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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/06/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3183/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3183/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. MONTI GIUSEPPE, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CARDUCCI N 3 22100 COMO;
ATTORE/I contro
(C.F. (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. CASARTELLI ALESSANDRO, elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA S.MARTINO, 6 22100 COMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Previa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni di parte convenuta, precisa le conclusioni come segue:
1)Nel merito : accertare e dichiarare che i signori e sono comproprietari Parte_1 Parte_2 della complessiva quota di ½ della porzione di area cortilizia, sita in GL e ivi ora distinta al Catasto Fabbricati con il mappale 5074 sub 702 (già mappale 5074 sub 701), in forza dell' atto di aggiornamento catastale sottoscritto in data 22.06.2012 dalla società in persona Controparte_3 della socia accomandataria signora e comunque avendone acquistato la comproprietà Controparte_1 ex art. 1158 c.c. per usucapione ultraventennale, in forza del compossesso esercitato su tale bene immobile in modo pubblico, pacifico, incontrastato, continuato e ininterrotto a far tempo dal 1990;
2)Nel merito: previo ogni più opportuno accertamento, condannare i signori e CP_2 CP_1
a ripristinare lo stato dei luoghi, con riferimento alle plurime opere illegittime eseguite nell'
[...] immobile di proprietà degli stessi e descritte negli atti di causa e più precisamente:
a) In via principale: condannare i signori e a ripristinare lo stato dei Controparte_1 CP_2 luoghi, mediante l' arretramento alla distanza prevista dall' art. 9 D.M. 1444/1968 di metri 10, dalla parete finestrata del fabbricato di proprietà dei signori e della porzione Parte_1 Parte_2 sopralzata di cm. 30 del fabbricato di proprietà di parte convenuta, con soprastante tetto di copertura, fronteggiante la muratura perimetrale del fabbricato di proprietà attorea;
In subordine : condannare i signori e a ripristinare lo stato dei luoghi ex Controparte_1 CP_2 art. 873 c.c., mediante l'arretramento alla distanza di metri 3 dalla muratura perimetrale del fabbricato di proprietà dei signori e della porzione del fabbricato di proprietà di Parte_1 Parte_2 parte convenuta sopralzato, unitamente al sovrastante tetto di copertura e fronteggiante l' immobile di proprietà attorea;
b) Condannare i signori e a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante l' Controparte_1 CP_2 arretramento alla distanza di metri 5 dal confine della porzione sopralzata di cm. 30 del fabbricato di proprietà di parte convenuta, con sovrastante tetto di copertura, prospiciente sulla corte comune di cui al mappale 5072 sub 701 e 5074 sub 702 (di complessivi mq 10);
c) Condannare i signori e a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la Controparte_1 CP_2 completa rimozione della tettoia realizzata illegittimamente in violazione della distanza minima di metri 10 dal fabbricato di proprietà attorea e in violazione della distanza minima dal confine di metri 5, dandosi atto che in corso di causa i convenuti hanno provveduto a rimuovere solo la copertura di tale manufatto, lasciando in loco la struttura di sostegno;
d) In via principale : condannare i signori e al ripristino dello stato dei Controparte_1 CP_2 luoghi, mediante l' arretramento della canna fumaria ampliata di cm. 10 nell' intercapedine esistente tra gli immobili di proprietà delle parti, in quanto opera realizzata in violazione della distanza minima di metri 10, di cui all' art. 9 del D.M. 1444/1968, come risultante anche dai documenti n. 58, 59, 60 e 61 prodotti da parte attrice in corso di causa;
In subordine: Condannare i signori e al ripristino dello stato dei luoghi, Controparte_1 CP_2 mediante l' arretramento della canna fumaria ampliata di cm. 10 nell' intercapedine esistente tra gli immobili di proprietà delle parti, in quanto opera realizzata in violazione della distanza minima di metri 3, di cui all' art. 873 c.c., come risultante anche dai documenti n. 58, 59, 60 e 61 prodotti da parte attrice in corso di causa;
e) Condannare i signori e al ripristino dello stato dei luoghi, mediante Controparte_1 CP_2 la rimozione di n. 1 pluviale, evidenziato in colore rosa nella fotografia( doc. n. 38), messo in opera pagina 2 di 9 nell' area cortilizia in comunione tra le parti, in quanto non rispettoso della distanza minima di metri 1 dal confine, prevista dall' art. 889 c.c. comma II;
f) In via principale :condannare i signori e al ripristino dello stato dei Controparte_1 CP_2 luoghi, mediante la rimozione del manufatto costituito da voltino con campanella posto in opera nell' immobile di proprietà dei convenuti, in quanto non rispettoso della distanza minima dal fabbricato di proprietà attorea (metri 10 o in subordine metri 3) e, in quanto, non rispettoso della distanza minima di metri 5 dal confine con l' area cortilizia in comunione tra le parti e di cui al mappale 5072 sub 701 e 5074 sub 702;
3)Ancora nel merito: accertare e dichiarare che lo stato di fatto dell' immobile di proprietà dei signori e non era e non è conforme a quanto rappresentato nella planimetria CP_2 Controparte_1 catastale allegata all' atto notarile in data 28.09.2017, a rogito Dott. e che alla data del Persona_1 28.09.2017 e successivamente, nel tetto di copertura del fabbricato di proprietà dei convenuti non vi è alcun lucernario nella falda a lago, come da fotografie prodotte in atti, con ogni conseguente pronuncia;
4)Nel merito in ogni caso: condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori in dipendenza dei plurimi atti illeciti posti in opera dagli stessi, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
In istruttoria: Parte attrice richiede il rinnovo della Ctu esperita in corso di causa con la nomina di altro tecnico;
in subordine richiede disporsi supplemento di Ctu o il richiamo del Ctu Geom. a Persona_2 chiarimenti, il tutto con riferimento a quanto esposto nelle note di trattazione scritta depositate per l' udienza del 29.11.2023 e nell' istanza depositata il 18.04.2024.
Parte attrice chiede altresì l' ammissione di prova per interrogatorio formale dei convenuti e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che in data 14.06.2012 si svolgeva presso lo studio dell' Arch. in MO, Via Persona_3 Rovelli 3, un incontro tra il suddetto Arch. , il collaboratore dello stesso P.i.e. e Per_3 Parte_3
l' Arch. , tecnico di unitamente ad un collaboratore di quest' ultimo;
Persona_4 Controparte_3
2) Vero che nel corso dell' appuntamento del 14.06.2012, l' Arch. , tecnico di fiducia di Persona_4
esaminava la domanda di frazionamento catastale che mi si rammostra (doc. n. Controparte_3 23), avente ad oggetto l' intera area cortilizia, sita tra le proprietà delle parti e rappresentata nelle fotografie che si rammostrano (allegati 1 e 1 bis al doc. 24);
3) Vero che, al termine dell' appuntamento del 14.06.2012, l' Arch. consegnava all' Persona_3 Arch. la bozza della domanda di frazionamento dell' intera area cortilizia di cui è causa, Persona_4 ubicata tra le proprietà delle parti;
4) Vero che la signora quale socia accomandataria di in data Controparte_1 Controparte_3
22.06.2012 si recava presso lo studio dell' Arch. in MO, Via Rovelli 3 e che la stessa Persona_3 signora quale socia accomandataria di sottoscriveva la domanda Controparte_1 Controparte_3 di frazionamento catastale, relativa all' intera area cortilizia di cui è causa, che si rammostra (doc. n.
23);
5) Vero che nel corso dell' appuntamento del 22.06.2012 la signora precisava all' Controparte_1 Arch. che l' Arch. , qualche giorno prima, aveva invitato la stessa a Persona_3 Persona_4 sottoscrivere la domanda di frazionamento catastale che si rammostra (doc. n. 23), dopo che la medesima era stata esaminata ed approvata dal suddetto tecnico;
6) Vero che la società provvedeva a saldare all' Arch. la fattura n. Controparte_3 Persona_3 27/2012 che si rammostra (doc. n. 41) relativa alla quota del 50% dell' intero compenso esposto dallo stesso per la predisposizione e la presentazione della domanda di frazionamento catastale che si pagina 3 di 9 rammostra (doc. 23 di parte attrice e 4 di parte convenuta) e dell' accertamento della proprietà immobiliare urbana che si rammostra (doc. n. 43);
7) Vero che i signori e hanno eseguito, a loro cura e spese, le opere Parte_1 Parte_2 oggetto della concessione edilizia n. 78/1990 del Comune di GL e del relativo elaborato grafico che si rammostrano (allegati 6 e 18 al doc 6);
8) Vero che i lavori oggetto della concessione edilizia n. 78/1990 comprendevano anche il rifacimento in cemento rustico della pavimentazione dell' intera area cortilizia, posta tra gli immobili di proprietà attorea e di parte convenuta, rappresentata nelle fotografie n. 1e 1 bis allegate al doc n. 24 che si rammostrano e come descritto nell' elaborato grafico che si rammostra (allegato 6 al doc. 6);
9) Vero che i signori facevano eseguire dalla ditta LL Giovanni di GL, a Controparte_4 loro cura e spese esclusive, il rifacimento in cemento rustico della pavimentazione dell' intera area cortilizia di cui alla foto 1 allegata al doc. n. 24 che si rammostra , ivi compresa la porzione di mq 1, oggetto di causa, rappresentata nella fotografia 1 bis allegata al doc. n.24 e nella fotografia prodotta quale doc. n. 25 che si rammostrano, nonchè nella planimetria che si rammostra (allegato O al doc. n. 6);
10) Vero che nel corso dell' esecuzione dei lavori oggetto della concessione edilizia n. 78/1990, i signori provvedevano, a loro cura e spese esclusive, anche alla demolizione di Controparte_5 manufatti adibiti a servizi igienici insistenti sull' area cortilizia compresa tra gli immobili di proprietà delle parti, come da elaborato grafico che si rammostra (allegato 6 al doc. n. 6) ;
11) Vero che dal 1991 i signori e hanno sempre provveduto alla pulizia Parte_1 Parte_2 dell' intera area cortilizia, rappresentata nelle fotografie che si rammostrano (allegati 1 e 1 bis del doc 24),ivi compresa la porzione di mq 1, oggetto di causa, rappresentata nella planimetria che si rammostra (allegato O al doc. n. 6) e nelle fotografie che si rammostrano (foto 1 bis allegata al doc 24 e doc. n. 25);
12) Vero che dal 1991 la porta di accesso all' immobile di proprietà dei signori e CP_2
è chiusa con lucchetto e sbarrata all' interno con assi di legno, come da fotografie che Controparte_1 si rammostrano (doc. n. 27-28-29-30 e 4-5-6- allegate al doc. 24);
13) Vero che l' immobile ora di proprietà dei signori nel 1990/1991 aveva quattro falde CP_1 convergenti e la gronda dello stesso era sottostante a quella dell' immobile di proprietà dei signori
, come da fotografie che si rammostrano (foto 1, 2 e 4 allegate al doc. n.7); Controparte_4
14) Vero che attualmente il tetto di copertura dell' immobile ora di proprietà dei signori CP_1 presenta un tratto di colmo orizzontale, come da fotografie che si rammostrano ( foto 3 allegata al doc. 7 e 13 allegata al doc. n. 24);
15) Vero che i muri perimetrali dell' immobile con il relativo tetto di copertura dell' immobile ora di proprietà dei signori nel corso dell' esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria CP_1 di cui alla domanda di autorizzazione in data 10.02.1997, sono stati innalzati di circa 30 cm;
16) Vero che tale sopralzo è stato eseguito mediante l' utilizzo di laterizi posizionati sopra le pietre originali sulle quali poggiavano i travetti del tetto, come da fotografie che si rammostrano (foto 6 e 16 allegate al doc. 7);
17) Vero che, prima dell' esecuzione del sopralzo di cui è causa, i travetti del tetto dell' immobile di proprietà dei signori appoggiavano anche sulla pietra rappresentata nella fotografia che si CP_1 rammostra ( foto 7 allegata al doc. 7);
18) Vero che attualmente il tetto di copertura dell' immobile, ora di proprietà dei signori e la CP_1 gronda dello stesso sovrastano la gronda dell' immobile di proprietà dei signori , Controparte_4 pagina 4 di 9 come da fotografie che si rammostrano( foto- 8-9 - 10 allegate al doc. 7) e da schizzo planimetrico che si rammostra (allegato 11 al doc. 7);
19) Vero che prima dell' esecuzione dell' intervento di manutenzione straordinaria nell' immobile ora di proprietà di cui alla richiesta di autorizzazione edilizia del 10.02.1997, la sporgenza della CP_1 gronda era di circa cm. 30, come da fotografie n.4 e n. 22 allegate al doc. n. 7 che si rammostrano;
20) Vero che la sporgenza della gronda dell' immobile di proprietà di parte convenuta è attualmente pari a circa cm.100,00 (canale incluso), come da fotografie che si rammostrano (allegati 5 e 12 al doc. n. 7) ;
21) Vero che, come risulta dall' ordinanza di sospensione dei lavori, datata 31.07.2021 del Sindaco del Comune di GL che si rammostra (allegato 25 al doc. 7) e dalla denuncia sottoscritta dal Sindaco di GL in data 31.07.2001 che si rammostra (doc. n. 33), le opere di manutenzione straordinaria nell' immobile, ora di proprietà di cui alla domanda di autorizzazione del 10.02.1997, ivi comprese CP_1 quelle relative al tetto di copertura, erano ancora in corso alla data del 31.07.2001;
22) Vero che la tettoia rappresentata nelle fotografie che si rammostrano (docc. n. 10 e 11 e foto 14 allegata al doc. n. 24) è stata messa in opera nella proprietà ora dei signori nel corso dell' anno CP_1 2002;
23) Vero che nell' immobile ora di proprietà dei signori è stato realizzato nel 2001 l' CP_1 ampliamento di circa 10 cm della muratura con relativa canna fumaria, rappresentato nella fotografie che si rammostrano (docc. n. 12 e 36 e allegati 15 e 15 bis al doc 24);
24) Vero che nel corso del 2001 nell' immobile ora di proprietà è stato posto in opera il CP_1 pluviale evidenziato in colore rosa nella fotografia che si rammostra (doc. n. 38) che raccoglie le acque dalla gronda del terrazzo, sita al primo piano dell' immobile di proprietà dei convenuti;
25) Vero che il manufatto costituito da voltino con campanella posto sul tetto di copertura dell' immobile di proprietà presenta fessurazioni con distacco di intonaco, come da fotografie che si CP_1 rammostrano (doc. n.16 e n. 40 e foto allegato 17 al doc. n. 24)Si indicano a testi:
P.i.e. Via Casnate 36- SE AS (sui capitoli da 1 a 6) Parte_3
Geom. Via Dell'Orto 1- BI (sui capitoli da 7 a 11) Testimone_1
Arch. Via Rovelli 3 – MO (su tutti i capitoli) Persona_3
Via Bellinzona 76 – MO ( sui capitoli da 7 a 25). Tes_2
Via Trieste 4- SA (sui capitoli da 7 a 25) Testimone_3
Via Alserio 23 – NO (sui capitoli da 7 a 25) Testimone_4
Arch. c/o UTC Comune di GL (sui capitoli da 7 a 25). Testimone_5
Parte attrice richiama e ribadisce i motivi di opposizione alle prove dedotte da parte convenuta, come già esposto ed argomentato nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 3 del 19.09.2022 e nelle note di trattazione scritta depositate per l' udienza dell' 11.01.2023; richiama altresì l' eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., già dedotta nella suddetta memoria ex art. 183 c.p.c. n. 3 e nelle suddette note , con riferimento ai testi e . Tes_6 Testimone_7
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli ex adverso dedotti , parte attrice chiede di essere ammessa a prova contraria diretta con i testi già indicati nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2.
Con vittoria di spese e compenso, ivi comprese le spese di CTU e di Ctp e del procedimento di mediazione.
pagina 5 di 9 CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
NEL MERITO, in via principale: rigettare le domande formulate dai signori ed Parte_1 [...]
nei confronti dei signori e perché inammissibili e/o Parte_2 Controparte_1 CP_2 infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti ed emersi in fase istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa (compresa la precedente fase di mediazione), oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: pur ritenendo la causa matura per la decisione in favore dei convenuti, per mero tuziorismo difensivo si reiterano le istanze istruttorie formulate nelle memorie istruttorie depositate, che di seguito si riportano:
Richiesta di ammissione di prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1. “Vero che dagli anni 2000 e sino all'anno 2011 la piccola area delle dimensioni di 1 mq di cui al mappale n. 5074 di GL rappresentata nella mappa doc. 14 che mi si rammostra è stata permanentemente occupata dalla scaletta in legno di cui alla fotografia docc. 5 e 5 bis che mi si rammostra e che la stessa rappresenta l'unico collegamento tra la piazzetta di cui al mappale 5072 e la proprietà esclusiva dei signori ” CP_1
2. “Vero che, a seguito dei lavori effettuati tra il 1997 e il 2000 che hanno interessato la copertura del fabbricato in GL attualmente di proprietà dei signori l'altezza del tetto è rimasta la CP_1 medesima che vi era prima dell'effettuazione dei lavori?”;
3. “Vero che, a seguito dei lavori effettuati tra il 1997 e il 2000 che hanno interessato la copertura del fabbricato in GL attualmente di proprietà dei signori la veduta sul lago dalla mia CP_1 abitazione, posta a monte dell'abitazione è rimasta invariata?”; CP_1
4. “Vero che tutte le opere che hanno riguardato la copertura del fabbricato in GL attualmente di proprietà dei signori di cui ai permessi datati 1997 sono state iniziate lo stesso anno e concluse CP_1 entro l'anno 2000?”;
5. “Vero che il terrazzo del primo piano dell'abitazione in GL di proprietà dei signori è CP_1 preesistente ai lavori effettuati tra il 1997 e il 2000 così come il canale di raccolta delle acque provenienti dal terrazzo stesso?”.
Si indicano a teste i signori:
- residente in [...], sui capitoli 1 e 5; Testimone_7
- residente in [...], sui capitoli 2 e 4; Tes_6
- residente in [...], sui capitoli 2 e 3; Tes_8
- residente in [...], sui capitoli 2 e 3; Testimone_9
- residente in [...], sui capitoli 2 e 3. Testimone_10
Si reitera la richiesta di esperimento di C.T.U. finalizzata a datare le opere relative al tetto, alla canna fumaria e al contestato pluviale dell'abitazione in GL di proprietà dei sig.ri CP_1
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si reitera la richiesta di ammissione a prova contraria tramite testi e interrogatorio formale degli attori con i seguenti capitoli di prova con numerazione progressiva rispetto quelli formulati nella seconda memoria istruttoria:
pagina 6 di 9 6. "Vero che la pratica catastale redatta a cure dell'arch. e recante data 04.07.2012 (doc. 4 che si Per_3 rammostra) è stata sottoposta e valutata dall'arch. , tecnico dei signori solo per Persona_4 CP_1 la parte riguardante la determinazione dei confini tra la proprietà privata e demaniale?";
7. "Vero che la tettoia di cui al doc. 9 che si rammostra è stata posta in opera alla fine degli anni '90 e comunque in data anteriore all'anno 2000?";
8. "Vero che la canna fumaria sita in lato Nord in corrispondenza della mezzeria del muro perimetrale con sbocco in copertura con comignolo è stata realizzata in data anteriore all'anno 2000 come risulta dal doc. 17 che si rammostra?";9. "Vero che il pluviale che raccoglie le acque dalla gronda del terrazzo sita al primo piano dell'immobile di proprietà è stato realizzato in data anteriore all'anno CP_1 2000?".
