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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/11/2024, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1810/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1810/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
AMADORI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, via Newton n. 78
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORENZA Controparte_1 C.F._2
SOLAINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, via G. Bovini n. 35
CONVENUTO/I
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 09.07.2024, la difesa di parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 08.07.2024, la difesa di parte convenuta ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel foglio di precisazione depositato telematicamente in data 10.05.2024.
In data 24.09.2024 il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.07.2023, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 08/08/1970 registrato al n. 3, parte 1, u. 6;
-disporre che il sig. nulla debba corrispondere a titolo di assegno divorzile per la moglie _1
; Controparte_1
- disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per le annotazioni ex art. 69
d.p.r. 396/2000;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
In data 11.09.2023, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 23.10.2023 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08.8.1970 a Ravenna tra _1
e , registrato al n. 3, parte 1 u. 6 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
[...] Controparte_1 predetto Comune di annotare l'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
- dichiarare tenuto e porre a carico del marito l'onere di versare un assegno divorzile in favore della moglie nella misura di € 285,00 mensili, ovverosia la stessa somma che le viene ora versata come assegno di mantenimento giusti accordi di separazione, o in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione annuale Istat”.
Parte convenuta provvedeva a depositare in data 17.11.2023 memoria ex art. 473-bis.17, n. 2, c.p.c. e, in data 14.11.2023, parte attrice chiedeva di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, c.p.c. per il deposito della documentazione allegata all'istanza. La richiesta di parte attrice era contestata dalla difesa della sig.ra con atto depositato in data 17.11.2023. Parte_2
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.11.2023, ove venivano sentite personalmente le parti, con ordinanza emessa in data 01.12.2023, il Giudice delegato, per le motivazioni ivi espresse, autorizzava il deposito della documentazione allegata all'istanza depositata dalla difesa di parte attrice in data 14.11.2023 e ordinava a parte convenuta di produrre gli estratti conto del libretto Coop, il contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione e il modello Obism o altro documento equipollente attestante l'importo effettivo della pensione percepito mediante deposito telematico, rinviando il procedimento all'udienza dello 07.02.2024, che veniva successivamente differita alla data dello 06.03.2024.
Alla suddetta udienza, il Giudice delegato, preso atto delle istanze delle parti, disponeva che le stesse producessero ultimo modello Obism aggiornato mediante deposito telematico entro il 27.03.2024 e, ritenendo il procedimento maturo per la decisione, fissava udienza ex art. 473-bis.28 c.p.c. in data
11.07.2024 per la rimessione della causa in decisione, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando alle parti i termini stabiliti a ritroso dal suddetto articolo per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 8 Le parti provvedevano a depositare nei termini le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nella data dello 09.07.2024
e dello 08.07.2024, la difesa di parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni mentre la difesa di parte convenuta ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel foglio di precisazione depositato telematicamente in data 10.05.2024.
Con ordinanza emessa in data 21.09.2024, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 24.09.2024 il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo deve essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e alla quale quest'ultima ha aderito nella comparsa di costituzione. CP_1
Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015. Le parti si sono separate consensualmente come risulta dal decreto di omologa cron.
n. 4912/2011 e il ricorso di divorzio è stato presentato oltre dieci anni dopo rispetto alla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale. In tale lasso temporale, come esposto nel ricorso e dichiarato dalle parti in udienza, non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza.
La perduranza dello stato di separazione e l'insistenza nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Accertata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, l'unica ulteriore domanda sui cui il Collegio è chiamato a decidere, stante la incontestata autosufficienza economica della figlia maggiorenne è l'assegno divorzile, richiesto dalla sig.ra Persona_1 in via riconvenzionale. Controparte_1
Al fine di valutare l'eventuale sussistenza nel caso di specie dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della convenuta, è necessario esaminare in punto di diritto i requisiti costitutivi del diritto a tale contributo economico, come interpretati dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
L'art. 5, sesto comma, l. n. 898/1970 stabilisce che “(c)on la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico data da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza emessa in data 11.07.2018, n. 18287, ha operato un netto revirement giurisprudenziale rispetto al precedente orientamento da essa inaugurato con la sentenza n. 11490/1990, ove aveva sancito la funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, specificando come l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente fosse da parametrare al pagina 3 di 8 al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e che i criteri enunciati nell'art. 5 sopra riportato
(condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune) attenessero esclusivamente alla determinazione della misura dell'assegno.
Nella sentenza n. 18287/2018, la Suprema Corte ha affermato in particolare quanto segue in relazione alla natura composita dell'assegno divorzile e ai criteri attributivi e determinativi dello stesso: “(i)l legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri o sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti di entità variabile.
In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art.
5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. Pertanto, esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico, ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico-patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e
l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel “contesto sociale” del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale
s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il
pagina 4 di 8 criterio attributivo e quello determinativo non sono più in netta separazione ma si coniugano nel c.d. criterio assistenziale-compensativo.
L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si
è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo
e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6 essendo necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità.
Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopra indicati sulla sperequazione determinatasi, ed infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati, non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina”. All'esito di tale articolata argomentazione, la Corte di Cassazione ha quindi posto il seguente principio di diritto: “(a)i sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n.
74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
La giurisprudenza di legittimità successiva ha reiteratamente affermato, in linea con la suddetta pronuncia a sezioni unite, che “(l)'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al
pagina 5 di 8 contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ., sez. I, 29.07.2024, n. 21101; Cass. civ., sez. I, 28.02.2020, n.
5603).
Applicando le coordinate delineate dalla Corte di Cassazione alla fattispecie in esame, è necessario dunque procedere dapprima all'esame delle condizioni reddituali ed economiche delle parti.
Per quanto riguarda dapprima il sig. dalla documentazione agli atti, con particolare Parte_1 riferimento alle dichiarazioni dei redditi e al modello Obism 2023, risulta che il medesimo abbia percepito nel corso del 2022 un reddito netto annuale pari ad euro 33.337,00 e che l'importo netto mensile da lui percepito a titolo pensionistico nel 2023 sia stato pari all'incirca a 2600,00/2700,00 euro.
Il sig. risulta altresì proprietario dell'immobile in cui vive, sito a Ravenna, via Acquacalda n. _1
18, di un'autovettura Mercedes serie B del 2009 e di un motociclo marca Suzuki del 2015, nonché titolare di fondi, titoli e liquidità per un importo pari all'incirca a 70.000,00 euro.
In relazione alla posizione della sig.ra dalla documentazione agli atti, anche in Controparte_1 questo caso con special riferimento alle dichiarazioni dei redditi e al modello Obism 2023, emerge come la stessa abbia percepito nel corso dell'anno 2022 un reddito netto annuo pari ad euro 21465,00 e che l'importo netto mensile da lei percepito a titolo pensionistico nel 2023 sia stato pari all'incirca a
1600,00 euro.
La sig.ra è altresì proprietaria della casa ove vive, sita a Mezzano di Ravenna, via Marchetti CP_1
n. 32, la cui quota di proprietà in capo al sig. pari ai 5/12 le veniva ceduta da quest'ultimo con _1 atto notarile redatto dal notaio rep. n. 132984, racc. n. 31503, in data 11.07.2011, è Persona_2 comproprietaria unitamente al fratello nella misura del 50 % dell'appartamento contiguo al CP_2 proprio, sito in Mezzano (RA), via Marchetti n. 32/A, che è stato concesso in locazione ad un canone pari ad euro 500,00, poi rideterminato nel più basso importo di euro 350,00, e ha un debito in forza di un contratto di finanziamento sottoscritto per l'acquisto della macchina per il quale ha effettuato la cessione di 1/5 dello stipendio, con trattenute mensili di 309,00 euro. Parte convenuta non ha prodotto documentazione attestante la data di scadenza della cessione del quinto della retribuzione.
Risulta altresì che la convenuta abbia un libretto di prestito sociale acceso presso la Coop con un saldo di circa 6000,00 euro e abbia pubblicato un libro scritto sotto pseudonimo con altra autrice, vendendo però poche copie, con la conseguente percezione a titolo di diritti d'autore di un importo inferiore ai
100,00 euro.
Complessivamente, reputa il Collegio che, stante la percezione da parte della sig.ra di un CP_1 reddito pensionistico di ammontare dignitoso, integrato dall'introito periodico costituito dal 50 % del canone di locazione relativo all'immobile di cui è comproprietaria assieme al fratello, e la titolarità del diritto di proprietà sulla casa in cui vive, sia da escludersi l'operatività dell'assegno divorzile in chiave prettamente assistenziale.
Si deve altresì rilevare come la scelta della convenuta di ridurre il canone di locazione dell'immobile di cui è comproprietaria assieme al fratello, sulla base delle allegazioni della parte medesima e della documentazione prodotta, non risulti sia stata affatto obbligata bensì l'effetto di una libera determinazione.
pagina 6 di 8 In considerazione, però, della sussistenza di un divario reddituale-economico tra le parti, sebbene non così marcato, è necessario verificare, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, il contributo che il coniuge più debole ha apportato alla formazione e conduzione del patrimonio comune e del coniuge e i sacrifici che lo stesso ha dovuto compiere a livello professionale per seguire la famiglia e consentire nel caso di specie al marito di raggiungere i propri obiettivi professionali.
