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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 1° aprile 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 279/2025 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 258/2024 del 13 dicembre 2024 con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della “
[...]
”, proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 AR
(cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), con ricorso depositato il 12 gennaio
2025
DA la (c.f.: con sede in Napoli alla AR P.IVA_1
Piazza Dante n. 30/31 in persona del titolare (c.f.: CP_1 C.F._1
nata a [...] il [...], ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Merenda (c.f.: ) C.F._2
- RECLAMANTE -
CONTRO la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA LIBRERIA DANTE (c.f.: AR
, procedura pendente innanzi al Tribunale di Napoli al n. 155/2024, in P.IVA_1
persona del Curatore, avv. Amedeo Melchionda -RESISTENTE INTIMATA -
E
(c.f.: , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_2 C.F._3
e difeso dall'avv. Anne Marie Garofalo (c.f.: ) e CHIARA PELLEGRINO C.F._4
Pag. 1 di 7 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE ex Prima sezione civile bis
(c.f.: ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. C.F._5
Raffaele De Felice (c.f.: ) - RESISTENTI – C.F._6
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. La ha chiesto alla Corte «in via AR
preliminare, - sospendere la procedura di liquidazione giudiziale della
[...]
ai sensi dell'art. 52, co. 1, CCI;
nel merito: - accertare e AR
dichiarare che non sussistono i presupposti dettati dalla normativa in subiecta materia per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della AR
e per l'effetto - disporne la revoca. In ogni caso: - condannare parte
[...]
reclamata al pagamento delle spese e dei compensi del presente gravame con distrazione al sottoscritto procuratore».
II. ha chiesto che « la Corte di Appello di Napoli voglia dichiarare Controparte_2
inammissibile o comunque rigettare tutte le domande proposte dal reclamante. In caso di accoglimento del proposto reclamo, si richiede la compensazione delle spese del giudizio in ragione di quanto dedotto in memoria ».
III. IA NO ha chiesto che « la Corte di Appello di Napoli voglia rigettare il reclamo proposto dalla quale titolare della CP_1 AR
per i seguenti motivi: risultare del tutto infondate tutte le richieste
[...]
e le deduzioni formulate dalla reclamante nelle proprie conclusioni, ed in particolare: risultare infondata la eccezione di carenza dei presupposti di legge per dichiarare
l'apertura della liquidazione giudiziale;
risultare infondata la richiesta di un provvedimento di sospensione della liquidazione dell'attivo (tra l'alto inesistente) ed anche della formazione dello stato passivo e degli altri atti di gestione della procedura liquidatoria;
risultare infondata la eccezione di inapplicabilità della liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante stante l'evidente e documentato suo stato di insolvenza e decozione. La comparente creditrice chiede altresì condannarsi la reclamante al pagamento delle spese ed onorari del presente grado del giudizio con attribuzione al sottoscritto anticipatario procuratore. Solo in subordine e laddove la adita
Corte di Appello ritenga malauguratamente di accogliere il reclamo la comparente chiede di non essere condannata al pagamento delle spese in ragione quanto meno del comportamento processuale assunto della reclamante nelle udienze tenutesi innanzi al
n. 279/2025
c. Liquidazione Pag. 2 di 7 AR R.G.A.V.G.. giudiziale della +2 CP_1 AR CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE ex Prima sezione civile bis
Tribunale di Napoli VII Sezione Civile ed anche alla luce delle decisioni in proposito adottate in tal senso anche dalla Corte di Appello di Napoli ».
L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con ricorso depositato il 12 gennaio 2025 e notificato, a cura della reclamante, il successivo 21 gennaio 2025, unitamente al decreto di comparizione, a Controparte_2
e IA NO nonché alla liquidazione giudiziale della AR
, nella qualità di titolare della ditta individuale della
[...] CP_1
ha proposto reclamo ex art. 51 del d.lgs. n. AR
14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in poi c.c.i.i.) avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della propria liquidazione giudiziale, pronunciata dal Tribunale di Napoli, a seguito di dichiarazione d'incompetenza del Tribunale di Napoli
Nord, sulla base di due ricorsi riuniti, presentati il primo in data 11 settembre 2024 da
IA NO - dichiaratasi creditrice nei suoi confronti sulla base del decreto ingiuntivo n. 458/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord per la somma di € 29.840,58, per crediti di lavoro a titolo di TFR e mancate retribuzioni (poi divenuta 33.298,97 € complessivi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturandi dal 01.05.2024, per effetto dei precetti rimasti senza esito) - ed il secondo in data 8 ottobre 2024 da altro lavoratore dichiaratosi creditore sulla base della sentenza n. Controparte_2
7642/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sezione lavoro che riconosceva un credito dell'importo di 13.267,94 € .
