Articolo 1 della Legge 9 agosto 1960, n. 869
Articolo 2
Versione
27 agosto 1960
Art. 1.
Le prescrizioni di cui ai commi secondo , terzo , quarto e quinto dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945 , entreranno in vigore con il 30 settembre 1960.
Gli imballaggi recanti iscrizioni non conformi alle norme dell'art. 4 della legge succitata, se riempiti entro il 30 agosto 1960 potranno rimanere in circolazione fino ad esaurimento ma comunque non oltre la data del 30 settembre 1960.
Entrata in vigore il 27 agosto 1960