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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19616/2024 promossa da:
, nata il [...] a Lima, in [...] (C.F.: Parte_1
); C.F._1 nata il [...] a Lima in [...]; (C.F.: Parte_2
); C.F._2 nato il [...] a Lima, in [...] Parte_3
( ); C.F._3 nato il [...] a Lima in [...] (C.F.: Parte_4
; C.F._4
, nata il [...] a Lima, in [...] (C.F.: Parte_5
); C.F._5 nato il [...] a Lima in [...] (C.F.: Parte_6
); C.F._6 nata il [...] a Lima in [...] (C.F.: Parte_7
); C.F._7 nata il [...] a Lima in [...], (C.F.: Parte_8
); C.F._8 tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Tania Mantero Mortillaro, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 PARTE CONVENUTA
1 Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. nato ad [...], Persona_1 il 5.3.1873 (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Perù, mai naturalizzatosi (cfr. doc. Per_2
1.2);
- il sig. è genitore del sig. nato il Persona_1 SO
6.5.1905 (cfr. doc. 2);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra SO CP_2
(cfr. doc. 2.2) e dalla loro unione è nato il sig.
[...] SO nato il [...] (cfr. doc. 3);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra SO [...]
(cfr. doc. 3.2) e dalla loro unione sono nate la sig.ra Parte_9 [...]
(cfr. doc. 4b), la sig.ra Persona_5 Parte_1
, nata il [...] (cfr. doc. 4), la sig.ra
[...] Parte_5
, nata il [...] (cfr. doc. 4a), le ultime due sono odierne ricorrenti;
[...]
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_1
(cfr. doc. 4.2) e dalla loro unione sono nati la sig.ra Controparte_3 nata il [...] (cfr. doc. 5) e il sig. Parte_2 [...] nato il [...] (cfr. doc. 6), entrambi odierni ricorrenti; Parte_3
- la sig.ra è genitore di Parte_5 Parte_6 nato il [...] (cfr. doc. 5a), di
[...] Parte_7 nata il [...] a Lima in [...] (cfr. doc. 6a) e di
[...] Parte_8 nata il [...] (cfr. doc. 7a), tutti odierni ricorrenti;
[...]
- la sig.ra è genitore del sig. Persona_5 [...] nato il [...], odierno ricorrente; Parte_4
- gli odierni ricorrenti hanno provato ad adire il a Lima, tramite il portale Parte_10
Prenot@mi, per vedersi riconosciuto il loro diritto di essere riconosciuti cittadini italiani, constatando l'impossibilità di ottenere un appuntamento (cfr. docc. G, H, I e J);
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
2 ** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_1
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza del 12.6.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti e il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, nel caso di specie, posto che le ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato ad [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis anche per linea femminile, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Perù, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_10
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due anni - Pt_11
730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle
3 Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Dunque, dopo aver infruttuosamente adito l'Autorità consolare (cfr. docc. G, H, I e J), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
** **
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. non essendo mai Persona_1 stato naturalizzato cittadino peruviano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque
4 trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 1.2, certificato negativo di naturalizzazione).
a trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio Persona_1 [...] il quale ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, al figlio SO
. SO
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai figli SO
, Persona_5 Parte_1
e , le ultime due sono odierne ricorrenti;
[...] Parte_5
ha trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, ai Parte_1 figli entrambi Parte_2 Parte_3 odierni ricorrenti.
ha trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, ai Parte_5 figli Parte_6 Parte_7
e tutti odierni ricorrenti. Parte_8
ha trasmesso la cittadinanza, per linea Persona_5 femminile, al figlio odierno ricorrente. Parte_4
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile e femminile (nati dopo la sentenza della Corte Costituzionale 30/1983), secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile prima del 1983, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di Persona_5
, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché
[...]
