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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigina Tiziana Marganella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2821/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALBERTO Parte_1 C.F._1
FACCINI e dell'Avv. MANUELA NATALE, elettivamente domiciliata in VIA ADIGE n. 21,
MONTESILVANO 65015, presso il difensore avv. ALBERTO FACCINI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA MANSO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALIA n. 1, 65121, presso la CASA COMUNALE CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28.9.2024 la sig.ra ha impugnato il decreto Parte_1
dirigenziale n. 40 dell'1.8.2024 del Comune di Pescara-Settore Politiche per il Cittadino, notificatole in data 8.8.2024, che ha dichiarato la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), sito in alla Via Aldo Moro, n. 132, scala A, int. CP_1
3, piano 1, di cui era locataria con Cod. Ut. 7057.
2. Nel suddetto provvedimento, l'ente comunale ha evidenziato la violazione “del combinato disposto dell'art. 34, comma1, lett. d) e dell'art. 2, comma 1, lett. b-bis e comma 5” della L.R.
pagina 1 di 6 n. 96/1996, avendo i familiari conviventi della ricorrente (la Sig.ra figlia Persona_1 dell'assegnataria, ed il compagno di quest'ultima, riportato sentenza di Persona_2
applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., emessa dal GUP del Tribunale di Fermo, irrevocabile in data 20.6.2003, per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 640 bis c.p., in violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b-bis, L.R. n. 96/1996.
3. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del decreto, sulla base dei motivi così sinteticamente esposti: i) con il primo motivo, ha lamentato la “Violazione dell'art.
12 delle cd. “Preleggi”; Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 e comma 5°, dell'art. 2 della Legge Regione Abruzzo 96/96, nonché violazione dell'art. 34 della Legge
Regione Abruzzo 96/96; eccesso di potere per travisamento dei fatti”, in quanto il potere di decadenza ex art. 34, comma 1, lett. d), L.R. n. 96/1996 sarebbe esercitabile solo nei confronti dell'assegnatario e non anche dei familiari con esso conviventi, ai quali si applicherebbe, al più,
l'art. 34, comma 1, lett. e-ter, che prevede, tuttavia, la sussistenza di sentenze di condanna o patteggiamento per reati tassativamente elencati, non sussistenti nel caso di specie;
ii) con il secondo motivo, ha denunciato la “Violazione dell'art. 12 delle cd. “Preleggi” e dell'art. 2, comma 1, lett. b – bis, e comma 5° della Legge 96/96”, essendo l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b-bis), L.R. n. 96/1996 riferibile al solo assegnatario ed esclusivamente a fatti da quest'ultimo commessi prima dell'assegnazione. Nel caso in esame, al contrario, la sentenza di patteggiamento riguarda i conviventi ed attiene a fatti successivi all'assegnazione.
4. Si è costituito in giudizio il eccependo l'infondatezza del ricorso e Controparte_1
domandandone l'integrale rigetto.
5. All'udienza del 14.11.2024, la ricorrente, nel riportarsi al proprio atto introduttivo, ha altresì dedotto l'illegittimità del decreto di decadenza in virtù dell'intervenuta modifica normativa, operata per mezzo della L.R. n. 15/2024, la quale ha novellato l'art. 2, comma 5, della L.R. n.
96/1996, nel senso che segue: le parole "limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter) e
g-quater) del primo comma" sono sostituite da "limitatamente alle lettere c), d), e), g), g- quater) del primo comma e alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 34", novellazione ritenuta ininfluente dal resistente, nella misura, in quanto intervenuta successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
6. Il Tribunale, dichiarata cessata la materia del contendere nella fase cautelare, autorizzate le parti a depositare brevi note difensive, tratteneva la causa a decisione. pagina 2 di 6 7. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
8. Ai fini di un corretto inquadramento della controversia, occorre premettere che la materia oggetto della presente vicenda è disciplinata dalla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, recante “Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”, la quale è stata, peraltro, interessata da successivi interventi di modifica da parte del legislatore regionale.In particolare, l'art. 2 del menzionato testo normativo disciplina i presupposti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, ossia i requisiti che devono necessariamente essere posseduti dall'istante, ai fini dell'inoltro della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi. Tra i menzionati requisiti figura, alla lett. b-bis), quello di “non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni”. L'art. 34 della stessa legge disciplina, inoltre, le ipotesi di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, la quale “è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario” si trovi in una delle ipotesi di seguito contemplate dalla medesima norma. Tra queste, alla lett. d), è previsto il caso in cui lo stesso
“abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione”.
