Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01925/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03283/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3283 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Varese, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Varese in data 05.10.2022, n. -OMISSIS-, notificato in data 10.10.2022 a mani della Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, da parte della Questura di Varese – Divisione Anticrimine, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori,
connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora -OMISSIS- è stata destinataria del provvedimento prot. -OMISSIS-del 5.10.2022 con il quale la Questura di Varese l’ammoniva, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 conv. in legge n. 38/2009, a tenere una condotta conforme alla legge, atteso che la medesima si era resa responsabile di “atti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p.” nei confronti del proprio ex coniuge, ingenerando in questi “un perdurante stato di ansia e di paura, tale da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità, inducendolo a modificare le proprie abitudini di vita”.
La Questura ha ravvisato la sussistenza di “ripetuti episodi … concretizzati nell’invio di messaggi minacciosi e provocatori all’utenza cellullare dell’uomo e sul suo profilo sociale, … la donna si è altresì presentata sul luogo di lavoro dell’istante senza preavviso … danneggiando così la sua posizione lavorativa. La danna è anche arrivata ad aggredire il suo ex alla presenza della figlia minore…”.
La signora -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. -OMISSIS-/2022 affidando il gravame ad un articolato motivo. Nelle premesse del ricorso pone l’attenzione sulla disciplina recata dall'art. 3 della legge n. 119 del 2013 rubricato “Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica”. Quindi, deduce la sussistenza dei vizi dell’eccesso di potere, di istruttoria e di motivazione, ponendo in rilievo che i fatti allegati e posti a fondamento del provvedimento, riguardanti la condotta dalla ricorrente, non sussistono.
Al riguardo si deduce che dai “video” relativi alla presenza della ricorrente all’interno del posto di lavoro del controinteressato” non si evince chiaramente se ci sia stata un'aggressione fisica da parte della Sig.ra -OMISSIS- nei confronti del Sig. -OMISSIS-. Detti video, registrati dal -OMISSIS-, riprendono infatti solamente delle immagini confuse, dove si sentono le voci dei protagonisti intenti a litigare per motivi attinenti alla separazione”.
Con riferimento ai messaggi, si contesta “la modalità di deposito dei messaggi relativi alla chat Whatsapp, in quanto rappresentano mere trascrizioni riportate dallo stesso -OMISSIS- in formato word …”.
Evidenzia quindi che quale fosse il reale interno dell’ex coniuge nel presentare l’istanza di ammonimento ossia quello di poter poi “procedere attraverso una causa civile per la separazione”, sicché “aveva tutto l'interesse al che la Sig.ra -OMISSIS- venisse ammonita per i fatti a lei contestati, non perché effettivamente danneggiato da condotte illecite asseritamente compiute dalla Sig.ra -OMISSIS- ma al mero fine di nascondere i reali motivi che hanno portato i coniugi alla decisione di volersi separare”.
Rileva che il 10.01.2022 aveva scoperto il “tradimento coniugale” e dal quel giorno aveva iniziato subire “varie vessazioni, umiliazioni psicologiche e fisiche” che le hanno pregiudicato l’autostima e pertanto si è dovuto sottoporre “a due interventi chirurgici ambulatoriali”.
In particolare, il 22.01.2022 l’ex coniuge aveva “portato in casa la sua amante” obbligando la ricorrente a fare la sua conoscenza con l’intento di portarla nella loro relazione, avviando dei rapporti sessuali a tre (abitualmente eventi di BDSM).
Da quel momento, le condotte della ricorrente erano semmai “finalizzate al solo fine di acquisire maggiori informazioni in merito alle nuove frequentazioni di natura sessuale del -OMISSIS- al fine di tutelare sia la propria incolumità che soprattutto quella della figlia”.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio in resistenza, depositando la documentazione a sostegno del provvedimento gravato.
Il controinteressato si si è costituito in giudizio in resistenza.