l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
5 Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la
Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per
l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o
6 di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nata il [...] a Lima, in [...] Parte_1 Parte_1 nata il [...] a Lima in [...]; Parte_2
nato il [...] a Lima, in [...]; Parte_3
nato il [...] a Lima in [...]; Parte_4
, nata il [...] a Lima, in [...] ; Parte_5 nato il [...] a Lima in [...]; Parte_6 nata il [...] a Lima in [...]; Parte_7 nata il [...] a Lima in [...]; Parte_8
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 12.6.2025
Il Giudice
Andrea Natale
7
In persona del Giudice Monocratico Dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19616/2024 promossa da:
, nata il [...] a Lima, in [...] (C.F.: Parte_1
); C.F._1 nata il [...] a Lima in [...]; (C.F.: Parte_2
); C.F._2 nato il [...] a Lima, in [...] Parte_3
( ); C.F._3 nato il [...] a Lima in [...] (C.F.: Parte_4
; C.F._4
, nata il [...] a Lima, in [...] (C.F.: Parte_5
); C.F._5 nato il [...] a Lima in [...] (C.F.: Parte_6
); C.F._6 nata il [...] a Lima in [...] (C.F.: Parte_7
); C.F._7 nata il [...] a Lima in [...], (C.F.: Parte_8
); C.F._8 tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Tania Mantero Mortillaro, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 PARTE CONVENUTA
1 Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. nato ad [...], Persona_1 il 5.3.1873 (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Perù, mai naturalizzatosi (cfr. doc. Per_2
1.2);
- il sig. è genitore del sig. nato il Persona_1 SO
6.5.1905 (cfr. doc. 2);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra SO CP_2
(cfr. doc. 2.2) e dalla loro unione è nato il sig.
[...] SO nato il [...] (cfr. doc. 3);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra SO [...]
(cfr. doc. 3.2) e dalla loro unione sono nate la sig.ra Parte_9 [...]
(cfr. doc. 4b), la sig.ra Persona_5 Parte_1
, nata il [...] (cfr. doc. 4), la sig.ra
[...] Parte_5
, nata il [...] (cfr. doc. 4a), le ultime due sono odierne ricorrenti;
[...]
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_1
(cfr. doc. 4.2) e dalla loro unione sono nati la sig.ra Controparte_3 nata il [...] (cfr. doc. 5) e il sig. Parte_2 [...] nato il [...] (cfr. doc. 6), entrambi odierni ricorrenti; Parte_3
- la sig.ra è genitore di Parte_5 Parte_6 nato il [...] (cfr. doc. 5a), di
[...] Parte_7 nata il [...] a Lima in [...] (cfr. doc. 6a) e di
[...] Parte_8 nata il [...] (cfr. doc. 7a), tutti odierni ricorrenti;
[...]
- la sig.ra è genitore del sig. Persona_5 [...] nato il [...], odierno ricorrente; Parte_4
- gli odierni ricorrenti hanno provato ad adire il a Lima, tramite il portale Parte_10
Prenot@mi, per vedersi riconosciuto il loro diritto di essere riconosciuti cittadini italiani, constatando l'impossibilità di ottenere un appuntamento (cfr. docc. G, H, I e J);
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
2 ** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_1
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza del 12.6.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti e il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, nel caso di specie, posto che le ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato ad [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis anche per linea femminile, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Perù, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_10
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due anni - Pt_11
730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle
3 Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Dunque, dopo aver infruttuosamente adito l'Autorità consolare (cfr. docc. G, H, I e J), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
** **
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. non essendo mai Persona_1 stato naturalizzato cittadino peruviano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque
4 trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 1.2, certificato negativo di naturalizzazione).
a trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio Persona_1 [...] il quale ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, al figlio SO
. SO
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai figli SO
, Persona_5 Parte_1
e , le ultime due sono odierne ricorrenti;
[...] Parte_5
ha trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, ai Parte_1 figli entrambi Parte_2 Parte_3 odierni ricorrenti.
ha trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, ai Parte_5 figli Parte_6 Parte_7
e tutti odierni ricorrenti. Parte_8
ha trasmesso la cittadinanza, per linea Persona_5 femminile, al figlio odierno ricorrente. Parte_4
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile e femminile (nati dopo la sentenza della Corte Costituzionale 30/1983), secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile prima del 1983, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di Persona_5
, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché
[...]
l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
5 Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la
Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per
l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o
6 di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nata il [...] a Lima, in [...] Parte_1 Parte_1 nata il [...] a Lima in [...]; Parte_2
nato il [...] a Lima, in [...]; Parte_3
nato il [...] a Lima in [...]; Parte_4
, nata il [...] a Lima, in [...] ; Parte_5 nato il [...] a Lima in [...]; Parte_6 nata il [...] a Lima in [...]; Parte_7 nata il [...] a Lima in [...]; Parte_8
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 12.6.2025
Il Giudice
Andrea Natale
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