1
di lite che liquida in complessivi euro 1.030,00 oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito del dispositivo.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, 12.02.2025 il Giudice del Lavoro
13
Dott.ssa Julie Martini
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. PERRONE GIUSEPPE Parte_1
presso lo studio del quale in Melito Porto Salvo (RC) Via Bruno Sergi n. 5 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
IL Controparte_1 [...]
Controparte_2 rappresentati e difesi, dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati Controparte_2 presso l' di cui all'art. 12 bis, D. Controparte_3
Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998,
n°80, - in , Via Soderini n.24, come da procura in atti CP_2
-RESISTENTE -
OGGETTO: carta docente
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
05/10/2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di sentirlo condannare ad attribuirgli la carta Controparte_1 elettronica di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/15 dell'importo nominale di
€ 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020,2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente, attualmente dipendente del in Controparte_1
qualità di docente giusta contratto a tempo Scuola Primo Grado - Secondaria I°
Grado Cisliano – Cisliano avente decorrenza dal 26.11.2024 a 06.06.2025, ha dichiarato di aver svolto in precedenza le mansioni di insegnante in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato (specificati in ricorso) e dimostrati dalla documentazione depositata in atti ( docc. da1a 5 ) durante i quali non ha usufruito della c.d. carta docente, a suo dire, illegittimamente riservata ai soli docenti di ruolo.
La prospettazione difensiva della ricorrente, ricostruito il quadro normativo di riferimento, si basa sull'assunto che l'art. 1 della L.n.107/2017 nel limitare il beneficio della c.d. “ carta docente” al solo personale a tempo indeterminato si pone in contrasto con il principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, apparendo, altresì, contraria ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3,35 e 97 Cost in quanto viola i principi di non discriminazione e di buon funzionamento della PA, nonché in contrasto con l'obbligo di formazione del personale a tempo determinato previsto dagli artt. 29,
63 e 64 del CCNL “Contratto Scuola”.
Il ministero convenuto ritualmente costituitosi, ha eccepito la parziale prescrizione del diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2019/2020 e, nel merito, ha contestato in fatto e in diritto le tesi attoree, chiedendone il rigetto, non ritenendo possibile alcuna interpretazione estensiva della normativa richiamata. Con vittoria delle spese di lite.
2 All'udienza del 12/02/2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato parte ricorrente, non comparso il convenuto, alla discussione della causa all'esito della quale ha CP_1
pronunciato sentenza.
*
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Nel merito, la cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i
3 destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
(art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il CP_5
cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni, emerge l'evidente esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
*
Ebbene, la questione è stata ampiamente dibattuta da questo Tribunale e avuto riguardo alla questione oggetto dell'odierno contendere, in un giudizio analogo, questo Giudice ha già avuto modo di osservare quanto segue:
“Giova, al riguardo, richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti
4 con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione
5 della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di
Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022 il quale ha censurato la scelta del
convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1
irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_5
nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.”
*
Ciò posto, non può non rilevare il fatto che parte resistente non abbia svolto alcuna deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalla parte attorea rispetto ai docenti di ruolo, non risultando, quindi, ragioni oggettive
6 per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e questi ultimi, ai sensi del comma quattro della clausola 4 della direttiva 70/99/CE.
In più, non vi sono motivi per cui, tenendo conto delle argomentazioni della menzionata ordinanza della Corte di giustizia, non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle condizioni di impiego per cui non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ai sensi della clausola 4.
Cosicché, non essendovi ostacolo nel contenuto delle parole di cui all'articolo 1, comma 121, cit., che non appare limitare necessariamente il beneficio ai docenti di ruolo, in ragione della suddetta soluzione ermeneutica svolta dalla Corte di giustizia, si può proporre l'interpretazione conforme della norma in parola, con estensione della stessa agli insegnanti a tempo determinato (cfr., in senso similare
Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza n.
6293 del 2020).
Ne appare condivisibile la tesi difensiva del convenuto il quale nel CP_1
ritenere che la carta docenti sia del tutto svincolata dalla questione della formazione del docente atteso che ogni istituto scolastico garantisce un percorso formativo obbligatorio gratuito ai propri docenti, riservare la carta docente ai soli insegnati di ruolo rappresenta una scelta discrezionale del datore di lavoro legittimato, a suo dire, ad operare delle “distinzioni all'interno della medesima categoria di soggetti qualora tale differenziazione sia giustificata da ragioni oggettive..” individuando tale ragione oggettiva nella circostanza che la gestione della carta docente prevede come presupposto che il rapporto di lavoro sia stabile.
Tale assunto è privo di rilievo nella misura in cui tale asserita “ragione oggettiva” risulta sconfessata proprio dallo stesso legislatore che con il D.L. 69/23 ART 15 convertito in legge N.103 del 10/08/2023 ha previsto il riconoscimento della suddetta carta, per l' a.s. 2023/2024, anche ai docenti non di ruolo il cui rapporto di lavoro non può certo qualificarsi come stabile.
In ogni caso e comunque, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia
Europea , le «ragioni oggettive» che possono giustificare trattamenti differenziati tra docenti di ruolo e docenti precari devono fondarsi su elementi precisi e
7 concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto tanto gli obiettivi della direttiva 1999/70 quanto l'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (cfr., sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18).
Inoltre, non è stata dimostrata dalla convenuta l'attribuzione di un beneficio simile ai docenti precari che possa garantire la stessa possibilità formativa e eliminare, così, gli elementi discriminanti rilevati.
Detto ciò, ad abundantiam, si può anche rammentare come la clausola 4 sia ormai riconosciuta da costante giurisprudenza come di applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché, anche qualora non si dovesse addivenire a un'interpretazione conforme, si dovrebbe comunque far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo”
*
L'odierno giudicante ritiene, inoltre, che non può trovare ostacolo per l' attribuzione del beneficio della carta docente la clausola del DPCM 28/11/2016 art.5,comma 3 richiamata dal convenuto, secondo la quale “ A partire CP_1 dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1°settembre al 30 ottobre di
8 ciascun anno” e non condivisibile la tesi del che dalla suddetta norma CP_1
ne fa derivare la decadenza dal diritto di richiedere il beneficio.
Al riguardo è utile ricordare che la norma 5, comma 3, del D.P.C.M. richiamata dal preveda solo un limite temporale alla possibilità di spesa delle CP_1
somme che si presuppone, tuttavia, siano state messe a disposizione del singolo docente. Nel caso in esame, il ricorrente non ha avuto la possibilità di accedere a tali importi e tale disposizione non può, pertanto, trovare applicazione (non potendo certamente introdurre un termine di decadenza non previsto da norma di rango primario).
Parimenti non costituisce un ostacolo all'attribuzione della carta docente la clausola art.6 , comma 6 del medesimo DPCM che stabilisce : “ Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, e non condivisibile, dunque, l'articolata tesi della convenuta che richiama in merito la sentenza del Tribunale di Ancona n.1153/22 sul ricorrere nel caso di specie della fattispecie della sopravvenuta impossibilità della prestazione per fatto del creditore poiché è ovvio che tale limite temporale può decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza.
Nemmeno si ritiene di aderire a quanto affermato dal Tribunale di Monza con la sentenza n. 185 del 2023 richiamata dal convenuto, nella quale si è CP_1
ritenuto che il beneficio non possa essere riconosciuto per gli anni pregressi e oltre il biennio. A parere della scrivente, infatti, il beneficio va riconosciuto nei limiti della prescrizione e ciò che può, invece, essere circoscritto al biennio è, piuttosto, la possibilità di fruirne una volta che lo stesso è stato attribuito.
