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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Causa n. 728/2024 RG Lav.
TRIBUNALE DI VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Ordinanza pronunciata fuori udienza all'esito di riserva nella causa n.
728/2024 RG Lav.
Il giudice dott. Paolo Sartorello, a scioglimento della riserva assunta nel corso della precedente udienza, ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte resistente sia fondata, in quanto, trattandosi di causa previdenziale avente ad oggetto obblighi contributivi di lavoratore autonomo risulta applicabile il criterio generale della residenza dell'attore di cui all'art. 444 c. 1 c.p.c., e non quello speciale dettato dal c.3 del medesimo articolo per controversie relative ad obblighi gravanti sul datore di lavoro (v. da ultimo Cass. Sez 6 L, Ord. 15417 del 20/07/2020, così massimata: “Il criterio generale di competenza territoriale previsto, per le controversie previdenziali, dall'art. 444, comma 1,
c.p.c. (secondo cui la competenza spetta al giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore) è applicabile anche alle controversie inerenti agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi”, e le precedenti Ordd. 20578/16,
23141/11, già citate dall' ; CP_1
Ritenuto pertanto che la competenza territoriale per la trattazione della presente causa sia del Tribunale di Verona, essendo pacifico che il ricorrente risiede in Albaredo d'Adige (VR);
1
Ritenuto che
le spese di lite possano essere compensate tra le parti, in considerazione del tenore della pronuncia della Corte tributaria di
Vicenza, dichiarativa del difetto di giurisdizione, che nulla specificava in ordine alla competenza territoriale;
PQM
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 413 e 279 c.p.c., così provvede:
- dichiara la propria incompetenza territoriale a decidere sul merito della controversia, indicando quale Giudice competente il Tribunale di Verona in funzione di Giudice del lavoro;
- assegna termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato al punto precedente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordinanza redatta e sottoscritta in formato telematico (copia cartacea di cortesia
– priva di sottoscrizione - viene inserita entro il fascicolo cartaceo).
SI COMUNICHI DA PARTE DELLA CANCELLERIA ALLE
PARTI COSTITUITE.
Vicenza, 20/03/2025
Il giudice dott. Paolo Sartorello
2
TRIBUNALE DI VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Ordinanza pronunciata fuori udienza all'esito di riserva nella causa n.
728/2024 RG Lav.
Il giudice dott. Paolo Sartorello, a scioglimento della riserva assunta nel corso della precedente udienza, ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte resistente sia fondata, in quanto, trattandosi di causa previdenziale avente ad oggetto obblighi contributivi di lavoratore autonomo risulta applicabile il criterio generale della residenza dell'attore di cui all'art. 444 c. 1 c.p.c., e non quello speciale dettato dal c.3 del medesimo articolo per controversie relative ad obblighi gravanti sul datore di lavoro (v. da ultimo Cass. Sez 6 L, Ord. 15417 del 20/07/2020, così massimata: “Il criterio generale di competenza territoriale previsto, per le controversie previdenziali, dall'art. 444, comma 1,
c.p.c. (secondo cui la competenza spetta al giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore) è applicabile anche alle controversie inerenti agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi”, e le precedenti Ordd. 20578/16,
23141/11, già citate dall' ; CP_1
Ritenuto pertanto che la competenza territoriale per la trattazione della presente causa sia del Tribunale di Verona, essendo pacifico che il ricorrente risiede in Albaredo d'Adige (VR);
1
Ritenuto che
le spese di lite possano essere compensate tra le parti, in considerazione del tenore della pronuncia della Corte tributaria di
Vicenza, dichiarativa del difetto di giurisdizione, che nulla specificava in ordine alla competenza territoriale;
PQM
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 413 e 279 c.p.c., così provvede:
- dichiara la propria incompetenza territoriale a decidere sul merito della controversia, indicando quale Giudice competente il Tribunale di Verona in funzione di Giudice del lavoro;
- assegna termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato al punto precedente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordinanza redatta e sottoscritta in formato telematico (copia cartacea di cortesia
– priva di sottoscrizione - viene inserita entro il fascicolo cartaceo).
SI COMUNICHI DA PARTE DELLA CANCELLERIA ALLE
PARTI COSTITUITE.
Vicenza, 20/03/2025
Il giudice dott. Paolo Sartorello
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