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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 25/03/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4160 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(CT) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo presso lo studio dell'Avv. BONINA
CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE INPS UFFICIO LEGALE 100 98122 MESSINA presso lo studio dell'Avv. LUPOLI MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, nella qualità di bracciante agricolo, ha adito il Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento dell' che ha determinato la CP_1
cancellazione delle giornate lavorative per l'anno 2018 dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, con conseguente richiesta di restituzione delle somme precedentemente erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola.
A fondamento del ricorso, il lavoratore deduce di aver svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta , con Controparte_2
iscrizione regolarmente avvenuta negli elenchi del Comune di residenza e successiva liquidazione delle spettanze previdenziali. Tuttavia, a seguito di accertamenti ispettivi, l' ha disposto la cancellazione delle giornate CP_1
lavorative e il recupero delle somme percepite.
L' si è costituito in giudizio sollevando, in via preliminare, CP_1
l'eccezione di intervenuta decadenza del ricorrente dal diritto di agire in giudizio, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella L. 11 marzo
1970, n. 83, e contestando altresì la fondatezza nel merito della pretesa, evidenziando la mancata prova della reale esistenza del rapporto di lavoro.
L'art. 22 del D.L. n. 7/1970 stabilisce un termine perentorio di 120 giorni per l'impugnazione giurisdizionale avverso i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici. L'art. 38, comma 7, della L. 6 luglio 2011, n. 111, dispone inoltre che la notificazione dei provvedimenti di cancellazione possa avvenire mediante pubblicazione degli elenchi sul sito dell' , modalità che ha trovato CP_1
conferma giurisprudenziale nella sentenza n. 45/2021 della Corte Costituzionale.
Dalla documentazione agli atti risulta che l'elenco contenente la cancellazione del ricorrente è stato pubblicato il 15 settembre 2020 e reso visibile per il tempo previsto dalla normativa. Conseguentemente, il termine di 120 giorni per proporre ricorso è scaduto l'8 maggio 2020. Il ricorso è stato tuttavia presentato solo il 23 novembre 2021, ben oltre il termine legale.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 5942/2001; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8650/2008), il termine in questione ha natura sostanziale e non processuale, pertanto non è suscettibile né di interruzione né di sospensione, nemmeno in caso di pendenza di un ricorso amministrativo tardivo.
L'inerzia della parte ricorrente ha quindi determinato la decadenza del diritto di agire, rendendo irricevibile il ricorso e precludendo l'esame delle questioni di merito.
Stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, si rileva l'assorbimento della questione relativa al merito della pretesa avanzata dal ricorrente. In base al principio della ragione più liquida, il giudicante non ritiene necessario affrontare le questioni afferenti alla legittimità dell'accertamento ispettivo e alla prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. Considerata la peculiare complessità della questione giuridica, derivante dalle frequenti modifiche legislative e dall'evoluzione giurisprudenziale in materia di decadenza dai diritti previdenziali, appare equo e conforme ai principi processuali disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Tale statuizione trova fondamento nella recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 425/2022), la quale ha evidenziato come l'incertezza interpretativa possa giustificare la mancata condanna alle spese della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara:
1. L'inammissibilità del ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' per intervenuta decadenza del
[...] CP_1
diritto di azione;
2. La compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in considerazione della complessità della materia e della recente evoluzione giurisprudenziale.
Così deciso in Patti 25/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo