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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2665/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UGOLINI ROSA, Parte_1 C.F._1 iato in N. 3 a BOLOGNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 domicil uffici di quest'ultima, siti in via Testoni via Alfredo Testoni nr. 6;
resistente
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate in data 3.10.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 23 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 4.11.2023 dal Questore della Provincia di Bologna, notificatogli il 26.1.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 11.10.2023 dalla Commissione Territoriale, secondo la quale “… l'istante risiede sul territorio italiano da un periodo breve, ossia meno di tre anni;
che non dispone di autonomia abitativa , essendo ospite di un connazionale;
che risulta avere un basso livello di conoscenza della lingua italiana (…) non risulta avere legami stabili e duraturi sul territorio, mentre risulta in contatto con i suoi legami familiari in patria;
pertanto, si ritiene che la sola presenza di un contratto di lavoro non attesta una situazione di radicamento tale da integrare i requisiti della protezione in parola”. La Commissione Territoriale ha, pertanto, ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego avesse leso il suo diritto al rispetto della vita privata ed evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa svolta in via continuativa, nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale.
pagina 1 di 5 Si è costituito il , chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del Controparte_1 provvedimento imp
Con ordinanza del 22.7.2024 è stato confermato il decreto con cui era stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Successivamente la causa è stata delegata per la fase istruttoria al GOP appartenente all'Ufficio del processo, dinanzi al quale il ricorrente, all'udienza del 14 luglio 2025, ha dichiarato in lingua italiana:
“ADR: sette-otto mesi fa ho presentato le dimissioni perché in realtà il datore di lavoro mi ha chiamato e mi ha detto che non c'era più tanto lavoro nei cantieri dopo la fine del bonus del 110, mi ha anche detto che non riusciva a pagarmi avendo io il contratto a tempo indeterminato (l'ultimo mese di lavoro è stato agosto 2024). Così ho aperto la partita IVA e mi sono messo a cercare lavoro sempre come muratore. Ora sto lavorando in un cantiere a Casalecchio di Reno, da circa due mesici lavoro, ho trovato questo lavoro grazie ad un amico connazionale muratore come me e che lavora lì. Per ora non ho percepito alcun pagamento neppure parziale, il mese prossimo la persona che ci ha commissionato questo lavoro ci pagherà; so che la mia parte sarà pari a 4-5mila euro. Questo è il mio primo lavoro con la partita IVA;
il vecchio capo mi ha dato il TFR e con quei soldi sto riuscendo a mantenermi in questo momento. ADR: in salute sto bene. ADR: sono single, non ho relazioni sentimentali. ADR: ho percepito la NASPI per tre mesi, poi ho aperto la partita IVA e non l'ho più ricevuta. ADR:VIVO A Vergato alla via Garibaldi n. 1 presso un amico connazionale, siamo in tutto in cinque. Pago 200,00 euro di affitto al mese;
consegno i soldi direttamente nelle mani del mio amico che è intestatario del contratto di locazione e che è regolare su territorio. Nessuno di quelli che abita in casa lavora con me, ognuno fa lavori diversi. ADR dell'avv. Ugolini: ho altri lavori in programma, questi amico connazionale con il quale lavoro mi ha detto che ha già altre richieste di lavoro e mi ha domandato se fossi disponibile ad aiutarlo. ADR: io sono nato e cresciuto a Bhimbar in Pakistan;
lì vivono i miei genitori, le mie quattro sorelle e un mio fratello. Sono in contatto con loro, stanno bene. Prima mandavo un po'di soldi a casa, se necessario posso consegnare copie di questi trasferimenti di soldi, le ho a casa. ADR: ho fatto la scuola di italiano e ho partecipato a corsi di formazione”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine del 20.10.2025 per il deposito delle note scritte, la causa è stata riferita al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 7.11.2022; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di pagina 2 di 5 opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'inserimento lavorativo e l'autonomia abitativa, a conferma del fattivo percorso di integrazione realizzato sul territorio. L'istante, immune da pregiudizi penali (nulla sul punto è pervenuto da parte resistente rimasta contumace e, comunque, v. certificati penali in atti), è giunto in Italia nel 2020 ed ha presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Udine, domanda rigettata il 1.3.2021 dalla Commissione Territoriale di Udine;
ha poi presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale di Trieste, rinunciando successivamente agli atti nell'ottobre del 2022. Il 7.11.2022 ha quindi presentato domanda di protezione speciale presso la Questura di Bologna, rigettata con il provvedimento impugnato.
Dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente si è dedicato all'apprendimento della lingua italiana ea a varie attività di formazione professionale (cfr. attestati in atti). Ha iniziato a prestare pagina 3 di 5 regolare attività lavorativa nel 2021, nel settore dell'edilizia, e ha proseguito a lavorare con continuità, presso lo stesso datore di lavoro, che nell'agosto del 2023 è stato trasformato a tempo indeterminato (v. docc. 6 e 7 ricorso). Dal 23.1.2025 ha poi aperto una partita IVA e lavora come muratore, percependo discreti guadagni (cfr. visura camerale, DURC, fatture in atti). I redditi percepiti nel corso degli anni (euro 7600 circa nel 2021, euro 23.200 circa nel 2022, euro 21.300 circa nel 2023 ed euro 5600 fino all'aprile del 2024) attestano il miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente;
l'autosufficienza economica raggiunta gli ha consentito di reperire idonea sistemazione abitativa (cfr. comunicazione di ospitalità) e di inviare denaro ai familiari in patria. L'inserimento nel contesto nazionale è confermato anche da una buona conoscenza della lingua italiana dimostrata dallo svolgimento della sua audizione senza l'ausilio di interprete, come evincibile dal verbale dell'udienza in Tribunale.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché pagina 4 di 5 lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 24.10.2025
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2665/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UGOLINI ROSA, Parte_1 C.F._1 iato in N. 3 a BOLOGNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 domicil uffici di quest'ultima, siti in via Testoni via Alfredo Testoni nr. 6;
resistente
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate in data 3.10.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 23 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 4.11.2023 dal Questore della Provincia di Bologna, notificatogli il 26.1.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 11.10.2023 dalla Commissione Territoriale, secondo la quale “… l'istante risiede sul territorio italiano da un periodo breve, ossia meno di tre anni;
che non dispone di autonomia abitativa , essendo ospite di un connazionale;
che risulta avere un basso livello di conoscenza della lingua italiana (…) non risulta avere legami stabili e duraturi sul territorio, mentre risulta in contatto con i suoi legami familiari in patria;
pertanto, si ritiene che la sola presenza di un contratto di lavoro non attesta una situazione di radicamento tale da integrare i requisiti della protezione in parola”. La Commissione Territoriale ha, pertanto, ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego avesse leso il suo diritto al rispetto della vita privata ed evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa svolta in via continuativa, nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale.