9. Entrambe le disposizioni citate si riferiscono dunque, testualmente, al solo assegnatario dell'alloggio; la normativa, tuttavia, prende in considerazione, in particolari ipotesi, anche gli altri componenti del nucleo familiare dello stesso.
10. Ciò si rinviene, in primo luogo, al comma 5 del citato art. 2, laddove il legislatore regionale prevede che alcuni dei requisiti contemplati dalla medesima norma debbano essere posseduti non solo dal richiedente, ma anche “da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto”. Tra i predetti requisiti figurava anche la lett. b-bis) dell'art. 2, oggi tuttavia espunta a seguito della modifica intervenuta per effetto dell'art. 33, comma 1, lett. a) della L.R. 17 settembre 2024, n. 15, la quale ha introdotto, nel citato comma 5 dell'art. 2, le parole "limitatamente alle lettere c), d), e), g), g-quater) del primo comma e alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 34", in sostituzione delle precedenti "limitatamente alle lettere b-bis),
c), d), e), g), g-ter e g-quater) del primo comma". pagina 3 di 6 11. In secondo luogo, i familiari conviventi dell'assegnatario sono contemplati dall'art. 34, comma
1, lett. e-ter), il quale, tra le ipotesi di decadenza dall'assegnazione, prevede il caso in cui non solo l'assegnatario, ma anche “uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato a seguito di sentenza di condanna ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite”.
12. Venendo al caso di specie, la determinazione del Comune di Pescara-Settore politiche per il cittadino, contenuta nel decreto dirigenziale n. 40 del 1.8.2024, che ha disposto la decadenza della ricorrente assegnataria, è stata assunta sulla base “del combinato disposto dell'art. 34, comma1, lett. d) e dell'art. 2, comma 1, lett. b-bis e comma 5” della L.R. n. 96/1996.
13. Il provvedimento è da ritenersi illegittimo, in quanto emanato in carenza dei presupposti richiesti dalla legge.
14. Dalla normativa poc'anzi richiamata emerge infatti nitidamente come il potere di decadenza dall'assegnazione, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), L.R. n. 96/1996, si riferisca esclusivamente all'ipotesi in cui l'assegnatario -e non anche i componenti del suo nucleo familiare- abbia perduto i requisiti per l'assegnazione.
15. Ebbene, vero è che tra tali requisiti vi è quello di cui all'art. 2, comma1, lett. b-bis) di “ non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni” ed è altresì vero che tale requisito, ai sensi della precedente versione del comma 5 dell'art.
2 -applicabile ratione temporis alla presente fattispecie-, dovesse sussistere anche per gli “altri componenti del nucleo familiare”.
16. Non può tuttavia trascurarsi che, mentre per l'ipotesi di violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b- bis) il legislatore prevedesse -e tutt'oggi preveda-, il potere dell'amministrazione di dichiarare la decadenza dall'assegnazione (art. 34, comma, 1, lett. d)), di converso, per quanto attiene alla violazione del comma 5 della medesima norma, tale potere non fosse espressamente pagina 4 di 6 contemplato. In estrema sintesi, dunque, l'assenza di tale requisito di partecipazione era sprovvista di sanzione.
17. Di conseguenza, in disparte l'infelice e lacunosa formulazione della legislazione regionale, deve escludersi che il potere di decadenza de quo possa essere configurato in via implicita.: ciò determinerebbe, altrimenti, una manifesta violazione del principio di legalità che sorregge l'intera azione amministrativa, il quale non ammette l'esercizio di poteri non espressamente previsti, specialmente laddove questi siano idonei ad incidere in senso restrittivo sulla sfera giuridica dei destinatari.
18. Del resto, l'interpretazione suggerita trova conforto nell'art. 34, comma 1, lett. e-ter) che, come visto, disciplina espressamente il potere di decadenza dall'assegnazione qualora non solo l'assegnatario, ma anche uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato sentenze di condanna o di patteggiamento per uno dei reati ivi tassativamente previsti.
19. Attraverso la previsione normativa da ultimo richiamata, dunque, l'intenzione del legislatore regionale sembra essere quella di circoscrivere unicamente a fattispecie di reato di particolare gravità le ipotesi in cui il potere di decadenza possa essere esercitato per violazioni commesse anche dai familiari dell'assegnatario.