All’udienza del 28.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Le censure contenute nel ricorso, volte a contestare la sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ammonimento e a denunciare il difetto di istruttoria e motivazione in cui sarebbe incorsa l’amministrazione, sono infondate.
L’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 stabilisce che “1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale …”.
L’art. 612-bis c.p., relativo al reato di atti persecutori, prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita …”.
Il presupposto per l'adozione dell'ammonimento ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 è costituito dalle medesime condotte che integrano la fattispecie di reato cui all’art. 612 bis c.p. ossia "condotte reiterate” di minaccia o di molesti atte a cagionare un "perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva" o "da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Il rispetto della libertà e dignità altrui, comunemente insita nei limiti di un civile disaccordo e confronto nelle relazioni interpersonali, è avvertito come un valore fondamentale della comune convivenza. Il superamento del limite del rispetto della libertà e dignità dell’altro desta un allarme sociale. Ciò ha indotto il legislatore a sanzionare il superamento di tale limite (anche) con una misura amministrativa, ossia con l'ammonimento, prima e a prescindere dall’intervento dall’autorità penale, fornendo così una tutela anticipata al bene della vita leso ed evitando al contempo che tali condotte possano sfociare in ben più gravi forme di violenza.
Ai fini dell’adozione del provvedimento amministrativo di ammonimento è quindi irrilevante la presentazione della querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., anzi proprio la mancata presentazione della querela costituisce condizione per la richiesta di ammonimento ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009.
La giurisprudenza ha posto in rilievo natura, funzione e presupposti, del provvedimento di ammonimento evidenziando come esso abbia natura preventiva in quanto deputato a svolgere una funzione di dissuasione dei comportamenti sanzionati penalmente dall'art. 612 bis c.p., poiché finalizzato a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto delle relazioni affettive/sentimentali ed è quindi volto a impedire che non si ripetano gli atti persecutori che cagionano esiti irreparabili (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7486/2023 e n. 748/2023).
La valutazione discrezionale che l’amministrazione è chiamata a compiere in presenza della “richiesta … di ammonimento” è diretta a verificare la sussistenza di una “condotta” imputabile all’agente in modo che questi, una volta ammonito, possa desistere dal commettere ancora atti di quale genere che possono poi risolversi nella fattispecie del reato di atti persecutori. Oltre all’accertamento della condotta in senso lato persecutoria (imputabile all’agente), è necessario che l’amministrazione accertarti anche che quella condotta abbia ingenerato una lesione al benessere psico-fisico dell’interessato. Non è necessario invece che l’amministrazione accerti (anche) l’elemento soggettivo (dolo o colpa) dell’agente come avviene in ambito penale.
Di conseguenza, sotto il profilo probatorio, i presupposti della fattispecie di ammonimento non devono essere dimostrati tramite il canone probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, a differenza di quanto avviene nel giudizio penale dove tale canone avvince tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (Cass. pen., Sez. V, 9/2/2024, n. 5958).
L’accertamento dell’amministrazione può ordinariamente fondarsi su un quadro indiziario. Gli elementi raccolti nel procedimento devono indurre a ritenere, alla luce della regola di giudizio “più probabile che non”, che l’agente sia l’autore del comportamento reiterato avvertito come minaccioso o molesto dalla vittima, tale da determinare in questa uno stato di “ansia e paura” o da comportare un cambiamento nelle sue “abitudini di vita”.
In relazione al sindacato giurisdizionale in ordine al provvedimento, si è infine osservato come il potere di ammonimento sia caratterizzato da ampia discrezionalità la quale è sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti del travisamento dei fatti, dell’irragionevolezza, oltre che ovviamente della proporzionalità.
