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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 4067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4067 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
MI AS, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4423 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. MOSCATIELLO Parte_1
UN
- OPPONENTE -
E
quale mandataria e procuratrice Controparte_1 speciale di in persona del legale Parte_2 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dell'avv. LAZZARO FABRIZIO
- OPPOSTA –
E
Controparte_2
- OPPOSTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9.7.2024, Pt_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione
[...] di terzo da lui proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 65/2023 instaurata dall'odierna
1 società opposta nei confronti del debitore esecutato deducendo essenzialmente che tra i beni Controparte_2 pignorati (ormai già oggetto di decreto di trasferimento) fosse stato erroneamente compreso anche un cespite di sua proprietà.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
Non si costituiva, invece, il debitore esecutato CP_2
, del quale va dichiarata la contumacia.
[...]
Nel corso del presente giudizio, la procedura esecutiva, come già accennato, veniva definita con la vendita del compendio immobiliare pignorato e la distribuzione del ricavato. Presumibilmente per questo motivo l'opponente risulta non avere depositato ulteriori atti o note di trattazione successivamente all'iscrizione a ruolo della causa.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
In particolare, secondo la prospettazione di parte opponente l'immobile pignorato, censito al catasto fabbricati del Comune di Caserta al foglio 48, p.lla 121, sub. 3 ed ivi descritto come Categoria A/2, Classe 4,
Consistenza 9 vani, Rendita Euro 836,66, via Chiesa n. 12-
14, Piano T-1-2, comprenderebbe erroneamente anche un vano al piano terra, censito al sub. 1, di proprietà dell'opponente per averlo egli acquistato in virtù del testamento olografo della nonna (deceduta Persona_1 in data 05.05.2010), vergato in data 10.04.2004 e pubblicato il 30.05.2016.
Tale doglianza non risulta fondata, in primis perché
l'acquisto a titolo particolare ovvero di legato, fondato sulla richiamata disposizione testamentaria, non risulta trascritto, come previsto dall'art. 2648 c.c.
Inoltre, occorre rilevare che: nel testamento de quo non si
2 indica esattamente, in particolare con i dati catastali, il vano oggetto di legato in favore dell'opponente; qualora si volesse ritenere individuato tale vano come quello di cui al menzionato sub. 1, esso risulta, come evidenziato dall'opposta, già fuori dal patrimonio della de cuius dal
28.02.2003, data in cui la predetta donava Persona_1
a ciascuno dei sei figli la quota di 1/6 della porzione di immobile sita alla via Chiesa n. 12 e 14 e, nello stesso giorno, il debitore esecutato acquisiva le quote di proprietà dei 5 fratelli/sorelle, diventando unico proprietario del predetto immobile, censito all'epoca al foglio 48, particella 121, sub 2; quest'ultimo atto di donazione e vendita, pur non richiamando espressamente il vano censito al sub. 1, non lo escludeva ed anzi di fatto lo includeva nella descrizione dell'immobile oggetto dell'atto; il debitore esecutato, unitamente alla sua famiglia, compreso il figlio odierno opponente, risulta essere residente nel fabbricato in questione dal 10.04.1992 ed, inoltre, nell'anno 2005, presentava al Comune di
Caserta richiesta di Permesso di Costruire per manutenzione straordinaria e recupero abitativo del sottotetto del predetto cespite, ottenendo il Permesso di Costruire n.
168/2005, dai cui grafici allegati, sia nello stato di fatto che in quello di progetto, si rileva che risulta riportato l'intero immobile comprensivo anche del vano di cui al sub. 1 e, nell'anno 2006, dopo avere eseguito i suddetti lavori, presentava denuncia di variazione al NCEU di Caserta per ampliamento e diversa distribuzione interna, effettuando la soppressione del sub. 2 e riportando al sub.
3 l'intero fabbricato, compreso anche il vano del sub. 1
(cfr. relazione dell'esperto stimatore, all. E alla comparsa di costituzione e risposta).
In conclusione, i suddetti atti relativi al fabbricato, in particolare il permesso di costruire n. 168/2005 e la
3 planimetria catastale del sub. 3, che riportano la proprietà in capo all'esecutato dell'intero fabbricato, nonché lo stato di fatto dei luoghi, dove il vano in questione è la cucina dell'abitazione, collegato e funzionale alla stessa, non consentono di avere dubbi sulla sussistenza della titolarità in capo al debitore esecutato di tale vano (anche, se non altro, per effetto di usucapione).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. MI AS, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia dell'opposto/debitore esecutato
; Controparte_2
B) Rigetta l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c.;
C) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
D) Nulla per le spese tra opponente ed opposto contumace.