Ebbene, la sig.ra ha dedotto genericamente di aver sacrificato le proprie aspettative di laurea CP_1
e le proprie ambizioni lavorative al fine di consentire al marito di progredire nella carriera lavorativa e politica, sollevandolo da tutte le più gravose incombenze familiari.
La convenuta ha in particolare allegato di aver scelto di dedicarsi ad un'attività lavorativa, quale quella di impiegata amministrativa presso il Comune di Ravenna, che le consentisse di svolgere un orario ridotto al fine di dedicarsi al disbrigo delle incombenze domestiche e familiari e di aver assistito la figlia durante i molteplici interventi subiti dal 1983 al 1996, usufruendo altresì di un periodo di Per_1 aspettativa di sei mesi dal febbraio al settembre 1985 per supportare e assistere la figlia durante e dopo una delicata operazione a cui è stata sottoposta presso l'ospedale Malpighi di Bologna.
Parte convenuta non ha formulato richieste di prova al fine di dimostrare i suddetti assunti, limitandosi a sostenere che, stante il mancato deposito della memoria ex art. 473-bis. 17, n. 1, c.p.c., gli stessi dovrebbero ritenersi non contestati.
Ritiene il Collegio come tale prospettazione non sia condivisibile per concorrenti ragioni.
In primo luogo, l'art. 473-bis.17 c.p.c. stabilisce, al primo comma, che “(e)ntro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti”. Dalla suddetta disposizione normativa, si evince come l'onere di contestazione, differentemente dalla modifica o precisazione delle domande e conclusioni, dalla proposizione delle domande e delle eccezioni conseguenti alle difese del convenuto, dalla richiesta dei mezzi di prova e dalla produzione di ulteriori documenti, non debba essere effettuato nella memoria ex art. 473-bis.17, n. 1, c.p.c. a pena di decadenza.
Si deve altresì rilevare come l'onere di contestazione, anche alla luce della formulazione di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c. riguardi fatti specifici e non allegazioni di tipo generico, quali le affermazioni di principio circa la sussistenza dei requisiti delineati dalla giurisprudenza per l'attribuzione dell'assegno divorzile. Su tali allegazioni, d'altronde, parte attrice aveva già preso posizione nel proprio ricorso affermando la non configurabilità dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della moglie sia per quanto riguarda il profilo assistenziale, che quello perequativo-compensativo.
Ebbene, dalle risultanze procedimentali, risulta che la convenuta abbia lavorato come impiegata amministrativa presso il Comune di Ravenna e non vi è alcuna prova che la stessa, che ha conseguito il diploma ma non è laureata, abbia perso chance di avanzamento di carriera o remunerative occasioni professionali per dedicarsi alla cura della famiglia.
In particolare, la convenuta ha dedotto di essersi dedicata all'attività di impiegata amministrativa al fine di poter conciliare la vita lavorativa con quella familiare ma non ha indicato quale sarebbe stata la sua pagina 7 di 8 effettiva aspirazione professionale, ossia quale lavoro avrebbe voluto e potuto svolgere in base alle proprie competenze e se tale diversa occupazione lavorativa le avrebbe garantito una migliore remunerazione, con conseguente godimento attuale di un più elevato trattamento pensionistico.
Neppure risulta provato che il sig. sia riuscito a raggiungere i propri obiettivi professionali, _1 diventando dirigente dapprima presso la Deco e, poi, presso la Madel, solo grazie al preponderante contributo della moglie nel menage familiare.
Sulla base di quanto sopra esposto ritiene pertanto il Collegio che non vi siano i presupposti per l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla sig.ra volta al riconoscimento CP_1 dell'assegno divorzile a suo favore. Stante l'adesione della convenuta alla domanda di scioglimento del matrimonio, tenuto conto della qualità delle parti e della delibazione in ordine alla sola questione relativa all'assegno divorzile, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dal sig. _1 nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il Parte_1
15.12.1945, e nata a [...] il 16.03.1949, in data [...] a [...] e iscritto Controparte_1 nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Faenza (RA), al numero 3, parte 1, u. 6 dell'anno
1970;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di attribuzione dell'assegno divorzile formulata dalla sig.ra
Controparte_1
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 18.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1810/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
AMADORI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, via Newton n. 78
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORENZA Controparte_1 C.F._2
SOLAINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, via G. Bovini n. 35
CONVENUTO/I
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 09.07.2024, la difesa di parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 08.07.2024, la difesa di parte convenuta ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel foglio di precisazione depositato telematicamente in data 10.05.2024.
In data 24.09.2024 il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.07.2023, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 08/08/1970 registrato al n. 3, parte 1, u. 6;
-disporre che il sig. nulla debba corrispondere a titolo di assegno divorzile per la moglie _1
; Controparte_1
- disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per le annotazioni ex art. 69
d.p.r. 396/2000;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
In data 11.09.2023, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 23.10.2023 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08.8.1970 a Ravenna tra _1
e , registrato al n. 3, parte 1 u. 6 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
[...] Controparte_1 predetto Comune di annotare l'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
- dichiarare tenuto e porre a carico del marito l'onere di versare un assegno divorzile in favore della moglie nella misura di € 285,00 mensili, ovverosia la stessa somma che le viene ora versata come assegno di mantenimento giusti accordi di separazione, o in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione annuale Istat”.
Parte convenuta provvedeva a depositare in data 17.11.2023 memoria ex art. 473-bis.17, n. 2, c.p.c. e, in data 14.11.2023, parte attrice chiedeva di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, c.p.c. per il deposito della documentazione allegata all'istanza. La richiesta di parte attrice era contestata dalla difesa della sig.ra con atto depositato in data 17.11.2023. Parte_2
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.11.2023, ove venivano sentite personalmente le parti, con ordinanza emessa in data 01.12.2023, il Giudice delegato, per le motivazioni ivi espresse, autorizzava il deposito della documentazione allegata all'istanza depositata dalla difesa di parte attrice in data 14.11.2023 e ordinava a parte convenuta di produrre gli estratti conto del libretto Coop, il contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione e il modello Obism o altro documento equipollente attestante l'importo effettivo della pensione percepito mediante deposito telematico, rinviando il procedimento all'udienza dello 07.02.2024, che veniva successivamente differita alla data dello 06.03.2024.
Alla suddetta udienza, il Giudice delegato, preso atto delle istanze delle parti, disponeva che le stesse producessero ultimo modello Obism aggiornato mediante deposito telematico entro il 27.03.2024 e, ritenendo il procedimento maturo per la decisione, fissava udienza ex art. 473-bis.28 c.p.c. in data
11.07.2024 per la rimessione della causa in decisione, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando alle parti i termini stabiliti a ritroso dal suddetto articolo per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 8 Le parti provvedevano a depositare nei termini le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nella data dello 09.07.2024
e dello 08.07.2024, la difesa di parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni mentre la difesa di parte convenuta ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel foglio di precisazione depositato telematicamente in data 10.05.2024.
Con ordinanza emessa in data 21.09.2024, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 24.09.2024 il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo deve essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e alla quale quest'ultima ha aderito nella comparsa di costituzione. CP_1
Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015. Le parti si sono separate consensualmente come risulta dal decreto di omologa cron.
n. 4912/2011 e il ricorso di divorzio è stato presentato oltre dieci anni dopo rispetto alla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale. In tale lasso temporale, come esposto nel ricorso e dichiarato dalle parti in udienza, non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza.
La perduranza dello stato di separazione e l'insistenza nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Accertata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, l'unica ulteriore domanda sui cui il Collegio è chiamato a decidere, stante la incontestata autosufficienza economica della figlia maggiorenne è l'assegno divorzile, richiesto dalla sig.ra Persona_1 in via riconvenzionale. Controparte_1
Al fine di valutare l'eventuale sussistenza nel caso di specie dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della convenuta, è necessario esaminare in punto di diritto i requisiti costitutivi del diritto a tale contributo economico, come interpretati dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
L'art. 5, sesto comma, l. n. 898/1970 stabilisce che “(c)on la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico data da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza emessa in data 11.07.2018, n. 18287, ha operato un netto revirement giurisprudenziale rispetto al precedente orientamento da essa inaugurato con la sentenza n. 11490/1990, ove aveva sancito la funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, specificando come l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente fosse da parametrare al pagina 3 di 8 al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e che i criteri enunciati nell'art. 5 sopra riportato
(condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune) attenessero esclusivamente alla determinazione della misura dell'assegno.
Nella sentenza n. 18287/2018, la Suprema Corte ha affermato in particolare quanto segue in relazione alla natura composita dell'assegno divorzile e ai criteri attributivi e determinativi dello stesso: “(i)l legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri o sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti di entità variabile.
In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art.
5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. Pertanto, esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico, ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico-patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e
l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel “contesto sociale” del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale
s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il
pagina 4 di 8 criterio attributivo e quello determinativo non sono più in netta separazione ma si coniugano nel c.d. criterio assistenziale-compensativo.
L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si
è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo
e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6 essendo necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità.
Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopra indicati sulla sperequazione determinatasi, ed infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati, non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina”. All'esito di tale articolata argomentazione, la Corte di Cassazione ha quindi posto il seguente principio di diritto: “(a)i sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n.
74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
La giurisprudenza di legittimità successiva ha reiteratamente affermato, in linea con la suddetta pronuncia a sezioni unite, che “(l)'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al
pagina 5 di 8 contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ., sez. I, 29.07.2024, n. 21101; Cass. civ., sez. I, 28.02.2020, n.
5603).
Applicando le coordinate delineate dalla Corte di Cassazione alla fattispecie in esame, è necessario dunque procedere dapprima all'esame delle condizioni reddituali ed economiche delle parti.
Per quanto riguarda dapprima il sig. dalla documentazione agli atti, con particolare Parte_1 riferimento alle dichiarazioni dei redditi e al modello Obism 2023, risulta che il medesimo abbia percepito nel corso del 2022 un reddito netto annuale pari ad euro 33.337,00 e che l'importo netto mensile da lui percepito a titolo pensionistico nel 2023 sia stato pari all'incirca a 2600,00/2700,00 euro.
Il sig. risulta altresì proprietario dell'immobile in cui vive, sito a Ravenna, via Acquacalda n. _1
18, di un'autovettura Mercedes serie B del 2009 e di un motociclo marca Suzuki del 2015, nonché titolare di fondi, titoli e liquidità per un importo pari all'incirca a 70.000,00 euro.
In relazione alla posizione della sig.ra dalla documentazione agli atti, anche in Controparte_1 questo caso con special riferimento alle dichiarazioni dei redditi e al modello Obism 2023, emerge come la stessa abbia percepito nel corso dell'anno 2022 un reddito netto annuo pari ad euro 21465,00 e che l'importo netto mensile da lei percepito a titolo pensionistico nel 2023 sia stato pari all'incirca a
1600,00 euro.
La sig.ra è altresì proprietaria della casa ove vive, sita a Mezzano di Ravenna, via Marchetti CP_1
n. 32, la cui quota di proprietà in capo al sig. pari ai 5/12 le veniva ceduta da quest'ultimo con _1 atto notarile redatto dal notaio rep. n. 132984, racc. n. 31503, in data 11.07.2011, è Persona_2 comproprietaria unitamente al fratello nella misura del 50 % dell'appartamento contiguo al CP_2 proprio, sito in Mezzano (RA), via Marchetti n. 32/A, che è stato concesso in locazione ad un canone pari ad euro 500,00, poi rideterminato nel più basso importo di euro 350,00, e ha un debito in forza di un contratto di finanziamento sottoscritto per l'acquisto della macchina per il quale ha effettuato la cessione di 1/5 dello stipendio, con trattenute mensili di 309,00 euro. Parte convenuta non ha prodotto documentazione attestante la data di scadenza della cessione del quinto della retribuzione.
Risulta altresì che la convenuta abbia un libretto di prestito sociale acceso presso la Coop con un saldo di circa 6000,00 euro e abbia pubblicato un libro scritto sotto pseudonimo con altra autrice, vendendo però poche copie, con la conseguente percezione a titolo di diritti d'autore di un importo inferiore ai
100,00 euro.
Complessivamente, reputa il Collegio che, stante la percezione da parte della sig.ra di un CP_1 reddito pensionistico di ammontare dignitoso, integrato dall'introito periodico costituito dal 50 % del canone di locazione relativo all'immobile di cui è comproprietaria assieme al fratello, e la titolarità del diritto di proprietà sulla casa in cui vive, sia da escludersi l'operatività dell'assegno divorzile in chiave prettamente assistenziale.
Si deve altresì rilevare come la scelta della convenuta di ridurre il canone di locazione dell'immobile di cui è comproprietaria assieme al fratello, sulla base delle allegazioni della parte medesima e della documentazione prodotta, non risulti sia stata affatto obbligata bensì l'effetto di una libera determinazione.
pagina 6 di 8 In considerazione, però, della sussistenza di un divario reddituale-economico tra le parti, sebbene non così marcato, è necessario verificare, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, il contributo che il coniuge più debole ha apportato alla formazione e conduzione del patrimonio comune e del coniuge e i sacrifici che lo stesso ha dovuto compiere a livello professionale per seguire la famiglia e consentire nel caso di specie al marito di raggiungere i propri obiettivi professionali.