20. Ulteriore conferma del percorso argomentativo seguito si rinviene, infine, nella nuova formulazione del comma 5 dell'art. 2 che, come già chiarito, a seguito della L.R. n. 15/2024, non prevede più, tra i requisiti che devono essere posseduti anche dai componenti del nucleo familiare, la lett. b-bis) dell'art. 2, recando tuttavia, in aggiunta alla precedente dicitura, il riferimento ai requisiti di cui all'34, comma 1, lett. e-ter), ossia l'assenza di sentenze di condanna o patteggiamento per i reati ivi tassativamente elencati.
21. Giova precisare, sul punto, come la novella, in virtù del principio del tempus regit actum, che impone l'applicazione della normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento, debba considerarsi non direttamente applicabile al caso di specie (cfr., ex multis, Cons. St., sez.
IV, 13.9.2024, n.7550; Cass., Sez. Un., 17.9.2021, n.25164).
22. Cionondimeno, la modifica normativa intervenuta si mostra utile a rivelare il chiaro intento del legislatore regionale di colmare la lacuna preesistente, così ponendo fine alle criticità applicative determinate dal difetto di coordinamento tra la contemplata ipotesi di perdita del requisito da parte del familiare dell'assegnatario e la mancanza della relativa sanzione. pagina 5 di 6 23. D'altronde, coerentemente, oggi la norma prevede, tra i requisiti che devono essere posseduti anche dagli altri componenti del nucleo familiare, quelli di cui all'art. 34, comma1, lett. e-ter), per la cui assenza il legislatore dispone la decadenza dall'assegnazione.
24. Il ricorso va dunque accolto.
25. Le competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in armonia ai parametri minimi (attesa la linearità dell'unica questione di diritto esaminata) offerti dal DM n.
55/14, scaglione indeterminabile complessità bassa, previa decurtazione della fase istruttoria di fatto non avvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'inefficacia del decreto dirigenziale n.40 dell'1.8.2024 di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito in alla Via Aldo Moro, n. 132, scala CP_1
A, int. 3, piano 1;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio che si liquidano in 2906,00 euro per compensi oltre rimborso Parte_1
forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
Pescara, 21 febbraio 2025
Il Giudice dott. ssa Luigina Tiziana Marganella
La presente motivazione è stata redatta in collaborazione con la dott.ssa Benedetta Ciferni, magistrato ordinario in tirocinio pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigina Tiziana Marganella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2821/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALBERTO Parte_1 C.F._1
FACCINI e dell'Avv. MANUELA NATALE, elettivamente domiciliata in VIA ADIGE n. 21,
MONTESILVANO 65015, presso il difensore avv. ALBERTO FACCINI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA MANSO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALIA n. 1, 65121, presso la CASA COMUNALE CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28.9.2024 la sig.ra ha impugnato il decreto Parte_1
dirigenziale n. 40 dell'1.8.2024 del Comune di Pescara-Settore Politiche per il Cittadino, notificatole in data 8.8.2024, che ha dichiarato la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), sito in alla Via Aldo Moro, n. 132, scala A, int. CP_1
3, piano 1, di cui era locataria con Cod. Ut. 7057.
2. Nel suddetto provvedimento, l'ente comunale ha evidenziato la violazione “del combinato disposto dell'art. 34, comma1, lett. d) e dell'art. 2, comma 1, lett. b-bis e comma 5” della L.R.
pagina 1 di 6 n. 96/1996, avendo i familiari conviventi della ricorrente (la Sig.ra figlia Persona_1 dell'assegnataria, ed il compagno di quest'ultima, riportato sentenza di Persona_2
applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., emessa dal GUP del Tribunale di Fermo, irrevocabile in data 20.6.2003, per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 640 bis c.p., in violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b-bis, L.R. n. 96/1996.
3. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del decreto, sulla base dei motivi così sinteticamente esposti: i) con il primo motivo, ha lamentato la “Violazione dell'art.
12 delle cd. “Preleggi”; Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 e comma 5°, dell'art. 2 della Legge Regione Abruzzo 96/96, nonché violazione dell'art. 34 della Legge
Regione Abruzzo 96/96; eccesso di potere per travisamento dei fatti”, in quanto il potere di decadenza ex art. 34, comma 1, lett. d), L.R. n. 96/1996 sarebbe esercitabile solo nei confronti dell'assegnatario e non anche dei familiari con esso conviventi, ai quali si applicherebbe, al più,
l'art. 34, comma 1, lett. e-ter, che prevede, tuttavia, la sussistenza di sentenze di condanna o patteggiamento per reati tassativamente elencati, non sussistenti nel caso di specie;
ii) con il secondo motivo, ha denunciato la “Violazione dell'art. 12 delle cd. “Preleggi” e dell'art. 2, comma 1, lett. b – bis, e comma 5° della Legge 96/96”, essendo l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b-bis), L.R. n. 96/1996 riferibile al solo assegnatario ed esclusivamente a fatti da quest'ultimo commessi prima dell'assegnazione. Nel caso in esame, al contrario, la sentenza di patteggiamento riguarda i conviventi ed attiene a fatti successivi all'assegnazione.
