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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 414/2025 R.G.
CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Giudice;
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza;
vista l'istanza di convalida del trattenimento dello straniero, proposta ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D. Lgs. 142/2015, dal Questore della Provincia di Brindisi il 18.4.2025, nei confronti di
, nato in [...] il [...]; Parte_1
visti il verbale dell'udienza di convalida e le conclusioni formulate dall'ispettore Pellegrino e dall'Avv.
Iaia; preso atto dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di trattenimento nelle more dell'esame della domanda di protezione internazionale e, segnatamente, del carattere pretestuoso della domanda di protezione (cfr. art. 6 comma 3 del D. Lgs 142/2015); ritenuto che in questa sede deve valutarsi, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 142/2015, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che hanno determinato il trattenimento;
letta la pertinente giurisprudenza di legittimità per la quale l'Autorità giurisdizionale, in sede di convalida del trattenimento fondato sul comma 3 dell'art. 6 cit., deve verificare la sussistenza di fondati motivi per ritenere che (la domanda) sia stata presentata “al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o espulsione”: “il carattere di mera strumentalità della domanda di protezione deve dunque emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione interazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della commissione” (così Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/05/2022) 06/06/2022, n. 18128); ritenuto, in applicazione dei suddetti canoni ermeneutici, che la domanda di protezione internazionale è stata presentata da , in data 15.4.2025, al Parte_1
solo fine di ritardare l'allontanamento dal territorio nazionale ed è, quindi, da qualificarsi strumentale;
che invero tale domanda è stata presentata dopo un periodo di permanenza in Italia protrattosi per circa un anno (dal 7 maggio 2024) e dopo l'adozione del decreto di espulsione (in data 24.9.2024), durante il suo trattenimento finalizzato all'esecuzione del predetto provvedimento, e ciò nonostante il trattenuto abbia avuto in precedenza diverse interlocuzioni con le Autorità di polizia (come dallo stesso dichiarato), competenti a formalizzare tale istanza;
1 valutato, inoltre, che non è possibile disporre alcuna misura alternativa al trattenimento, considerata l'assenza di una fissa dimora, di un'attività lavorativa stabile e di familiari presso cui possa essere ospitato;
visto l'art. 6 del D. Lgs. 142/2015;
P.Q.M.
convalida il trattenimento per giorni 60 (sessanta) prorogabili per come richiesto dal Questore della
Provincia di Brindisi nei confronti di , nato in [...] il Parte_1
01/08/2001; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 18/04/2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Petrelli
2
CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Giudice;
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza;
vista l'istanza di convalida del trattenimento dello straniero, proposta ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D. Lgs. 142/2015, dal Questore della Provincia di Brindisi il 18.4.2025, nei confronti di
, nato in [...] il [...]; Parte_1
visti il verbale dell'udienza di convalida e le conclusioni formulate dall'ispettore Pellegrino e dall'Avv.
Iaia; preso atto dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di trattenimento nelle more dell'esame della domanda di protezione internazionale e, segnatamente, del carattere pretestuoso della domanda di protezione (cfr. art. 6 comma 3 del D. Lgs 142/2015); ritenuto che in questa sede deve valutarsi, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 142/2015, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che hanno determinato il trattenimento;
letta la pertinente giurisprudenza di legittimità per la quale l'Autorità giurisdizionale, in sede di convalida del trattenimento fondato sul comma 3 dell'art. 6 cit., deve verificare la sussistenza di fondati motivi per ritenere che (la domanda) sia stata presentata “al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o espulsione”: “il carattere di mera strumentalità della domanda di protezione deve dunque emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione interazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della commissione” (così Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/05/2022) 06/06/2022, n. 18128); ritenuto, in applicazione dei suddetti canoni ermeneutici, che la domanda di protezione internazionale è stata presentata da , in data 15.4.2025, al Parte_1
solo fine di ritardare l'allontanamento dal territorio nazionale ed è, quindi, da qualificarsi strumentale;
che invero tale domanda è stata presentata dopo un periodo di permanenza in Italia protrattosi per circa un anno (dal 7 maggio 2024) e dopo l'adozione del decreto di espulsione (in data 24.9.2024), durante il suo trattenimento finalizzato all'esecuzione del predetto provvedimento, e ciò nonostante il trattenuto abbia avuto in precedenza diverse interlocuzioni con le Autorità di polizia (come dallo stesso dichiarato), competenti a formalizzare tale istanza;
1 valutato, inoltre, che non è possibile disporre alcuna misura alternativa al trattenimento, considerata l'assenza di una fissa dimora, di un'attività lavorativa stabile e di familiari presso cui possa essere ospitato;
visto l'art. 6 del D. Lgs. 142/2015;
P.Q.M.
convalida il trattenimento per giorni 60 (sessanta) prorogabili per come richiesto dal Questore della
Provincia di Brindisi nei confronti di , nato in [...] il Parte_1
01/08/2001; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 18/04/2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Petrelli
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