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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1470/2015 R.G. promossa da
(c.f. ), titolare e gestore dell'“Agriturismo il Gelso”, sito in Parte_1 C.F._1
Montalbano Elicona, contrada Fontana Pumo, ed elettivamente domiciliato in Patti (ME), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Villaroel che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via Controparte_1 C.F._2
Ugo di S. Onofrio, n.68, presso lo studio dell'Avv. Mario Trifilò, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Sebastiano Campanella per procura in atti,
( ) elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. Carmelo Cicero che la rappresenta e difende per procura in atti, resistenti,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4 marzo 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., depositato il 25 marzo 2022, deduceva Parte_1
di essere proprietario di un casolare e appezzamenti di terreno agricolo circostanti, costituenti un corpo unico, siti in Montalbano Elicona, contrada Fontana Pumo, censiti al N.C.T. del
Comune di Montalbano Elicona al fg. 25 part. n. 902. In particolare, rappresentava di gestire sui predetti fondi, a partire dal 2015, l'attività denominata “Agriturismo il Gelso”, accessibile dai veicoli di grandi dimensioni e dai mezzi pesanti esclusivamente attraverso la strada carrabile interpoderale ricadente sul terreno oggetto di proprietà di , individuata Controparte_2 catastalmente al fg. 25, part. n. 973, sul cui terreno esercitava una servitù di passaggio in modo continuato e pacifico, sia direttamente che attraverso i suoi collaboratori, fornitori e clienti. Ciò dichiarava avvenire sin dall'acquisto del fondo dominante da parte dei suoi genitori e danti causa, realizzato in data 28.08.1998 con atto di compravendita a rogito del Notaio Per_1
Lamentava, quindi, il violento spoglio dell'anzidetta servitù di passaggio ad opera di
[...]
per conto di , in quanto “a decorrere dal mese di maggio dell'anno CP_1 Controparte_2
2021 – e senza alcun preavviso, hanno collocato una sbarra, impedendo di fatto al ricorrente, ai suoi clienti, ai suoi collaboratori e fornitori l'obbligato transito”, inibendo così il godimento della strada e determinando l'impossibilità di raggiungere l'agriturismo ai bus e pullman di scolaresche aderenti al progetto “fattoria didattica”, ai fornitori di mezzi e servizi agricoli e, altresì, ai mezzi di soccorso, stante l'insufficiente larghezza della strada comunale alternativa.
A sostegno delle proprie doglianze, il ricorrente produceva documentazione fotografica dei luoghi e del manufatto integrante lo spoglio, oltre planimetria catastale delle zone oggetto di giudizio. Evidenziata l'infruttuosità dei tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia, il ricorrente chiedeva, pertanto, la reintegra nel possesso della stradella interpoderale per cui è causa con la rimozione del manufatto, nonché, in subordine, la consegna delle chiavi che ne consentono l'accesso ed astensione per il futuro da ogni attività di molestia di tale servitù di transito.
Instaurato il contraddittorio attraverso la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, e , costituitisi con comparsa Controparte_2 Controparte_1
del 07.11.2022, eccepivano la carenza di legittimazione passiva in capo al secondo, in quanto non proprietario del terreno né autore materiale dell'apposizione della sbarra, oltre che l'improcedibilità per decorso del termine annuale di decadenza, posto che “la barra oggetto di causa è stata collocata dalla proprietaria del relativo fondo, sig.ra nel mese di Febbraio Controparte_2
dell'anno 2021”. Nel merito, deducevano il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente, sostenendo che “ per accedere all'Agriturismo ed ai fondi gestiti, non ha mai esercitato il passaggio Pt_1
libero sui fondi di proprietà della sig.ra nemmeno quando erano di proprietà dei dante Controparte_2
causa della predetta resistente” e che “tutti i clienti, i dipendenti ed i fornitori dell'Agriturismo Il Gelso hanno utilizzato ed utilizzano la stradella comunale”, aggiungendo che sul terreno asseritamente servente grava un “rischio idraulico R3 e un rischio idrogeologico livello 3” attestato dal Comune di Montalbano
Elicona e, pertanto, l'intenzione di , nell'apporre la sbarra, fosse volta “a Controparte_2
tutelare la proprietà ed al contempo evitare un utilizzo contra legem che possa causare alla stessa, nonché a terzi gravissime conseguenze”. Allegavano documentazione fotografica e perizia tecnica a firma del
Dott. Ing. . All'udienza del 09.11.2022, i ricorrenti rappresentavano che la sbarra Persona_2
allo stato non fosse chiusa da alcun tipo di lucchetto e, pertanto, la strada liberamente accessibile, rilevando tuttavia di riservarsi ogni azione a tutela del diritto di proprietà e dell'incolumità pubblica.
Con ordinanza del 05.12.2022, veniva disposta l'assunzione dei mezzi istruttori richiesti e, alle udienze del 10.01.2023, 21.02.2023 e 13.06.2023 venivano assunte le prove orali.
All'esito dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, il Giudice – con ordinanza emessa il 6 luglio 2023- in parziale accoglimento della domanda formulata da così Parte_2
statuiva: “Ordina ad di reintegrare nel possesso del diritto di passaggio Controparte_2 Parte_1
sulla strada interpoderale per cui è causa, mediante rimozione dei paletti e della sbarra apposti entro il termine di giorni dieci dalla notificazione della presente ordinanza ed astenendosi dal frapporre qualunque ostacolo all'esercizio, con veicoli ed a piedi, di detto passaggio;
Dispone che, in caso di inottemperanza, all'attuazione coattiva della presente ordinanza provvederà il competente Ufficiale Giudiziario, avvalendosi di operai di sua fiducia;
- Condanna alla refusione, in favore di delle spese processuali, che Controparte_2 Parte_1
liquida in complessivi € 2.894,00, di cui € 286,00 per esborsi, ed € 2.608,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
- Condanna alla refusione, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
La predetta ordinanza veniva reclamata da ed il Tribunale di Barcellona Controparte_2
Pozzo di Gotto, con ordinanza datata 24 ottobre 2023, confermava il provvedimento già reso e condannava la reclamante al pagamento delle spese del procedimento.
Con ricorso depositato il 7 dicembre 2023 introduceva il giudizio di Controparte_2
merito e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: ”1) Dichiarare l'inesistenza di servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà della sig.ra , in Catasto al foglio Controparte_2
25, part. 973, in favore del fondo del Sig. distinto al foglio 25 particella 902; 2) Parte_1
Conseguentemente, ordinare agli odierni convenuti la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà della ricorrente, disporre conseguentemente il divieto di transito sulla stradella interpoderale che ricade sul terreno di proprietà della istante, sia per il sia per la generalità delle persone che, nello Parte_1
svolgimento della propria attività lavorativa e/o in qualità di utenti, debbano raggiungere l'Agriturismo di proprietà e gestito dallo stesso contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa al Pt_1
legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore; 3) Condannare al risarcimento del Parte_1
danno, da liquidarsi in via equitativa, in aggiunta alla somma sopra quantificata di € 9.190,00, oltre accessori di legge”, oltre la condanna al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Nella resistenza di costituito con comparsa depositata il 21 febbraio 2024, le Parte_1
domande spiegate da devono essere dichiarate inammissibili. Controparte_2
Ed invero, la domanda petitoria avente ad oggetto l'accertamento della inesistenza della servitù di passaggio in capo al formulata dalla con l'atto introduttivo del presente Pt_1 CP_2
giudizio, deve essere dichiarata inammissibile al pari della domanda spiegata dal – con la Pt_1
comparsa depositata il 21 febbraio 2024 - di “Accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di accesso e del diritto di passaggio sulla strada oggetto di causa in capo al sig. unitamente ad ogni domanda accessoria Pt_1
di cui al ricorso introduttivo”.
Infatti, il disposto di cui all'art. 705 c.pc. stabilisce che “Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finchè il primo giudizio non sia stato definito…”.
Nel caso in esame nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio di merito Controparte_2
ha chiesto – senza margine di dubbio – di muovere dall'assunto in virtù del quale “il possesso in favore dell'odierno resistente della servitù di passaggio all'interno della proprietà della sig.ra risulti CP_2
privo di qualsivoglia titolo e/o fondamento di diritto” onde “ottenere una pronuncia che dichiari l'inesistenza dei diritti affermati dall'odierno resistente sulla titolarità della servitù di passaggio” (cfr. pag. 4 del ricorso depositato il 7 dicembre 2023).
È evidente dalla mera lettura del dato testuale del ricorso che la abbia proseguito il CP_2
giudizio per fare accertare se sussista o meno il diritto in capo al di esercitare il passaggio Pt_1
ma siffatta domanda esula – alla luce del disposto contenuto nell'art. 705 c.p.c. – dall'oggetto del procedimento.
In ordine al fatto che – secondo la prospettazione della – le eccezioni petitorie CP_2
potrebbero essere esaminate nel giudizio di merito possessorio si osserva che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 705 c.p.c., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile, il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, purché l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria (e non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato) e non implichi, quindi, una deroga delle ordinarie regole sulla competenza (cfr. Cassazione civile , sez. II ,
18/06/2018 , n. 16000).
In base a tali considerazioni, dunque, la avrebbe potuto opporre le sue ragioni CP_2
petitorie, qualora dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria proposta dal Pt_1
le fosse derivato un danno irreparabile, sotto forma di eccezione petitoria finalizzata solo ed esclusivamente al rigetto della domanda possessoria, e quindi in seno a tale giudizio, e non anche per proporre una domanda volta ad ottenere una pronuncia sul diritto petitorio con efficacia di giudicato.
La domanda proposta da va, pertanto, dichiarata inamissibile e va, Controparte_2
dunque, confermato il provvedimento già emesso in data 6 luglio 2023.
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno proposta da la stessa va Parte_1
rigettata per carenza di prova non sussistendo né essendo, peraltro, stati allegati gli elementi per quantificarlo in via equitativa.
Le spese del giudizio, tenuto conto della soccombenza della e del limitato CP_2
accoglimento delle domande del devono essere compensate per metà con condanna della Pt_1
restante metà a carico di . Controparte_2
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara inammissibile la domanda proposta da e, per l'effetto, conferma Controparte_2
l'ordinanza emessa il 6 luglio 2023; rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1 compensa metà delle spese del procedimento;
condanna al pagamento di metà delle spese del giudizio in favore di Controparte_2
liquidate in € 2.538,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa. Parte_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 13 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza