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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del
dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Gaudio e Sallustio
- Ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI E INDENNITÀ DI MALATTIA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31 marzo 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, esposto che le erano state accreditate un numero inferiore di giornate (44 in luogo di 53) effettivamente lavorate nel giugno del 2021 alle dipendenze dell'azienda agricola “Ameno Oronzo”, e che alcun effetto aveva sortito il successivo ricorso amministrativo, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di condannare l' al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo dal 27.10.2022 al CP_1
15.11.2022.
L' costituitosi, si è opposto all'accoglimento del ricorso deducendo l'assenza di ulteriori CP_1
giornate denunciate dal datore di lavoro rispetto a quelle già accreditate nell'estratto.
Escussi i testi addotti, all'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con
1
modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Il ricorso risulta fondato.
Ai sensi dell'art. 5, comma 6°, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modificazioni in legge
11 novembre 1983, n. 638, i lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni “di cui ai commi precedenti” (comprendenti l'indennità di malattia), per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente.
Occorre inoltre rimarcare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli
svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di CP_1
un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una
facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il
lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a
fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità,
nella specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento,
l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina
un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la
prestazione previdenziale” (sic ex plurimis Cass. Lav. 19 maggio 2003 n° 7845 e 12 giugno 2000
n° 7995).
D'altra parte, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che
“Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato
adottato sulla base di esplicitati elementi, meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il
lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di
legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi; tale onere
probatorio è quindi assolto dal lavoratore dimostrando l'espletamento dell'attività lavorativa
corrispondente al tempo previsto dalla legge senza necessità di provare anche l'effettività di
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ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno” (sic Cass. Lav. 14
luglio 1997 n° 6382).
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principi di diritto, deve rilevarsi che parte ricorrente ha fornito prova dei rapporti di lavoro non solo mediante deposito di copia delle buste-paga, della C.U. e dell'estratto-conto contributivo (dal quale si evince la anzianità
pluriennale contributiva ed assicurativa nel settore agricolo) ma anche mediante prova testimoniale: ed invero, i testi escussi hanno confermato la effettività delle prestazioni lavorative dedotte dalla parte ricorrente, nei termini indicati nell'atto introduttivo del giudizio, e dunque la natura subordinata dell'attività svolta, in ragione delle modalità di svolgimento della stessa e della retribuzione percepita.
Siffatte acquisizioni probatorie, inoltre, non risultano contraddette da alcun altro significativo
elemento di prova, di talché l'assunto difensivo dell' appare privo di idoneo supporto CP_1
motivazionale.
Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per l'anno, il numero di giornate e le mansioni lavorative dedotte e, quindi, alla corresponsione della indennità di malattia
per il periodo dal 27.10.2022 al 15.11.2022: l' va conseguentemente condannato al CP_1
pagamento in suo favore del relativo importo, nella misura di legge, oltre a rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente alla iscrizione
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per l'anno 2021 per
complessive n° 51 giornate lavorative, con le mansioni dedotte in ricorso, condanna l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo dal 27.10.2022 al 15.11.2022 , nella misura di legge, oltre a rivalutazione ed interessi - nei
3
limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa sino al soddisfo;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di lite, che liquida CP_1
in complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo,
con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Taranto, 20 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del
dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Gaudio e Sallustio
- Ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI E INDENNITÀ DI MALATTIA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31 marzo 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, esposto che le erano state accreditate un numero inferiore di giornate (44 in luogo di 53) effettivamente lavorate nel giugno del 2021 alle dipendenze dell'azienda agricola “Ameno Oronzo”, e che alcun effetto aveva sortito il successivo ricorso amministrativo, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di condannare l' al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo dal 27.10.2022 al CP_1
15.11.2022.
L' costituitosi, si è opposto all'accoglimento del ricorso deducendo l'assenza di ulteriori CP_1
giornate denunciate dal datore di lavoro rispetto a quelle già accreditate nell'estratto.
Escussi i testi addotti, all'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con
1
modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso risulta fondato.
Ai sensi dell'art. 5, comma 6°, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modificazioni in legge
11 novembre 1983, n. 638, i lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni “di cui ai commi precedenti” (comprendenti l'indennità di malattia), per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente.
Occorre inoltre rimarcare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli
svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di CP_1
un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una
facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il
lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a
fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità,
nella specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento,
l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina
un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la
prestazione previdenziale” (sic ex plurimis Cass. Lav. 19 maggio 2003 n° 7845 e 12 giugno 2000
n° 7995).
D'altra parte, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che
“Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato
adottato sulla base di esplicitati elementi, meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il
lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di
legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi; tale onere
probatorio è quindi assolto dal lavoratore dimostrando l'espletamento dell'attività lavorativa
corrispondente al tempo previsto dalla legge senza necessità di provare anche l'effettività di
2
ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno” (sic Cass. Lav. 14
luglio 1997 n° 6382).
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principi di diritto, deve rilevarsi che parte ricorrente ha fornito prova dei rapporti di lavoro non solo mediante deposito di copia delle buste-paga, della C.U. e dell'estratto-conto contributivo (dal quale si evince la anzianità
pluriennale contributiva ed assicurativa nel settore agricolo) ma anche mediante prova testimoniale: ed invero, i testi escussi hanno confermato la effettività delle prestazioni lavorative dedotte dalla parte ricorrente, nei termini indicati nell'atto introduttivo del giudizio, e dunque la natura subordinata dell'attività svolta, in ragione delle modalità di svolgimento della stessa e della retribuzione percepita.
Siffatte acquisizioni probatorie, inoltre, non risultano contraddette da alcun altro significativo
elemento di prova, di talché l'assunto difensivo dell' appare privo di idoneo supporto CP_1
motivazionale.
Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per l'anno, il numero di giornate e le mansioni lavorative dedotte e, quindi, alla corresponsione della indennità di malattia
per il periodo dal 27.10.2022 al 15.11.2022: l' va conseguentemente condannato al CP_1
pagamento in suo favore del relativo importo, nella misura di legge, oltre a rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente alla iscrizione
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per l'anno 2021 per
complessive n° 51 giornate lavorative, con le mansioni dedotte in ricorso, condanna l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo dal 27.10.2022 al 15.11.2022 , nella misura di legge, oltre a rivalutazione ed interessi - nei
3
limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa sino al soddisfo;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di lite, che liquida CP_1
in complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo,
con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Taranto, 20 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
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