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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 495/2021
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
INCARBONE FLAVIO SALVATORE
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARCO SARTONI
CONVENUTO OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.72\2021 del 24.2.2021 di €
14.311,79
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione del 12.4.2021 proponeva opposizione al d.i. in Parte_1 intestazione assumendo non essere dovute le somme ingiunte per la nullità del contratto di finanziamento sottostante, oggetto di altro giudizio presso il Tribunale di Caltagirone contro l'intermediario il quale avrebbe trattenuto per sé le somme oggetto di CP_2 restituzione ed estinzione del finanziamento n.10006395 del 8.6.2010; tale estinzione ha infatti ha dato luogo al versamento dell'indennizzo da parte della essendo Parte_2 stata stipulata polizza a copertura dei rischi derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro;
rilevava non sussistere il diritto di rivalsa dell'assicuratore perché i costi della polizza erano stati caricati sul finanziamento. Chiedeva quindi accertarsi che l'opponente aveva rimborsato alla l'importo dell'indennizzo e in subordine dichiarare CP_1 insussistente il diritto di rivalsa dell'assicuratore.
1 Si costituiva l'opposta contestando la domanda e la ricostruzione in fatto operata dall'attore, rilevava che il credito azionato in via monitoria, traeva origine dal contratto di mutuo contro delegazione di pagamento n.10006395 e che lo stesso attore opponente, nel proprio atto, confermava l'avere l'opponente sottoscritto il contratto di mutuo n.10006395 e di avere ricevuto il finanziamento richiesto;
che parte delle somme mutuate sono state utilizzate per estinguere precedenti posizioni debitorie;
che nell'arco di circa sette anni venivano restituite 81 delle 120 rate previste nel piano di ammortamento.
Rilevava che il soggetto assicurato dalla polizza Rischio Impiego accessoria al contratto di mutuo sottoscritto dall'opponente era la Finanziaria mutuante, in quanto soggetto sul quale grava il rischio di insolvenza del mutuatario, ed in capo al quale è ravvisabile l'interesse a recuperare la somma concessa a mutuo per il caso di estinzione dell'unica garanzia costituita dal trattamento retributivo richiesta al mutuatario ai fini dell'accesso al credito. In ordine alla rilevata nullità del contratto per mancanza dell'accordo evidenziava che l'opponente non aveva mai disconosciuto l'autenticità delle proprie sottoscrizioni in calce al contratto di mutuo anzi ne aveva dato esecuzione restituendo 81 su 120 rate di mutuo previste. Chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto e il rigetto dell'opposizione. Questa non veniva concessa essendo stata ritenuta sussistente la prova scritta a sostegno dell'opposizione. Venivano rigettate le richieste di prova orale e ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviato per p.c. La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004,
n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del
2 decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Riguardo la vicenda in esame può ritenersi emergere dalla produzione documentale allegata dalle parti che in data 08/06/2010 l'opponente sottoscriveva con
[...]
un contratto di mutuo che prevedeva l'erogazione, a suo favore, della Parte_3 somma di € 47.880,00 da restituirsi in n.120 rate mensili da € 399,00; che a garanzia del credito la sottoscriveva la polizza di assicurazione Rischio Controparte_1 impiego n. 934330 ove veniva convenuto che per le somme eventualmente liquidate la
Compagnia Assicurativa sarebbe rimasta surrogata nei diritti e nelle facoltà della
Finanziaria mutuante;
che la datrice di lavoro di , Casa Circondariale di Parte_1
Catania, raggiunta da notifica della delegazione di pagamento, provvedeva al versamento, in favore della Finanziaria, delle quote di retribuzione;
che la Controparte_1
raggiunta da denuncia di sinistro liquidava a favore della Finanziaria mutuante ed
[...] in forza della sopra indicata polizza assicurativa, l'importo di € 14.311,79.
Così operata la ricostruzione in fatto si rileva che le doglianze della parte opponente non sono fornite di adeguata fondatezza. Mediante la surrogazione si verifica il subingresso di un terzo nei diritti del creditore verso un debitore, per effetto dell'adempimento dell'obbligazione. Il pagamento con surrogazione, secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza e condiviso dalla dottrina prevalente, realizza una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio. La Suprema Corte ha precisato, con orientamento costante, che: ”La surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 cod. civ…..si verifica nel momento in cui l'assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro
l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro” (Cass. civ., Sez. III, 17/05/2007, n. 11457).
Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ si risolve quindi in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito.
3 I profili di nullità introdotti dall'opponente non possono essere oggetto di delibazione in questa sede essendo sub iudice in altro giudizio.
L'opposizione va pertanto rigettata e confermato il d.i. opposto.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore per le quattro fasi del giudizio, ai valori minimi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. n. 72\2021 proposta da . Parte_1
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta.
