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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/10/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 4934/2023
Il Giudice RI UZ, all'esito dello scadere del termine concesso per lo scambio di note ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to CANIGLIA CARLO Parte_1
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to MARTINA NADIA Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 14/12/2023 e regolarmente notificato, la ricorrente in epigrafe emarginata, , ha convenuto il Parte_1 [...]
davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le CP_1
seguenti conclusioni: “ condannare l'amministrazione resistente, Controparte_1
in persona del sindaco pro tempore, a comunicare all'INPS l'adeguamento stipendiale;
2) condannare -in ogni caso- l'Amministrazione comunale resistente a risarcire alla ricorrente il danno subito, nella misura adeguata al pregiudizio subito, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi del 4° comma dell'art. 1284
c.c., per lo meno dal momento della prima messa in mora e fino all'effettivo adempimento;
3) condannare l'amministrazione resistente, altresì, a corrispondere ai ricorrenti una somma a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento della pensione effettivamente maturata alla data della messa in quiescenza, e ad una penale giornaliera per il ritardo nella esecuzione dell'obbligo di comunicare i dati aggiornati all'INPS, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; 4) condannare l'amministrazione comunale resistente al pagamento di spese e competenze di lite, oltre spese forfettarie,
IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
In particolare, la ricorrente allegava di esser stata dipendente del Controparte_1
con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo, inquadrata nella Categoria D5,
e di esser in quiescenza, a far data dall'01.12.2022; che in data 16.11.2022 era stato sottoscritto il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, con decorrenza 01.01.2019, che prevedeva, nelle Tabelle D ed E, incrementi retributivi che, andavano ad aumentare la base stipendiale su cui calcolare il rateo pensionistico e il
TFS; che la stessa poiché risultava ancora in servizio nel periodo di vigenza del suddetto C.C.N.L. aveva diritto al giusto calcolo del trattamento di quiescenza in base a tali parametri;
che l'amministrazione comunale, datore di lavoro, a tal fine, non aveva mai trasmesso all'INPS i dati aggiornati sulla base della Tabella D allegata al C.C.N.L.
Comparto Funzioni Locali 2019-2021; che, in ragione di tale omissione la medesima percepiva un rateo pensionistico non aggiornato con gli ultimi adeguamenti stipendiali e, dunque inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, oltre che un T.F.S. inferiore;
che pertanto chiedeva invano l'aggiornamento/riliquidazione del proprio trattamento pensionistico e del T.F.S. in funzione della propria categoria D5, sulla base degli incrementi tabellari da ultimo riconosciuti;
che tale condotta aveva determinato un grave danno, con conseguente difficoltà a soddisfare i bisogni della vita quotidiana per sé e per la propria famiglia.
Si costituiva la società convenuta contestando gli avversi assunti ed offrendo una differente rappresentazione, in fatto, della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'esito dello scadere del termine concesso alle parti per lo scambio di note ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
*** In via preliminare, occorre dare atto che con le note conclusive depositate il 17 settembre 2025 il procuratore di parte ricorrente ha precisato che, successivamente all'introduzione del ricorso, la ricorrente ha ricevuto la comunicazione dell'avvenuto aggiornamento dei dati pensionistici e la determinazione del credito, da parte dell'Inps.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la materia del contendere in ordine al punto 1 delle conclusioni del ricorso sia cessata essendo intervenuto l'aggiornamento richiesto.
Tuttavia, considerate le ulteriori domande e la necessità di valutare il merito della questione, anche per ogni opportuna decisione per la determinazione sulle spese, occorre rilevare quanto segue.
Nella specie è incontestato che in applicazione del recente rinnovo contrattuale la ricorrente avesse diritto alla riliquidazione del trattamento di pensione e del tfs in ragione degli incrementi stipendiali spettanti alla data di cessazione dal servizio.
