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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/07/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2044/2025, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsa- bilità genitoriale” e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16/06/2025
TRA
(C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SANTOLIQUIDO MARIELLA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. TENERELLI FRANCESCO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Con ricorso depositato in data 15.2.2025 Pt_1
allega d'aver instaurato una convivenza con
[...] CP_2
dal mese di agosto 2020 al mese di marzo 2023 e che da tale
[...]
unione nasceva, in data 4.8.2022, il piccolo Persona_1
riconosciuto da entrambi i genitori.
[...]
Lamenta che la convivenza col compagno è divenuta intollerabile, specie a seguito della nascita del figlio, a causa del comportamento del contraddistinto da totale mancanza di amore e soli- CP_1
darietà familiare, gravi episodi di aggressione verbale e fisica in danno della ricorrente, nonché gravi mancanze nella contribuzione economica al ménage familiare. Dichiara che, a seguito di denun- cia/querela in sede penale, il compagno è stato attinto da ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in car- cere.
Chiede, pertanto, dichiarare la decadenza di Controparte_1
dalla responsabilità genitoriale o, in subordine, disporre l'affida- mento esclusivo ad essa ricorrente del minore , con Persona_1
regolamentazione degli incontri della parte resistente con lo stesso;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile pari ad € 500,00 a titolo di contributo per il man- tenimento del figlio, oltre il contributo del 50% per le spese straor- dinarie sostenute nell'interesse dello stesso. Con vittoria di spese e competenze.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo, dal canto suo, pur non contestando l'avvenuto deterioramento del rapporto con la ricorrente, sostiene che l'allontanamento dalla casa coniugale è
2 stato volontario, nega le violenze fisiche e verbali e afferma d'es- sersi sempre interessato del figlio.
Conferma di essere attualmente detenuto presso il carcere di Bari
e di trovarsi, di conseguenza, nella impossibilità di fornire un sup- porto economico a favore del figlio minore.
Chiede, quindi, rigettarsi la domanda di decadenza dalla respon- sabilità genitoriale, si rimette al Tribunale per la decisione circa l'affidamento esclusivo del minore e il diritto di visita del padre;
non disporre nessun obbligo di mantenimento a favore del figlio per impossibilità di versare alcunché.
Con successiva memoria datata 22.5.2025 il resistente ha espresso la propria volontà di non opporsi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale richiesta da parte resistente.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentita la ri- corrente, la curatrice speciale del minore e i difensori di entrambe le parti, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse della prole e la causa è stata ri- messa al Collegio per la decisione, non ravvisandosi la necessità di compiere attività istruttoria.
“SULLA DOMANDA DI DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITO-
RIALE” – Tale domanda è fondata e merita accoglimento per le ra- gioni di seguito esposte.
L'articolo 330 co. 1 c.c. dispone che “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale si caratterizza, pertanto, per il suo carattere di extrema ratio dinanzi a
3 comportamenti pregiudizievoli del genitore nei confronti del figlio, relativamente agli obblighi nascenti dalla potestà genitoriale. Si tratta di un provvedimento che non ha carattere sanzionatorio nei confronti del genitore, quanto piuttosto carattere preventivo nei confronti del figlio. In tal senso si è espressa anche la giurispru- denza di legittimità, evidenziando come “In tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che im- plica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti” (da ultimo Cass. n. 24708/2024).
Nel senso della eccezionalità della misura milita altresì la recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 55/2025), che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34 comma 2 c.p., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, comma 2, c.p., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità ge- nitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabi- lità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. La declaratoria di illegittimità evidenzia la necessità di superare l'au- tomatismo tra la condotta violenta del genitore, concretatasi nel reato di maltrattamenti ex art 572 c.p., e la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale, la quale impone, a parere della
Corte, una valutazione attenta del giudice che abbia ad oggetto l'in- teresse del minore.
Con riferimento alla fattispecie in esame, dalla documentazione versata in atti e dalle stesse dichiarazioni di parte ricorrente è emerso che il resistente, sin dalla nascita del piccolo , Persona_1
ha tenuto comportamenti contrari agli obblighi nascenti dalla re- sponsabilità genitoriale, privando il bimbo non solo dell'assistenza
4 materiale, ma anche di quella morale. Vengono in rilievo, in parti- colare, le dichiarazioni presentate dalla ella denuncia/que- Pt_1
rela del 13.11.2024, nonché le dichiarazioni rese dalla stessa di- nanzi all'A.G. in sede penale, corroborate dai testimoni sentiti in quella stessa sede, dalle quali emerge un quadro indiziario forte- mente sintomatico del clima di violenza e intimidazione nel quale ha vissuto la ricorrente nel periodo di convivenza successivo alla nascita del minore. Si fa riferimento, in particolare, al comprovato episodio di aggressione fisica avvenuto in data 30.3.2023, nel quale il resistente ha colpito violentemente la ricorrente mentre la stessa teneva il braccio il figlio, di appena sette mesi, provocandole lividi ed ecchimosi. O, ancora, all'inscenato suicidio da parte del Per_1
pone in data 8.4.2023, il quale ha richiesto l'intervento dei Carabi- nieri e dei sanitari del 118, ai quali lo stesso ha dichiarato di voler
“farla finita” a seguito della rottura della relazione da parte della con il malcelato intento di muoverla a compassione e rial- Pt_1
lacciare i rapporti con la stessa: tali atteggiamenti, unitamente alla condotta consistente nell'abuso di alcol, non specificamente conte- stata dall'odierno resistente, consentono di corroborare la decisione in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Lo stesso giudice penale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati di cui agli articoli 572, commi
1 e 2, c.p., 609 bis c.p. (aggravato ai sensi dell'articolo 609 ter, comma 5, quater) e 612 bis, commi 1 e 2, c.p., tutti posti in essere dal a danno della ricorrente, e per i quali CP_1 Parte_1
l'uomo è stato attinto dalla misura coercitiva della custodia caute- lare in carcere con provvedimento del 7.12.2024.
Le ridette informazioni assunte in sede penale e versate in atti,
5 liberamente valutabili da questo collegio quali prove atipiche, an- che alla luce delle coordinate ermeneutiche dettate dalla giurispru- denza di legittimità e sopra richiamate, conducono questo collegio a ritenere che il provvedimento ablatorio della responsabilità geni- toriale rappresenti l'unico strumento in grado di tutelare efficace- mente il figlio delle parti, alla luce delle Controparte_3
gravi condotte poste in essere dal resistente anche alla presenza del figlio: ciò in quanto i gravi comportamenti dal resistente posti in essere a danno della compagna, la loro reiterazione nel tempo e la stessa instabilità emotiva dell'odierno resistente rappresentano in maniera inequivoca che la violazione dei doveri posti dalla legge a carico del genitore sia stata e possa essere fonte di pregiudizio per il corretto sviluppo psichico ed emotivo del piccolo . Persona_1
Al contempo, si ritiene che il provvedimento in oggetto non pro- duca uno stravolgimento significativo nella vita del minore, in ra- gione della tenera età dello stesso e del poco tempo trascorso con il padre sin dalla nascita.
“LA COLLOCAZIONE DEL MINORE E GLI INCONTRI CON IL PADRE” – In ordine a tali aspetti, ritiene il collegio che vadano confermate le sta- tuizioni adottate con l'ordinanza del 16.6.2025, ovvero il minore rimane collocato presso la madre e il padre, quando sarà libero, po- trà chiedere ai Servizi sociali del comune di residenza del minore di organizzare incontri protetti con lo stesso.
“SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO” – Anche in ordine a tali aspetti vanno confermate le statuizioni adottate con l'ordinanza del
16.6.2025, che ha posto a carico di a partire Controparte_1
dal secondo mese successivo alla liberazione dalla Casa Circonda- riale, l'obbligo di versare in favore di un assegno di Parte_1
6 concorso al mantenimento del minore pari ad € 170,00 mensili, ol- tre al contributo del 50% per le spese straordinarie ed ha attribuito l'assegno unico e universale per il figlio minore in via esclusiva al
100% a Parte_1
“SUGLI INCONTRI PADRE/FIGLIO” – Si conferma, altresì, la regola- mentazione relativa al diritto di visita del padre – che non viene meno a seguito della declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale – demandata ai servizi sociali del Comune di Capurso.
