Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado n. 811/2022 R.G.
TRA
con l' Avv. Marzia Paci Parte_1
-attrice-
E
con l'Avv. Francesca D'Agnino Controparte_1
-convenuta-
Le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 21/1/2025
FATTO E DIRITTO
La conveniva in giudizio la chiedendo la riduzione del prezzo di Parte_1 Controparte_1
acquisto di tubazioni risultate prive delle qualità promesse e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per i costi di eliminazione dei vizi e per fermo del cantiere in cui le tubazioni dovevano essere posate in esecuzione di appalto affidato da AQP s.p.a.Si costituiva in giudizio la chiedendo il CP_1
1
all'attrice.E' provato, sulla scorta dell'ordine di servizio n. 2 del 23/9/2021 impartito da AQP all'attrice, che le tubazioni fornite dalla convenuta, sia quelle non ancora posate che quelle già poste in opera, non rispettavano lo spessore minimo esterno di 1500 unità in alcuni puntii e lo spessore minimo interno di
14,2 unità relativo all'acciaio, come da specifica riportata nella scheda tecnica predisposta dalla convenuta in sede di offerta di fornitura diretta all'attrice.La CTU espletata in corso di causa ha accertato che il minor spessore dell'acciaio, qualità promessa dalla convenuta, ha determinato un minor valore dei tubi pari ad euro 7399,28.L'attrice ha, quindi, diritto alla riduzione del prezzo di acquisto, convenuto in complessivi euro 203.569,20, pari al minor valore commerciale dei tubi accertato dal perito di ufficio.Il prezzo della vendita va, quindi, ridotto ad euro 196.169.92.L'azione di riduzione del prezzo di acquisto compete all'acquirente anche in caso di mancanza di qualità promesse, applicandosi la disciplina di cui all'art. 1492
c.c. anche all'ipotesi di cui all'art. 1497 c.c. (in tal senso Cass. civ. n. 4245/2024).Inoltre, va risarcito il danno pari ai costi occorsi per eliminare il vizio concernente il minor spessore esterno delle tubazioni.L'ordine di servizio n. 2 del 23/9/2021 prescrive due interventi: l'uno di ripristino dello strato esterno di copertura delle tubazioni nelle parti inferiori a 1500 unità e l'altro di ripristino dello spessore dei nastri di avvolgimento dei tubi utilizzati dall'attrice per le operazioni di giunzione dei tubi.Tuttavia, soltanto il primo ripristino riguarda i vizi riscontrati sul rivestimento esterno delle tubazioni, addebitabile alla convenuta quale produttrice-venditrice, mentre il secondo riguarda vizi di esecuzione dell'appalto, addebitabili all'attrice, essendo a suo carico l'esecuzione a regola d'arte delle operazioni di posa in opera dei tubi in fase di realizzazione della condotta oggetto dell'appalto che comprendeva anche la fasciatura delle tubazioni con materiale di spessore idoneo nella fase di giunzione dei tubi.Il nominato CTU ha accertato che i costi di eliminazione dei vizi riscontrati con l'ordine di servizio n. 2 del 23/9/2021, fatturati da in euro CP_2
29.701,63, sono congrui secondo prezzi di mercato.In realtà la fattura contiene anche la fornitura di CP_2
nastro altene che, invece, risulta fornito dalla convenuta come attesta il documento di trasporto dalla stessa prodotto n. 90 del 13/9/2021.Pertanto, all'importo di euro 29.701, 63 va sottratto quello di euro
2 2806,00 (euro 2300,00 oltre IVA al 22%) che riguarda materiale non fornito da ma dalla convenuta, CP_2
sicchè i costi di adempimento all'ordine di servizio n. 2/2021 vanno ridotti ad euro 26.895,63.Tuttavia, va evidenziato, a proposito di detti costi, che ha ripristinato gli spessori esterni anche per le parti di CP_2
tubazioni oggetto di errata giunzione da parte dell'attrice e che tali costi non sono addebitabili a vizi costruttivi dei tubi ma ad errata posa in opera delle tubazioni.Pertanto si ritiene congruo addebitare ad eliminazione dei vizi costruttivi delle tubazioni la sola metà (euro 13.447,82) degli importi fatturati da CP_2
detratto il costo di altene, mentre la residua metà va addebita a ripristino dello spessore minimo
[...]