Viceversa, risulta oggetto del contendere la legittimità della condotta del che CP_1
ometteva di attivarsi per l'aggiornamento - riliquidazione del trattamento in parola, effettuando le dovute comunicazioni nei confronti dell'Inps. Sul punto il CP_1
si è difeso allegando che la ditta cui era stato devoluto il servizio di consulenza,
[...]
aveva chiarito di non aver potuto inviare la richiesta perché risultava aperta Tes_1
la pratica di anticipo di TFS con contratto di cessione presso un istituto di credito, con la conseguenza che prima del gennaio 2025 la ricorrente non avrebbe potuto maturare tale credito.
Tale assunto risulta totalmente sguarnito di prova non essendo stata offerta alcuna dimostrazione né dell'anticipo del TFS versato alla ricorrente, né delle ragioni che procrastinavano al 2025 la liquidazione dell'importo, non essendo in tal senso sufficienti i richiami alle circolari inps contenuti nella memoria e non essendo stata dimostrata la trasmissione da parte del datore del modello di richiesta di riliquidazione all'inps.
Di conseguenza, la condotta omissiva del non appare giustificabile e sotto tale CP_1
profilo sussiste il ritardo nell'adempimento del CP_1 Tuttavia, non sussistono i presupposti per dar luogo al risarcimento del danno non essendo stata offerta alcuna prova del pregiudizio patito a seguito del ritardo (in assenza della prova delle retribuzioni percepite nel corso del rapporto, dell'importo della pensione e del tfs spettante e di quanto liquidato in minor misura etc).
Per tali ragioni la domanda risarcitoria non può esser accolta.
Le spese di lite considerato il parziale accoglimento possono esser compensate per metà, la residua parte è posta a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al punto 1 delle conclusioni del ricorso,
- rigetta per il resto il ricorso,
- condanna il al pagamento in favore del procuratore antistatario Controparte_1
di parte ricorrente della metà delle spese di lite che liquida in tale misura in € 1890,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.
- compensa la residua parte delle spese di lite.
Brindisi, 15.10.2025
Il Giudice
RI UZ
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 4934/2023
Il Giudice RI UZ, all'esito dello scadere del termine concesso per lo scambio di note ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to CANIGLIA CARLO Parte_1
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to MARTINA NADIA Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 14/12/2023 e regolarmente notificato, la ricorrente in epigrafe emarginata, , ha convenuto il Parte_1 [...]
davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le CP_1
seguenti conclusioni: “ condannare l'amministrazione resistente, Controparte_1
in persona del sindaco pro tempore, a comunicare all'INPS l'adeguamento stipendiale;
2) condannare -in ogni caso- l'Amministrazione comunale resistente a risarcire alla ricorrente il danno subito, nella misura adeguata al pregiudizio subito, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi del 4° comma dell'art. 1284
c.c., per lo meno dal momento della prima messa in mora e fino all'effettivo adempimento;
3) condannare l'amministrazione resistente, altresì, a corrispondere ai ricorrenti una somma a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento della pensione effettivamente maturata alla data della messa in quiescenza, e ad una penale giornaliera per il ritardo nella esecuzione dell'obbligo di comunicare i dati aggiornati all'INPS, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; 4) condannare l'amministrazione comunale resistente al pagamento di spese e competenze di lite, oltre spese forfettarie,
IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
In particolare, la ricorrente allegava di esser stata dipendente del Controparte_1
con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo, inquadrata nella Categoria D5,
e di esser in quiescenza, a far data dall'01.12.2022; che in data 16.11.2022 era stato sottoscritto il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, con decorrenza 01.01.2019, che prevedeva, nelle Tabelle D ed E, incrementi retributivi che, andavano ad aumentare la base stipendiale su cui calcolare il rateo pensionistico e il
TFS; che la stessa poiché risultava ancora in servizio nel periodo di vigenza del suddetto C.C.N.L. aveva diritto al giusto calcolo del trattamento di quiescenza in base a tali parametri;
che l'amministrazione comunale, datore di lavoro, a tal fine, non aveva mai trasmesso all'INPS i dati aggiornati sulla base della Tabella D allegata al C.C.N.L.