4. Si è costituito in giudizio il eccependo l'infondatezza del ricorso e Controparte_1
domandandone l'integrale rigetto.
5. All'udienza del 14.11.2024, la ricorrente, nel riportarsi al proprio atto introduttivo, ha altresì dedotto l'illegittimità del decreto di decadenza in virtù dell'intervenuta modifica normativa, operata per mezzo della L.R. n. 15/2024, la quale ha novellato l'art. 2, comma 5, della L.R. n.
96/1996, nel senso che segue: le parole "limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter) e
g-quater) del primo comma" sono sostituite da "limitatamente alle lettere c), d), e), g), g- quater) del primo comma e alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 34", novellazione ritenuta ininfluente dal resistente, nella misura, in quanto intervenuta successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
6. Il Tribunale, dichiarata cessata la materia del contendere nella fase cautelare, autorizzate le parti a depositare brevi note difensive, tratteneva la causa a decisione. pagina 2 di 6 7. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
8. Ai fini di un corretto inquadramento della controversia, occorre premettere che la materia oggetto della presente vicenda è disciplinata dalla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, recante “Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”, la quale è stata, peraltro, interessata da successivi interventi di modifica da parte del legislatore regionale.In particolare, l'art. 2 del menzionato testo normativo disciplina i presupposti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, ossia i requisiti che devono necessariamente essere posseduti dall'istante, ai fini dell'inoltro della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi. Tra i menzionati requisiti figura, alla lett. b-bis), quello di “non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni”. L'art. 34 della stessa legge disciplina, inoltre, le ipotesi di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, la quale “è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario” si trovi in una delle ipotesi di seguito contemplate dalla medesima norma. Tra queste, alla lett. d), è previsto il caso in cui lo stesso
“abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione”.
9. Entrambe le disposizioni citate si riferiscono dunque, testualmente, al solo assegnatario dell'alloggio; la normativa, tuttavia, prende in considerazione, in particolari ipotesi, anche gli altri componenti del nucleo familiare dello stesso.
10. Ciò si rinviene, in primo luogo, al comma 5 del citato art. 2, laddove il legislatore regionale prevede che alcuni dei requisiti contemplati dalla medesima norma debbano essere posseduti non solo dal richiedente, ma anche “da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto”. Tra i predetti requisiti figurava anche la lett. b-bis) dell'art. 2, oggi tuttavia espunta a seguito della modifica intervenuta per effetto dell'art. 33, comma 1, lett. a) della L.R. 17 settembre 2024, n. 15, la quale ha introdotto, nel citato comma 5 dell'art. 2, le parole "limitatamente alle lettere c), d), e), g), g-quater) del primo comma e alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 34", in sostituzione delle precedenti "limitatamente alle lettere b-bis),
c), d), e), g), g-ter e g-quater) del primo comma". pagina 3 di 6 11. In secondo luogo, i familiari conviventi dell'assegnatario sono contemplati dall'art. 34, comma
1, lett. e-ter), il quale, tra le ipotesi di decadenza dall'assegnazione, prevede il caso in cui non solo l'assegnatario, ma anche “uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato a seguito di sentenza di condanna ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite”.
12. Venendo al caso di specie, la determinazione del Comune di Pescara-Settore politiche per il cittadino, contenuta nel decreto dirigenziale n. 40 del 1.8.2024, che ha disposto la decadenza della ricorrente assegnataria, è stata assunta sulla base “del combinato disposto dell'art. 34, comma1, lett. d) e dell'art. 2, comma 1, lett. b-bis e comma 5” della L.R. n. 96/1996.
13. Il provvedimento è da ritenersi illegittimo, in quanto emanato in carenza dei presupposti richiesti dalla legge.
14. Dalla normativa poc'anzi richiamata emerge infatti nitidamente come il potere di decadenza dall'assegnazione, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), L.R. n. 96/1996, si riferisca esclusivamente all'ipotesi in cui l'assegnatario -e non anche i componenti del suo nucleo familiare- abbia perduto i requisiti per l'assegnazione.