Nello specifico, la , non costituitasi nel AR
giudizio dinnanzi al Tribunale, ha contestato la sussistenza, affermata dal Tribunale, del requisito soggettivo di cui agli artt. 121 e 2 co. 1 lett. d) del c.c.i.i. per essere assoggettata a liquidazione giudiziale, ritenendo, al contrario, che non vi fossero i requisiti ivi indicati, giacché la sentenza impugnata aveva erroneamente considerato il dato emergente dal modello Irap 2021, riferito all'anno 2020, da cui si evincevano ricavi per 593.000,00 €, superiori al limite dei 200.000,00 € di cui alla citata lett. d) n. 2 dell'art. 2, co. 1 del c.c.i.i., mentre il triennio indicato in tale articolo (tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale) si doveva correttamente riferire agli anni 2021, 2022 e 2023 in quanto l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale presentata al Tribunale di Napoli Nord era del 31 maggio 2024. Per gli anni i riferimento, al contrario, la ditta resistente non aveva superato contestualmente i limiti di n. 279/2025
c. Liquidazione Pag. 3 di 7 AR R.G.A.V.G.. giudiziale della +2 AR R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE ex Prima sezione civile bis
300.000,00 € per l'attivo patrimoniale, 200.000,00 € per i ricavi lordi e 500.00,00 € per i debiti anche non scaduti, risultando questi ultimi di appena 355.107,00 € comprendenti i debiti fiscali e previdenziali e quelli verso i due ricorrenti.
Ha concluso come in epigrafe.
2. Con memorie del 19 febbraio 2024 si sono costituiti in giudizio IA
NO e La MA ha precisato che la reclamante aveva cessato Controparte_2
l'attività a fine 2022, che le dichiarazioni dei redditi degli anni di riferimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, prodotte in giudizio dalla non riportavano CP_1
dati rispondenti al vero, quanto meno nell'anno d'imposta 2021 e 2022, che, in assenza del deposito di scritture contabili, le dichiarazioni dei redditi potevano anche non rappresentare la situazione reale dell'impresa, che la avendo stipulato a fine CP_1
2021 un contratto di locazione per fini diversi da quelli abitativi, aveva continuato l'attività d'impresa in un luogo diverso. Ha concluso come in epigrafe.
Il secondo, invece, si è limitato a chiedere il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata per l'evidente insolvenza della ditta reclamante.
3. All'udienza del 1° aprile 2025, constatata la ritualità della notifica alla liquidazione giudiziale e la sua mancata costituzione in giudizio, la Corte si è riservata la decisione.
4. Il reclamo va rigettato per i seguenti motivi.
4.1. Dagli atti risulta che la reclamante ha superato il limite di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) del c.c.i.i., ed in particolare, quello dei debiti inferiori a 500.000,00 €.
Difatti, dall'esame dello stato passivo prodotto in giudizio da IA NO risultano crediti verso la ditta individuale reclamante, per i quali non opera il limite dei tre esercizi precedenti, superiori al citato importo, in quanto, all'importo non contestato dalla reclamante dei crediti fiscali e previdenziali, rispettivamente di 275.000,00 € e di
37.000,00 €, vanno aggiunti quelli dei due reclamati di complessivi 43.000,00 € circa, nonché quello di 80.000,00 € vantato dalla Isp Obg SRL, quello verso altri lavoratori ammessi al passivo di 19.000,00 € circa ( e dott. Persona_1 [...]
), nonché, sebbene non ammessi al passivo, quello del lavoratore Per_2 Per_3
di 36.000,00 €, escluso dal passivo solo perché il decreto ingiuntivo
[...]
n. 279/2025
c. Liquidazione Pag. 4 di 7 AR AR R.G.A.V.G.. giudiziale della +2 AR R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE ex Prima sezione civile bis costituente il titolo del proprio credito non recava la formula della sua definitività o mancata opposizione, quello vantato da di 160.000,00 € sebbene per Parte_1
la sua esatta quantificazione (l'esistenza del rapporto risulta infatti provata dai contratti di lavoro prodotti al curatore fallimentare) pendeva giudizio dinnanzi al giudice del lavoro, nonché quello vantato dalla banca Credit Agricole Italia S.p.A. di complessivi
120.000,00 €, risultando la sua esclusione dal passivo fondata su meri dubbi del curatore.