Ebbene, la sig.ra ha dedotto genericamente di aver sacrificato le proprie aspettative di laurea CP_1
e le proprie ambizioni lavorative al fine di consentire al marito di progredire nella carriera lavorativa e politica, sollevandolo da tutte le più gravose incombenze familiari.
La convenuta ha in particolare allegato di aver scelto di dedicarsi ad un'attività lavorativa, quale quella di impiegata amministrativa presso il Comune di Ravenna, che le consentisse di svolgere un orario ridotto al fine di dedicarsi al disbrigo delle incombenze domestiche e familiari e di aver assistito la figlia durante i molteplici interventi subiti dal 1983 al 1996, usufruendo altresì di un periodo di Per_1 aspettativa di sei mesi dal febbraio al settembre 1985 per supportare e assistere la figlia durante e dopo una delicata operazione a cui è stata sottoposta presso l'ospedale Malpighi di Bologna.
Parte convenuta non ha formulato richieste di prova al fine di dimostrare i suddetti assunti, limitandosi a sostenere che, stante il mancato deposito della memoria ex art. 473-bis. 17, n. 1, c.p.c., gli stessi dovrebbero ritenersi non contestati.
Ritiene il Collegio come tale prospettazione non sia condivisibile per concorrenti ragioni.
In primo luogo, l'art. 473-bis.17 c.p.c. stabilisce, al primo comma, che “(e)ntro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti”. Dalla suddetta disposizione normativa, si evince come l'onere di contestazione, differentemente dalla modifica o precisazione delle domande e conclusioni, dalla proposizione delle domande e delle eccezioni conseguenti alle difese del convenuto, dalla richiesta dei mezzi di prova e dalla produzione di ulteriori documenti, non debba essere effettuato nella memoria ex art. 473-bis.17, n. 1, c.p.c. a pena di decadenza.
Si deve altresì rilevare come l'onere di contestazione, anche alla luce della formulazione di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c. riguardi fatti specifici e non allegazioni di tipo generico, quali le affermazioni di principio circa la sussistenza dei requisiti delineati dalla giurisprudenza per l'attribuzione dell'assegno divorzile. Su tali allegazioni, d'altronde, parte attrice aveva già preso posizione nel proprio ricorso affermando la non configurabilità dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della moglie sia per quanto riguarda il profilo assistenziale, che quello perequativo-compensativo.
Ebbene, dalle risultanze procedimentali, risulta che la convenuta abbia lavorato come impiegata amministrativa presso il Comune di Ravenna e non vi è alcuna prova che la stessa, che ha conseguito il diploma ma non è laureata, abbia perso chance di avanzamento di carriera o remunerative occasioni professionali per dedicarsi alla cura della famiglia.
In particolare, la convenuta ha dedotto di essersi dedicata all'attività di impiegata amministrativa al fine di poter conciliare la vita lavorativa con quella familiare ma non ha indicato quale sarebbe stata la sua pagina 7 di 8 effettiva aspirazione professionale, ossia quale lavoro avrebbe voluto e potuto svolgere in base alle proprie competenze e se tale diversa occupazione lavorativa le avrebbe garantito una migliore remunerazione, con conseguente godimento attuale di un più elevato trattamento pensionistico.
Neppure risulta provato che il sig. sia riuscito a raggiungere i propri obiettivi professionali, _1 diventando dirigente dapprima presso la Deco e, poi, presso la Madel, solo grazie al preponderante contributo della moglie nel menage familiare.
Sulla base di quanto sopra esposto ritiene pertanto il Collegio che non vi siano i presupposti per l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla sig.ra volta al riconoscimento CP_1 dell'assegno divorzile a suo favore. Stante l'adesione della convenuta alla domanda di scioglimento del matrimonio, tenuto conto della qualità delle parti e della delibazione in ordine alla sola questione relativa all'assegno divorzile, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dal sig. _1 nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il Parte_1
15.12.1945, e nata a [...] il 16.03.1949, in data [...] a [...] e iscritto Controparte_1 nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Faenza (RA), al numero 3, parte 1, u. 6 dell'anno
1970;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di attribuzione dell'assegno divorzile formulata dalla sig.ra
Controparte_1
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 18.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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