pagina 1 di 5 Si è costituito il , chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del Controparte_1 provvedimento imp
Con ordinanza del 22.7.2024 è stato confermato il decreto con cui era stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Successivamente la causa è stata delegata per la fase istruttoria al GOP appartenente all'Ufficio del processo, dinanzi al quale il ricorrente, all'udienza del 14 luglio 2025, ha dichiarato in lingua italiana:
“ADR: sette-otto mesi fa ho presentato le dimissioni perché in realtà il datore di lavoro mi ha chiamato e mi ha detto che non c'era più tanto lavoro nei cantieri dopo la fine del bonus del 110, mi ha anche detto che non riusciva a pagarmi avendo io il contratto a tempo indeterminato (l'ultimo mese di lavoro è stato agosto 2024). Così ho aperto la partita IVA e mi sono messo a cercare lavoro sempre come muratore. Ora sto lavorando in un cantiere a Casalecchio di Reno, da circa due mesici lavoro, ho trovato questo lavoro grazie ad un amico connazionale muratore come me e che lavora lì. Per ora non ho percepito alcun pagamento neppure parziale, il mese prossimo la persona che ci ha commissionato questo lavoro ci pagherà; so che la mia parte sarà pari a 4-5mila euro. Questo è il mio primo lavoro con la partita IVA;
il vecchio capo mi ha dato il TFR e con quei soldi sto riuscendo a mantenermi in questo momento. ADR: in salute sto bene. ADR: sono single, non ho relazioni sentimentali. ADR: ho percepito la NASPI per tre mesi, poi ho aperto la partita IVA e non l'ho più ricevuta. ADR:VIVO A Vergato alla via Garibaldi n. 1 presso un amico connazionale, siamo in tutto in cinque. Pago 200,00 euro di affitto al mese;
consegno i soldi direttamente nelle mani del mio amico che è intestatario del contratto di locazione e che è regolare su territorio. Nessuno di quelli che abita in casa lavora con me, ognuno fa lavori diversi. ADR dell'avv. Ugolini: ho altri lavori in programma, questi amico connazionale con il quale lavoro mi ha detto che ha già altre richieste di lavoro e mi ha domandato se fossi disponibile ad aiutarlo. ADR: io sono nato e cresciuto a Bhimbar in Pakistan;
lì vivono i miei genitori, le mie quattro sorelle e un mio fratello. Sono in contatto con loro, stanno bene. Prima mandavo un po'di soldi a casa, se necessario posso consegnare copie di questi trasferimenti di soldi, le ho a casa. ADR: ho fatto la scuola di italiano e ho partecipato a corsi di formazione”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine del 20.10.2025 per il deposito delle note scritte, la causa è stata riferita al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 7.11.2022; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di pagina 2 di 5 opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'inserimento lavorativo e l'autonomia abitativa, a conferma del fattivo percorso di integrazione realizzato sul territorio. L'istante, immune da pregiudizi penali (nulla sul punto è pervenuto da parte resistente rimasta contumace e, comunque, v. certificati penali in atti), è giunto in Italia nel 2020 ed ha presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Udine, domanda rigettata il 1.3.2021 dalla Commissione Territoriale di Udine;
ha poi presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale di Trieste, rinunciando successivamente agli atti nell'ottobre del 2022. Il 7.11.2022 ha quindi presentato domanda di protezione speciale presso la Questura di Bologna, rigettata con il provvedimento impugnato.
Dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente si è dedicato all'apprendimento della lingua italiana ea a varie attività di formazione professionale (cfr. attestati in atti). Ha iniziato a prestare pagina 3 di 5 regolare attività lavorativa nel 2021, nel settore dell'edilizia, e ha proseguito a lavorare con continuità, presso lo stesso datore di lavoro, che nell'agosto del 2023 è stato trasformato a tempo indeterminato (v. docc. 6 e 7 ricorso). Dal 23.1.2025 ha poi aperto una partita IVA e lavora come muratore, percependo discreti guadagni (cfr. visura camerale, DURC, fatture in atti). I redditi percepiti nel corso degli anni (euro 7600 circa nel 2021, euro 23.200 circa nel 2022, euro 21.300 circa nel 2023 ed euro 5600 fino all'aprile del 2024) attestano il miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente;
l'autosufficienza economica raggiunta gli ha consentito di reperire idonea sistemazione abitativa (cfr. comunicazione di ospitalità) e di inviare denaro ai familiari in patria. L'inserimento nel contesto nazionale è confermato anche da una buona conoscenza della lingua italiana dimostrata dallo svolgimento della sua audizione senza l'ausilio di interprete, come evincibile dal verbale dell'udienza in Tribunale.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché pagina 4 di 5 lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 24.10.2025
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
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