Ordinanza cautelare 15 maggio 2024
Sentenza 11 novembre 2024
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/06/2025, n. 4969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4969 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 04969/2025REG.PROV.COLL.
N. 09165/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9165 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Gruner e Fabio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20108/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Giacinta Serlenga e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il presente appello ha ad oggetto la sentenza n. 20108/2024 con cui la prima Sezione del Tar Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla signora-OMISSIS- avverso l’interdittiva antimafia che ha colpito la-OMISSIS-, di cui è amministratrice e legale rappresentante.
Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo - Viterbo e il Ministero dell'Interno, con atto prodotto in data 14 dicembre 2024, per resistere al gravame; e, con ordinanza n. 104/2025, è stata respinta la domanda cautelare per assenza di fumus boni iuris.
All’udienza del 10 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’appello è infondato.
2.1.-Le censure articolate in ricorso sono fondate sull’assunto che tutto l’impianto motivazionale sotteso all’interdittiva gravata ruoti intorno alla convivenza more uxorio della signora-OMISSIS- con il sig. -OMISSIS-ma che non sarebbero stati forniti elementi concreti a sostegno dell’ingerenza gestoria di quest’ultimo nell’impresa di cui l’odierna appellante è titolare, all’infuori:
a) di soli tre episodi in nove anni (2017, 2019 e 2023); e
b) degli esiti di alcuni controlli di polizia, dai quali sarebbe emerso che il sig. -OMISSIS-giri abitualmente in compagnia della-OMISSIS- su automezzo intestato all’azienda.
Il deficit motivazionale apparirebbe quanto mai evidente alla luce del fatto che la-OMISSIS- stessa abbia iniziato a svolgere attività di impresa ben prima del 2015, anno in cui la -OMISSIS-s.r.l., società facente capo al suddetto convivente, è stata attinta da interdittiva antimafia –tuttora vigente- per contiguità con il clan mafioso -OMISSIS-; né sarebbe provato il presupposto stesso che il sig. -OMISSIS-sia un mafioso considerato che:
a) per quanto pregiudicato, non ci sarebbero precedenti penali a suo carico in relazione a reati spia; b) non ci sarebbero in assoluto procedimenti penali pendenti, essendo stato assolto con formula piena dal delitto di cui all’art.416 bis c.p. ed essendo stata rigettata dal tribunale di Roma, sezione specializzata per le misure di prevenzione, la richiesta di sequestro preventivo di tutti i beni mobili e immobili presentata dalla stessa Questura di Viterbo; e
c) l’etichetta di “mafioso” sarebbe in via esclusiva collegata ad un episodio risalente ad oltre 30 anni fa (con la ex moglie avrebbe fatto da padrino al figlio di un noto esponente del clan -OMISSIS-).
2.2.-Orbene, è stato più volte ribadito in giurisprudenza che il pericolo di infiltrazione mafiosa debba essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale e, quindi, fondato su prove; è sufficiente una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da farne ritenere “ più probabile che non ” la configurabilità (Cons. St., sez. III, 04/03/2025, n.1800; 03/03/2025, n.1766; 16/09/2024, n.7590). Lo stesso criterio di tipo probabilistico deve trovare applicazione anche per la valutazione dei rapporti di parentela e/o affinità tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o anche solo contigui alle associazioni mafiose: “ l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto” atteso che “Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza..” (Cons. St., sez. III, 18/09/2023, n.8395 in termini, le sentenze del 29 maggio 2023, n. 5227 e 7 febbraio 2018, n. 820).
Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia non sanziona quindi fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi; fermo restando che tale pericolo di infiltrazione non possa sostanziarsi in un mero sospetto della pubblica amministrazione ma debba ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali. Tra questi elementi, alcuni sono tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011), altri -a condotta libera- sono invece lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa.
Il giudice amministrativo è, dunque, chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia e il suo sindacato, con pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, deve apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio necessariamente probabilistico, stante la natura preventiva -e non già sanzionatoria- della misura in esame.
2.3.- Il quadro indiziario che si delinea nella fattispecie appare più composito di quello rappresentato dall’appellante e non convince il tentativo di fornirne una lettura preordinata a ridimensionare l’attendibilità delle conclusioni attinte dalla Prefettura.
