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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 6119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6119/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FA NE, elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n. 23 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
C.F./P.I. ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gabriele Morreale, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9 presso l'avvocatura dell'istituto;
TE IA
Avente ad oggetto: retribuzione – indennità di maternità
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra ha lavorato alle dipendenze di dal Parte_1 Controparte_1
2.1.2018 al 30.6.2018 con inquadramento nel 6° livello CCNL Imprese artigiane – pulizia, con mansione di addetta alle pulizie presso stabili condominiali e agisce in giudizio lamentando l'inadempimento della società all'obbligo, previsto dal CCNL applicato di riconoscimento del V livello, a partire dal nono mese di assunzione. 1 Sulla base di tale titolo, la ricorrente chiede condannarsi la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate a partire dal nono mese di assunzione e la rideterminazione del TFR. La ricorrente deduce altresì l'omesso versamento del TFR al fondo di previdenza complementare e chiede che l'importo maturato a tale titolo sia alla stessa versato o, in subordine, che il pagamento venga disposto in favore del fondo.
La società convenuta non si è costituita in giudizio, restando contumace.
All'udienza del 13.11.2024, oltre ad essere stata dichiarata la contumacia della società convenuta, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , CP_2 dando la ricorrente atto che una parte delle differenze retributive rivendicate si riferisce a periodi di maternità/congedo parentale.
L' si è ritualmente costituito in giudizio nulla deducendo in merito alla CP_2 rideterminazione degli importi richiesti dalla ricorrente a titolo di indennità di maternità/congedo parentale e all'udienza del 26.3.2025 la difesa di parte ricorrente ha esteso la domanda di condanna al pagamento della maggiore indennità di maternità/congedo nei confronti dell' . CP_2
La causa è documentale e pertanto viene decisa allo stato degli atti.
*
1.
L'esistenza del rapporto di lavoro è provata dalle buste paga emesse dalla società convenuta e dalla comunicazione al centro per l'impiego.
L'applicazione, da parte di del Controparte_1 Controparte_3
si evince dalle buste paga in atti.
[...]
Tale CCNL, nella sua versione vigente alla data di assunzione (e vigente dopo nove mesi dall'assunzione), contiene la seguente clausola:
“Stazionamento al livello categoriale di base
I lavoratori che non hanno svolto alcuna esperienza nel settore, stazioneranno al 6° livello per accedere successivamente al 5° dopo i primi 9 mesi di servizio”.
Il diritto della ricorrente trova dunque fondamento del CCNL applicato dalla società convenuta, la quale, come emerge dalle buste paga in atti, è rimasta inadempiente all'obbligo di riconoscere il V livello dopo i primi 9 mesi di servizio.
Alla ricorrente spettano pertanto le differenze retributive rivendicate in ragione del livello superiore nella misura di euro 2.143,04 lordi, come da conteggio depositato in
2 data 17.11.2025, senza tenere conto degli importi richiesti a titolo di indennità di maternità/congedo parentale, per le ragioni esplicitate nel paragrafo che segue.
2.
Con riferimento alle indennità di maternità/congedo parentale in assenza di deduzione da parte della ricorrente dell'esistenza di un obbligo in capo alla datrice di lavoro di integrare le quote a carico per legge dell' , la domanda proposta nei confronti della CP_2 società convenuta non può trovare accoglimento.
Anche la domanda avanzata nei confronti dell' non può trovare accoglimento. CP_2
In data 24.7.2025, l' ha depositato una nota con la quale dichiara che il datore di CP_2 lavoro avrebbe corrisposto a titolo di indennità di maternità/congedo parentale somme maggiori rispetto a quelle spettanti riparametrando le indennità al quinto livello.
Quanto dedotto dalla difesa dell' , sebbene con taluni errori materiali, trova in CP_2 effetti riscontro nella documentazione stessa prodotta dalla ricorrente.
Unitamente al ricorso sono stati prodotte le domande di maternità e congedo parentale per i seguenti periodi:
- 23.12.2021-6.6.2022 (congedo di maternità, doc. 4);
- 7.6.2022-7.11.2022 (congedo di maternità, doc. 5);
- 15.12.2022-15.5.2023 (congedo parentale, doc. 6);
- 16.5.2023-15.6.2023 (congedo parentale, doc. 7).
Sebbene i conteggi allegati al ricorso includano, tra i periodi per i quali viene richiesta l'indennità di malattia/congedo parentale, quello compreso tra l'8.11.2022 e il
15.12.2022, non risulta presentata alcuna istanza per tale periodo.