Ebbene, sommando l'importo di tutti i citati crediti si supera l'importo dei
500.00,00 € e tanto basta per ritenere la ditta reclamante “impresa soggetta a liquidazione giudiziale”.
4.2. In ogni caso, a voler esaminare anche gli altri due elementi di cui alla citata lett. d) dell'art. 2, comma 1 del c.c.i.i., cioè l'attivo patrimoniale superiore a 300.00,00 € ed i ricavi lordi dei tre esercizi precedenti il deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale superiori a 200.000,00 €, v'è da segnalare la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio dalla reclamante, giacché mentre il modello Irap 2021, riferito all'anno 2020, riportava ricavi per
593.000,00 €, per gli anni successivi, le dichiarazioni Irpef riportavano per l'anno 2021
(Irpef 2022) ricavi pari a zero, per l'anno 2022 (Irpef 2023) ricavi per soli 9.000,00 € sebbene i costi per materie prime fossero stati di 253.000,00 €, ed infine, per l'anno
2023, ricavi pari a zero.
Risulta, infatti, poco credibile che dal 2020 al 2021, senza nessun plausibile motivo, i ricavi siano stati completamente azzerati, così come risulta oltremodo strano che per l'anno 2022 i ricavi lordi siano stati di soli 9.000,00 € a fronte di costi sostenuti per materie prime di 253.000,00 €.
In assenza del deposito di scritture contabili, pertanto, le citate dichiarazioni fiscali devono considerarsi inattendibili (cfr. Cass. 35381/2022) sicché la reclamante non risulta aver assolto all'onere della prova su di essa incombente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. d) del c.c.i.i. per essere esentata dall'apertura della liquidazione giudiziale a suo carico.
5. Sussiste lo stato d'insolvenza della ditta reclamante, non risultando tale stato n. 279/2025
c. Liquidazione Pag. 5 di 7 AR R.G.A.V.G.. giudiziale della +2 AR R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE ex Prima sezione civile bis da essa contestato ed avendo la reclamante ammesso di possedere beni immobili inidonei a coprire il valore dei crediti rivendicati dagli attuali reclamati.
6. In definitiva, il reclamo va rigettato e va confermata la sentenza impugnata che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della AR
.
[...]
7. Consegue la condanna della reclamante al pagamento a favore dell'avv.
Raffaele De Felice, procuratore anticipatario di IA NO, nonché a favore di delle spese di lite che si liquidano, in assenza di nota spese, sulla base Controparte_2
del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei valori risultanti dalla tabella 12 allegata al citato decreto (richiamata dall'art. 4, co. 10 sexies dello stesso), per le cause di valore indeterminato (da 26.000,01 € a 52.000,00 €), in complessivi 6.440,00 €, di cui 5.600,00 € per compensi (1.300,00 € per la fase di studio,
900,00 € pe la fase introduttiva, 1.600,00 € per quella di trattazione e 1.800,00 € per la fase decisoria) e 840,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
8. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla
[...]
, con ricorso depositato il 12 gennaio 2025, avverso la AR
sentenza del Tribunale di Napoli n. 258/2024 del 13 dicembre 2024, comunicata in pari data al debitore, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della : AR
A) rigetta il reclamo, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la società reclamante a rifondere all'avv. Raffaele De Felice, procuratore anticipatario di IA NO, nonché a le spese di lite, Controparte_2
che liquida in complessivi 6.440,00 €, di cui 5.600,00 € per compensi e 840,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza n. 279/2025
c. Liquidazione Pag. 6 di 7 AR R.G.A.V.G.. giudiziale della +2 AR R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE ex Prima sezione civile bis dei presupposti per il versamento in solido da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 1° aprile 2025.
Il Consigliere relatore
Il Presidente
Giuseppa D'Inverno
Caterina Molfino
n. 279/2025
c. Liquidazione Pag. 7 di 7 CP_1 AR CP_1 R.G.A.V.G.. giudiziale della +2 AR
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 1° aprile 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 279/2025 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 258/2024 del 13 dicembre 2024 con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della “
[...]
”, proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 AR
(cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), con ricorso depositato il 12 gennaio
2025
DA la (c.f.: con sede in Napoli alla AR P.IVA_1
Piazza Dante n. 30/31 in persona del titolare (c.f.: CP_1 C.F._1
nata a [...] il [...], ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Merenda (c.f.: ) C.F._2
- RECLAMANTE -
CONTRO la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA LIBRERIA DANTE (c.f.: AR
, procedura pendente innanzi al Tribunale di Napoli al n. 155/2024, in P.IVA_1
persona del Curatore, avv. Amedeo Melchionda -RESISTENTE INTIMATA -
E
(c.f.: , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_2 C.F._3
e difeso dall'avv. Anne Marie Garofalo (c.f.: ) e CHIARA PELLEGRINO C.F._4
Pag. 1 di 7 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE ex Prima sezione civile bis
(c.f.: ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. C.F._5
Raffaele De Felice (c.f.: ) - RESISTENTI – C.F._6
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. La ha chiesto alla Corte «in via AR
preliminare, - sospendere la procedura di liquidazione giudiziale della
[...]
ai sensi dell'art. 52, co. 1, CCI;
nel merito: - accertare e AR
dichiarare che non sussistono i presupposti dettati dalla normativa in subiecta materia per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della AR
e per l'effetto - disporne la revoca. In ogni caso: - condannare parte
[...]
reclamata al pagamento delle spese e dei compensi del presente gravame con distrazione al sottoscritto procuratore».
II. ha chiesto che « la Corte di Appello di Napoli voglia dichiarare Controparte_2
inammissibile o comunque rigettare tutte le domande proposte dal reclamante. In caso di accoglimento del proposto reclamo, si richiede la compensazione delle spese del giudizio in ragione di quanto dedotto in memoria ».
III. IA NO ha chiesto che « la Corte di Appello di Napoli voglia rigettare il reclamo proposto dalla quale titolare della CP_1 AR
per i seguenti motivi: risultare del tutto infondate tutte le richieste
[...]
e le deduzioni formulate dalla reclamante nelle proprie conclusioni, ed in particolare: risultare infondata la eccezione di carenza dei presupposti di legge per dichiarare
l'apertura della liquidazione giudiziale;
risultare infondata la richiesta di un provvedimento di sospensione della liquidazione dell'attivo (tra l'alto inesistente) ed anche della formazione dello stato passivo e degli altri atti di gestione della procedura liquidatoria;
risultare infondata la eccezione di inapplicabilità della liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante stante l'evidente e documentato suo stato di insolvenza e decozione. La comparente creditrice chiede altresì condannarsi la reclamante al pagamento delle spese ed onorari del presente grado del giudizio con attribuzione al sottoscritto anticipatario procuratore. Solo in subordine e laddove la adita
Corte di Appello ritenga malauguratamente di accogliere il reclamo la comparente chiede di non essere condannata al pagamento delle spese in ragione quanto meno del comportamento processuale assunto della reclamante nelle udienze tenutesi innanzi al
n. 279/2025
c. Liquidazione Pag. 2 di 7 AR R.G.A.V.G.. giudiziale della +2 CP_1 AR CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE ex Prima sezione civile bis
Tribunale di Napoli VII Sezione Civile ed anche alla luce delle decisioni in proposito adottate in tal senso anche dalla Corte di Appello di Napoli ».
L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con ricorso depositato il 12 gennaio 2025 e notificato, a cura della reclamante, il successivo 21 gennaio 2025, unitamente al decreto di comparizione, a Controparte_2
e IA NO nonché alla liquidazione giudiziale della AR
, nella qualità di titolare della ditta individuale della
[...] CP_1
ha proposto reclamo ex art. 51 del d.lgs. n. AR
14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in poi c.c.i.i.) avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della propria liquidazione giudiziale, pronunciata dal Tribunale di Napoli, a seguito di dichiarazione d'incompetenza del Tribunale di Napoli
Nord, sulla base di due ricorsi riuniti, presentati il primo in data 11 settembre 2024 da
IA NO - dichiaratasi creditrice nei suoi confronti sulla base del decreto ingiuntivo n. 458/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord per la somma di € 29.840,58, per crediti di lavoro a titolo di TFR e mancate retribuzioni (poi divenuta 33.298,97 € complessivi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturandi dal 01.05.2024, per effetto dei precetti rimasti senza esito) - ed il secondo in data 8 ottobre 2024 da altro lavoratore dichiaratosi creditore sulla base della sentenza n. Controparte_2
7642/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sezione lavoro che riconosceva un credito dell'importo di 13.267,94 € .
Nello specifico, la , non costituitasi nel AR
giudizio dinnanzi al Tribunale, ha contestato la sussistenza, affermata dal Tribunale, del requisito soggettivo di cui agli artt. 121 e 2 co. 1 lett. d) del c.c.i.i. per essere assoggettata a liquidazione giudiziale, ritenendo, al contrario, che non vi fossero i requisiti ivi indicati, giacché la sentenza impugnata aveva erroneamente considerato il dato emergente dal modello Irap 2021, riferito all'anno 2020, da cui si evincevano ricavi per 593.000,00 €, superiori al limite dei 200.000,00 € di cui alla citata lett. d) n. 2 dell'art. 2, co. 1 del c.c.i.i., mentre il triennio indicato in tale articolo (tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale) si doveva correttamente riferire agli anni 2021, 2022 e 2023 in quanto l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale presentata al Tribunale di Napoli Nord era del 31 maggio 2024. Per gli anni i riferimento, al contrario, la ditta resistente non aveva superato contestualmente i limiti di n. 279/2025
c. Liquidazione Pag. 3 di 7 AR R.G.A.V.G.. giudiziale della +2 AR R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE ex Prima sezione civile bis
300.000,00 € per l'attivo patrimoniale, 200.000,00 € per i ricavi lordi e 500.00,00 € per i debiti anche non scaduti, risultando questi ultimi di appena 355.107,00 € comprendenti i debiti fiscali e previdenziali e quelli verso i due ricorrenti.
Ha concluso come in epigrafe.
2. Con memorie del 19 febbraio 2024 si sono costituiti in giudizio IA
NO e La MA ha precisato che la reclamante aveva cessato Controparte_2
l'attività a fine 2022, che le dichiarazioni dei redditi degli anni di riferimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, prodotte in giudizio dalla non riportavano CP_1
dati rispondenti al vero, quanto meno nell'anno d'imposta 2021 e 2022, che, in assenza del deposito di scritture contabili, le dichiarazioni dei redditi potevano anche non rappresentare la situazione reale dell'impresa, che la avendo stipulato a fine CP_1
2021 un contratto di locazione per fini diversi da quelli abitativi, aveva continuato l'attività d'impresa in un luogo diverso. Ha concluso come in epigrafe.
Il secondo, invece, si è limitato a chiedere il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata per l'evidente insolvenza della ditta reclamante.
3. All'udienza del 1° aprile 2025, constatata la ritualità della notifica alla liquidazione giudiziale e la sua mancata costituzione in giudizio, la Corte si è riservata la decisione.
4. Il reclamo va rigettato per i seguenti motivi.
4.1. Dagli atti risulta che la reclamante ha superato il limite di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) del c.c.i.i., ed in particolare, quello dei debiti inferiori a 500.000,00 €.
Difatti, dall'esame dello stato passivo prodotto in giudizio da IA NO risultano crediti verso la ditta individuale reclamante, per i quali non opera il limite dei tre esercizi precedenti, superiori al citato importo, in quanto, all'importo non contestato dalla reclamante dei crediti fiscali e previdenziali, rispettivamente di 275.000,00 € e di
37.000,00 €, vanno aggiunti quelli dei due reclamati di complessivi 43.000,00 € circa, nonché quello di 80.000,00 € vantato dalla Isp Obg SRL, quello verso altri lavoratori ammessi al passivo di 19.000,00 € circa ( e dott. Persona_1 [...]
), nonché, sebbene non ammessi al passivo, quello del lavoratore Per_2 Per_3
di 36.000,00 €, escluso dal passivo solo perché il decreto ingiuntivo
[...]
n. 279/2025
c. Liquidazione Pag. 4 di 7 AR AR R.G.A.V.G.. giudiziale della +2 AR R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE ex Prima sezione civile bis costituente il titolo del proprio credito non recava la formula della sua definitività o mancata opposizione, quello vantato da di 160.000,00 € sebbene per Parte_1
la sua esatta quantificazione (l'esistenza del rapporto risulta infatti provata dai contratti di lavoro prodotti al curatore fallimentare) pendeva giudizio dinnanzi al giudice del lavoro, nonché quello vantato dalla banca Credit Agricole Italia S.p.A. di complessivi
120.000,00 €, risultando la sua esclusione dal passivo fondata su meri dubbi del curatore.