Gela, 03/06/2025
Il Gop
Giuseppe Di Legami
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 495/2021
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
INCARBONE FLAVIO SALVATORE
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARCO SARTONI
CONVENUTO OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.72\2021 del 24.2.2021 di €
14.311,79
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione del 12.4.2021 proponeva opposizione al d.i. in Parte_1 intestazione assumendo non essere dovute le somme ingiunte per la nullità del contratto di finanziamento sottostante, oggetto di altro giudizio presso il Tribunale di Caltagirone contro l'intermediario il quale avrebbe trattenuto per sé le somme oggetto di CP_2 restituzione ed estinzione del finanziamento n.10006395 del 8.6.2010; tale estinzione ha infatti ha dato luogo al versamento dell'indennizzo da parte della essendo Parte_2 stata stipulata polizza a copertura dei rischi derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro;
rilevava non sussistere il diritto di rivalsa dell'assicuratore perché i costi della polizza erano stati caricati sul finanziamento. Chiedeva quindi accertarsi che l'opponente aveva rimborsato alla l'importo dell'indennizzo e in subordine dichiarare CP_1 insussistente il diritto di rivalsa dell'assicuratore.
1 Si costituiva l'opposta contestando la domanda e la ricostruzione in fatto operata dall'attore, rilevava che il credito azionato in via monitoria, traeva origine dal contratto di mutuo contro delegazione di pagamento n.10006395 e che lo stesso attore opponente, nel proprio atto, confermava l'avere l'opponente sottoscritto il contratto di mutuo n.10006395 e di avere ricevuto il finanziamento richiesto;
che parte delle somme mutuate sono state utilizzate per estinguere precedenti posizioni debitorie;
che nell'arco di circa sette anni venivano restituite 81 delle 120 rate previste nel piano di ammortamento.
Rilevava che il soggetto assicurato dalla polizza Rischio Impiego accessoria al contratto di mutuo sottoscritto dall'opponente era la Finanziaria mutuante, in quanto soggetto sul quale grava il rischio di insolvenza del mutuatario, ed in capo al quale è ravvisabile l'interesse a recuperare la somma concessa a mutuo per il caso di estinzione dell'unica garanzia costituita dal trattamento retributivo richiesta al mutuatario ai fini dell'accesso al credito. In ordine alla rilevata nullità del contratto per mancanza dell'accordo evidenziava che l'opponente non aveva mai disconosciuto l'autenticità delle proprie sottoscrizioni in calce al contratto di mutuo anzi ne aveva dato esecuzione restituendo 81 su 120 rate di mutuo previste. Chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto e il rigetto dell'opposizione. Questa non veniva concessa essendo stata ritenuta sussistente la prova scritta a sostegno dell'opposizione. Venivano rigettate le richieste di prova orale e ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviato per p.c. La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004,
n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del
2 decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Riguardo la vicenda in esame può ritenersi emergere dalla produzione documentale allegata dalle parti che in data 08/06/2010 l'opponente sottoscriveva con
[...]
un contratto di mutuo che prevedeva l'erogazione, a suo favore, della Parte_3 somma di € 47.880,00 da restituirsi in n.120 rate mensili da € 399,00; che a garanzia del credito la sottoscriveva la polizza di assicurazione Rischio Controparte_1 impiego n. 934330 ove veniva convenuto che per le somme eventualmente liquidate la
Compagnia Assicurativa sarebbe rimasta surrogata nei diritti e nelle facoltà della
Finanziaria mutuante;
che la datrice di lavoro di , Casa Circondariale di Parte_1
Catania, raggiunta da notifica della delegazione di pagamento, provvedeva al versamento, in favore della Finanziaria, delle quote di retribuzione;
che la Controparte_1
raggiunta da denuncia di sinistro liquidava a favore della Finanziaria mutuante ed
[...] in forza della sopra indicata polizza assicurativa, l'importo di € 14.311,79.
Così operata la ricostruzione in fatto si rileva che le doglianze della parte opponente non sono fornite di adeguata fondatezza. Mediante la surrogazione si verifica il subingresso di un terzo nei diritti del creditore verso un debitore, per effetto dell'adempimento dell'obbligazione. Il pagamento con surrogazione, secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza e condiviso dalla dottrina prevalente, realizza una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio. La Suprema Corte ha precisato, con orientamento costante, che: ”La surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 cod. civ…..si verifica nel momento in cui l'assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro
l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro” (Cass. civ., Sez. III, 17/05/2007, n. 11457).
Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ si risolve quindi in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito.
3 I profili di nullità introdotti dall'opponente non possono essere oggetto di delibazione in questa sede essendo sub iudice in altro giudizio.
L'opposizione va pertanto rigettata e confermato il d.i. opposto.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore per le quattro fasi del giudizio, ai valori minimi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. n. 72\2021 proposta da . Parte_1
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta.
Gela, 03/06/2025
Il Gop
Giuseppe Di Legami
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