Tenuto conto del fatto che il resistente nel corso del giudizio ha dichiarato di non opporsi nemmeno alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale, le spese di lite possono compensarsi al
50% e, conseguentemente, il resistente dev'essere condannato al pagamento del restante 50% di dette spese in favore della ricorrente, liquidate in dispositivo nella misura del dovuto.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 15/02/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA decaduto dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale sul figlio , nato a [...] il Controparte_3
7 4.8.2022;
2. DISPONE che il predetto minore sia collocato presso la madre
Parte_1
3. DISPONE incontri protetti tra il padre ed il figlio minore, quando il primo sarà libero, incontri che avverranno presso i
Servizi sociali del comune di residenza del minore, ai quali il padre si rivolgerà per redigere un calendario al riguardo;
4. DISPONE a carico del l'obbligo di versare alla CP_1 Pt_1
la somma mensile di € 170,00 a titolo di contributo al manteni- mento del figlio minore a partite dal secondo mese successivo alla liberazione del primo. Il pagamento – da aggiornarsi annual- mente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – do- vrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
5. DISPONE che le spese straordinarie per il minore sono poste a carico di entrambi genitori nella misura del 50% ciascuno, per il resistente sempre a partite dal secondo mese successivo alla li- berazione, e saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.;
6. DISPONE che l'assegno unico e universale per il figlio minore sarà percepito in via esclusiva al 100% ed a partire dal mese in corso, ovvero da quello successivo ove già percepito, da Pt_1
[...]
7. COMPENSA nella misura del 50% le spese del giudizio e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, che liquida quanto al do- vuto in € 65,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi professio- nali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per
8 legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 24/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT D.ssa Alessia Lentano
9
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2044/2025, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsa- bilità genitoriale” e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16/06/2025
TRA
(C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SANTOLIQUIDO MARIELLA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. TENERELLI FRANCESCO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Con ricorso depositato in data 15.2.2025 Pt_1
allega d'aver instaurato una convivenza con
[...] CP_2
dal mese di agosto 2020 al mese di marzo 2023 e che da tale
[...]
unione nasceva, in data 4.8.2022, il piccolo Persona_1
riconosciuto da entrambi i genitori.
[...]
Lamenta che la convivenza col compagno è divenuta intollerabile, specie a seguito della nascita del figlio, a causa del comportamento del contraddistinto da totale mancanza di amore e soli- CP_1
darietà familiare, gravi episodi di aggressione verbale e fisica in danno della ricorrente, nonché gravi mancanze nella contribuzione economica al ménage familiare. Dichiara che, a seguito di denun- cia/querela in sede penale, il compagno è stato attinto da ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in car- cere.
Chiede, pertanto, dichiarare la decadenza di Controparte_1
dalla responsabilità genitoriale o, in subordine, disporre l'affida- mento esclusivo ad essa ricorrente del minore , con Persona_1
regolamentazione degli incontri della parte resistente con lo stesso;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile pari ad € 500,00 a titolo di contributo per il man- tenimento del figlio, oltre il contributo del 50% per le spese straor- dinarie sostenute nell'interesse dello stesso. Con vittoria di spese e competenze.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo, dal canto suo, pur non contestando l'avvenuto deterioramento del rapporto con la ricorrente, sostiene che l'allontanamento dalla casa coniugale è
2 stato volontario, nega le violenze fisiche e verbali e afferma d'es- sersi sempre interessato del figlio.
Conferma di essere attualmente detenuto presso il carcere di Bari
e di trovarsi, di conseguenza, nella impossibilità di fornire un sup- porto economico a favore del figlio minore.
Chiede, quindi, rigettarsi la domanda di decadenza dalla respon- sabilità genitoriale, si rimette al Tribunale per la decisione circa l'affidamento esclusivo del minore e il diritto di visita del padre;
non disporre nessun obbligo di mantenimento a favore del figlio per impossibilità di versare alcunché.
Con successiva memoria datata 22.5.2025 il resistente ha espresso la propria volontà di non opporsi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale richiesta da parte resistente.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentita la ri- corrente, la curatrice speciale del minore e i difensori di entrambe le parti, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse della prole e la causa è stata ri- messa al Collegio per la decisione, non ravvisandosi la necessità di compiere attività istruttoria.
“SULLA DOMANDA DI DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITO-
RIALE” – Tale domanda è fondata e merita accoglimento per le ra- gioni di seguito esposte.
L'articolo 330 co. 1 c.c. dispone che “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale si caratterizza, pertanto, per il suo carattere di extrema ratio dinanzi a
3 comportamenti pregiudizievoli del genitore nei confronti del figlio, relativamente agli obblighi nascenti dalla potestà genitoriale. Si tratta di un provvedimento che non ha carattere sanzionatorio nei confronti del genitore, quanto piuttosto carattere preventivo nei confronti del figlio. In tal senso si è espressa anche la giurispru- denza di legittimità, evidenziando come “In tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che im- plica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti” (da ultimo Cass. n. 24708/2024).
Nel senso della eccezionalità della misura milita altresì la recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 55/2025), che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34 comma 2 c.p., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, comma 2, c.p., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità ge- nitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabi- lità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. La declaratoria di illegittimità evidenzia la necessità di superare l'au- tomatismo tra la condotta violenta del genitore, concretatasi nel reato di maltrattamenti ex art 572 c.p., e la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale, la quale impone, a parere della
Corte, una valutazione attenta del giudice che abbia ad oggetto l'in- teresse del minore.
Con riferimento alla fattispecie in esame, dalla documentazione versata in atti e dalle stesse dichiarazioni di parte ricorrente è emerso che il resistente, sin dalla nascita del piccolo , Persona_1
ha tenuto comportamenti contrari agli obblighi nascenti dalla re- sponsabilità genitoriale, privando il bimbo non solo dell'assistenza
4 materiale, ma anche di quella morale. Vengono in rilievo, in parti- colare, le dichiarazioni presentate dalla ella denuncia/que- Pt_1
rela del 13.11.2024, nonché le dichiarazioni rese dalla stessa di- nanzi all'A.G. in sede penale, corroborate dai testimoni sentiti in quella stessa sede, dalle quali emerge un quadro indiziario forte- mente sintomatico del clima di violenza e intimidazione nel quale ha vissuto la ricorrente nel periodo di convivenza successivo alla nascita del minore. Si fa riferimento, in particolare, al comprovato episodio di aggressione fisica avvenuto in data 30.3.2023, nel quale il resistente ha colpito violentemente la ricorrente mentre la stessa teneva il braccio il figlio, di appena sette mesi, provocandole lividi ed ecchimosi. O, ancora, all'inscenato suicidio da parte del Per_1
pone in data 8.4.2023, il quale ha richiesto l'intervento dei Carabi- nieri e dei sanitari del 118, ai quali lo stesso ha dichiarato di voler
“farla finita” a seguito della rottura della relazione da parte della con il malcelato intento di muoverla a compassione e rial- Pt_1
lacciare i rapporti con la stessa: tali atteggiamenti, unitamente alla condotta consistente nell'abuso di alcol, non specificamente conte- stata dall'odierno resistente, consentono di corroborare la decisione in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Lo stesso giudice penale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati di cui agli articoli 572, commi
1 e 2, c.p., 609 bis c.p. (aggravato ai sensi dell'articolo 609 ter, comma 5, quater) e 612 bis, commi 1 e 2, c.p., tutti posti in essere dal a danno della ricorrente, e per i quali CP_1 Parte_1
l'uomo è stato attinto dalla misura coercitiva della custodia caute- lare in carcere con provvedimento del 7.12.2024.
Le ridette informazioni assunte in sede penale e versate in atti,
5 liberamente valutabili da questo collegio quali prove atipiche, an- che alla luce delle coordinate ermeneutiche dettate dalla giurispru- denza di legittimità e sopra richiamate, conducono questo collegio a ritenere che il provvedimento ablatorio della responsabilità geni- toriale rappresenti l'unico strumento in grado di tutelare efficace- mente il figlio delle parti, alla luce delle Controparte_3
gravi condotte poste in essere dal resistente anche alla presenza del figlio: ciò in quanto i gravi comportamenti dal resistente posti in essere a danno della compagna, la loro reiterazione nel tempo e la stessa instabilità emotiva dell'odierno resistente rappresentano in maniera inequivoca che la violazione dei doveri posti dalla legge a carico del genitore sia stata e possa essere fonte di pregiudizio per il corretto sviluppo psichico ed emotivo del piccolo . Persona_1
Al contempo, si ritiene che il provvedimento in oggetto non pro- duca uno stravolgimento significativo nella vita del minore, in ra- gione della tenera età dello stesso e del poco tempo trascorso con il padre sin dalla nascita.
“LA COLLOCAZIONE DEL MINORE E GLI INCONTRI CON IL PADRE” – In ordine a tali aspetti, ritiene il collegio che vadano confermate le sta- tuizioni adottate con l'ordinanza del 16.6.2025, ovvero il minore rimane collocato presso la madre e il padre, quando sarà libero, po- trà chiedere ai Servizi sociali del comune di residenza del minore di organizzare incontri protetti con lo stesso.
“SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO” – Anche in ordine a tali aspetti vanno confermate le statuizioni adottate con l'ordinanza del
16.6.2025, che ha posto a carico di a partire Controparte_1
dal secondo mese successivo alla liberazione dalla Casa Circonda- riale, l'obbligo di versare in favore di un assegno di Parte_1
6 concorso al mantenimento del minore pari ad € 170,00 mensili, ol- tre al contributo del 50% per le spese straordinarie ed ha attribuito l'assegno unico e universale per il figlio minore in via esclusiva al
100% a Parte_1
“SUGLI INCONTRI PADRE/FIGLIO” – Si conferma, altresì, la regola- mentazione relativa al diritto di visita del padre – che non viene meno a seguito della declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale – demandata ai servizi sociali del Comune di Capurso.
Tenuto conto del fatto che il resistente nel corso del giudizio ha dichiarato di non opporsi nemmeno alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale, le spese di lite possono compensarsi al
50% e, conseguentemente, il resistente dev'essere condannato al pagamento del restante 50% di dette spese in favore della ricorrente, liquidate in dispositivo nella misura del dovuto.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 15/02/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA decaduto dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale sul figlio , nato a [...] il Controparte_3
7 4.8.2022;
2. DISPONE che il predetto minore sia collocato presso la madre
Parte_1
3. DISPONE incontri protetti tra il padre ed il figlio minore, quando il primo sarà libero, incontri che avverranno presso i
Servizi sociali del comune di residenza del minore, ai quali il padre si rivolgerà per redigere un calendario al riguardo;
4. DISPONE a carico del l'obbligo di versare alla CP_1 Pt_1
la somma mensile di € 170,00 a titolo di contributo al manteni- mento del figlio minore a partite dal secondo mese successivo alla liberazione del primo. Il pagamento – da aggiornarsi annual- mente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – do- vrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
5. DISPONE che le spese straordinarie per il minore sono poste a carico di entrambi genitori nella misura del 50% ciascuno, per il resistente sempre a partite dal secondo mese successivo alla li- berazione, e saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.;
6. DISPONE che l'assegno unico e universale per il figlio minore sarà percepito in via esclusiva al 100% ed a partire dal mese in corso, ovvero da quello successivo ove già percepito, da Pt_1
[...]
7. COMPENSA nella misura del 50% le spese del giudizio e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, che liquida quanto al do- vuto in € 65,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi professio- nali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per
8 legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 24/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT D.ssa Alessia Lentano
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