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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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- 1. Quando il “coobbligato” diventa fideiussore:Tribunale di Ivrea nega la provvisoriaesecutorietà ad un decreto ingiuntivo.Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 24 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 466/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 2.3.2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Parte_1 cessionaria del credito vantato da , con sede in Milano al Corso Vittorio CP_1
Emanuele II, n. 24-28, C.F. iscritta al n. 35368.0 dell'elenco delle P.IVA_1 società veicolo tenuto da ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Parte_2
del 30.04.2014, e per essa, quale mandataria, con Parte_2 Parte_3 sede legale in Milano Via Larga n. 31, C.F. , giusta procura notarile rep. P.IVA_2
10370/6116 racc., registrata a Milano il 31.5.2019, in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Graziani e Andrea
Lombardi, con domicilio eletto presso i difensori, in Roma, Via Alcamo n. 14, appellante
E
, C.F. rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_2 C.F._1
Paolo Pasetto e Vittorio Pace, con domicilio eletto presso i difensori, in Verona,
Lungadige Campagnola n. 5, appellato e appellante incidentale condizionato con l'intervento di
1 (succursale italiana), P.I. in persona del legale CP_1 P.IVA_3 rapp.te pro-tempore, sig. con sede in Roma, Via Andrea Millevoi, Controparte_3
10, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Graziani e Andrea Lombardi, con domicilio eletto presso i difensori, in Roma, Via Alcamo n. 14 interveniente avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 198/2023, pubblicata il 31.1.2023 a definizione del procedimento n. 5115/2021 R.G. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1171/2021, n. 2068/2021 R.G., emesso il
10.4.2021 su ricorso di incorporante per fusione transfrontaliera CP_1 [...]
già recante l'ingiunzione a CP_4 Controparte_5 carico di e di pagamento dell'importo capitale di € Controparte_2 Parte_4
10.513,30, oltre interessi ed oltre spese del procedimento monitorio;
causa trattenuta in decisione con decorrenza dal 24.1.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ e per essa Parte_1 Parte_3
:
[...]
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della sentenza n. 198/2023 emessa dal Tribunale Civile di Verona in data
31.1.2023, rigettare l'opposizione proposta dal sig. in quanto Controparte_2 infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio e con condanna del sig. a restituire Controparte_2 quanto versato dalla soc. in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado”;
➢ conclusioni di parte appellata [ ]: Controparte_2
“
1. In via principale: rigettare l'appello perché inammissibile-improcedibile e/o infondato e confermare integralmente la Sentenza;
dichiarare inammissibile/infondato l'intervento di 2. in via subordinata: CP_1 accogliere l'impugnazione incidentale condizionata della Sentenza e – in riforma della
Sentenza – pronunciare quanto segue: accertare l'inammissibilità della domanda svolta in primo grado da per mancanza di una procura alle liti e/o CP_1
l'improcedibilità della stessa per il mancato esperimento di un valido tentativo di mediazione;
per l'effetto, revocare/annullare/dichiarare nullo il Decreto e respingere ogni domanda nei confronti di 3. In ogni caso: vittoria di spese e compensi CP_2
2 di lite del giudizio di appello - aumentati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014 - oltre spese generali 15%, CPA e IVA”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. depositato al Tribunale di Verona, la succursale italiana di (società incorporante per fusione CP_1 transfrontaliera , premesso: a) di aver concesso a Controparte_4 Parte_4
(cliente) e a (coobbligato) un finanziamento di € 19.940,40, Controparte_2 comprensivo dei relativi costi, per l'acquisto di un'autovettura Opel Corsa;
b) che l'importo erogato doveva essere restituito in 60 rate di € 332,34 ciascuna con scadenza fissa e consecutiva al 14 di ogni mese;
c) che i debitori a partire dalla scadenza del 14.11.2019 non avevano però più provveduto al versamento delle rate e che pertanto li aveva dichiarati decaduti dal beneficio del termine con lett. racc. del
18.5.2020; d) che il credito di € 10.513,30, al netto degli interessi non maturati successivi alla decadenza, doveva ritenersi certo, liquido ed esigibile, chiedeva emettersi nei confronti di entrambi ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per la somma di € 10.513,30, oltre agli interessi convenzionali ex art. 12 del contratto di finanziamento, spese ed accessori di legge.
2. Il Tribunale di Verona accoglieva il ricorso emettendo, il 10.4.2021, nei confronti di entrambi i soggetti richiesti il decreto ingiuntivo n. 1171/2021, n. 2068/2021 R.G., per l'importo capitale di € 10.513,30, oltre interessi convenzionali e spese del monitorio.
3. Avverso l'ingiunzione di pagamento proponeva opposizione il solo CP_2
, contestando di dover pagare alcunché a sia in quanto
[...] CP_1 soggetto in realtà estraneo al finanziamento, non avendo personalmente ricevuto alcuna somma di denaro dalla finanziaria ricorrente, erogata al solo Parte_4 mediante versamento alla concessionaria convenzionata in funzione dell'acquisto dell'autovettura Opel Corsa targata FK076EA, sia comunque perché la clausola azionata nei suoi confronti (art. 4 del contratto di finanziamento n. 525892:
“Obbligazioni del Coobbligato. Con la sottoscrizione della Richiesta di Finanziamento il Coobbligato assume in solido con il cliente l'obbligo per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal Contratto”) doveva ritenersi nulla per radicale mancanza di causa, atteso che il contratto non realizzava nei suoi confronti alcun interesse meritevole di tutela. In subordine, per il caso in cui la propria obbligazione fosse stata ritenuta esistente come obbligazione fideiussoria, eccepiva la decadenza
3 dall'azione ex art. 1957 c.c.: aveva infatti risolto il contratto di CP_1 finanziamento con raccomandata R/R del 18.5.2020, ma non aveva nei successivi sei mesi tempestivamente proposto le sue istanze contro il debitore e quindi con diligenza continuate, avendo depositato il ricorso per ingiunzione solo il 12.3.2021.
Contestava, ancora, che non aveva fornito in causa la prova dell'invio della CP_1 conferma scritta dell'accettazione del contratto. Chiedeva infine di essere autorizzato a chiamare in causa per essere dallo stesso manlevato di quanto fosse Parte_4 stato eventualmente costretto a pagare alla ricorrente, anche in considerazione del comportamento gravemente colposo da questi tenuto col vendere la vettura a terzi senza fargliene avvertimento e senza saldare il debito maturato verso la finanziaria, esponendolo per l'effetto all'iniziativa recuperatoria della finanziatrice. Concludeva, dunque, chiedendo: “In via preliminare: autorizzare la chiamata in causa di Pt_4
.
2. In via preliminare: non concedere l'esecuzione provvisoria del decreto. 3.
[...]
In via principale: rigettare ogni domanda e/o istanza avversaria, accertando e dichiarando, in ragione anche delle eccezioni di nullità e/o decadenza sollevate, che il Credito invocato dall'Opposta verso l'Opponente è inesistente/infondato e che, pertanto, nulla è dovuto da a per l'effetto, dichiarare nullo, CP_2 CP_1 inefficace, annullare e/o revocare il Decreto.
4. In via subordinata: condannare Pt_4
– a titolo di regresso (art. 1299 c.c. o artt. 1950-1953 c.c.) e/o di surroga
[...]
(art. 1203 n. 3 c.c. o art. 1949 c.c.) – a manlevare, ristorare, tenere sollevato e indenne da tutti gli importi che sia eventualmente condannato a pagare a CP_2 CP_1
e da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'eventuale accoglimento
[...] delle domande di ”. CP_1
4. (succursale italiana) si costituiva con comparsa di risposta CP_1 depositata il 29.11.2021, negando che la contestata disposizione negoziale potesse considerarsi “nulla”, e questo in quanto un contratto, e/o un'obbligazione, può ritenersi nulla soltanto quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e/o al buon costume, ma nessuna di tali ipotesi ricorreva effettivamente nella fattispecie, essendosi il con la sottoscrizione del contratto di finanziamento, CP_2 semplicemente impegnato in solido con il a restituire a la Pt_4 CP_1 somma finanziata per l'acquisto di una vettura e la circostanza che questa (per comune accordo tra gli obbligati) fosse stata formalmente intestata a quest'ultimo non rendeva certamente illegittima e/o nulla l'obbligazione assunta dall'opponente.
Avendo il approvato specificatamente l'art. 4) delle condizioni generali di CP_2 contratto, assumendo in tal modo in solido con il cliente ( ) l'obbligo del Pt_4
4 puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, trovavano necessaria applicazione le disposizioni relative alle obbligazioni solidali previste dagli artt. 1292 e ss. c.c.; quanto al rilievo che la vettura fosse stata intestata al solo e che il (dichiaratamente) non avesse alcun interesse concreto Pt_4 CP_2 all'operazione di finanziamento, non ne conseguiva per ciò stesso la nullità dell'operazione, e/o un arricchimento ingiustificato, e/o uno spostamento patrimoniale ingiustificabile, ma solo, ricorrendone i presupposti, l'obbligo del primo di rimborsare al secondo quanto questi fosse stato costretto a pagare a CP_1 in qualità di condebitore, essendo espressamente previsto dal codice civile che
[...] un'obbligazione solidale possa essere contratta nell'esclusivo interesse di una parte
(arg. ex art. 1298 c.c., per cui, nei rapporti interni, “l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuni di essi”). Contestava anche l'eccezione subordinata di decadenza ex art. 1957 c.c., evidenziando che il non era garante/fideiussore delle obbligazioni assunte dal CP_2
, ma anch'egli debitore (principale), tenuto in via diretta, e non a titolo di Pt_4 garanzia, nei confronti di essendosi assunto, in solido con il cliente, CP_1
l'obbligo del puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, donde l'applicazione della normativa relativa alle obbligazioni solidali e non quella relativa alle fideiussioni. Essendo l'opponente obbligato in solido con il cliente, , Parte_4 non può ritenersi decaduta dalla possibilità di agire nei confronti CP_1 dell'opponente. Negava, infine, di non aver fornito la prova dell'invio della conferma scritta dell'accettazione del contratto. Il contratto, infatti, aveva avuto certa esecuzione mediante l'erogazione della provvista mutuata al concessionario convenzionato (circostanza, questa, pacifica e non contestata). Risultava, inoltre, su base documentale che entrambi i sottoscrittori avevano ricevuto copia del contratto, fatto che confermava la piena conoscenza dell'accettazione della proposta da parte della banca, la quale aveva in ogni caso azionato la propria pretesa proprio su quel contratto, prodotto in causa.
5. Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice, ritenuto che l'opponente avesse in realtà assunto un'obbligazione di garanzia – non contemplando il nostro ordinamento la figura del coobbligato quale soggetto che, pur non essendo parte del contratto principale, né garante, sarebbe tuttavia responsabile in solido dell'adempimento dell'obbligazione della parte contrattuale – e che la pretesa creditoria della banca fosse stata tardivamente esercitata in sede giudiziale, donde la decadenza di cui
5 all'art. 1957 c.c., revocava il provvedimento monitorio nei confronti dell'opponente e condannava al pagamento delle spese di lite. Controparte_2 CP_1
6. Ha proposto appello e per essa la mandataria Parte_1 Parte_3
quale cessionaria del credito litigioso oggetto di causa, sulla base di un unico
[...] motivo con il quale ha contestato la ricostruzione esegetica fatta dal primo giudice relativamente alle figure del coobbligato e del garante, ribadendo l'autonomia della prima e la conseguente inapplicabilità alla fattispecie in esame della previsione decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., chiedendo, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Si è costituito nel secondo grado l'opponente contestando, in Controparte_2 via preliminare, la legittimazione (sostanziale e processuale) di per non Parte_1 aver adeguatamente provato di aver acquistato il credito oggetto di causa, e nel merito, l'interpretazione data dall'appellante, evidenziando che alla luce di un'interpretazione sistematica del Contratto, il fatto che la Clausola (art. 4) impieghi il termine di coobbligato, e non quello di garante e/o fideiussore, non significa che quella assunta dal non fosse un'obbligazione di garanzia;
peraltro, se non vi CP_2 fosse differenza sostanziale tra “cliente” e “coobbligato” non avrebbe avuto alcun senso introdurre una disposizione specifica per quest'ultimo, bastando, per entrambi i sottoscrittori, quanto previsto dall'art. 3, disciplinante gli “obblighi del cliente”. Ha quindi riproposto le contestazioni svolte in primo grado, rimaste assorbite, e in via di appello incidentale condizionato, per il caso di accoglimento dell'appello principale, ha dedotto: i) la nullità del decreto ingiuntivo per inammissibilità del ricorso, non essendo i difensori-procuratori della banca legittimamente investiti della difesa sulla base di una procura valida ed efficace;
ii) l'improcedibilità della domanda di CP_1 essendo mancato l'esperimento di una valida mediazione in violazione di quanto
[...] previsto dagli artt. 5, co. 1 e 1 bis, e 8, co. 1, D.L.gs n. 28/2010.
8. A fronte di quanto dedotto in via di appello incidentale condizionato dall'opponente interveniva in causa depositando (il 19.7.2023) CP_1 comparsa di intervento volontario con la quale dichiarava di intervenire “nel corrente giudizio di appello al solo fine di ratificare e convalidare, come in effetti ratifica e convalida, tutti gli atti di natura sostanziale e processuale compiuti dagli avv.ti
Umberto Graziani ed Andrea Lombardi quali procuratori della in forza CP_1 Per_ della procura speciale alle liti per atto Notaio del 29.7.2006 rep. 323915 e, precisamente, ricorso per decreto ingiuntivo depositato dinanzi al Tribunale Civile di
Verona nei confronti del sig. ed (d.i. n. 1171/2021 – Controparte_2 Parte_4
6 RG 2068/2021) e comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione avverso il suddetto decreto proposto dal sig. dinanzi al Controparte_2
Tribunale Civile di Verona (RG 5115/2021) depositata in pct il 19.7.2023”.
9. Fissata davanti all'istruttore l'udienza di rimessione della causa al collegio con previsione di trattazione cartolare, le parti hanno depositato le note contenenti le conclusioni come sopra trascritte e quindi gli scritti conclusivi. La causa è stata di seguito rimessa al collegio e quindi decisa nella camera di consiglio sotto indicata nei termini di seguito esposti, assorbita ogni diversa questione.
II
Ragioni della decisione.
10. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di titolarità in capo alla appellante del credito oggetto di causa, e conseguentemente Parte_1 della sua legittimazione alla proposizione del gravame.
Assume nello specifico l'opponente-appellato che la società appellante non avrebbe fornito una prova adeguata della propria posizione creditoria, non essendovi evidenza del fatto che il credito di oggetto di causa sia effettivamente CP_1 CP_1 ricompreso tra quelli acquistati in blocco da dalla predetta Parte_1 originaria creditrice.
L'eccezione è infondata.
La documentazione agli atti (v. estratto della G.U. n. 120 del 13.10.2022, pag. 13, e contratto di cessione [in blocco] del credito, prodotto in allegato all'atto d'appello e poi nuovamente, con l'elenco completo dei crediti ceduti, in allegato alla nota sostitutiva della partecipazione alla prima udienza di comparizione del 20.7.2023) attesta invero in termini di adeguata certezza probatoria che il credito di cui si tratta, originariamente vantato ed esercitato da talian Branch) verso Controparte_1
(ed ), è stato effettivamente ceduto all'attuale Controparte_2 Parte_4 appellante, in forza dell'allegato contratto di cessione in Parte_1 blocco. Nello specifico depongono in questo senso:
a) il chiaro contenuto dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
(“Per effetto della cessione effettuata, la Cessionaria ha acquistato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione un insieme di crediti pecuniari individuabili in blocco costituito da ogni e qualsiasi credito pecuniario a qualsiasi titolo vantato da tale Cedente derivante dai, ed in relazione ai, finanziamenti che alla o alla diversa data ivi indicata soddisfacevano Parte_5 cumulativamente i seguenti criteri: a) Tutti i debiti per i quali è entrata in vigore la
7 clausola risolutiva;
b) Ogni Debito ha più di 5 rate in sospeso;
c) I debiti ceduti si riferiscono a contratti di locazione e vendita al dettaglio. Ai fini del presente avviso e della presente informativa, per “Crediti” si intenderanno tutti i crediti oggetto di cessione da parte del Cedente alla Cessionaria come sopra indicato, e per “Credito”, ciascuno di essi. A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono, con effetti economici
a partire dalla Data di Efficacia Economica, ogni importo dovuto per capitale, interessi, anche di mora, commissioni, penali, danni, indennizzi, rimborso delle spese, anche legali e giudiziarie, sostenute in relazione al recupero dei Crediti, e ogni altra somma o importo dovuto in relazione ai finanziamenti. Ai sensi del Contratto di
Cessione sono altresì trasferiti alla Cessionaria, ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dalla Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie, reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti. Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti tutti gli accessori a essi relativi, nonché, nei limiti consentiti dalla legge, ogni altro diritto e azione spettanti ai Cedenti ai sensi di legge o di contratto pertinenti ai relativi finanziamenti, e tutte le ipoteche e altre garanzie”), che nel precisare le caratteristiche dei crediti ceduti (tutti quelli appartenenti alla cedente CP_1 conformi alle indicazioni), indica parametri di riferimento che consentono di ritenere il credito di cui si tratta certamente ricompreso nel perimetro della cessione: come si ricava dalla lettera raccomandata del 18.5.2020, aveva infatti esercitato CP_1 la facoltà di risoluzione espressa dal contratto di finanziamento a causa in dipendenza dell'inadempimento degli obbligati al pagamento delle rate;
le rate impagate alla data della risoluzione era superiore a cinque;
il contratto di finanziamento faceva riferimento quale sottostante ad una vendita al dettaglio;
b) la presenza nell'elenco dei rapporti ceduti allegato al contratto di cessione del codice di riferimento del contratto: n. 525892, presente sia sul pertinente estratto conto, che sulla lettera di risoluzione;
c) la formale presa di posizione della cedente che nell'atto di CP_1 intervento spiegato in questo secondo grado al fine di ratificare, se necessario,
l'operato dei legali che l'avevano assistita in primo grado, ha dato atto della avvenuta cessione del credito di cui si tratta proprio alla appellante Parte_1
E' appena il caso di aggiungere che non vi è alcuna contraddittorietà nell'indicazione dell'ammontare del credito presente nell'elenco di crediti ceduti (€ 9.902,91), essendo proprio questo l'ammontare della sorte capitale rimasta inesatta, e quindi ancora in essere/momentaneamente sospesa [“currently outstanding”] alla data del
8 18.5.2020 di esercizio della facoltà di risoluzione del contratto di finanziamento (cfr. la richiamata lettera racc. R/R del 18.5.2020 e l'estratto conto di del CP_1
15.10.2020).
11. Nel merito l'appello è affidato ad un unico motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza che ha ritenuto di qualificare l'obbligazione assunta dal sig. Controparte_2 alla stregua di una fideiussione applicando la relativa disciplina ed, in particolare, la norma di cui all'art. 1957 c.c. – Violazione delle norme in materia di interpretazione del contratto” – con il quale la società appellante rinnova la contestazione della tesi per cui l'obbligazione assunta dal (che aveva sottoscritto il contratto di CP_2 finanziamento in veste di coobbligato) dovesse essere assimilata a quella del fideiussore. L'erroneo convincimento del giudice sarebbe in particolare conseguito: i) alla violazione dei criteri di interpretazione soggettiva del contratto diretti all'accertamento della effettiva volontà delle parti, nonché del criterio di interpretazione secondo il tenore letterale del contratto;
ii) all'erronea qualificazione del rapporto giuridico instaurato tra le parti, avendo escluso che il fosse parte CP_2 del contratto di finanziamento. Risulterebbe nello specifico trascurato il dato che il contratto ha esplicitamente indicato un coobbligato (il appunto) per rafforzare CP_2 la garanzia della IA erogante il prestito circa la restituzione della somma finanziata, perché, secondo la nozione di solidarietà di cui all'art. 1292 c.c., il creditore può pretendere l'adempimento della prestazione dall'uno o dall'altro condebitore senza che rilevi che la somma finanziata sia stata richiesta nell'interesse di uno solo dei coobbligati. L'interpretazione seguita dal giudice, oltre ad essere contraria al dato letterale della clausola contrattuale censurata (art. 4), risulterebbe poi in contrasto con l'art. 1937 c.c., per cui la volontà di prestare fideiussione dev'essere espressa e manifestata in modo inequivocabile, fatto che nella specie non ricorrerebbe, posto che il aveva chiaramente manifestato la volontà di CP_2 coobbligarsi alla restituzione del finanziamento concesso da ad CP_1 Pt_4
, mentre non aveva affatto espresso la volontà di costituirsi fideiussore. Sulla
[...] base di tali premesse ha chiesto che la Corte, in totale riforma della sentenza, ritenuta l'insussistenza della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., in quanto norma non applicabile al contratto de quo, rigetti l'opposizione e confermi il decreto ingiuntivo opposto.
12. E' opportuno ricordare che il giudice di primo grado ha fondato la decisione sul presupposto che in ambito contrattuale non si può che essere o parte o garante e che nella specie non risulterebbe che l'opponente sia stato parte del contratto di
9 finanziamento in qualità di (co)richiedente, né tantomeno di (co)beneficiario della somma erogata e quindi impiegata per l'acquisto dell'autovettura, non potendo, pertanto, che essere, in questa prospettiva binaria, un garante, con conseguente applicazione della disciplina della fideiussione.
Questa, nello specifico, la motivazione rilevante della sentenza impugnata: “(omissis)
IV.a invero, quanto all'applicabilità al caso di specie della citata disposizione codicistica, le contestazioni mosse al riguardo della banca opposta si incentrano sostanzialmente nella natura di mero coobbligato e non di vero e proprio fideiussore/garante in senso tecnico dell'opponente; - ora, in linea generale, il nostro ordinamento non contempla espressamente la figura del coobbligato, quale soggetto che, pur non essendo parte del contratto principale, né garante, sarebbe tuttavia responsabile in solido dell'adempimento dell'obbligazione della parte contrattuale;
a ben vedere, infatti, la solidarietà passiva con la relativa presunzione di cui all'art.
1294 c.c. può trovare la sua fonte diretta nella legge (cfr. l'art. 2291 c.c.), nell'atto illecito (cfr. l'art. 2055 c.c.), ovvero in apposito contratto;
inoltre, la fonte dell'obbligazione solidale può essere la stessa per i vari soggetti condebitori (si vedano, ad esempio, i contratti a prestazioni corrispettive, laddove una delle parti abbia natura plurisoggettiva), ovvero trovare titolo in un atto diverso rispetto a quello in cui sorge l'obbligazione principale (con la presenza, quindi, di titoli diversi in forza dei quali ciascuno dei debitori risponde in solido, come nel caso della fideiussione, che è contratto diverso da quello principale cui la stessa inerisce, ancorché ad esso collegato dal vincolo di accessorietà); quanto sopra con l'opportuna precisazione che, ai fini di tale distinzione (obbligo solidale per unicità o diversità di titolo), è del tutto indifferente che l'obbligazione assunta dal garante sia formalizzata in un atto diverso rispetto a quello principale, ovvero nell'ambito del medesimo contesto documentale
e cioè in un documento sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti e rappresentativo dei due contratti distinti;
in buona sostanza, in ambito contrattuale, o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché, di riflesso, contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, ossia responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo, mentre non è prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex se, consistente in un soggetto che, pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti del contratto, assumerebbe tuttavia, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui, ricorrendo necessariamente in tale caso la figura tipica della fideiussione, con
10 conseguente applicazione della relativa disciplina;
- ciò premesso in generale, nel caso in esame non emerge che l'opponente sia stato parte del contratto di CP_2 finanziamento in qualità di (co)richiedente e tanto meno di (co)beneficiario degli importi erogati ed impiegati per l'acquisto dell'autovettura, non potendo che essere garante/fideiussore, con scaturente applicazione della relativa disciplina, non risultante nella fattispecie concreta derogata da diversa volontà pattizia;
d'altra parte la natura di debitore solidale del coobbligato è perfettamente compatibile con l'istituto della fideiussione, posto che il fideiussore, ove non diversamente previsto, è obbligato in solido con il debitore principale, giusta il disposto dell'art. 1944, comma 1, c.c., rimanendo ininfluente la circostanza che la garanzia sia stata prestata nell'ambito della stessa richiesta di finanziamento;
IV.b. tanto premesso in punto qualificazione giuridica, all'obbligazione assunta dall'opponente è senz'altro applicabile la disciplina prevista in tema di fideiussione, tra cui l'art. 1957 c.c., a mente del quale il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere
l'adempimento dal fideiussore;
- peraltro, per consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'istanza del creditore verso il debitore principale deve essere necessariamente giudiziale, ossia concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale volto ad ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità
a sortire il risultato sperato;
per di più il creditore non solo deve proporre le sue istanze contro il debitore principale, ma le deve altresì coltivare con diligenza;
- nel caso sub iudice il contratto è stato pacificamente stipulato l'1.06.2017 per la durata di 60 mesi ed è stato risolto il 18.05.2020, mentre il decreto ingiuntivo è stato emesso il 10.04.2021 e notificato l'11.05.2021; neppure è stato specificamente contestato che nessuna iniziativa giudiziale è stata tempestivamente promossa contro il debitore principale;
ne discende, pertanto, che la banca è decaduta da ogni diritto verso il fideiussore attuale opponente , rispetto al quale il decreto ingiuntivo Controparte_2 va revocato”.
13. La decisione è corretta a va confermata.
14. La questione centrale della controversia attiene alla natura dell'obbligazione assunta dall'opponente ( ) stipulando il contratto di finanziamento al Controparte_2 consumo in atti.
Ad avviso dell'attore l'impegno che lo stesso aveva assunto l'1.6.2017 con la sottoscrizione del contratto dovrebbe essere ritenuto alternativamente: “nullo” per
11 difetto di causa – essendo rimasto in realtà estraneo, sia all'operazione di prestito, di cui non avrebbe beneficiato neppure in parte, sia alla sottostante compravendita al dettaglio dell'autovettura il cui acquisto quel prestito era finalizzato a finanziare – ovvero, in via subordinata, ponendosi in una diversa prospettiva, valido quale assunzione della garanzia della restituzione del finanziamento da parte del richiedente, ed effettivo destinatario dell'erogazione finanziaria, , con Parte_4 conseguente applicazione della disciplina codicistica in materia di fideiussione, ed in particolare, per quanto interessa, dell'art. 1957 c.c. in punto di decadenza dell'azione del creditore verso il fideiussore.
All'opposto, la IA (originariamente Controparte_5 quindi poi fusasi per incorporazione transfrontaliera in Controparte_4 CP_1
deduce trattarsi di una coobbligazione, e non di una fideiussione. Tale
[...] espressione, seppure non trovi autonoma rispondenza in alcun istituto previsto dal codice civile, andrebbe riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292
e ss. c.c., risultando in tal senso dirimenti, non solo la duplice sottoscrizione apposta dall'opponente come coobbligato, ma anche il fatto che il testo contrattuale faccia più volte riferimento a tale figura. L'opponente sarebbe, quindi, debitore in solido verso la banca, ma non garante in senso tecnico. Da qui l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c., che sanziona con la decadenza l'inerzia del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, trattandosi di una norma eccezionale applicabile alla sola fideiussione e non richiamata dagli art. 1292 e ss.
15. Così inquadrate le posizioni delle parti, giova premettere che il nostro ordinamento conosce la figura del fideiussore quale soggetto che garantisce l'adempimento di un debito altrui. Non è invece specificamente prevista la figura del
“coobbligato”, e cioè del soggetto che – seguendo l'impostazione difensiva della banca – pur non essendo parte del contratto principale (inteso quale richiedente la prestazione tipica), né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazioni della parte contrattuale.
Ora, è noto che la tematica delle obbligazioni in solido è disciplinata in generale nel libro quarto del Codice Civile (artt. 1292 e ss. c.c.).
La solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione, che si presume ex lege in presenza di una pluralità di debitori (art. 1294 c.c.) può trovare fonte direttamente nella legge
(così, ad es., nel caso del socio della s.n.c. rispetto ai debiti sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c.), in un atto illecito (si pensi all'ipotesi di cui all'art. 2055 c.c. in caso di
12 concorso di più soggetti nell'illecito extracontrattuale), ovvero in un apposito titolo contrattuale (come sarebbe nella specie secondo la tesi della parte bancaria).
La fonte dell'obbligazione solidale può essere la stessa per i vari soggetti condebitori, ovvero trovare titolo in un atto diverso rispetto a quello da cui sorge l'obbligazione principale.
Il primo caso ricorre, ad es., nei contratti a prestazioni corrispettive, laddove una delle parti abbia natura plurisoggettiva. Se più soggetti acquistano in comproprietà un bene, ciascuno di loro, in quanto parte del contratto, sarà solidalmente tenuto al pagamento dell'intero prezzo nei confronti del venditore. All'opposto, in caso di pluralità di venditori (comproprietari che vendono il bene comune) le relative obbligazioni saranno a carico di ciascuno di essi in solido (es. obblighi di consegna, responsabilità per vizi o per evizione ecc.).
Il secondo caso, invece, è caratterizzato dalla presenza di titoli diversi in forza dei quali ciascuno dei debitori risponde in solido. Si pensi al caso, ricorrente, del padre che garantisce nei confronti del locatore il pagamento del canone di locazione da parte del figlio (parte del contratto di locazione). In tal caso, il padre sarà tenuto in solido con il figlio in forza della fideiussione fornita, tale essendo il contratto con cui un soggetto terzo rispetto al contratto principale garantisce l'obbligazione assunta da altri. D'altra parte è noto che la fideiussione è un contratto diverso da quello principale cui la stessa inerisce, ancorché ad essa collegato con nesso di accessorietà; ovviamente, ai fini di tale distinzione (obbligo solidale per unicità o diversità di titolo)
è del tutto indifferente che l'obbligazione assunta dal garante sia formalizzata in un atto diverso rispetto a quello principale, ovvero nell'ambito del medesimo contesto documentale, e cioè in un documento che pure sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti sia rappresentativo di due contratti distinti.
In sostanza, in ambito contrattuale, o si è parte – e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali, nonché la contitolarità degli effetti favorevoli del contratto – o si è fideiussori, e cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non
è invece prevista dall'ordinamento la qualità ex se di coobbligato volontario, di soggetto, cioè, che pur non essendo parte di un contratto (nella specie quello di finanziamento), e quindi non essendo titolare degli effetti tipici di esso (l'erogazione, ovvero la messa a disposizione, della provvista finanziaria mutuata), assume tuttavia l'obbligo di garantire l'adempimento altrui senza però assumere la qualità di fideiussore.
13 In tal caso, infatti, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina, non esistendo altri negozi tipici a cui sia riconducibile l'assunzione della garanzia di adempimento di un'obbligazione altrui (e nella specie l'obbligazione di restituzione del finanziamento era senz'altro altrui, poiché il non era mutuatario, essendolo il solo , CP_2 Parte_4 espressamente qualificato come “richiedente” e sul cui conto corrente era stato previsto che venissero addebitate le rate del finanziamento).
Il “tertium genus” a cui sembra alludere la difesa della ricorrente, e quindi, ora, della appellante non trova in realtà alcuna conferma nel dettato legislativo, Parte_1 né può immaginarsi una diversa figura, ibrida tra la parte e il garante, e quindi, avuto riguardo al caso in esame, tra mutuatario e fideiussore: invero, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante.
In altri termini, “coobbligato” significa che vi è solidarietà passiva tra le obbligazioni di più soggetti, ma il termine nulla dice sulla fonte dell'obbligazione, ossia sul titolo della stessa: anche il fideiussore è, infatti, un “coobbligato”, in quanto obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944, co. 1, c.c.); “coobbligato” non indica, pertanto, un negozio di garanzia, ma il vincolo esistente tra più obbligazioni.
Contrapponendo il “coobbligato” al “fideiussore”, la banca opera un confronto tra termini eterogenei: il primo qualifica la natura dell'obbligazione (solidale), mentre il secondo individua il negozio giuridico (fideiussione) da cui può discendere il vincolo della solidarietà passiva.
In definitiva, il termine “coobbligato” non è riferibile a un particolare negozio di garanzia, ma indica esclusivamente il rapporto di solidarietà passiva, che può senz'altro discendere dal negozio di fideiussione.
Il ragionamento non trova smentita neppure sulla base del rilievo che le garanzie personali possono anche assumere forma e sostanza atipiche. Se è invero senz'altro possibile che la parti deroghino alle norme disciplinanti la fideiussione, e addirittura creino una garanzia personale atipica, come nel caso della garanzia autonoma, tuttavia, affinché ciò avvenga non è certamente sufficiente chiamare il garante
“coobbligato”, poiché, come si è detto, il fideiussore è senz'altro un coobbligato.
Affinché la garanzia personale sia atipica è necessario che i contraenti deroghino alle norme che caratterizzano lo schema tipico, che è quello della fideiussione, e segnatamente, alle disposizioni degli artt. 1939, 1945, 1955, 1956 e 1957 c.c.
14 Nel caso di specie, però, il contratto non contiene alcuna deroga alla disciplina della fideiussione, né l'appellante – così come già in primo grado l'opposta – è stato in grado di indicare una singola clausola contrattuale con cui le parti, nel regolare la posizione del “coobbligato”, abbiano manifestato la volontà di derogare alle norme codicistiche che disciplinano la fideiussione, facendo perno esclusivamente sulla parola suddetta (“coobbligato”) e sulla contrapposizione – come si è detto errata – tra “coobbligato” e “fideiussore”. compie, quindi, un'inversione logica: anziché trarre dalla deroga della Parte_1 disciplina codicistica (deroga in concreto assente) la conclusione che il negozio di garanzia fosse atipico, afferma che il negozio fosse atipico e che perciò non trovino applicazione le norme del codice civile. Si deve invece affermare che non vi è stata alcuna errata interpretazione del contratto da parte del primo giudice, poiché il contratto non deroga in alcun modo allo schema tipico della garanzia personale, ossia della fideiussione, le cui norme non cessano di trovare applicazione perché CP_2
è stato indicato come “coobbligato”.
[...]
Quanto alla contestazione per cui il l'opponente non avrebbe mai manifestato l'espressa volontà di prestare fideiussione, è appena il caso di osservare come questi abbia invece certamente espresso la volontà di garantire l'obbligazione del richiedente il finanziamento, e cioè di . Parte_4
Peraltro, se così non fosse, l'alternativa sarebbe inevitabilmente solo quella che l'opponente non ha assunto alcuna obbligazione nei confronti della banca e che questa non ha pertanto alcun titolo di pretesa nei suoi confronti. Invero, la mancanza di una volontà espressa di prestare fideiussione non conduce a qualificare la garanzia come atipica (con l'asserita conseguenza che non troverebbero applicazione gli artt.
1936 c.c. e ss.), ma porta tout-court ad escludere che sia stata prestata una garanzia personale. Non esiste, infatti, una garanzia personale che possa essere assunta senza l'espressa volontà di chi la presta, ossia in violazione dell'art. 1936 c.c., che è norma di generale applicazione.
Non risulta, infine, in contraddizione con quanto qui rilevato la disposizione di cui all'art. 15 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, che va letto nel senso che oltre all'obbligazione personale di garanzia del soggetto designato come
“coobbligato”, la finanziaria possa pretendere, sia per rilasciare il finanziamento, che in corso di rapporto, la prestazione di altre garanzie.
In conclusione, escluso che il abbia assunto la posizione di mutuatario – non CP_2 avendo sottoscritto il contratto in qualità di co-richiedente, né avendo assunto la
15 posizione di co-beneficiario della somma finanziata, versata dalla IA direttamente alla concessionaria convenzionata ( che con nota diretta CP_6 ad Opel Bank S.p.a. dava atto di aver ricevuto la somma di € 13.650 oggetto del finanziamento in corrispettivo dell'acquisto della vettura Opel Corsa poi intestata al solo ) – la conseguenza può essere solo quella che il predetto, con la Parte_4 sottoscrizione del contratto sotto la dicitura “coobbligato”, abbia assunto un obbligazione fideiussoria, donde l'applicazione integrale dello statuto della fideiussione, non risultando prevista nel contratto alcuna deroga, tantomeno quella all'obbligo del creditore garantito di agire entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (ex art. 1957 c.c.).
Peraltro, che l'iniziativa assunta dalla IA ( sia stata CP_1 intempestiva costituisce dato pacifico in causa non avendo costituito oggetto di specifica impugnazione.
Va quindi confermata la statuizione di primo grado per cui la banca è decaduta da ogni diritto verso il fideiussore ( . Controparte_2
16. L'appello incidentale dell'opponente, siccome dichiaratamente proposto in via espressamente condizionata all'accoglimento di quello principale, resta assorbito.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante e per essa di e a Parte_1 Parte_3 favore dell'appellato, , con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. Controparte_2 mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento: da € 5.201 a € 26.000.