Così richiamati i principi giurisprudenziali enunciati sulla questione oggetto del presente giudizio, deve ritenersi che essi siano senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
9 La stessa Corte di Cassazione, all' esito del rinvio disposto ex art. 363 bis c.p.c., ha, con pronuncia del 27/10/23, del resto, chiarito che “ La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
.” CP_1
Detto ciò, parimenti non accoglibile è l'eccepita insussistenza del diritto della ricorrente a godere del beneficio della carta relativamente all'anno scolastico
2019/2020e 2020/2021 per avere svolto in questo periodo solo una serie di supplenze brevi e saltuarie.
Ed invero, assume carattere dirimente valutare se l'attività prestata dal ricorrente del suddetto anno scolastico sia equiparabile a quella dei docenti di ruolo.
Quanto al dato meramente temporale, occorre rilevare che la durata complessiva del servizio è stata superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per specifiche evenienze (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), con previsioni che evidenziano come in tale caso sussista equiparabilità alla docenza per l'intero anno scolastico.
Inoltre, soccorrono le argomentazioni formulata dalla Prima Presidente della
Corte di Cassazione nell'ordinanza del 19.3.2024, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363-bis cod. proc. civ. dal Tribunale di
Novara.
Si legge nella motivazione che “ (..) il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata.
10
7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi.
Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_1
concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
7.2 Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete”.
Nel caso in esame, sussiste anche l'equiparabilità della prestazione resa a quella dei docenti di ruolo sotto il profilo qualitativo, in quanto può ravvisarsi un abuso nel ricorso al contratto a tempo determinato, considerato che tutte le supplenze brevi dell'a.s.2019/2020 e 2020/2021 sono state rese presso i medesimi istituti scolastici e si sono succedute quasi senza soluzione di continuità fino al termine delle attività didattiche ( cfr. stato matricolare) e ciò attesta, dunque, una continuità di attività di docenza tale da garantire il rispetto dei criteri stabiliti ai fini dell'equiparazione del servizio di docenza non di ruolo all'intero anno scolastico ai sensi dell'art.11, comma14, l.124/99.
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11 Nemmeno condivisibile è l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal convenuto con riferimento alle somme relative all'a.s. 2019/2020. CP_1
È pacifico che la prestazione abbia cadenza annuale e, pertanto, ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 2948, comma 4 c.c., riferibile a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo, deve rammentarsi che l'art. 2935 c.c. dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” ovvero, come chiarito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, dal momento di “insorgenza” del diritto (cfr. Cass., Sez. L, n.
10219 del 28 maggio 2020).
Tale momento non può che coincidere con la data di sottoscrizione del contratto di docenza, data dalla quale sorge il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente che nel caso di cui ci si occupa è avvenuta il 24.10.2019.
Come già chiarito, infatti, il momento dal quale decorre il termine prescrizionale coincide con quello di insorgenza del diritto e non dall'ultimo momento utile per fruire delle relative somme. La Corte di Cassazione ha infatti più volte chiarito che: “il termine dei crediti retributivi inizia a decorrere per quelli che sorgono nel corso del rapporto dal giorno della loro insorgenza e per quelli che maturano alla cessazione a partire da tale momento” (sent. n. 11379/2020).
Nel caso di specie, però, il beneficio relativo agli anni scolastici 2019/2020 non può ritenersi prescritto alla data della notifica del ricorso al convenuto CP_1
avvenuto il 05.10.2024 in quanto antecedente al decorso del termine prescrizionale, termine in ogni caso interrotto dalla lettera di diffida e messa in mora interruttiva della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. ( cfr doc.6).
Infine, il ricorrente ha prodotto in giudizio il contratto di docenza a tempo determinato sopra indicato il che consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
*
12 Ciò posto, la domanda di va quindi accolta ed accertato il suo Parte_1
ad ottenere la carta docente limitatamente per gli anni scolastici 2019/2020 ,
2020/2021 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Va tuttavia precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre
2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Considerato l'accoglimento del ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di euro 500,00 annui con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il a rimborsare alla parte ricorrente le spese Controparte_1
di lite che liquida in complessivi euro 1.030,00 oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito del dispositivo.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, 12.02.2025 il Giudice del Lavoro
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Dott.ssa Julie Martini
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