I vari indizi vanno infatti letti in modo sistematico, secondo la ricostruzione contenuta nel provvedimento gravato e condivisa dal giudice di primo grado:
a) secondo uno schema ripetitivo, precedentemente applicato all’ex moglie e alla figlia comune, il -OMISSIS-cede nel tempo quote di varie società alla convivente-OMISSIS-;
b) tutte le attività di impresa risultano avere sede presso la residenza in cui i due convivono, inclusa la società odierna appellante di cui il -OMISSIS-è stato socio fino al 20 marzo 2015;
c) il -OMISSIS-stesso si è qualificato “coordinatore dell’esercizio”, “delegato dell’Amministratrice” e, in un caso, addirittura “proprietario” delle attività imprenditoriali in questione nel corso dei tre episodi considerati sintomatici della colleganza con la gestione delle aziende (che l’appellante assume invece sporadici ed isolati);
d) analogamente, in una denunzia sporta nel 2017 a seguito di un incendio, il -OMISSIS-si è qualificato comproprietario con la compagna del terreno colpito dal fuoco in cui è ubicato un casale della società odierna appellante;
e) il -OMISSIS-utilizza abitualmente la -OMISSIS-intestata alla società;
f) una delle due unità locali della società stessa risulta ubicata nell’immobile in cui ha risieduto il -OMISSIS-certamente fino al febbraio 2023.
A tale quadro –già in sé sufficiente a delineare una situazione di pericolo di ingerenza del -OMISSIS-nell’impresa - devono aggiungersi ulteriori significativi indizi che, valutati unitariamente e integrati da dati di comune esperienza, supportano un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità dell’impresa di cui si tratta ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso:
- le attività imprenditoriali della-OMISSIS- (non poche) risalgono ad un periodo successivo alla convivenza con il -OMISSIS-, avviata nel 2009;
- nel periodo precedente alla convivenza con il -OMISSIS-la-OMISSIS- non svolgeva alcuna attività imprenditoriale.
Acclarato il ruolo innegabile del -OMISSIS-nell’impresa, occorre ora soffermarsi sulle emergenze indiziarie a suo carico, che fanno ritenere “ più probabile che non” il suo collegamento con ambienti della criminalità organizzata. Il Collegio rileva che:
- lo stesso ha avuto una crescita imprenditoriale dagli anni novanta in poi improvvisa e non giustificato da adeguata disponibilità finanziaria; come emerge dalla relazione della Questura di Viterbo del 16.4.2024 prodotta in primo grado, si è trasformato invero da modesto imprenditore a imprenditore di successo nel settore turistico, acquistando numerose attività commerciali sul litoraneo laziale;
- non viene negato il fatto che il -OMISSIS-abbia fatto da padrino al figlio di un noto esponente del clan dei -OMISSIS-, sebbene l’appellante derubrichi la circostanza a episodio unico e risalente nel tempo;
- l’aver il -OMISSIS-superato indenne i sopra menzionati procedimenti penali non può essere considerato argomento decisivo per escluderne la vicinanza ad ambienti mafiosi, essendo necessari in sede penale accertamenti diversi da quelli confinati sul piano della presunzione verosimile che connotano –come detto- i provvedimenti cautelari e preventivi di natura amministrativa, quale quello qui in contestazione.
Tanto più che il quadro indiziario ricostruito dalla Prefettura risulta corroborato da elementi sopravvenuti (contenuti in recenti relazioni di polizia richiamate a pag. 14 dell’ultima memoria prodotta in giudizio dall’Avvocatura), che confortano le conclusioni –non illogiche né irrazionali- attinte dalla Prefettura stessa.
In definitiva, l’impresa attinta da interdittiva è permeabile all’ingerenza del -OMISSIS-, il quale, a sua volta, secondo il criterio del più probabile che non, è soggetto da ritenere vicino e permeabile alla ingerenza della criminalità organizzata.
3.- In conclusione, l’appello va respinto. Considerata, tuttavia, la natura della pretesa azionata, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante e di ogni altra persona fisica menzionata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.