Nel rapporto tra e – intervenuta in adempimento di Controparte_2 CP_1 quanto previsto a suo carico nel contratto di cessione al solo fine di ratificare, se ciò fosse risultato necessario, la procura sulla base della quale la propria difesa aveva agito, dapprima in via monitoria, e quindi in sede di giudizio di opposizione – sussistono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del grado.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di
16 versamento, da parte della appellante e per essa di Parte_1 [...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_3 per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 466/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello proposto da Parte_1
e per essa da e per l'effetto conferma la impugnata
[...] Parte_3 sentenza n. 198/2023 del Tribunale di Verona;
b) condanna l'appellante e per essa la mandataria Parte_1 [...]
a rimborsare all'appellato le spese di lite del Parte_3 Controparte_2 presente secondo grado, che liquida, per compensi, in € 3.966,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) compensa integralmente le spese del grado nel rapporto tra e Controparte_2
CP_1
d) dà atto della sussistenza a carico della appellante e per Parte_1 essa di dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, Parte_3
D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 466/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 2.3.2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Parte_1 cessionaria del credito vantato da , con sede in Milano al Corso Vittorio CP_1
Emanuele II, n. 24-28, C.F. iscritta al n. 35368.0 dell'elenco delle P.IVA_1 società veicolo tenuto da ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Parte_2
del 30.04.2014, e per essa, quale mandataria, con Parte_2 Parte_3 sede legale in Milano Via Larga n. 31, C.F. , giusta procura notarile rep. P.IVA_2
10370/6116 racc., registrata a Milano il 31.5.2019, in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Graziani e Andrea
Lombardi, con domicilio eletto presso i difensori, in Roma, Via Alcamo n. 14, appellante
E
, C.F. rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_2 C.F._1
Paolo Pasetto e Vittorio Pace, con domicilio eletto presso i difensori, in Verona,
Lungadige Campagnola n. 5, appellato e appellante incidentale condizionato con l'intervento di
1 (succursale italiana), P.I. in persona del legale CP_1 P.IVA_3 rapp.te pro-tempore, sig. con sede in Roma, Via Andrea Millevoi, Controparte_3
10, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Graziani e Andrea Lombardi, con domicilio eletto presso i difensori, in Roma, Via Alcamo n. 14 interveniente avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 198/2023, pubblicata il 31.1.2023 a definizione del procedimento n. 5115/2021 R.G. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1171/2021, n. 2068/2021 R.G., emesso il
10.4.2021 su ricorso di incorporante per fusione transfrontaliera CP_1 [...]
già recante l'ingiunzione a CP_4 Controparte_5 carico di e di pagamento dell'importo capitale di € Controparte_2 Parte_4
10.513,30, oltre interessi ed oltre spese del procedimento monitorio;
causa trattenuta in decisione con decorrenza dal 24.1.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ e per essa Parte_1 Parte_3
:
[...]
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della sentenza n. 198/2023 emessa dal Tribunale Civile di Verona in data
31.1.2023, rigettare l'opposizione proposta dal sig. in quanto Controparte_2 infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio e con condanna del sig. a restituire Controparte_2 quanto versato dalla soc. in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado”;
➢ conclusioni di parte appellata [ ]: Controparte_2
“
1. In via principale: rigettare l'appello perché inammissibile-improcedibile e/o infondato e confermare integralmente la Sentenza;
dichiarare inammissibile/infondato l'intervento di 2. in via subordinata: CP_1 accogliere l'impugnazione incidentale condizionata della Sentenza e – in riforma della
Sentenza – pronunciare quanto segue: accertare l'inammissibilità della domanda svolta in primo grado da per mancanza di una procura alle liti e/o CP_1
l'improcedibilità della stessa per il mancato esperimento di un valido tentativo di mediazione;
per l'effetto, revocare/annullare/dichiarare nullo il Decreto e respingere ogni domanda nei confronti di 3. In ogni caso: vittoria di spese e compensi CP_2
2 di lite del giudizio di appello - aumentati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014 - oltre spese generali 15%, CPA e IVA”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. depositato al Tribunale di Verona, la succursale italiana di (società incorporante per fusione CP_1 transfrontaliera , premesso: a) di aver concesso a Controparte_4 Parte_4
(cliente) e a (coobbligato) un finanziamento di € 19.940,40, Controparte_2 comprensivo dei relativi costi, per l'acquisto di un'autovettura Opel Corsa;
b) che l'importo erogato doveva essere restituito in 60 rate di € 332,34 ciascuna con scadenza fissa e consecutiva al 14 di ogni mese;
c) che i debitori a partire dalla scadenza del 14.11.2019 non avevano però più provveduto al versamento delle rate e che pertanto li aveva dichiarati decaduti dal beneficio del termine con lett. racc. del
18.5.2020; d) che il credito di € 10.513,30, al netto degli interessi non maturati successivi alla decadenza, doveva ritenersi certo, liquido ed esigibile, chiedeva emettersi nei confronti di entrambi ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per la somma di € 10.513,30, oltre agli interessi convenzionali ex art. 12 del contratto di finanziamento, spese ed accessori di legge.
2. Il Tribunale di Verona accoglieva il ricorso emettendo, il 10.4.2021, nei confronti di entrambi i soggetti richiesti il decreto ingiuntivo n. 1171/2021, n. 2068/2021 R.G., per l'importo capitale di € 10.513,30, oltre interessi convenzionali e spese del monitorio.
3. Avverso l'ingiunzione di pagamento proponeva opposizione il solo CP_2
, contestando di dover pagare alcunché a sia in quanto
[...] CP_1 soggetto in realtà estraneo al finanziamento, non avendo personalmente ricevuto alcuna somma di denaro dalla finanziaria ricorrente, erogata al solo Parte_4 mediante versamento alla concessionaria convenzionata in funzione dell'acquisto dell'autovettura Opel Corsa targata FK076EA, sia comunque perché la clausola azionata nei suoi confronti (art. 4 del contratto di finanziamento n. 525892:
“Obbligazioni del Coobbligato. Con la sottoscrizione della Richiesta di Finanziamento il Coobbligato assume in solido con il cliente l'obbligo per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal Contratto”) doveva ritenersi nulla per radicale mancanza di causa, atteso che il contratto non realizzava nei suoi confronti alcun interesse meritevole di tutela. In subordine, per il caso in cui la propria obbligazione fosse stata ritenuta esistente come obbligazione fideiussoria, eccepiva la decadenza
3 dall'azione ex art. 1957 c.c.: aveva infatti risolto il contratto di CP_1 finanziamento con raccomandata R/R del 18.5.2020, ma non aveva nei successivi sei mesi tempestivamente proposto le sue istanze contro il debitore e quindi con diligenza continuate, avendo depositato il ricorso per ingiunzione solo il 12.3.2021.
Contestava, ancora, che non aveva fornito in causa la prova dell'invio della CP_1 conferma scritta dell'accettazione del contratto. Chiedeva infine di essere autorizzato a chiamare in causa per essere dallo stesso manlevato di quanto fosse Parte_4 stato eventualmente costretto a pagare alla ricorrente, anche in considerazione del comportamento gravemente colposo da questi tenuto col vendere la vettura a terzi senza fargliene avvertimento e senza saldare il debito maturato verso la finanziaria, esponendolo per l'effetto all'iniziativa recuperatoria della finanziatrice. Concludeva, dunque, chiedendo: “In via preliminare: autorizzare la chiamata in causa di Pt_4
.
2. In via preliminare: non concedere l'esecuzione provvisoria del decreto. 3.
[...]
In via principale: rigettare ogni domanda e/o istanza avversaria, accertando e dichiarando, in ragione anche delle eccezioni di nullità e/o decadenza sollevate, che il Credito invocato dall'Opposta verso l'Opponente è inesistente/infondato e che, pertanto, nulla è dovuto da a per l'effetto, dichiarare nullo, CP_2 CP_1 inefficace, annullare e/o revocare il Decreto.
4. In via subordinata: condannare Pt_4
– a titolo di regresso (art. 1299 c.c. o artt. 1950-1953 c.c.) e/o di surroga
[...]
(art. 1203 n. 3 c.c. o art. 1949 c.c.) – a manlevare, ristorare, tenere sollevato e indenne da tutti gli importi che sia eventualmente condannato a pagare a CP_2 CP_1
e da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'eventuale accoglimento
[...] delle domande di ”. CP_1
4. (succursale italiana) si costituiva con comparsa di risposta CP_1 depositata il 29.11.2021, negando che la contestata disposizione negoziale potesse considerarsi “nulla”, e questo in quanto un contratto, e/o un'obbligazione, può ritenersi nulla soltanto quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e/o al buon costume, ma nessuna di tali ipotesi ricorreva effettivamente nella fattispecie, essendosi il con la sottoscrizione del contratto di finanziamento, CP_2 semplicemente impegnato in solido con il a restituire a la Pt_4 CP_1 somma finanziata per l'acquisto di una vettura e la circostanza che questa (per comune accordo tra gli obbligati) fosse stata formalmente intestata a quest'ultimo non rendeva certamente illegittima e/o nulla l'obbligazione assunta dall'opponente.
Avendo il approvato specificatamente l'art. 4) delle condizioni generali di CP_2 contratto, assumendo in tal modo in solido con il cliente ( ) l'obbligo del Pt_4
4 puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, trovavano necessaria applicazione le disposizioni relative alle obbligazioni solidali previste dagli artt. 1292 e ss. c.c.; quanto al rilievo che la vettura fosse stata intestata al solo e che il (dichiaratamente) non avesse alcun interesse concreto Pt_4 CP_2 all'operazione di finanziamento, non ne conseguiva per ciò stesso la nullità dell'operazione, e/o un arricchimento ingiustificato, e/o uno spostamento patrimoniale ingiustificabile, ma solo, ricorrendone i presupposti, l'obbligo del primo di rimborsare al secondo quanto questi fosse stato costretto a pagare a CP_1 in qualità di condebitore, essendo espressamente previsto dal codice civile che
[...] un'obbligazione solidale possa essere contratta nell'esclusivo interesse di una parte
(arg. ex art. 1298 c.c., per cui, nei rapporti interni, “l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuni di essi”). Contestava anche l'eccezione subordinata di decadenza ex art. 1957 c.c., evidenziando che il non era garante/fideiussore delle obbligazioni assunte dal CP_2
, ma anch'egli debitore (principale), tenuto in via diretta, e non a titolo di Pt_4 garanzia, nei confronti di essendosi assunto, in solido con il cliente, CP_1
l'obbligo del puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, donde l'applicazione della normativa relativa alle obbligazioni solidali e non quella relativa alle fideiussioni. Essendo l'opponente obbligato in solido con il cliente, , Parte_4 non può ritenersi decaduta dalla possibilità di agire nei confronti CP_1 dell'opponente. Negava, infine, di non aver fornito la prova dell'invio della conferma scritta dell'accettazione del contratto. Il contratto, infatti, aveva avuto certa esecuzione mediante l'erogazione della provvista mutuata al concessionario convenzionato (circostanza, questa, pacifica e non contestata). Risultava, inoltre, su base documentale che entrambi i sottoscrittori avevano ricevuto copia del contratto, fatto che confermava la piena conoscenza dell'accettazione della proposta da parte della banca, la quale aveva in ogni caso azionato la propria pretesa proprio su quel contratto, prodotto in causa.
5. Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice, ritenuto che l'opponente avesse in realtà assunto un'obbligazione di garanzia – non contemplando il nostro ordinamento la figura del coobbligato quale soggetto che, pur non essendo parte del contratto principale, né garante, sarebbe tuttavia responsabile in solido dell'adempimento dell'obbligazione della parte contrattuale – e che la pretesa creditoria della banca fosse stata tardivamente esercitata in sede giudiziale, donde la decadenza di cui
5 all'art. 1957 c.c., revocava il provvedimento monitorio nei confronti dell'opponente e condannava al pagamento delle spese di lite. Controparte_2 CP_1
6. Ha proposto appello e per essa la mandataria Parte_1 Parte_3
quale cessionaria del credito litigioso oggetto di causa, sulla base di un unico
[...] motivo con il quale ha contestato la ricostruzione esegetica fatta dal primo giudice relativamente alle figure del coobbligato e del garante, ribadendo l'autonomia della prima e la conseguente inapplicabilità alla fattispecie in esame della previsione decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., chiedendo, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Si è costituito nel secondo grado l'opponente contestando, in Controparte_2 via preliminare, la legittimazione (sostanziale e processuale) di per non Parte_1 aver adeguatamente provato di aver acquistato il credito oggetto di causa, e nel merito, l'interpretazione data dall'appellante, evidenziando che alla luce di un'interpretazione sistematica del Contratto, il fatto che la Clausola (art. 4) impieghi il termine di coobbligato, e non quello di garante e/o fideiussore, non significa che quella assunta dal non fosse un'obbligazione di garanzia;
peraltro, se non vi CP_2 fosse differenza sostanziale tra “cliente” e “coobbligato” non avrebbe avuto alcun senso introdurre una disposizione specifica per quest'ultimo, bastando, per entrambi i sottoscrittori, quanto previsto dall'art. 3, disciplinante gli “obblighi del cliente”. Ha quindi riproposto le contestazioni svolte in primo grado, rimaste assorbite, e in via di appello incidentale condizionato, per il caso di accoglimento dell'appello principale, ha dedotto: i) la nullità del decreto ingiuntivo per inammissibilità del ricorso, non essendo i difensori-procuratori della banca legittimamente investiti della difesa sulla base di una procura valida ed efficace;
ii) l'improcedibilità della domanda di CP_1 essendo mancato l'esperimento di una valida mediazione in violazione di quanto
[...] previsto dagli artt. 5, co. 1 e 1 bis, e 8, co. 1, D.L.gs n. 28/2010.
8. A fronte di quanto dedotto in via di appello incidentale condizionato dall'opponente interveniva in causa depositando (il 19.7.2023) CP_1 comparsa di intervento volontario con la quale dichiarava di intervenire “nel corrente giudizio di appello al solo fine di ratificare e convalidare, come in effetti ratifica e convalida, tutti gli atti di natura sostanziale e processuale compiuti dagli avv.ti
Umberto Graziani ed Andrea Lombardi quali procuratori della in forza CP_1 Per_ della procura speciale alle liti per atto Notaio del 29.7.2006 rep. 323915 e, precisamente, ricorso per decreto ingiuntivo depositato dinanzi al Tribunale Civile di
Verona nei confronti del sig. ed (d.i. n. 1171/2021 – Controparte_2 Parte_4
6 RG 2068/2021) e comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione avverso il suddetto decreto proposto dal sig. dinanzi al Controparte_2
Tribunale Civile di Verona (RG 5115/2021) depositata in pct il 19.7.2023”.
9. Fissata davanti all'istruttore l'udienza di rimessione della causa al collegio con previsione di trattazione cartolare, le parti hanno depositato le note contenenti le conclusioni come sopra trascritte e quindi gli scritti conclusivi. La causa è stata di seguito rimessa al collegio e quindi decisa nella camera di consiglio sotto indicata nei termini di seguito esposti, assorbita ogni diversa questione.
II
Ragioni della decisione.
10. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di titolarità in capo alla appellante del credito oggetto di causa, e conseguentemente Parte_1 della sua legittimazione alla proposizione del gravame.
Assume nello specifico l'opponente-appellato che la società appellante non avrebbe fornito una prova adeguata della propria posizione creditoria, non essendovi evidenza del fatto che il credito di oggetto di causa sia effettivamente CP_1 CP_1 ricompreso tra quelli acquistati in blocco da dalla predetta Parte_1 originaria creditrice.
L'eccezione è infondata.
La documentazione agli atti (v. estratto della G.U. n. 120 del 13.10.2022, pag. 13, e contratto di cessione [in blocco] del credito, prodotto in allegato all'atto d'appello e poi nuovamente, con l'elenco completo dei crediti ceduti, in allegato alla nota sostitutiva della partecipazione alla prima udienza di comparizione del 20.7.2023) attesta invero in termini di adeguata certezza probatoria che il credito di cui si tratta, originariamente vantato ed esercitato da talian Branch) verso Controparte_1
(ed ), è stato effettivamente ceduto all'attuale Controparte_2 Parte_4 appellante, in forza dell'allegato contratto di cessione in Parte_1 blocco. Nello specifico depongono in questo senso:
a) il chiaro contenuto dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
(“Per effetto della cessione effettuata, la Cessionaria ha acquistato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione un insieme di crediti pecuniari individuabili in blocco costituito da ogni e qualsiasi credito pecuniario a qualsiasi titolo vantato da tale Cedente derivante dai, ed in relazione ai, finanziamenti che alla o alla diversa data ivi indicata soddisfacevano Parte_5 cumulativamente i seguenti criteri: a) Tutti i debiti per i quali è entrata in vigore la
7 clausola risolutiva;
b) Ogni Debito ha più di 5 rate in sospeso;
c) I debiti ceduti si riferiscono a contratti di locazione e vendita al dettaglio. Ai fini del presente avviso e della presente informativa, per “Crediti” si intenderanno tutti i crediti oggetto di cessione da parte del Cedente alla Cessionaria come sopra indicato, e per “Credito”, ciascuno di essi. A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono, con effetti economici
a partire dalla Data di Efficacia Economica, ogni importo dovuto per capitale, interessi, anche di mora, commissioni, penali, danni, indennizzi, rimborso delle spese, anche legali e giudiziarie, sostenute in relazione al recupero dei Crediti, e ogni altra somma o importo dovuto in relazione ai finanziamenti. Ai sensi del Contratto di
Cessione sono altresì trasferiti alla Cessionaria, ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dalla Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie, reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti. Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti tutti gli accessori a essi relativi, nonché, nei limiti consentiti dalla legge, ogni altro diritto e azione spettanti ai Cedenti ai sensi di legge o di contratto pertinenti ai relativi finanziamenti, e tutte le ipoteche e altre garanzie”), che nel precisare le caratteristiche dei crediti ceduti (tutti quelli appartenenti alla cedente CP_1 conformi alle indicazioni), indica parametri di riferimento che consentono di ritenere il credito di cui si tratta certamente ricompreso nel perimetro della cessione: come si ricava dalla lettera raccomandata del 18.5.2020, aveva infatti esercitato CP_1 la facoltà di risoluzione espressa dal contratto di finanziamento a causa in dipendenza dell'inadempimento degli obbligati al pagamento delle rate;
le rate impagate alla data della risoluzione era superiore a cinque;
il contratto di finanziamento faceva riferimento quale sottostante ad una vendita al dettaglio;
b) la presenza nell'elenco dei rapporti ceduti allegato al contratto di cessione del codice di riferimento del contratto: n. 525892, presente sia sul pertinente estratto conto, che sulla lettera di risoluzione;
c) la formale presa di posizione della cedente che nell'atto di CP_1 intervento spiegato in questo secondo grado al fine di ratificare, se necessario,
l'operato dei legali che l'avevano assistita in primo grado, ha dato atto della avvenuta cessione del credito di cui si tratta proprio alla appellante Parte_1
E' appena il caso di aggiungere che non vi è alcuna contraddittorietà nell'indicazione dell'ammontare del credito presente nell'elenco di crediti ceduti (€ 9.902,91), essendo proprio questo l'ammontare della sorte capitale rimasta inesatta, e quindi ancora in essere/momentaneamente sospesa [“currently outstanding”] alla data del
8 18.5.2020 di esercizio della facoltà di risoluzione del contratto di finanziamento (cfr. la richiamata lettera racc. R/R del 18.5.2020 e l'estratto conto di del CP_1
15.10.2020).
11. Nel merito l'appello è affidato ad un unico motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza che ha ritenuto di qualificare l'obbligazione assunta dal sig. Controparte_2 alla stregua di una fideiussione applicando la relativa disciplina ed, in particolare, la norma di cui all'art. 1957 c.c. – Violazione delle norme in materia di interpretazione del contratto” – con il quale la società appellante rinnova la contestazione della tesi per cui l'obbligazione assunta dal (che aveva sottoscritto il contratto di CP_2 finanziamento in veste di coobbligato) dovesse essere assimilata a quella del fideiussore. L'erroneo convincimento del giudice sarebbe in particolare conseguito: i) alla violazione dei criteri di interpretazione soggettiva del contratto diretti all'accertamento della effettiva volontà delle parti, nonché del criterio di interpretazione secondo il tenore letterale del contratto;
ii) all'erronea qualificazione del rapporto giuridico instaurato tra le parti, avendo escluso che il fosse parte CP_2 del contratto di finanziamento. Risulterebbe nello specifico trascurato il dato che il contratto ha esplicitamente indicato un coobbligato (il appunto) per rafforzare CP_2 la garanzia della IA erogante il prestito circa la restituzione della somma finanziata, perché, secondo la nozione di solidarietà di cui all'art. 1292 c.c., il creditore può pretendere l'adempimento della prestazione dall'uno o dall'altro condebitore senza che rilevi che la somma finanziata sia stata richiesta nell'interesse di uno solo dei coobbligati. L'interpretazione seguita dal giudice, oltre ad essere contraria al dato letterale della clausola contrattuale censurata (art. 4), risulterebbe poi in contrasto con l'art. 1937 c.c., per cui la volontà di prestare fideiussione dev'essere espressa e manifestata in modo inequivocabile, fatto che nella specie non ricorrerebbe, posto che il aveva chiaramente manifestato la volontà di CP_2 coobbligarsi alla restituzione del finanziamento concesso da ad CP_1 Pt_4
, mentre non aveva affatto espresso la volontà di costituirsi fideiussore. Sulla
[...] base di tali premesse ha chiesto che la Corte, in totale riforma della sentenza, ritenuta l'insussistenza della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., in quanto norma non applicabile al contratto de quo, rigetti l'opposizione e confermi il decreto ingiuntivo opposto.
12. E' opportuno ricordare che il giudice di primo grado ha fondato la decisione sul presupposto che in ambito contrattuale non si può che essere o parte o garante e che nella specie non risulterebbe che l'opponente sia stato parte del contratto di
9 finanziamento in qualità di (co)richiedente, né tantomeno di (co)beneficiario della somma erogata e quindi impiegata per l'acquisto dell'autovettura, non potendo, pertanto, che essere, in questa prospettiva binaria, un garante, con conseguente applicazione della disciplina della fideiussione.
Questa, nello specifico, la motivazione rilevante della sentenza impugnata: “(omissis)
IV.a invero, quanto all'applicabilità al caso di specie della citata disposizione codicistica, le contestazioni mosse al riguardo della banca opposta si incentrano sostanzialmente nella natura di mero coobbligato e non di vero e proprio fideiussore/garante in senso tecnico dell'opponente; - ora, in linea generale, il nostro ordinamento non contempla espressamente la figura del coobbligato, quale soggetto che, pur non essendo parte del contratto principale, né garante, sarebbe tuttavia responsabile in solido dell'adempimento dell'obbligazione della parte contrattuale;
a ben vedere, infatti, la solidarietà passiva con la relativa presunzione di cui all'art.
1294 c.c. può trovare la sua fonte diretta nella legge (cfr. l'art. 2291 c.c.), nell'atto illecito (cfr. l'art. 2055 c.c.), ovvero in apposito contratto;
inoltre, la fonte dell'obbligazione solidale può essere la stessa per i vari soggetti condebitori (si vedano, ad esempio, i contratti a prestazioni corrispettive, laddove una delle parti abbia natura plurisoggettiva), ovvero trovare titolo in un atto diverso rispetto a quello in cui sorge l'obbligazione principale (con la presenza, quindi, di titoli diversi in forza dei quali ciascuno dei debitori risponde in solido, come nel caso della fideiussione, che è contratto diverso da quello principale cui la stessa inerisce, ancorché ad esso collegato dal vincolo di accessorietà); quanto sopra con l'opportuna precisazione che, ai fini di tale distinzione (obbligo solidale per unicità o diversità di titolo), è del tutto indifferente che l'obbligazione assunta dal garante sia formalizzata in un atto diverso rispetto a quello principale, ovvero nell'ambito del medesimo contesto documentale
e cioè in un documento sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti e rappresentativo dei due contratti distinti;
in buona sostanza, in ambito contrattuale, o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché, di riflesso, contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, ossia responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo, mentre non è prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex se, consistente in un soggetto che, pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti del contratto, assumerebbe tuttavia, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui, ricorrendo necessariamente in tale caso la figura tipica della fideiussione, con
10 conseguente applicazione della relativa disciplina;
- ciò premesso in generale, nel caso in esame non emerge che l'opponente sia stato parte del contratto di CP_2 finanziamento in qualità di (co)richiedente e tanto meno di (co)beneficiario degli importi erogati ed impiegati per l'acquisto dell'autovettura, non potendo che essere garante/fideiussore, con scaturente applicazione della relativa disciplina, non risultante nella fattispecie concreta derogata da diversa volontà pattizia;
d'altra parte la natura di debitore solidale del coobbligato è perfettamente compatibile con l'istituto della fideiussione, posto che il fideiussore, ove non diversamente previsto, è obbligato in solido con il debitore principale, giusta il disposto dell'art. 1944, comma 1, c.c., rimanendo ininfluente la circostanza che la garanzia sia stata prestata nell'ambito della stessa richiesta di finanziamento;
IV.b. tanto premesso in punto qualificazione giuridica, all'obbligazione assunta dall'opponente è senz'altro applicabile la disciplina prevista in tema di fideiussione, tra cui l'art. 1957 c.c., a mente del quale il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere
l'adempimento dal fideiussore;
- peraltro, per consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'istanza del creditore verso il debitore principale deve essere necessariamente giudiziale, ossia concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale volto ad ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità
a sortire il risultato sperato;
per di più il creditore non solo deve proporre le sue istanze contro il debitore principale, ma le deve altresì coltivare con diligenza;
- nel caso sub iudice il contratto è stato pacificamente stipulato l'1.06.2017 per la durata di 60 mesi ed è stato risolto il 18.05.2020, mentre il decreto ingiuntivo è stato emesso il 10.04.2021 e notificato l'11.05.2021; neppure è stato specificamente contestato che nessuna iniziativa giudiziale è stata tempestivamente promossa contro il debitore principale;
ne discende, pertanto, che la banca è decaduta da ogni diritto verso il fideiussore attuale opponente , rispetto al quale il decreto ingiuntivo Controparte_2 va revocato”.
13. La decisione è corretta a va confermata.
14. La questione centrale della controversia attiene alla natura dell'obbligazione assunta dall'opponente ( ) stipulando il contratto di finanziamento al Controparte_2 consumo in atti.
Ad avviso dell'attore l'impegno che lo stesso aveva assunto l'1.6.2017 con la sottoscrizione del contratto dovrebbe essere ritenuto alternativamente: “nullo” per
11 difetto di causa – essendo rimasto in realtà estraneo, sia all'operazione di prestito, di cui non avrebbe beneficiato neppure in parte, sia alla sottostante compravendita al dettaglio dell'autovettura il cui acquisto quel prestito era finalizzato a finanziare – ovvero, in via subordinata, ponendosi in una diversa prospettiva, valido quale assunzione della garanzia della restituzione del finanziamento da parte del richiedente, ed effettivo destinatario dell'erogazione finanziaria, , con Parte_4 conseguente applicazione della disciplina codicistica in materia di fideiussione, ed in particolare, per quanto interessa, dell'art. 1957 c.c. in punto di decadenza dell'azione del creditore verso il fideiussore.
All'opposto, la IA (originariamente Controparte_5 quindi poi fusasi per incorporazione transfrontaliera in Controparte_4 CP_1
deduce trattarsi di una coobbligazione, e non di una fideiussione. Tale
[...] espressione, seppure non trovi autonoma rispondenza in alcun istituto previsto dal codice civile, andrebbe riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292
e ss. c.c., risultando in tal senso dirimenti, non solo la duplice sottoscrizione apposta dall'opponente come coobbligato, ma anche il fatto che il testo contrattuale faccia più volte riferimento a tale figura. L'opponente sarebbe, quindi, debitore in solido verso la banca, ma non garante in senso tecnico. Da qui l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c., che sanziona con la decadenza l'inerzia del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, trattandosi di una norma eccezionale applicabile alla sola fideiussione e non richiamata dagli art. 1292 e ss.
15. Così inquadrate le posizioni delle parti, giova premettere che il nostro ordinamento conosce la figura del fideiussore quale soggetto che garantisce l'adempimento di un debito altrui. Non è invece specificamente prevista la figura del
“coobbligato”, e cioè del soggetto che – seguendo l'impostazione difensiva della banca – pur non essendo parte del contratto principale (inteso quale richiedente la prestazione tipica), né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazioni della parte contrattuale.
Ora, è noto che la tematica delle obbligazioni in solido è disciplinata in generale nel libro quarto del Codice Civile (artt. 1292 e ss. c.c.).
La solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione, che si presume ex lege in presenza di una pluralità di debitori (art. 1294 c.c.) può trovare fonte direttamente nella legge
(così, ad es., nel caso del socio della s.n.c. rispetto ai debiti sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c.), in un atto illecito (si pensi all'ipotesi di cui all'art. 2055 c.c. in caso di
12 concorso di più soggetti nell'illecito extracontrattuale), ovvero in un apposito titolo contrattuale (come sarebbe nella specie secondo la tesi della parte bancaria).
La fonte dell'obbligazione solidale può essere la stessa per i vari soggetti condebitori, ovvero trovare titolo in un atto diverso rispetto a quello da cui sorge l'obbligazione principale.
Il primo caso ricorre, ad es., nei contratti a prestazioni corrispettive, laddove una delle parti abbia natura plurisoggettiva. Se più soggetti acquistano in comproprietà un bene, ciascuno di loro, in quanto parte del contratto, sarà solidalmente tenuto al pagamento dell'intero prezzo nei confronti del venditore. All'opposto, in caso di pluralità di venditori (comproprietari che vendono il bene comune) le relative obbligazioni saranno a carico di ciascuno di essi in solido (es. obblighi di consegna, responsabilità per vizi o per evizione ecc.).
Il secondo caso, invece, è caratterizzato dalla presenza di titoli diversi in forza dei quali ciascuno dei debitori risponde in solido. Si pensi al caso, ricorrente, del padre che garantisce nei confronti del locatore il pagamento del canone di locazione da parte del figlio (parte del contratto di locazione). In tal caso, il padre sarà tenuto in solido con il figlio in forza della fideiussione fornita, tale essendo il contratto con cui un soggetto terzo rispetto al contratto principale garantisce l'obbligazione assunta da altri. D'altra parte è noto che la fideiussione è un contratto diverso da quello principale cui la stessa inerisce, ancorché ad essa collegato con nesso di accessorietà; ovviamente, ai fini di tale distinzione (obbligo solidale per unicità o diversità di titolo)
è del tutto indifferente che l'obbligazione assunta dal garante sia formalizzata in un atto diverso rispetto a quello principale, ovvero nell'ambito del medesimo contesto documentale, e cioè in un documento che pure sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti sia rappresentativo di due contratti distinti.
In sostanza, in ambito contrattuale, o si è parte – e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali, nonché la contitolarità degli effetti favorevoli del contratto – o si è fideiussori, e cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non
è invece prevista dall'ordinamento la qualità ex se di coobbligato volontario, di soggetto, cioè, che pur non essendo parte di un contratto (nella specie quello di finanziamento), e quindi non essendo titolare degli effetti tipici di esso (l'erogazione, ovvero la messa a disposizione, della provvista finanziaria mutuata), assume tuttavia l'obbligo di garantire l'adempimento altrui senza però assumere la qualità di fideiussore.
13 In tal caso, infatti, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina, non esistendo altri negozi tipici a cui sia riconducibile l'assunzione della garanzia di adempimento di un'obbligazione altrui (e nella specie l'obbligazione di restituzione del finanziamento era senz'altro altrui, poiché il non era mutuatario, essendolo il solo , CP_2 Parte_4 espressamente qualificato come “richiedente” e sul cui conto corrente era stato previsto che venissero addebitate le rate del finanziamento).
Il “tertium genus” a cui sembra alludere la difesa della ricorrente, e quindi, ora, della appellante non trova in realtà alcuna conferma nel dettato legislativo, Parte_1 né può immaginarsi una diversa figura, ibrida tra la parte e il garante, e quindi, avuto riguardo al caso in esame, tra mutuatario e fideiussore: invero, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante.
In altri termini, “coobbligato” significa che vi è solidarietà passiva tra le obbligazioni di più soggetti, ma il termine nulla dice sulla fonte dell'obbligazione, ossia sul titolo della stessa: anche il fideiussore è, infatti, un “coobbligato”, in quanto obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944, co. 1, c.c.); “coobbligato” non indica, pertanto, un negozio di garanzia, ma il vincolo esistente tra più obbligazioni.
Contrapponendo il “coobbligato” al “fideiussore”, la banca opera un confronto tra termini eterogenei: il primo qualifica la natura dell'obbligazione (solidale), mentre il secondo individua il negozio giuridico (fideiussione) da cui può discendere il vincolo della solidarietà passiva.
In definitiva, il termine “coobbligato” non è riferibile a un particolare negozio di garanzia, ma indica esclusivamente il rapporto di solidarietà passiva, che può senz'altro discendere dal negozio di fideiussione.
Il ragionamento non trova smentita neppure sulla base del rilievo che le garanzie personali possono anche assumere forma e sostanza atipiche. Se è invero senz'altro possibile che la parti deroghino alle norme disciplinanti la fideiussione, e addirittura creino una garanzia personale atipica, come nel caso della garanzia autonoma, tuttavia, affinché ciò avvenga non è certamente sufficiente chiamare il garante
“coobbligato”, poiché, come si è detto, il fideiussore è senz'altro un coobbligato.
Affinché la garanzia personale sia atipica è necessario che i contraenti deroghino alle norme che caratterizzano lo schema tipico, che è quello della fideiussione, e segnatamente, alle disposizioni degli artt. 1939, 1945, 1955, 1956 e 1957 c.c.
14 Nel caso di specie, però, il contratto non contiene alcuna deroga alla disciplina della fideiussione, né l'appellante – così come già in primo grado l'opposta – è stato in grado di indicare una singola clausola contrattuale con cui le parti, nel regolare la posizione del “coobbligato”, abbiano manifestato la volontà di derogare alle norme codicistiche che disciplinano la fideiussione, facendo perno esclusivamente sulla parola suddetta (“coobbligato”) e sulla contrapposizione – come si è detto errata – tra “coobbligato” e “fideiussore”. compie, quindi, un'inversione logica: anziché trarre dalla deroga della Parte_1 disciplina codicistica (deroga in concreto assente) la conclusione che il negozio di garanzia fosse atipico, afferma che il negozio fosse atipico e che perciò non trovino applicazione le norme del codice civile. Si deve invece affermare che non vi è stata alcuna errata interpretazione del contratto da parte del primo giudice, poiché il contratto non deroga in alcun modo allo schema tipico della garanzia personale, ossia della fideiussione, le cui norme non cessano di trovare applicazione perché CP_2
è stato indicato come “coobbligato”.
[...]
Quanto alla contestazione per cui il l'opponente non avrebbe mai manifestato l'espressa volontà di prestare fideiussione, è appena il caso di osservare come questi abbia invece certamente espresso la volontà di garantire l'obbligazione del richiedente il finanziamento, e cioè di . Parte_4
Peraltro, se così non fosse, l'alternativa sarebbe inevitabilmente solo quella che l'opponente non ha assunto alcuna obbligazione nei confronti della banca e che questa non ha pertanto alcun titolo di pretesa nei suoi confronti. Invero, la mancanza di una volontà espressa di prestare fideiussione non conduce a qualificare la garanzia come atipica (con l'asserita conseguenza che non troverebbero applicazione gli artt.
1936 c.c. e ss.), ma porta tout-court ad escludere che sia stata prestata una garanzia personale. Non esiste, infatti, una garanzia personale che possa essere assunta senza l'espressa volontà di chi la presta, ossia in violazione dell'art. 1936 c.c., che è norma di generale applicazione.
Non risulta, infine, in contraddizione con quanto qui rilevato la disposizione di cui all'art. 15 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, che va letto nel senso che oltre all'obbligazione personale di garanzia del soggetto designato come
“coobbligato”, la finanziaria possa pretendere, sia per rilasciare il finanziamento, che in corso di rapporto, la prestazione di altre garanzie.
In conclusione, escluso che il abbia assunto la posizione di mutuatario – non CP_2 avendo sottoscritto il contratto in qualità di co-richiedente, né avendo assunto la
15 posizione di co-beneficiario della somma finanziata, versata dalla IA direttamente alla concessionaria convenzionata ( che con nota diretta CP_6 ad Opel Bank S.p.a. dava atto di aver ricevuto la somma di € 13.650 oggetto del finanziamento in corrispettivo dell'acquisto della vettura Opel Corsa poi intestata al solo ) – la conseguenza può essere solo quella che il predetto, con la Parte_4 sottoscrizione del contratto sotto la dicitura “coobbligato”, abbia assunto un obbligazione fideiussoria, donde l'applicazione integrale dello statuto della fideiussione, non risultando prevista nel contratto alcuna deroga, tantomeno quella all'obbligo del creditore garantito di agire entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (ex art. 1957 c.c.).
Peraltro, che l'iniziativa assunta dalla IA ( sia stata CP_1 intempestiva costituisce dato pacifico in causa non avendo costituito oggetto di specifica impugnazione.
Va quindi confermata la statuizione di primo grado per cui la banca è decaduta da ogni diritto verso il fideiussore ( . Controparte_2
16. L'appello incidentale dell'opponente, siccome dichiaratamente proposto in via espressamente condizionata all'accoglimento di quello principale, resta assorbito.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante e per essa di e a Parte_1 Parte_3 favore dell'appellato, , con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. Controparte_2 mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento: da € 5.201 a € 26.000.
Nel rapporto tra e – intervenuta in adempimento di Controparte_2 CP_1 quanto previsto a suo carico nel contratto di cessione al solo fine di ratificare, se ciò fosse risultato necessario, la procura sulla base della quale la propria difesa aveva agito, dapprima in via monitoria, e quindi in sede di giudizio di opposizione – sussistono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del grado.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di
16 versamento, da parte della appellante e per essa di Parte_1 [...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_3 per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 466/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello proposto da Parte_1
e per essa da e per l'effetto conferma la impugnata
[...] Parte_3 sentenza n. 198/2023 del Tribunale di Verona;
b) condanna l'appellante e per essa la mandataria Parte_1 [...]
a rimborsare all'appellato le spese di lite del Parte_3 Controparte_2 presente secondo grado, che liquida, per compensi, in € 3.966,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) compensa integralmente le spese del grado nel rapporto tra e Controparte_2
CP_1
d) dà atto della sussistenza a carico della appellante e per Parte_1 essa di dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, Parte_3
D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
17