Ne consegue che, come rilevato dalla difesa dell' e non contestato dal punto di CP_2 vista contabile dalla ricorrente, risulta anticipato dal datore di lavoro (alla luce di quanto riportato nei conteggi allegati al ricorso) per i mesi di novembre e dicembre 2022 un importo non dovuto e superiore a quanto spetterebbe a titolo di maggiore indennità per l'intero periodo di assenza (€ 681,14, si v. conteggio depositato il 24.4.2025 dalla difesa di parte ricorrente) in ragione dell'inquadramento superiore.
La domanda di parte ricorrente va pertanto respinta in parte qua.
3.
3 La domanda deve trovare accoglimento con riferimento alla domanda di pagamento del
TFR, in adesione al più recente orientamento della Corte di legittimità secondo cui “ove il datore di lavoro non adempia all'obbligo di versare le quote del TFR al Fondo di previdenza prescelto dal lavoratore, il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse. Ne consegue che il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva” (Cass. civ. sez. lav.,
20/08/2025, n. 23623).
In assenza di contestazioni sul punto, va recepita la quantificazione in euro 3.557,65 del maggiore TFR spettante riportata nel conteggio depositato il 17.11.2025 dalla difesa di parte ricorrente.
4.
Parte convenuta contumace deve essere condannata, in quanto soccombente, al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento, applicata la maggiorazione del 15% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M 55/2014, tenuto conto della redazione del ricorso con collegamenti ipertestuali, ma in assenza di strumenti che consentano la navigazione interna dell'atto.
Le spese di lite possono invece essere integralmente compensate tra l' e le altre CP_2 parti, tenuto conto della partecipazione necessaria al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento, in favore della sig.ra Controparte_1
della somma lorda di € 5.700,69 lordi (di cui € 3.557,65 per Parte_1
TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme rivalutate, con decorrenza dal giorno di maturazione di ogni componente il credito al saldo;
2. respinge le ulteriori domande;
3. condanna altresì a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e
15% per spese generali e oltre al 15% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M
4 55/2014;
4. compensa le spese di lite nei confronti dell' . CP_2
Torino, 17/12/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6119/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FA NE, elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n. 23 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
C.F./P.I. ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gabriele Morreale, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9 presso l'avvocatura dell'istituto;
TE IA
Avente ad oggetto: retribuzione – indennità di maternità
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra ha lavorato alle dipendenze di dal Parte_1 Controparte_1
2.1.2018 al 30.6.2018 con inquadramento nel 6° livello CCNL Imprese artigiane – pulizia, con mansione di addetta alle pulizie presso stabili condominiali e agisce in giudizio lamentando l'inadempimento della società all'obbligo, previsto dal CCNL applicato di riconoscimento del V livello, a partire dal nono mese di assunzione. 1 Sulla base di tale titolo, la ricorrente chiede condannarsi la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate a partire dal nono mese di assunzione e la rideterminazione del TFR. La ricorrente deduce altresì l'omesso versamento del TFR al fondo di previdenza complementare e chiede che l'importo maturato a tale titolo sia alla stessa versato o, in subordine, che il pagamento venga disposto in favore del fondo.
La società convenuta non si è costituita in giudizio, restando contumace.
All'udienza del 13.11.2024, oltre ad essere stata dichiarata la contumacia della società convenuta, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , CP_2 dando la ricorrente atto che una parte delle differenze retributive rivendicate si riferisce a periodi di maternità/congedo parentale.
L' si è ritualmente costituito in giudizio nulla deducendo in merito alla CP_2 rideterminazione degli importi richiesti dalla ricorrente a titolo di indennità di maternità/congedo parentale e all'udienza del 26.3.2025 la difesa di parte ricorrente ha esteso la domanda di condanna al pagamento della maggiore indennità di maternità/congedo nei confronti dell' . CP_2
La causa è documentale e pertanto viene decisa allo stato degli atti.
*
1.
L'esistenza del rapporto di lavoro è provata dalle buste paga emesse dalla società convenuta e dalla comunicazione al centro per l'impiego.
L'applicazione, da parte di del Controparte_1 Controparte_3
si evince dalle buste paga in atti.
[...]