Santa Maria Capua Vetere, 16/12/2025
IL GIUDICE Dott. MI AS
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
MI AS, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4423 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. MOSCATIELLO Parte_1
UN
- OPPONENTE -
E
quale mandataria e procuratrice Controparte_1 speciale di in persona del legale Parte_2 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dell'avv. LAZZARO FABRIZIO
- OPPOSTA –
E
Controparte_2
- OPPOSTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9.7.2024, Pt_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione
[...] di terzo da lui proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 65/2023 instaurata dall'odierna
1 società opposta nei confronti del debitore esecutato deducendo essenzialmente che tra i beni Controparte_2 pignorati (ormai già oggetto di decreto di trasferimento) fosse stato erroneamente compreso anche un cespite di sua proprietà.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
Non si costituiva, invece, il debitore esecutato CP_2
, del quale va dichiarata la contumacia.
[...]
Nel corso del presente giudizio, la procedura esecutiva, come già accennato, veniva definita con la vendita del compendio immobiliare pignorato e la distribuzione del ricavato. Presumibilmente per questo motivo l'opponente risulta non avere depositato ulteriori atti o note di trattazione successivamente all'iscrizione a ruolo della causa.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
In particolare, secondo la prospettazione di parte opponente l'immobile pignorato, censito al catasto fabbricati del Comune di Caserta al foglio 48, p.lla 121, sub. 3 ed ivi descritto come Categoria A/2, Classe 4,
Consistenza 9 vani, Rendita Euro 836,66, via Chiesa n. 12-
14, Piano T-1-2, comprenderebbe erroneamente anche un vano al piano terra, censito al sub. 1, di proprietà dell'opponente per averlo egli acquistato in virtù del testamento olografo della nonna (deceduta Persona_1 in data 05.05.2010), vergato in data 10.04.2004 e pubblicato il 30.05.2016.
Tale doglianza non risulta fondata, in primis perché
l'acquisto a titolo particolare ovvero di legato, fondato sulla richiamata disposizione testamentaria, non risulta trascritto, come previsto dall'art. 2648 c.c.
Inoltre, occorre rilevare che: nel testamento de quo non si
2 indica esattamente, in particolare con i dati catastali, il vano oggetto di legato in favore dell'opponente; qualora si volesse ritenere individuato tale vano come quello di cui al menzionato sub. 1, esso risulta, come evidenziato dall'opposta, già fuori dal patrimonio della de cuius dal
28.02.2003, data in cui la predetta donava Persona_1
a ciascuno dei sei figli la quota di 1/6 della porzione di immobile sita alla via Chiesa n. 12 e 14 e, nello stesso giorno, il debitore esecutato acquisiva le quote di proprietà dei 5 fratelli/sorelle, diventando unico proprietario del predetto immobile, censito all'epoca al foglio 48, particella 121, sub 2; quest'ultimo atto di donazione e vendita, pur non richiamando espressamente il vano censito al sub. 1, non lo escludeva ed anzi di fatto lo includeva nella descrizione dell'immobile oggetto dell'atto; il debitore esecutato, unitamente alla sua famiglia, compreso il figlio odierno opponente, risulta essere residente nel fabbricato in questione dal 10.04.1992 ed, inoltre, nell'anno 2005, presentava al Comune di
Caserta richiesta di Permesso di Costruire per manutenzione straordinaria e recupero abitativo del sottotetto del predetto cespite, ottenendo il Permesso di Costruire n.
168/2005, dai cui grafici allegati, sia nello stato di fatto che in quello di progetto, si rileva che risulta riportato l'intero immobile comprensivo anche del vano di cui al sub. 1 e, nell'anno 2006, dopo avere eseguito i suddetti lavori, presentava denuncia di variazione al NCEU di Caserta per ampliamento e diversa distribuzione interna, effettuando la soppressione del sub. 2 e riportando al sub.
3 l'intero fabbricato, compreso anche il vano del sub. 1
(cfr. relazione dell'esperto stimatore, all. E alla comparsa di costituzione e risposta).
In conclusione, i suddetti atti relativi al fabbricato, in particolare il permesso di costruire n. 168/2005 e la
3 planimetria catastale del sub. 3, che riportano la proprietà in capo all'esecutato dell'intero fabbricato, nonché lo stato di fatto dei luoghi, dove il vano in questione è la cucina dell'abitazione, collegato e funzionale alla stessa, non consentono di avere dubbi sulla sussistenza della titolarità in capo al debitore esecutato di tale vano (anche, se non altro, per effetto di usucapione).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. MI AS, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia dell'opposto/debitore esecutato
; Controparte_2
B) Rigetta l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c.;
C) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
D) Nulla per le spese tra opponente ed opposto contumace.
Santa Maria Capua Vetere, 16/12/2025
IL GIUDICE Dott. MI AS
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