Comparto Funzioni Locali 2019-2021; che, in ragione di tale omissione la medesima percepiva un rateo pensionistico non aggiornato con gli ultimi adeguamenti stipendiali e, dunque inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, oltre che un T.F.S. inferiore;
che pertanto chiedeva invano l'aggiornamento/riliquidazione del proprio trattamento pensionistico e del T.F.S. in funzione della propria categoria D5, sulla base degli incrementi tabellari da ultimo riconosciuti;
che tale condotta aveva determinato un grave danno, con conseguente difficoltà a soddisfare i bisogni della vita quotidiana per sé e per la propria famiglia.
Si costituiva la società convenuta contestando gli avversi assunti ed offrendo una differente rappresentazione, in fatto, della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'esito dello scadere del termine concesso alle parti per lo scambio di note ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
*** In via preliminare, occorre dare atto che con le note conclusive depositate il 17 settembre 2025 il procuratore di parte ricorrente ha precisato che, successivamente all'introduzione del ricorso, la ricorrente ha ricevuto la comunicazione dell'avvenuto aggiornamento dei dati pensionistici e la determinazione del credito, da parte dell'Inps.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la materia del contendere in ordine al punto 1 delle conclusioni del ricorso sia cessata essendo intervenuto l'aggiornamento richiesto.
Tuttavia, considerate le ulteriori domande e la necessità di valutare il merito della questione, anche per ogni opportuna decisione per la determinazione sulle spese, occorre rilevare quanto segue.
Nella specie è incontestato che in applicazione del recente rinnovo contrattuale la ricorrente avesse diritto alla riliquidazione del trattamento di pensione e del tfs in ragione degli incrementi stipendiali spettanti alla data di cessazione dal servizio.
Viceversa, risulta oggetto del contendere la legittimità della condotta del che CP_1
ometteva di attivarsi per l'aggiornamento - riliquidazione del trattamento in parola, effettuando le dovute comunicazioni nei confronti dell'Inps. Sul punto il CP_1
si è difeso allegando che la ditta cui era stato devoluto il servizio di consulenza,
[...]
aveva chiarito di non aver potuto inviare la richiesta perché risultava aperta Tes_1
la pratica di anticipo di TFS con contratto di cessione presso un istituto di credito, con la conseguenza che prima del gennaio 2025 la ricorrente non avrebbe potuto maturare tale credito.
Tale assunto risulta totalmente sguarnito di prova non essendo stata offerta alcuna dimostrazione né dell'anticipo del TFS versato alla ricorrente, né delle ragioni che procrastinavano al 2025 la liquidazione dell'importo, non essendo in tal senso sufficienti i richiami alle circolari inps contenuti nella memoria e non essendo stata dimostrata la trasmissione da parte del datore del modello di richiesta di riliquidazione all'inps.
Di conseguenza, la condotta omissiva del non appare giustificabile e sotto tale CP_1
profilo sussiste il ritardo nell'adempimento del CP_1 Tuttavia, non sussistono i presupposti per dar luogo al risarcimento del danno non essendo stata offerta alcuna prova del pregiudizio patito a seguito del ritardo (in assenza della prova delle retribuzioni percepite nel corso del rapporto, dell'importo della pensione e del tfs spettante e di quanto liquidato in minor misura etc).
Per tali ragioni la domanda risarcitoria non può esser accolta.
Le spese di lite considerato il parziale accoglimento possono esser compensate per metà, la residua parte è posta a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al punto 1 delle conclusioni del ricorso,
- rigetta per il resto il ricorso,
- condanna il al pagamento in favore del procuratore antistatario Controparte_1
di parte ricorrente della metà delle spese di lite che liquida in tale misura in € 1890,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.
- compensa la residua parte delle spese di lite.
Brindisi, 15.10.2025
Il Giudice
RI UZ