Ebbene, sommando l'importo di tutti i citati crediti si supera l'importo dei
500.00,00 € e tanto basta per ritenere la ditta reclamante “impresa soggetta a liquidazione giudiziale”.
4.2. In ogni caso, a voler esaminare anche gli altri due elementi di cui alla citata lett. d) dell'art. 2, comma 1 del c.c.i.i., cioè l'attivo patrimoniale superiore a 300.00,00 € ed i ricavi lordi dei tre esercizi precedenti il deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale superiori a 200.000,00 €, v'è da segnalare la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio dalla reclamante, giacché mentre il modello Irap 2021, riferito all'anno 2020, riportava ricavi per
593.000,00 €, per gli anni successivi, le dichiarazioni Irpef riportavano per l'anno 2021
(Irpef 2022) ricavi pari a zero, per l'anno 2022 (Irpef 2023) ricavi per soli 9.000,00 € sebbene i costi per materie prime fossero stati di 253.000,00 €, ed infine, per l'anno
2023, ricavi pari a zero.
Risulta, infatti, poco credibile che dal 2020 al 2021, senza nessun plausibile motivo, i ricavi siano stati completamente azzerati, così come risulta oltremodo strano che per l'anno 2022 i ricavi lordi siano stati di soli 9.000,00 € a fronte di costi sostenuti per materie prime di 253.000,00 €.
In assenza del deposito di scritture contabili, pertanto, le citate dichiarazioni fiscali devono considerarsi inattendibili (cfr. Cass. 35381/2022) sicché la reclamante non risulta aver assolto all'onere della prova su di essa incombente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. d) del c.c.i.i. per essere esentata dall'apertura della liquidazione giudiziale a suo carico.
5. Sussiste lo stato d'insolvenza della ditta reclamante, non risultando tale stato n. 279/2025
c. Liquidazione Pag. 5 di 7 AR R.G.A.V.G.. giudiziale della +2 AR R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE ex Prima sezione civile bis da essa contestato ed avendo la reclamante ammesso di possedere beni immobili inidonei a coprire il valore dei crediti rivendicati dagli attuali reclamati.
6. In definitiva, il reclamo va rigettato e va confermata la sentenza impugnata che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della AR
.
[...]
7. Consegue la condanna della reclamante al pagamento a favore dell'avv.
Raffaele De Felice, procuratore anticipatario di IA NO, nonché a favore di delle spese di lite che si liquidano, in assenza di nota spese, sulla base Controparte_2
del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei valori risultanti dalla tabella 12 allegata al citato decreto (richiamata dall'art. 4, co. 10 sexies dello stesso), per le cause di valore indeterminato (da 26.000,01 € a 52.000,00 €), in complessivi 6.440,00 €, di cui 5.600,00 € per compensi (1.300,00 € per la fase di studio,
900,00 € pe la fase introduttiva, 1.600,00 € per quella di trattazione e 1.800,00 € per la fase decisoria) e 840,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
8. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla
[...]
, con ricorso depositato il 12 gennaio 2025, avverso la AR
sentenza del Tribunale di Napoli n. 258/2024 del 13 dicembre 2024, comunicata in pari data al debitore, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della : AR
A) rigetta il reclamo, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la società reclamante a rifondere all'avv. Raffaele De Felice, procuratore anticipatario di IA NO, nonché a le spese di lite, Controparte_2
che liquida in complessivi 6.440,00 €, di cui 5.600,00 € per compensi e 840,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza n. 279/2025
c. Liquidazione Pag. 6 di 7 AR R.G.A.V.G.. giudiziale della +2 AR R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE ex Prima sezione civile bis dei presupposti per il versamento in solido da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 1° aprile 2025.
Il Consigliere relatore
Il Presidente
Giuseppa D'Inverno
Caterina Molfino
n. 279/2025
c. Liquidazione Pag. 7 di 7 CP_1 AR CP_1 R.G.A.V.G.. giudiziale della +2 AR