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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/12/2025, n. 7885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7885 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. GEREMIA CASABURI Presidente,
Dott. ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dott. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 7537/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 23/12/2025 ex art. 281 sexies c.p.c., svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8872 del 2021 del Tribunale di Roma e vertente tra in Parte_1 persona del legale rappresentante Sig. P. IVA Parte_2 con sede legale in Roma alla Via Nomentana n. 761 P.IVA_1 ed ivi elettivamente domiciliata alla Via del Corso n. 504 presso lo studio dell'Avv.to Elena Iazzoni (CF. , PEC: C.F._1
), che la rappresenta e Email_1 difende in virtù della delega in calce al presente atto rilasciata su foglio separato appellante E Controparte_1
, in persona del Commissario Liquidatore Avv. Arturo
[...]
Del Giudice (C.F: ) e del Liquidatore sociale C.F._2
Avv. Andrea Buesca (C.F. ), rappresentata e C.F._3 difesa con procura in calce al presente atto dall'avv. prof. Giovanni Bruno (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso il suo studio in Roma, via Savoia n. 31; si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 06.85800511 oppure alla email certificata Email_2
[... n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 appellato E con sede in 00187 Roma, Via Barberini n. 50 Controparte_2
(C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. , iscritta al nr. 86 dell'Albo di cui all'art. 35 del P.IVA_2
D.L. 58/1998 – Sezione Gestori di FIA), in nome, per conto e nell'interesse del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Torre RE Fund II – Value Added & Foreign Opportunities Comparto B”, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentato e difeso, anche CP_3 disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Maurizio Paganelli (C.F. ; pec: e Mauro C.F._5 Email_3
Guerrisi (C.F.: pec: CodiceFiscale_6
) ed elettivamente Email_4 domiciliato presso il loro studio in (00193), Via Paolo Mercuri n. 8, giusta procura ex art. 83 c. 3, c.p.c. (doc. A) (di seguito, ) CP_2
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con provvedimento in data 18/4/2024;
-non è stato riassunto;
Ritenuto che:
-i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
-l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione
“deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
-più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura;
da qui la pendenza, in senso tecnico- giuridico, di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
- occorre porre rimedio a tale anomalia, sostanzialmente fonte di
“false pendenze”, tenuto anche conto degli obiettivi del PNRR,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 -l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
-al riguardo, trattandosi di misura che- come detto- opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
-in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25); ritenuto che nella specie sono state depositate memorie da parte del difensore di , che ha insistito per l'estinzione del giudizio, con CP_2 ogni conseguente disposizione in termini di spese di lite, e che può quindi procedersi all'estinzione del giudizio;
ritenuto che
nulla va disposto sulle spese di lite dovendosi applicare la disposizione di cui all'art. 307, ult. co., cpc;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Così deciso in Roma il giorno 24/12/2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3