Fermo quanto sopra, in relazione ai profili sostanziali che fondano il provvedimento, emerge dall’istruttoria condotta dall’amministrazione come l’ammonimento si basa su un quadro fattuale ampio ed esaustivo, caratterizzato da una molteplicità di episodi che concordemente depongono per la sussistenza di una situazione di pericolo dovuta a condotte reiterate oggettivamente riconducibili alla fattispecie dello stalking, stante la ricorrenza dei tratti caratterizzanti l’ipotesi di reato di cui all’art. 612 bis c.p..
Più in particolare, tra la ricorrente e l’ex coniuge era in corso il giudizio di separazione, avviata nel mese di gennaio 2022, per la crisi del rapporto affettivo.
In data 11.4.2022 il controinteressato si recava al Pronto Soccorso dell’ospedale di -OMISSIS- a seguito delle riferite aggressioni subite dalla moglie ricevendo un referto con prognosi di 15 giorni per “trauma orecchio dx, labbro superiore, gomito dx; riferiva di esser stato colpito alla testa con mani e pugni”.
In data 8.7.2022 il controinteressato presentava denuncia querela per lesioni personali aggravate e minacce scaturire dalla scelta di separarsi.
In data 11.8.2022 il controinteressato presentava istanza di ammonimento rilevando che a seguito della separazione subiva varie vessazioni, umiliazioni e minacce, sia mediante messaggi telefonici sia sul posto di lavoro. Riferiva dell'atteggiamento ritorsivo della donna si rifletteva pesantemente anche nella gestione del rapporto con la figlia minore che la signora -OMISSIS- impediva di sentire telefonicamente e di vedere.
L’insieme di tali condotte sono state avvertite dal controinteressato come moleste ed intrusive nella vita privata e lavorativa del controinteressato, anche tramite la denigrazione via social, sicchè quest’ultimo si è visto costretto a fuggire dalle occasioni di possibili incontri con la ricorrente uscendo da casa o da lavoro per “paura di incontrarla”.
Il quadro fattuale su indicato si fonda non soltanto sulle dichiarazioni dell’istante che ha subito la condotta ascritta, ma anche su riscontri documentali svolti dalla Questura nel corso di un’approfondita istruttoria.
In particolare, nelle due annotazioni della Questura si riportano le conversazioni intervenute tra i soggetti interessati (da maggio a novembre 2022) e alcuni video (tra cui quello relativo alla presenza della ricorrente sul posto di lavoro) dai quali si la Questura ha correttamente dedotto emerge una chiara situazione di pericolo derivante dalla condotta tenuta dalla ricorrente assimilabile allo stalking.
Del resto, la ricorrente non contesta il contenuto dei messaggi ma “la modalità del deposito … in quanto mere trascrizioni …”, mentre con riferimento al video registrato sul posto si conferma che esso ha riguardato il ligio tra i due ex coniugi “per motivi attinenti alla separazione” per cui non può ritenersi contestata la presenza della ricorrente sul posto di lavoro.
Gli elementi fattuali raccolti consentono di ritenere legittima la valutazione compiuta dall’amministrazione, secondo la regola di giudizio “più probabile che non”, dell’imputabilità al ricorrente della condotta ascrittagli nel provvedimento impugnato.
La ricorrente, tramite le censure veicolate nel ricorso, al di là dell’erroneo riferimento alla previsione dell’art. 3 della legge n. 119 del 2013 che si riferisce all’ammonimento per violenza domestica, fornisce interpretazioni differenti dei fatti raccolti dall’amministrazione e si duole in sostanza del mancato raggiungimento della prova della commissione del reato di stalking alla stregua di criteri penalistici.
Si tratta di considerazioni che sono tuttavia irrilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento di ammonimento, alla luce della natura, funzione e presupposti, dello stesso che è volto, come detto, a prevenire e scoraggiare il compimento di atti persecutori dagli esiti irreparabili, sulla base dell’imputabilità della condotta all’agente, a prescindere dalla prova dell’elemento soggettivo di quest’ultimo.
In conclusione, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
In considerazione della natura della controversia, il Collegio dispone di compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.