delle fasciature applicate dall'attrice in fase di realizzazione della condotta.Il fatto che l'attrice abbia o meno saldato la fattura emessa da non ha alcun rilievo sia perché è comunque sorto il suo debito CP_2
per aver commissionato i lavori e sia perché il CTU ha comunque accertato che l'eliminazione dei vizi addebitabili a vizi costruttivi dei tubi richiedeva le somme fatturate da , sia pure per la quota CP_2
addebitabile dalla convenuita.L'attrice può avvalersi della garanzia per vizi o mancanza di qualità promesse essendo infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta.Tale eccezione si fonda sull'invocata applicazione della condizione generale n. 15 del contratto di vendita secondo cui i reclami relativi alla merce fornita non possono più proporsi decorsi giorni 15 dalla consegna.Detta condizione generale configura una decadenza dalla garanzia che aggrava la posizione dell'acquirente, in quanto decorre dalla consegna e non dalla scoperta del vizio, come invece prevede la disciplina generale del contratto di vendiota.Pertanto, per essere valida ed efficace, tale clausola andava specificamente approvata per iscritto dall'attrice, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c..Detta specifica approvazione scritta non comprare nel contratto di vendita prodotto in giudizio, con conseguente invalidità (in tal senso Cass. civ. n. 1860/2003)
della clausola in esame.Vanno, invece, respinte le residue pretese risarcitorie dell'attrice fondate sui dedotti maggiori costi dell'esecuzione dell'appalto e per mancato guadagno per fermo cantiere riferito ai giorni necessari ad eliminare i vizi delle tubazioni.Il nominato CTU ha rilevato, in proposito, che non vi è
stato alcun fermo del cantiere, ipotesi, peraltro da escludere tenuto conto che i ripristini delle tubazioni non sono stati eseguiti dall'attrice con mezzi e personale proprio ma dando incarico ad impresa terza che ha operato con mezzi ed operai propri secondo la descrizione fatta nella fattura Paeco agli atti.Pertanto
vanno ritenuti del tutto inattendibili i testi addotti dall'attrice laddove hanno riferito di un fermo del cantiere, con conseguente inoperatività di personale e mezzi, per la durata dei lavori di ripristino delle tubazioni, fermo in realtà escluso dal CTU.In definitiva, vi è un credito dell'attrice accertato di complessivi
3 euro 20.847,10 che va imputato a parziale estinzione del suo residuo debito di euro 99.000,00, quale prezzo delle tubazioni a lei fornite dalla convenuta, non avendo provato di aver versato l'intero prezzo pattuito di euro 196.169,92.Tale operazione contabile non costituisce compensazione in senso tecnico e non soggiace alle relative regole sia sostanziali che processuali (in tal senso Cass. civ. n. 14156/2024)
dando luogo ad una mera ricognizione contabile di dare avere operabile di ufficio in quanto discendente dal medesimo rapporto giuridico di vendita.In accoglimento della riconvenzionale di parte convenuta l'attrice va, quindi, condannata a pagare in favore di il residuo importo di euro 78.152,90 Parte_2
maggiorato di interessi di cui all'art. 5 Legge n. 231/2002, trattandosi di merce fornita da professionista.La
reciproca soccombenza autorizza la compensazione delle spese di lite per un terzo con condanna dell'attrice, la cui soccombenza è prevalente, alla rifusione dei residui due terzi in favore della convenuta,
liquidate per tale quota come da separato dispositivo.Le spese di CTU, non essendovi prova di anticipazione, vanno poste per un terzo a carico della convenuta e per due terzi a carico dell'attrice, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
1) in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attrice ed in parziale accoglimento di quella riconvenzionale proposta dalla convenuta: riduce il prezzo di vendita relativo al contratto in data 28/4/2021
ad euro 196.169,92; determina i danni subiti dall'attrice per vizi in euro 13.447,82; per l'effetto, detratti detti importi, condanna la al pagamento in favore di del residuo Parte_1 Parte_2
prezzo di euro 78.152,90 con interessi di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002;
2) compensa per un terzo le spese di lite e condanna la alla rifusione del residui due Parte_1
terzi in favore di liquidate per tale quota in euro 9402,00 per compensi, oltre IVA, CAP e Parte_2
rimborso spese generali in misura di legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU per un terzo a carico della parte convenuta e per due terzi a carico dell'attrice come liquidate in corso di causa.
Taranto, 21/3/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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