Si indicano a teste i signori:
- residente in [...], sui capitoli 7-8-9; Testimone_7
- geom. con studio in GO NE (CO) via Risorgimento n. 50, sul capitolo 6. Testimone_11
Ci si oppone alla richiesta di ammissione di prove di parte attrice, nonché alle richieste di integrazione/rinnovazione della CTU già espletata.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificazioni di domande proposte dalla controparte.
pagina 7 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori chiedevano, previo accertamento, anche per usucapione, della comproprietà per ½ del mappale 5074/702 sito a GL, dichiararsi l'illegittimità di alcuni manufatti (sopralzo di cm. 30; ampliamento sporto di gronda, lucernario, tettoia, canna fumaria, voltino con campanella) realizzati dai convenuti, in violazione delle distanze legali di mt 10 tra fabbricati ex art. 9 D.M. 1444/1968 ovvero di 3 mt ex art 873 c.c. o di 5 mt dal confine, con condanna all'arretramento a distanza legale nonché alla rimozione di n. 1 pluviale non rispettoso della distanza minima di metri 1 dal confine, prevista dall' art. 889 c.c. comma II, oltre alla condanna al risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando il fondamento delle domande di cui chiedevano il rigetto.
Esperita CTU, la causa è stata posta in decisione.
In ordine alla proprietà del mappale 5074/702 , deve ritenersi che lo stesso si di proprietà convenuta
Infatti, il ctu ha avuto modo di chiairre esaminando i titoli e la situazione catastale che mentre CP_1 i tre mappali 5071,5072 (derivati dall'ex mappali 1453) e 5073 (derivato da una parte dell'ex mappale 1452 e cioè la rampa 1 e rampa 2 descritte nella relazione ctu) oggetto della sentenza del Tribunale di MO del 2010, sono comuni alle parti, diversamente il mappale 5074/702 (non compreso nella sentenza del 2010) della ampiezza di 1 m² (e facente parte dell'ex mappale 3545) è stato acquistato dal dante causa dei convenuti con atto del 1980 e poi giunto ai convenuti. E' irrilevante ai fini del CP_1 titolo di proprietà il fatto che tale mappale sia stato fuso, con frazionamento del 2012, nel mappale 5072 (comune), con la conseguenza che l'attuale 5074/702 è di proprietà Non può infatti CP_1 ritenersi che un frazionamento catastale valga come riconoscimento della comproprietà in capo agli attori poiché il frazionamento catastale è la procedura per dividere una proprietà immobiliare in due o più unità, registrando le nuove parti come proprietà separate al Catasto, ma senza modificare la titolarità. Pertanto, è irrilevante il fatto che anche la sante causa dei convenuti abbia sottoscritto l'atto di frazionamento catastale.
Non sussistono elementi per ritenere che detta minuscola porzione 5074/702 sia stata oggetto di possesso ventennale da parte degli attori. Infatti, gli attori si sono limitati a sostenere di aver sistemato la pavimentazione di quell'area, comportamento che non è idoneo di per sé a comprovare l'usucapione. Anzi, è verosimile (cfr foto doc. 5 convenuti) che l'area predetta sia stata occupata da una scala che rappresentava l'unico collegamento tra la proprietà esclusiva e l'area comune di accesso al CP_1 Lago ai mappali 5071-5072-5073.
Circa la sopraelevazione del tetto, a prescindere da ogni questione connessa al cd giudicato (la presente domanda riguarderebbe una parte più ampia del tetto già oggetto di precedente domanda giudiziaria del 2002) e all'accordo conclusosi tra le parti, è assorbente la granitica affermazione del CTU che in base a complessi ma chiarissimi accertamenti ha concluso che il tetto non ha subito variazioni, né di forma (era ed è un tetto a padiglione), né dimensionali in altezza, né rispetto alla gronda. Pertanto, poiché non ci sono state modifiche né in altezza e nemmeno in volumetria , non può ritenersi sussistere alcuna sopraelevazione. Né comunque sussiste alcuna modifica della gronda che era già della dimensione attuale. Il lucernaio peraltro non esiste più. Ne consegue che la domanda di rispetto delle distanze legali va rigettata.
Quanto alla tettoia in plastica, nulla quaestio atteso che è pacifico che sia stata rimossa come pure acclarato dal CTU.
In ordine alla canna fumaria, il CTU ha potuto accertare tale manufatto è sempre esistito analizzando le fotografie prodotte e ha escluso un aumento dimensionale della canna fumaria stessa rispetto a quella esistente prima dei lavori contestati. Anche tale domanda va pertanto rigettata.
pagina 8 di 9 In relazione al pluviale, la domanda va essere rigettata poiché il C.T.U. ha avuto modo di chiarire che il pluviale era già preesistente come emerge dalle foto d'epoca prodotte dai convenuti.
Quanto al voltino a campanella, seppur sia collocato sopra il tetto della proprietà dei convenuti ad una distanza dal confine con la proprietà attorea di 1,85 mt, tuttavia il medesimo costituisce un manufatto accessorio meramente decorativo, dotati di dimensioni modeste che non amplia la superficie e la funzionalità dell'immobile e come tale non va computato ai fini delle distanze legali.
Va infine rigettata la domanda di risarcimento danni essendo insussistenti le violazioni lamentate
Le spese di lite liquidate in dispositivo in base al dm 55/14 e ss m e i al valore medio per le varie fasi in relazione al valore indeterminato medio della presente causa.
Le spese di ctu liquidate come da separato decreto sono poste definitivamente a carico degli attori.
Pqm
Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
• rigetta le domande attoree;
• condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione a favore dei convenuti delle spese di lite liquidate in euro 7610,00 oltre iva, cp e rimborso spese generali;
• pone le spese di ctu definitivamente a carico degli attori con obbligo di rimborso in favore die convenuti .
MO, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3183/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. MONTI GIUSEPPE, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CARDUCCI N 3 22100 COMO;
ATTORE/I contro
(C.F. (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. CASARTELLI ALESSANDRO, elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA S.MARTINO, 6 22100 COMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Previa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni di parte convenuta, precisa le conclusioni come segue:
1)Nel merito : accertare e dichiarare che i signori e sono comproprietari Parte_1 Parte_2 della complessiva quota di ½ della porzione di area cortilizia, sita in GL e ivi ora distinta al Catasto Fabbricati con il mappale 5074 sub 702 (già mappale 5074 sub 701), in forza dell' atto di aggiornamento catastale sottoscritto in data 22.06.2012 dalla società in persona Controparte_3 della socia accomandataria signora e comunque avendone acquistato la comproprietà Controparte_1 ex art. 1158 c.c. per usucapione ultraventennale, in forza del compossesso esercitato su tale bene immobile in modo pubblico, pacifico, incontrastato, continuato e ininterrotto a far tempo dal 1990;
2)Nel merito: previo ogni più opportuno accertamento, condannare i signori e CP_2 CP_1
a ripristinare lo stato dei luoghi, con riferimento alle plurime opere illegittime eseguite nell'
[...] immobile di proprietà degli stessi e descritte negli atti di causa e più precisamente:
a) In via principale: condannare i signori e a ripristinare lo stato dei Controparte_1 CP_2 luoghi, mediante l' arretramento alla distanza prevista dall' art. 9 D.M. 1444/1968 di metri 10, dalla parete finestrata del fabbricato di proprietà dei signori e della porzione Parte_1 Parte_2 sopralzata di cm. 30 del fabbricato di proprietà di parte convenuta, con soprastante tetto di copertura, fronteggiante la muratura perimetrale del fabbricato di proprietà attorea;
In subordine : condannare i signori e a ripristinare lo stato dei luoghi ex Controparte_1 CP_2 art. 873 c.c., mediante l'arretramento alla distanza di metri 3 dalla muratura perimetrale del fabbricato di proprietà dei signori e della porzione del fabbricato di proprietà di Parte_1 Parte_2 parte convenuta sopralzato, unitamente al sovrastante tetto di copertura e fronteggiante l' immobile di proprietà attorea;
b) Condannare i signori e a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante l' Controparte_1 CP_2 arretramento alla distanza di metri 5 dal confine della porzione sopralzata di cm. 30 del fabbricato di proprietà di parte convenuta, con sovrastante tetto di copertura, prospiciente sulla corte comune di cui al mappale 5072 sub 701 e 5074 sub 702 (di complessivi mq 10);
c) Condannare i signori e a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la Controparte_1 CP_2 completa rimozione della tettoia realizzata illegittimamente in violazione della distanza minima di metri 10 dal fabbricato di proprietà attorea e in violazione della distanza minima dal confine di metri 5, dandosi atto che in corso di causa i convenuti hanno provveduto a rimuovere solo la copertura di tale manufatto, lasciando in loco la struttura di sostegno;
d) In via principale : condannare i signori e al ripristino dello stato dei Controparte_1 CP_2 luoghi, mediante l' arretramento della canna fumaria ampliata di cm. 10 nell' intercapedine esistente tra gli immobili di proprietà delle parti, in quanto opera realizzata in violazione della distanza minima di metri 10, di cui all' art. 9 del D.M. 1444/1968, come risultante anche dai documenti n. 58, 59, 60 e 61 prodotti da parte attrice in corso di causa;
In subordine: Condannare i signori e al ripristino dello stato dei luoghi, Controparte_1 CP_2 mediante l' arretramento della canna fumaria ampliata di cm. 10 nell' intercapedine esistente tra gli immobili di proprietà delle parti, in quanto opera realizzata in violazione della distanza minima di metri 3, di cui all' art. 873 c.c., come risultante anche dai documenti n. 58, 59, 60 e 61 prodotti da parte attrice in corso di causa;
e) Condannare i signori e al ripristino dello stato dei luoghi, mediante Controparte_1 CP_2 la rimozione di n. 1 pluviale, evidenziato in colore rosa nella fotografia( doc. n. 38), messo in opera pagina 2 di 9 nell' area cortilizia in comunione tra le parti, in quanto non rispettoso della distanza minima di metri 1 dal confine, prevista dall' art. 889 c.c. comma II;
f) In via principale :condannare i signori e al ripristino dello stato dei Controparte_1 CP_2 luoghi, mediante la rimozione del manufatto costituito da voltino con campanella posto in opera nell' immobile di proprietà dei convenuti, in quanto non rispettoso della distanza minima dal fabbricato di proprietà attorea (metri 10 o in subordine metri 3) e, in quanto, non rispettoso della distanza minima di metri 5 dal confine con l' area cortilizia in comunione tra le parti e di cui al mappale 5072 sub 701 e 5074 sub 702;
3)Ancora nel merito: accertare e dichiarare che lo stato di fatto dell' immobile di proprietà dei signori e non era e non è conforme a quanto rappresentato nella planimetria CP_2 Controparte_1 catastale allegata all' atto notarile in data 28.09.2017, a rogito Dott. e che alla data del Persona_1 28.09.2017 e successivamente, nel tetto di copertura del fabbricato di proprietà dei convenuti non vi è alcun lucernario nella falda a lago, come da fotografie prodotte in atti, con ogni conseguente pronuncia;
4)Nel merito in ogni caso: condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori in dipendenza dei plurimi atti illeciti posti in opera dagli stessi, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
In istruttoria: Parte attrice richiede il rinnovo della Ctu esperita in corso di causa con la nomina di altro tecnico;
in subordine richiede disporsi supplemento di Ctu o il richiamo del Ctu Geom. a Persona_2 chiarimenti, il tutto con riferimento a quanto esposto nelle note di trattazione scritta depositate per l' udienza del 29.11.2023 e nell' istanza depositata il 18.04.2024.
Parte attrice chiede altresì l' ammissione di prova per interrogatorio formale dei convenuti e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che in data 14.06.2012 si svolgeva presso lo studio dell' Arch. in MO, Via Persona_3 Rovelli 3, un incontro tra il suddetto Arch. , il collaboratore dello stesso P.i.e. e Per_3 Parte_3
l' Arch. , tecnico di unitamente ad un collaboratore di quest' ultimo;
Persona_4 Controparte_3
2) Vero che nel corso dell' appuntamento del 14.06.2012, l' Arch. , tecnico di fiducia di Persona_4
esaminava la domanda di frazionamento catastale che mi si rammostra (doc. n. Controparte_3 23), avente ad oggetto l' intera area cortilizia, sita tra le proprietà delle parti e rappresentata nelle fotografie che si rammostrano (allegati 1 e 1 bis al doc. 24);
3) Vero che, al termine dell' appuntamento del 14.06.2012, l' Arch. consegnava all' Persona_3 Arch. la bozza della domanda di frazionamento dell' intera area cortilizia di cui è causa, Persona_4 ubicata tra le proprietà delle parti;
4) Vero che la signora quale socia accomandataria di in data Controparte_1 Controparte_3
22.06.2012 si recava presso lo studio dell' Arch. in MO, Via Rovelli 3 e che la stessa Persona_3 signora quale socia accomandataria di sottoscriveva la domanda Controparte_1 Controparte_3 di frazionamento catastale, relativa all' intera area cortilizia di cui è causa, che si rammostra (doc. n.
23);
5) Vero che nel corso dell' appuntamento del 22.06.2012 la signora precisava all' Controparte_1 Arch. che l' Arch. , qualche giorno prima, aveva invitato la stessa a Persona_3 Persona_4 sottoscrivere la domanda di frazionamento catastale che si rammostra (doc. n. 23), dopo che la medesima era stata esaminata ed approvata dal suddetto tecnico;
6) Vero che la società provvedeva a saldare all' Arch. la fattura n. Controparte_3 Persona_3 27/2012 che si rammostra (doc. n. 41) relativa alla quota del 50% dell' intero compenso esposto dallo stesso per la predisposizione e la presentazione della domanda di frazionamento catastale che si pagina 3 di 9 rammostra (doc. 23 di parte attrice e 4 di parte convenuta) e dell' accertamento della proprietà immobiliare urbana che si rammostra (doc. n. 43);
7) Vero che i signori e hanno eseguito, a loro cura e spese, le opere Parte_1 Parte_2 oggetto della concessione edilizia n. 78/1990 del Comune di GL e del relativo elaborato grafico che si rammostrano (allegati 6 e 18 al doc 6);
8) Vero che i lavori oggetto della concessione edilizia n. 78/1990 comprendevano anche il rifacimento in cemento rustico della pavimentazione dell' intera area cortilizia, posta tra gli immobili di proprietà attorea e di parte convenuta, rappresentata nelle fotografie n. 1e 1 bis allegate al doc n. 24 che si rammostrano e come descritto nell' elaborato grafico che si rammostra (allegato 6 al doc. 6);
9) Vero che i signori facevano eseguire dalla ditta LL Giovanni di GL, a Controparte_4 loro cura e spese esclusive, il rifacimento in cemento rustico della pavimentazione dell' intera area cortilizia di cui alla foto 1 allegata al doc. n. 24 che si rammostra , ivi compresa la porzione di mq 1, oggetto di causa, rappresentata nella fotografia 1 bis allegata al doc. n.24 e nella fotografia prodotta quale doc. n. 25 che si rammostrano, nonchè nella planimetria che si rammostra (allegato O al doc. n. 6);
10) Vero che nel corso dell' esecuzione dei lavori oggetto della concessione edilizia n. 78/1990, i signori provvedevano, a loro cura e spese esclusive, anche alla demolizione di Controparte_5 manufatti adibiti a servizi igienici insistenti sull' area cortilizia compresa tra gli immobili di proprietà delle parti, come da elaborato grafico che si rammostra (allegato 6 al doc. n. 6) ;
11) Vero che dal 1991 i signori e hanno sempre provveduto alla pulizia Parte_1 Parte_2 dell' intera area cortilizia, rappresentata nelle fotografie che si rammostrano (allegati 1 e 1 bis del doc 24),ivi compresa la porzione di mq 1, oggetto di causa, rappresentata nella planimetria che si rammostra (allegato O al doc. n. 6) e nelle fotografie che si rammostrano (foto 1 bis allegata al doc 24 e doc. n. 25);
12) Vero che dal 1991 la porta di accesso all' immobile di proprietà dei signori e CP_2
è chiusa con lucchetto e sbarrata all' interno con assi di legno, come da fotografie che Controparte_1 si rammostrano (doc. n. 27-28-29-30 e 4-5-6- allegate al doc. 24);
13) Vero che l' immobile ora di proprietà dei signori nel 1990/1991 aveva quattro falde CP_1 convergenti e la gronda dello stesso era sottostante a quella dell' immobile di proprietà dei signori
, come da fotografie che si rammostrano (foto 1, 2 e 4 allegate al doc. n.7); Controparte_4
14) Vero che attualmente il tetto di copertura dell' immobile ora di proprietà dei signori CP_1 presenta un tratto di colmo orizzontale, come da fotografie che si rammostrano ( foto 3 allegata al doc. 7 e 13 allegata al doc. n. 24);
15) Vero che i muri perimetrali dell' immobile con il relativo tetto di copertura dell' immobile ora di proprietà dei signori nel corso dell' esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria CP_1 di cui alla domanda di autorizzazione in data 10.02.1997, sono stati innalzati di circa 30 cm;
16) Vero che tale sopralzo è stato eseguito mediante l' utilizzo di laterizi posizionati sopra le pietre originali sulle quali poggiavano i travetti del tetto, come da fotografie che si rammostrano (foto 6 e 16 allegate al doc. 7);
17) Vero che, prima dell' esecuzione del sopralzo di cui è causa, i travetti del tetto dell' immobile di proprietà dei signori appoggiavano anche sulla pietra rappresentata nella fotografia che si CP_1 rammostra ( foto 7 allegata al doc. 7);
18) Vero che attualmente il tetto di copertura dell' immobile, ora di proprietà dei signori e la CP_1 gronda dello stesso sovrastano la gronda dell' immobile di proprietà dei signori , Controparte_4 pagina 4 di 9 come da fotografie che si rammostrano( foto- 8-9 - 10 allegate al doc. 7) e da schizzo planimetrico che si rammostra (allegato 11 al doc. 7);
19) Vero che prima dell' esecuzione dell' intervento di manutenzione straordinaria nell' immobile ora di proprietà di cui alla richiesta di autorizzazione edilizia del 10.02.1997, la sporgenza della CP_1 gronda era di circa cm. 30, come da fotografie n.4 e n. 22 allegate al doc. n. 7 che si rammostrano;
20) Vero che la sporgenza della gronda dell' immobile di proprietà di parte convenuta è attualmente pari a circa cm.100,00 (canale incluso), come da fotografie che si rammostrano (allegati 5 e 12 al doc. n. 7) ;
21) Vero che, come risulta dall' ordinanza di sospensione dei lavori, datata 31.07.2021 del Sindaco del Comune di GL che si rammostra (allegato 25 al doc. 7) e dalla denuncia sottoscritta dal Sindaco di GL in data 31.07.2001 che si rammostra (doc. n. 33), le opere di manutenzione straordinaria nell' immobile, ora di proprietà di cui alla domanda di autorizzazione del 10.02.1997, ivi comprese CP_1 quelle relative al tetto di copertura, erano ancora in corso alla data del 31.07.2001;
22) Vero che la tettoia rappresentata nelle fotografie che si rammostrano (docc. n. 10 e 11 e foto 14 allegata al doc. n. 24) è stata messa in opera nella proprietà ora dei signori nel corso dell' anno CP_1 2002;
23) Vero che nell' immobile ora di proprietà dei signori è stato realizzato nel 2001 l' CP_1 ampliamento di circa 10 cm della muratura con relativa canna fumaria, rappresentato nella fotografie che si rammostrano (docc. n. 12 e 36 e allegati 15 e 15 bis al doc 24);
24) Vero che nel corso del 2001 nell' immobile ora di proprietà è stato posto in opera il CP_1 pluviale evidenziato in colore rosa nella fotografia che si rammostra (doc. n. 38) che raccoglie le acque dalla gronda del terrazzo, sita al primo piano dell' immobile di proprietà dei convenuti;
25) Vero che il manufatto costituito da voltino con campanella posto sul tetto di copertura dell' immobile di proprietà presenta fessurazioni con distacco di intonaco, come da fotografie che si CP_1 rammostrano (doc. n.16 e n. 40 e foto allegato 17 al doc. n. 24)Si indicano a testi:
P.i.e. Via Casnate 36- SE AS (sui capitoli da 1 a 6) Parte_3
Geom. Via Dell'Orto 1- BI (sui capitoli da 7 a 11) Testimone_1
Arch. Via Rovelli 3 – MO (su tutti i capitoli) Persona_3
Via Bellinzona 76 – MO ( sui capitoli da 7 a 25). Tes_2
Via Trieste 4- SA (sui capitoli da 7 a 25) Testimone_3
Via Alserio 23 – NO (sui capitoli da 7 a 25) Testimone_4
Arch. c/o UTC Comune di GL (sui capitoli da 7 a 25). Testimone_5
Parte attrice richiama e ribadisce i motivi di opposizione alle prove dedotte da parte convenuta, come già esposto ed argomentato nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 3 del 19.09.2022 e nelle note di trattazione scritta depositate per l' udienza dell' 11.01.2023; richiama altresì l' eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., già dedotta nella suddetta memoria ex art. 183 c.p.c. n. 3 e nelle suddette note , con riferimento ai testi e . Tes_6 Testimone_7
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli ex adverso dedotti , parte attrice chiede di essere ammessa a prova contraria diretta con i testi già indicati nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2.
Con vittoria di spese e compenso, ivi comprese le spese di CTU e di Ctp e del procedimento di mediazione.
pagina 5 di 9 CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
NEL MERITO, in via principale: rigettare le domande formulate dai signori ed Parte_1 [...]
nei confronti dei signori e perché inammissibili e/o Parte_2 Controparte_1 CP_2 infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti ed emersi in fase istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa (compresa la precedente fase di mediazione), oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: pur ritenendo la causa matura per la decisione in favore dei convenuti, per mero tuziorismo difensivo si reiterano le istanze istruttorie formulate nelle memorie istruttorie depositate, che di seguito si riportano:
Richiesta di ammissione di prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1. “Vero che dagli anni 2000 e sino all'anno 2011 la piccola area delle dimensioni di 1 mq di cui al mappale n. 5074 di GL rappresentata nella mappa doc. 14 che mi si rammostra è stata permanentemente occupata dalla scaletta in legno di cui alla fotografia docc. 5 e 5 bis che mi si rammostra e che la stessa rappresenta l'unico collegamento tra la piazzetta di cui al mappale 5072 e la proprietà esclusiva dei signori ” CP_1
2. “Vero che, a seguito dei lavori effettuati tra il 1997 e il 2000 che hanno interessato la copertura del fabbricato in GL attualmente di proprietà dei signori l'altezza del tetto è rimasta la CP_1 medesima che vi era prima dell'effettuazione dei lavori?”;
3. “Vero che, a seguito dei lavori effettuati tra il 1997 e il 2000 che hanno interessato la copertura del fabbricato in GL attualmente di proprietà dei signori la veduta sul lago dalla mia CP_1 abitazione, posta a monte dell'abitazione è rimasta invariata?”; CP_1
4. “Vero che tutte le opere che hanno riguardato la copertura del fabbricato in GL attualmente di proprietà dei signori di cui ai permessi datati 1997 sono state iniziate lo stesso anno e concluse CP_1 entro l'anno 2000?”;
5. “Vero che il terrazzo del primo piano dell'abitazione in GL di proprietà dei signori è CP_1 preesistente ai lavori effettuati tra il 1997 e il 2000 così come il canale di raccolta delle acque provenienti dal terrazzo stesso?”.
Si indicano a teste i signori:
- residente in [...], sui capitoli 1 e 5; Testimone_7
- residente in [...], sui capitoli 2 e 4; Tes_6
- residente in [...], sui capitoli 2 e 3; Tes_8
- residente in [...], sui capitoli 2 e 3; Testimone_9
- residente in [...], sui capitoli 2 e 3. Testimone_10
Si reitera la richiesta di esperimento di C.T.U. finalizzata a datare le opere relative al tetto, alla canna fumaria e al contestato pluviale dell'abitazione in GL di proprietà dei sig.ri CP_1
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si reitera la richiesta di ammissione a prova contraria tramite testi e interrogatorio formale degli attori con i seguenti capitoli di prova con numerazione progressiva rispetto quelli formulati nella seconda memoria istruttoria:
pagina 6 di 9 6. "Vero che la pratica catastale redatta a cure dell'arch. e recante data 04.07.2012 (doc. 4 che si Per_3 rammostra) è stata sottoposta e valutata dall'arch. , tecnico dei signori solo per Persona_4 CP_1 la parte riguardante la determinazione dei confini tra la proprietà privata e demaniale?";
7. "Vero che la tettoia di cui al doc. 9 che si rammostra è stata posta in opera alla fine degli anni '90 e comunque in data anteriore all'anno 2000?";
8. "Vero che la canna fumaria sita in lato Nord in corrispondenza della mezzeria del muro perimetrale con sbocco in copertura con comignolo è stata realizzata in data anteriore all'anno 2000 come risulta dal doc. 17 che si rammostra?";9. "Vero che il pluviale che raccoglie le acque dalla gronda del terrazzo sita al primo piano dell'immobile di proprietà è stato realizzato in data anteriore all'anno CP_1 2000?".
Si indicano a teste i signori:
- residente in [...], sui capitoli 7-8-9; Testimone_7
- geom. con studio in GO NE (CO) via Risorgimento n. 50, sul capitolo 6. Testimone_11
Ci si oppone alla richiesta di ammissione di prove di parte attrice, nonché alle richieste di integrazione/rinnovazione della CTU già espletata.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificazioni di domande proposte dalla controparte.
pagina 7 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori chiedevano, previo accertamento, anche per usucapione, della comproprietà per ½ del mappale 5074/702 sito a GL, dichiararsi l'illegittimità di alcuni manufatti (sopralzo di cm. 30; ampliamento sporto di gronda, lucernario, tettoia, canna fumaria, voltino con campanella) realizzati dai convenuti, in violazione delle distanze legali di mt 10 tra fabbricati ex art. 9 D.M. 1444/1968 ovvero di 3 mt ex art 873 c.c. o di 5 mt dal confine, con condanna all'arretramento a distanza legale nonché alla rimozione di n. 1 pluviale non rispettoso della distanza minima di metri 1 dal confine, prevista dall' art. 889 c.c. comma II, oltre alla condanna al risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando il fondamento delle domande di cui chiedevano il rigetto.
Esperita CTU, la causa è stata posta in decisione.
In ordine alla proprietà del mappale 5074/702 , deve ritenersi che lo stesso si di proprietà convenuta
Infatti, il ctu ha avuto modo di chiairre esaminando i titoli e la situazione catastale che mentre CP_1 i tre mappali 5071,5072 (derivati dall'ex mappali 1453) e 5073 (derivato da una parte dell'ex mappale 1452 e cioè la rampa 1 e rampa 2 descritte nella relazione ctu) oggetto della sentenza del Tribunale di MO del 2010, sono comuni alle parti, diversamente il mappale 5074/702 (non compreso nella sentenza del 2010) della ampiezza di 1 m² (e facente parte dell'ex mappale 3545) è stato acquistato dal dante causa dei convenuti con atto del 1980 e poi giunto ai convenuti. E' irrilevante ai fini del CP_1 titolo di proprietà il fatto che tale mappale sia stato fuso, con frazionamento del 2012, nel mappale 5072 (comune), con la conseguenza che l'attuale 5074/702 è di proprietà Non può infatti CP_1 ritenersi che un frazionamento catastale valga come riconoscimento della comproprietà in capo agli attori poiché il frazionamento catastale è la procedura per dividere una proprietà immobiliare in due o più unità, registrando le nuove parti come proprietà separate al Catasto, ma senza modificare la titolarità. Pertanto, è irrilevante il fatto che anche la sante causa dei convenuti abbia sottoscritto l'atto di frazionamento catastale.
Non sussistono elementi per ritenere che detta minuscola porzione 5074/702 sia stata oggetto di possesso ventennale da parte degli attori. Infatti, gli attori si sono limitati a sostenere di aver sistemato la pavimentazione di quell'area, comportamento che non è idoneo di per sé a comprovare l'usucapione. Anzi, è verosimile (cfr foto doc. 5 convenuti) che l'area predetta sia stata occupata da una scala che rappresentava l'unico collegamento tra la proprietà esclusiva e l'area comune di accesso al CP_1 Lago ai mappali 5071-5072-5073.
Circa la sopraelevazione del tetto, a prescindere da ogni questione connessa al cd giudicato (la presente domanda riguarderebbe una parte più ampia del tetto già oggetto di precedente domanda giudiziaria del 2002) e all'accordo conclusosi tra le parti, è assorbente la granitica affermazione del CTU che in base a complessi ma chiarissimi accertamenti ha concluso che il tetto non ha subito variazioni, né di forma (era ed è un tetto a padiglione), né dimensionali in altezza, né rispetto alla gronda. Pertanto, poiché non ci sono state modifiche né in altezza e nemmeno in volumetria , non può ritenersi sussistere alcuna sopraelevazione. Né comunque sussiste alcuna modifica della gronda che era già della dimensione attuale. Il lucernaio peraltro non esiste più. Ne consegue che la domanda di rispetto delle distanze legali va rigettata.
Quanto alla tettoia in plastica, nulla quaestio atteso che è pacifico che sia stata rimossa come pure acclarato dal CTU.
In ordine alla canna fumaria, il CTU ha potuto accertare tale manufatto è sempre esistito analizzando le fotografie prodotte e ha escluso un aumento dimensionale della canna fumaria stessa rispetto a quella esistente prima dei lavori contestati. Anche tale domanda va pertanto rigettata.
pagina 8 di 9 In relazione al pluviale, la domanda va essere rigettata poiché il C.T.U. ha avuto modo di chiarire che il pluviale era già preesistente come emerge dalle foto d'epoca prodotte dai convenuti.
Quanto al voltino a campanella, seppur sia collocato sopra il tetto della proprietà dei convenuti ad una distanza dal confine con la proprietà attorea di 1,85 mt, tuttavia il medesimo costituisce un manufatto accessorio meramente decorativo, dotati di dimensioni modeste che non amplia la superficie e la funzionalità dell'immobile e come tale non va computato ai fini delle distanze legali.
Va infine rigettata la domanda di risarcimento danni essendo insussistenti le violazioni lamentate
Le spese di lite liquidate in dispositivo in base al dm 55/14 e ss m e i al valore medio per le varie fasi in relazione al valore indeterminato medio della presente causa.
Le spese di ctu liquidate come da separato decreto sono poste definitivamente a carico degli attori.
Pqm
Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
• rigetta le domande attoree;
• condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione a favore dei convenuti delle spese di lite liquidate in euro 7610,00 oltre iva, cp e rimborso spese generali;
• pone le spese di ctu definitivamente a carico degli attori con obbligo di rimborso in favore die convenuti .
MO, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
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