Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
RG 10765/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10765 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via Ettore Corcioni n. Parte_1
56, presso lo studio dell'avv. Diego Di Grazia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro sito in Aversa alla Via Guitmondo nr. 1, in persona Controparte_1 dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Aversa
(CE) alla Piazza Trieste e Trento n. 7 presso lo studio dell'avv. Renato Capoluongo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto Parte_1 in giudizio il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare Controparte_1
e Dichiarare, per tutti i motivi esposti, la responsabilità del convenuto in Controparte_1
p.l.r.p.t., per i danni patrimoniali subiti dall'attrice a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal comune lastrico solare;
2) Di conseguenza, condannare il convenuto
p.l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi dall'attrice, Controparte_2 nella misura di € 24.779,28 quale somma da sostenere per le lavorazioni necessarie al
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3) Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali al 15%, da attribuirsi al procuratore legale costituito per dichiarato anticipo.”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato: - di essere titolare del diritto di piena proprietà, giusto atto di donazione del 25/07/2007 per notar dott.ssa Persona_1
(repertorio nr. 84.093, raccolta nr. 5.639) registrato in Aversa (CE) in data 26/07/2007 al nr.
3322 Modello S1T, dell'appartamento sito in Aversa (CE), alla Via Guitmondo nr. 1 (ex Via
Pastore SNC), censito al Catasto Fabbricati del Comune di Aversa al Foglio 5, p.lla 1134, sub.
32, cat. A/2, cl. 5, vani 5,5, rendita catastale € 568,10; - che l'immobile di cui è proprietaria fa parte del fabbricato condominiale sito in Aversa (CE) alla Via Guitmondo nr. 1 e CP_1
segnatamente: - che l'appartamento è posto nella scala “A”, al piano terzo, interno 7, con ingresso dalla porta a sinistra salendo le scale;
- che già dall'anno 2022 sono stati riscontrati fenomeni di infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare;
- che la presenza di fenomeni infiltrativi è stata più volte denunciata all'amministrazione condominiale;
- che il convenuto ha deliberato la realizzazione del ripristino del lastrico solare comunicando altresì CP_1
ai condomini il riparto delle relative spese;
- che la ripartizione delle spese è stata effettuata in base alle tabelle millesimali e dunque non applicando il disposto di cui all'art. 1126 cod. civ., siccome il lastrico solare di copertura costituisce una parte comune;
- che a causa dei fenomeni infiltrativi derivanti dal comune lastrico solare, l'unità immobiliare dell'attrice ha subito un ingente danno, con produzione di muffe e presenza di fenomeni di scrostamento degli intonaci e della pittura nella quasi totalità dei soffitti orizzontali, come meglio descritti in citazione;
- che l'ammontare delle somme necessario per le anzidette lavorazioni finalizzate al ripristino delle pareti e dei soffitti interni è stato quantificato dal tecnico di parte in € 24.779,28.
Si è costituito in giudizio il , il quale non ha contestato gli assunti di controparte, CP_1 ha dichiarato di aver deliberato l'esecuzione dei lavori sul lastrico solare per la risoluzione dei problemi lamentati dall'attrice, per poi concludere nel modo seguente: “Rigettare la domanda attorea, con spese e competenze professionali vinte.”
All'esito della prima udienza il Giudice ha formulato una proposta conciliativa alle parti, come da provvedimento del 19.4.2024. All'udienza di rinvio del giorno 11.6.2024 parte attrice ha accolto la proposta conciliativa, mentre parte convenuta l'ha rifiutata.
Esperita Ctu, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ai sensi degli artt. 189 e 281 quinquies c.p.c., sostituendo l'udienza mediante l'assegnazione di un termine per note scritte.
Pag. 2 di 5 Le parti hanno provveduto al deposito dei propri scritti conclusionali e delle note di trattazione scritta.
Con provvedimento del 22.4.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Non risulta contestato tra le parti: a) che l'immobile dell'attrice abbia subito i fenomeni infiltrativi descritti in citazione;
b) che l'origine dei fenomeni sia da individuare nella cattiva manutenzione del lastrico solare di copertura;
c) che il lastrico di copertura abbia natura condominiale.
D'altro canto, l'esperita Ctu – sulle cui conclusioni può farsi pieno affidamento, stante il rigore dell'analisi svolta dal consulente secondo argomentate deduzioni tecniche – ha confermato gli assunti di parte attrice.
In particolare, il Ctu ha confermato che nell'immobile dell'attrice vi sono segni di infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico (cfr. la descrizione contenuta a pag. 3 della relazione di consulenza da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta), segnalando che gli stessi non sono localizzati ma presenti in tutti gli ambienti.
Quanto alle cause dei fenomeni, il Ctu ha dichiarato che i danni subiti dall'immobile dell'attrice sono da attribuirsi esclusivamente alla omessa o scarsa manutenzione del solaio di copertura
(cfr. la valutazione contenuta a pag. 4 della relazione di consulenza da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta).
Per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni il Ctu ha consigliato di intervenire primariamente sul lastrico solare (cfr. la descrizione contenuta a pag. 4 e 5 della relazione di consulenza da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta), mentre per il ripristino degli interni dell'immobile dell'attrice ha previsto ulteriori interventi (cfr. la descrizione contenuta a pag. 5 della relazione di consulenza da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta).
Il costo degli interventi all'interno dell'appartamento dell'attrice, come desumibile dal computo metrico allegato alla Ctu, ammonta a complessivi euro 12.000,00 oltre IVA al 10% e, quindi, euro 13.200,00, importo determinato all'attualità.
In mancanza della prova liberatoria, deve essere affermata la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. attesa la qualità di custode che l'amministrazione assume CP_1
nei riguardi dei terzi per i danni che la cosa comune, il lastrico, produce nelle altrui sfere giuridiche.
Il deve, quindi, essere condannato al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di CP_1
risarcimento dei danni, della somma di euro 13.200,00, IVA inclusa.
Pag. 3 di 5 In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta all'attrice e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità.
Sulla somma così determinata quale ristoro del danno patrimoniale vanno aggiunti, trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore, gli interessi cosiddetti da lucro cessante, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma, a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto,
Corte di Cassazione, sentenze n. 25571/2011 e 3931/2010).
Questo Tribunale ritiene equo, in applicazione del secondo criterio, adottare, come parametro di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi, fissandone il tasso nella misura del 1,5 % annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, dalla data di decorrenza (la domanda: atto di citazione notificato in data 7.12.2023) e il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del decisum, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna il CP_1
sito in Aversa alla Via Guitmondo nr. 1, in persona dell'amministratore legale
[...]
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1
complessiva somma di euro 13.200,00, oltre interessi compensativi come da motivazione;
Pag. 4 di 5 - pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, a carico del convenuto;
- condanna il sito in Aversa alla Via Guitmondo nr. 1, in persona Controparte_1 dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.802,50 di cui Parte_1
euro 264,00 per spese vive ed euro 2.538,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Diego Di Grazia dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Aversa, il 20.5.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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