15. Ebbene, vero è che tra tali requisiti vi è quello di cui all'art. 2, comma1, lett. b-bis) di “ non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni” ed è altresì vero che tale requisito, ai sensi della precedente versione del comma 5 dell'art.
2 -applicabile ratione temporis alla presente fattispecie-, dovesse sussistere anche per gli “altri componenti del nucleo familiare”.
16. Non può tuttavia trascurarsi che, mentre per l'ipotesi di violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b- bis) il legislatore prevedesse -e tutt'oggi preveda-, il potere dell'amministrazione di dichiarare la decadenza dall'assegnazione (art. 34, comma, 1, lett. d)), di converso, per quanto attiene alla violazione del comma 5 della medesima norma, tale potere non fosse espressamente pagina 4 di 6 contemplato. In estrema sintesi, dunque, l'assenza di tale requisito di partecipazione era sprovvista di sanzione.
17. Di conseguenza, in disparte l'infelice e lacunosa formulazione della legislazione regionale, deve escludersi che il potere di decadenza de quo possa essere configurato in via implicita.: ciò determinerebbe, altrimenti, una manifesta violazione del principio di legalità che sorregge l'intera azione amministrativa, il quale non ammette l'esercizio di poteri non espressamente previsti, specialmente laddove questi siano idonei ad incidere in senso restrittivo sulla sfera giuridica dei destinatari.
18. Del resto, l'interpretazione suggerita trova conforto nell'art. 34, comma 1, lett. e-ter) che, come visto, disciplina espressamente il potere di decadenza dall'assegnazione qualora non solo l'assegnatario, ma anche uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato sentenze di condanna o di patteggiamento per uno dei reati ivi tassativamente previsti.
19. Attraverso la previsione normativa da ultimo richiamata, dunque, l'intenzione del legislatore regionale sembra essere quella di circoscrivere unicamente a fattispecie di reato di particolare gravità le ipotesi in cui il potere di decadenza possa essere esercitato per violazioni commesse anche dai familiari dell'assegnatario.
20. Ulteriore conferma del percorso argomentativo seguito si rinviene, infine, nella nuova formulazione del comma 5 dell'art. 2 che, come già chiarito, a seguito della L.R. n. 15/2024, non prevede più, tra i requisiti che devono essere posseduti anche dai componenti del nucleo familiare, la lett. b-bis) dell'art. 2, recando tuttavia, in aggiunta alla precedente dicitura, il riferimento ai requisiti di cui all'34, comma 1, lett. e-ter), ossia l'assenza di sentenze di condanna o patteggiamento per i reati ivi tassativamente elencati.
21. Giova precisare, sul punto, come la novella, in virtù del principio del tempus regit actum, che impone l'applicazione della normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento, debba considerarsi non direttamente applicabile al caso di specie (cfr., ex multis, Cons. St., sez.
IV, 13.9.2024, n.7550; Cass., Sez. Un., 17.9.2021, n.25164).
22. Cionondimeno, la modifica normativa intervenuta si mostra utile a rivelare il chiaro intento del legislatore regionale di colmare la lacuna preesistente, così ponendo fine alle criticità applicative determinate dal difetto di coordinamento tra la contemplata ipotesi di perdita del requisito da parte del familiare dell'assegnatario e la mancanza della relativa sanzione. pagina 5 di 6 23. D'altronde, coerentemente, oggi la norma prevede, tra i requisiti che devono essere posseduti anche dagli altri componenti del nucleo familiare, quelli di cui all'art. 34, comma1, lett. e-ter), per la cui assenza il legislatore dispone la decadenza dall'assegnazione.
24. Il ricorso va dunque accolto.
25. Le competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in armonia ai parametri minimi (attesa la linearità dell'unica questione di diritto esaminata) offerti dal DM n.
55/14, scaglione indeterminabile complessità bassa, previa decurtazione della fase istruttoria di fatto non avvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'inefficacia del decreto dirigenziale n.40 dell'1.8.2024 di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito in alla Via Aldo Moro, n. 132, scala CP_1
A, int. 3, piano 1;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio che si liquidano in 2906,00 euro per compensi oltre rimborso Parte_1
forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
Pescara, 21 febbraio 2025
Il Giudice dott. ssa Luigina Tiziana Marganella
La presente motivazione è stata redatta in collaborazione con la dott.ssa Benedetta Ciferni, magistrato ordinario in tirocinio pagina 6 di 6