Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. v.g. 3761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3761 del Ruolo Generale della volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente per oggetto: divorzio- scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli, alla Via Montevergine n. 20, presso lo studio dell'avv. Ramona Di Domenico, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Eduardo Dalbono n. 11, presso lo studio dell'avv. Manuela
Guariniello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni: All'udienza del 05.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti depositavano note congiunte, in data 22.05.2025, con le quali confermavano la pagina 1 di 4
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 08.10.2024, i coniugi ricorrenti, premettevano di aver contratto matrimonio in Napoli in data 29.07.1999, in costanza del quale nascevano tre figli, di cui ad oggi due maggiorenni ed economicamente indipendenti, e la sola figlia ancora minorenne e Per_1
studentessa; che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione consensuale, alle condizioni di cui al decreto di omologa del 04.06.2013, emessa dal Tribunale di Napoli, quivi di seguito riportate: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) Le figlie minori sono affidate congiuntamente ai genitori con residenza privilegiata presso la madre;
3) L'abitazione adibita a casa coniugale, di proprietà della signora , sita in Giugliano in Campania alla via Marenola n. 22, Pt_1
Resta nella disponibilità della stessa e delle figlie così come tutti gli arredi ed ogni altro bene mobile ivi esistente;
4) La signora provvederà a volturare a suo nome tutte le utenze relative Parte_1
alla casa coniugale (Enel – Telecom- Sky);5) Il signor si impegna a versare il Parte_2
giorno 30 di ogni mese la somma di euro 900 (novecento)a titolo di contributo al mantenimento delle sole figlie minori essendo la signora economicamente autosufficiente. Il suddetto importo sarà Pt_1 versato direttamente alla signora e sarà adeguato automaticamente ogni anno in Parte_1 base all'indice Istat a far tempo dal primo anno successivo alla data di sottoscrizione del presente atto;
6) Il signor si impegna a contribuire altresì nella misura del 50% alle spese Parte_2
extra (scolastiche, sanitarie non coperte dal SSN e sportive) occorrenti per le figlie minori. 7) Il padre potrà visitare e tenere con sé le figlie un fine settimana ogni 15 giorni dalle 16 : 00 del venerdì alle 2° anche in giorni diversi previo accordo con la signora e nel rispetto degli impegni scolastici e Pt_1
delle figlie atteso che per ragioni lavorative il signor risiede in Sardegna;
8) Le figlie Parte_2
minori trascorreranno il Natale con il padre e precisamente dal 21/ 12 al 30/ 12 e/o il Capodanno dal
31/ 12 al 6/01 con la regola dell'alternanza fra i genitori;
9) Per le festività di Pasqua i coniugi si accorderanno di volta in volta in ragione delle esigenze delle minori;
10) durante il periodo estivo le figlie staranno con il padre per 30 giorni consecutivi nel mese di luglio e/o agosto periodo da concordarsi con la signora entro il giorno 30 del mese di giugno di ciascun anno” Parte_1
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
pagina 2 di 4 Con note scritte congiunte depositate in data 22.05.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 21.05.2025.
Preliminarmente, va precisato che, benché le parti concludevano chiedendo la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso di specie va, invece, disposto lo scioglimento del vincolo coniugale contratto, atteso che lo stesso è stato celebrato con rito civile, come si evince dalla documentazione in atti.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, in data 29.05.2013, nel procedimento di separazione n.
r.g. 6983/2013, conclusosi con l'emissione del decreto di omologa del 04.06.2013, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
“A rettifica delle condizioni di omologa, porre a carico del Sig. un assegno di Parte_2 mantenimento per la sola figlia , nella misura di € 250,00 mensili, cifra da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi mensilmente (e precisamente il 1° di ogni mese), sulle coordinate già note all'istante”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli (NA), in data 29.07.1999, da
, nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 80- parte I- Serie A – Sez.
Z -anno 1990) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 05 giugno 2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4