Tale CCNL, nella sua versione vigente alla data di assunzione (e vigente dopo nove mesi dall'assunzione), contiene la seguente clausola:
“Stazionamento al livello categoriale di base
I lavoratori che non hanno svolto alcuna esperienza nel settore, stazioneranno al 6° livello per accedere successivamente al 5° dopo i primi 9 mesi di servizio”.
Il diritto della ricorrente trova dunque fondamento del CCNL applicato dalla società convenuta, la quale, come emerge dalle buste paga in atti, è rimasta inadempiente all'obbligo di riconoscere il V livello dopo i primi 9 mesi di servizio.
Alla ricorrente spettano pertanto le differenze retributive rivendicate in ragione del livello superiore nella misura di euro 2.143,04 lordi, come da conteggio depositato in
2 data 17.11.2025, senza tenere conto degli importi richiesti a titolo di indennità di maternità/congedo parentale, per le ragioni esplicitate nel paragrafo che segue.
2.
Con riferimento alle indennità di maternità/congedo parentale in assenza di deduzione da parte della ricorrente dell'esistenza di un obbligo in capo alla datrice di lavoro di integrare le quote a carico per legge dell' , la domanda proposta nei confronti della CP_2 società convenuta non può trovare accoglimento.
Anche la domanda avanzata nei confronti dell' non può trovare accoglimento. CP_2
In data 24.7.2025, l' ha depositato una nota con la quale dichiara che il datore di CP_2 lavoro avrebbe corrisposto a titolo di indennità di maternità/congedo parentale somme maggiori rispetto a quelle spettanti riparametrando le indennità al quinto livello.
Quanto dedotto dalla difesa dell' , sebbene con taluni errori materiali, trova in CP_2 effetti riscontro nella documentazione stessa prodotta dalla ricorrente.
Unitamente al ricorso sono stati prodotte le domande di maternità e congedo parentale per i seguenti periodi:
- 23.12.2021-6.6.2022 (congedo di maternità, doc. 4);
- 7.6.2022-7.11.2022 (congedo di maternità, doc. 5);
- 15.12.2022-15.5.2023 (congedo parentale, doc. 6);
- 16.5.2023-15.6.2023 (congedo parentale, doc. 7).
Sebbene i conteggi allegati al ricorso includano, tra i periodi per i quali viene richiesta l'indennità di malattia/congedo parentale, quello compreso tra l'8.11.2022 e il
15.12.2022, non risulta presentata alcuna istanza per tale periodo.
Ne consegue che, come rilevato dalla difesa dell' e non contestato dal punto di CP_2 vista contabile dalla ricorrente, risulta anticipato dal datore di lavoro (alla luce di quanto riportato nei conteggi allegati al ricorso) per i mesi di novembre e dicembre 2022 un importo non dovuto e superiore a quanto spetterebbe a titolo di maggiore indennità per l'intero periodo di assenza (€ 681,14, si v. conteggio depositato il 24.4.2025 dalla difesa di parte ricorrente) in ragione dell'inquadramento superiore.
La domanda di parte ricorrente va pertanto respinta in parte qua.
3.
3 La domanda deve trovare accoglimento con riferimento alla domanda di pagamento del
TFR, in adesione al più recente orientamento della Corte di legittimità secondo cui “ove il datore di lavoro non adempia all'obbligo di versare le quote del TFR al Fondo di previdenza prescelto dal lavoratore, il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse. Ne consegue che il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva” (Cass. civ. sez. lav.,
20/08/2025, n. 23623).
In assenza di contestazioni sul punto, va recepita la quantificazione in euro 3.557,65 del maggiore TFR spettante riportata nel conteggio depositato il 17.11.2025 dalla difesa di parte ricorrente.
4.
Parte convenuta contumace deve essere condannata, in quanto soccombente, al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento, applicata la maggiorazione del 15% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M 55/2014, tenuto conto della redazione del ricorso con collegamenti ipertestuali, ma in assenza di strumenti che consentano la navigazione interna dell'atto.
Le spese di lite possono invece essere integralmente compensate tra l' e le altre CP_2 parti, tenuto conto della partecipazione necessaria al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento, in favore della sig.ra Controparte_1
della somma lorda di € 5.700,69 lordi (di cui € 3.557,65 per Parte_1
TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme rivalutate, con decorrenza dal giorno di maturazione di ogni componente il credito al saldo;
2. respinge le ulteriori domande;
3. condanna altresì a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e
15% per spese generali e oltre al 15% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M
4 55/2014;
4. compensa le spese di lite nei confronti dell' . CP_2
Torino, 17/12/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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