Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) dott.ssa Rossana Guzzo Presidente est.
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1170 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Magliarisi;
attore in riassunzione
E
nata a [...] il [...], (CF: ), CP C.F._2 rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Sergio Spallino e dall'Avv.
Manuela Fugallo;
convenuta in riassunzione nata a [...] il [...], (CF: ), Controparte_2 C.F._3
nata a [...] il [...], (CF: ) e Controparte_3 C.F._4 CP_4
, nata a [...] il [...], (CF: );
[...] C.F._5
convenute in riassunzione contumaci
Conclusioni dell'attore in riassunzione: “1. accogliere le domande formulate in comparsa di costituzione e risposta e del secondo motivo formulato nel ricorso per cassazione, in
applicazione del principio di diritto sancito dalla suprema Corte;
2. condannare CP
alle spese del giudizio di cassazione nel rispetto del DM55/2014; 3. con vittoria di
[...] spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Conclusioni della convenuta in riassunzione “Voglia l'Ecc.ma Corte di CP
Appello di Palermo in conformità al dettato della sentenza n. 1569/2022, emessa dalla
Corte Suprema di Cassazione, VI Sez. Civ, pubblicata in data 30/03/2022 rigettando ogni
contraria istanza 1. Dichiarare e/o confermare che la compravendita immobiliare
avvenuta in data 22/9/1999 tra la Sig.ra e la figlia Parte_2 _2
(unitamente al marito , deceduto, a cui sono subentrate le figlie, Persona_1
e , oggi convenute) dissimulava una donazione;
2. Controparte_3 Controparte_4
Dichiarare e /o confermare che la Sig.ra Controparte_2 CP_4
e sono obbligate al pagamento, in favore di di
[...] Controparte_3 CP
quanto dovuto a titolo di reintegrazione della quota di legittima lesa sulla scorta della
quantificazione che rispetta il dettame della Suprema Corte considerando che il valore
della donazione elargita dalla de cuius ad dovrà tenere conto dei costi Parte_1 sostenuti dal donatario per regolarizzare l'immobile; per l'effetto 3. Condannare la
Sig.ra e al Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
pagamento, a titolo di reintegrazione della legittima lesa, e sulla scorta della esatta quantificazione effettuata dall'Ing. ad Euro 19.855,56, oltre interessi legali e Per_2 rivalutazione monetaria e quant'altro dovuto per legge;
4. RIGETTARE la domanda di relativa all' accoglimento delle domande formulate in comparsa di Parte_1 costituzione e risposta in quanto, in violazione dell'art. 384 c.p.c. si palesano illegittime e 3
non conformi alle statuizioni della Corte di Cassazione formulate nell'ordinanza di rinvio;
5. RIGETTARE la domanda di di pagamento da parte di Parte_1 Pt_1
nna delle spese di giudizio in Cassazione, poichè infondata, illegittima oltre che illogica
per i motivi tutti sopra esposti;
6. Condannare Controparte_2 [...]
, e al pagamento dei compensi CP_5 Controparte_6 Parte_1
professionali del presente giudizio, oltre I.V.A e C.P.A, aumento forfettario del 15 %; 7.
CONDANNARE , Controparte_2 Controparte_5 [...]
e alle spese del giudizio in cassazione per i motivi ut Controparte_6 Parte_1
supra esposti;
in subordine, relativamente al punto 7. 1. CONDANNARE _2
, alle spese del
[...] Controparte_5 Controparte_6
giudizio in cassazione e 2. Dichiarare compensate le spese del giudizio in Cassazione fra
e ;”. Parte_1 CP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1176/2017, depositata il 13.7.2017, il Tribunale di Agrigento, statuendo sulle domande avanzate da a) rigettava la domanda di simulazione relativa CP
(in quanto dissimulante una donazione) afferente all'atto di compravendita del 22.9.2009
con cui la madre, , che era poi deceduta a Licata il 12.4.2001, aveva Parte_2
trasferito la proprietà di alcuni suoi immobili alla figlia al Controparte_7 di lei marito (quest'ultimo deceduto prima dell'avvio del processo, Persona_1
cosicché in esso venivano evocate, quali eredi, le figlie e Controparte_4 CP_3
); b) accertava, in ogni caso, la lesione della quota di legittima della attrice in
[...] relazione alla eredità materna, computando ai sensi dell'art. 556 c.c., sulla scorta delle stime effettuate dal secondo c.t.u. nominato nel corso del giudizio, ing. Per_3
il valore del relictum e di alcuni beni donati in vita dalla de cuius, in essi
[...]
inserendo la metà – per le ragioni che si diranno - del valore dell'appartamento realizzato alla terza elevazioni f.t. del fabbricato sito a Licata, via Bolzano n.58, oggetto di liberalità 4
effettuata in data 15.11.1982 in favore del figlio (liberalità afferente Parte_1 all'area di sedime e ad una somma di 33 milioni di lire - pari ad euro 17.043,07 - corrisposta per la materiale edificazione della unità immobiliare); f) disponeva la reintegrazione mediante condanna di a corrispondere all'attrice Parte_1
l'importo di euro 3.055,56; g) compensava tra tutte le parti le spese di lite.
A seguito di gravame interposto da con sentenza non definitiva n.ro CP
995/2020 la Corte di Appello di Palermo accoglieva due dei motivi della impugnazione;
segnatamente, in parziale riforma della sentenza di primo grado: a) dichiarava che la vendita del 22.9.1999 dissimulava una donazione;
b) riteneva che l'apporto alla riunione fittizia della donazione effettata dalla de cuius in favore del figlio andasse Pt_1 calcolato tenendo conto dell'intero valore dell'appartamento rimetteva, pertanto, sul ruolo, con separata ordinanza, per l'espletamento di una nuova c.t..u., affidata all'arch.
al fine di predisporre, alla luce di tali statuizioni, un nuovo progetto divisionale Per_4 sulla scorta delle stime effettuate da un iniziale c.t.u. nominato in primo grado, l'ing.
Persona_5
Adita da e da la Suprema Corte, con Parte_1 Controparte_7 ordinanza n.ro 10245/22, cassava la pronuncia n.ro 995/2020 “in relazione al motivo accolto”, rinviando a questo Ufficio, in diversa composizione, per nuovo esame degli atti e per la liquidazione delle spese anche della fase di legittimità.
Il processo è stato riassunto da che ha formulato le conclusioni riportate Parte_1
in epigrafe. Ha resistito avanzando le istanze parimenti trascritte. CP
Nella contumacia di e delle di lei figlie, Controparte_7 CP_4
e , la causa, trattata in modalità scritta, è stata definitivamente
[...] Controparte_3
assunta in decisione il 25 novembre 2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
******************* 5
Va premesso che l'ordinanza remittente ha disposto, nello specifico, nei seguenti termini:
i) ha rigettato il primo motivo di ricorso avverso la sentenza non definitiva n.ro 995/2020,
quello volto a censurare la statuizione che aveva accertato la natura simulata della vendita del 22.9.1999; ii) ha cassato la pronuncia in relazione al secondo motivo, ravvisando un omesso esame di un punto decisivo da parte del giudice di appello laddove quest'ultimo, nel calcolare la donazione effettuata dalla de cuius a favore del figlio aveva Pt_1 ritenuto la necessità di computare per intero il valore dell'appartamento edificato al terzo piano di via Bolzano n.58 all'atto della apertura della successione senza tener conto del fatto che il c.t.u. avesse riconosciuto che la realizzazione delle rifiniture e la regolarizzazione urbanistica dell'immobile fossero state effettuate a sue spese dal donatario con la conseguenza che andava decurtato il valore di tali miglioramenti, in ossequio al combinato disposto degli artt. 566 e 748 c.c.; iii) ha ritenuto assorbito il terzo motivo di gravame, afferente, appunto, alla violazione dell'art.748 c.c. nella valutazione della donazione in questione.
Le parti costituite in questa fase hanno segnalato che, nelle more della decisione della
Cassazione, è sopraggiunta la pronuncia che ha concluso il giudizio di appello (sentenza di questa Corte n.ro 1489/2021 del 2 luglio-15 settembre 2021, versata in atti).
La sentenza in questione, pur essendo formalmente passata in giudicato, è, tuttavia, destinata ad essere travolta, ai sensi dell'art.336 comma 2 c.p.c., dall'avvenuta cassazione
– salvo il giudicato “interno” sulle questioni non riproposte e la irrevocabile conferma della statuizione afferente alla natura simulata dell'atto di vendita del 22.9.1999 - della sentenza non definitiva che ne costituiva il presupposto (v. Cass. 22049/16, 15411/19,
12718/21), avendo la Suprema Corte imposto a questo giudice di rinvio di rivalutare, ai fini della riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c., il valore dell'immobile donato dalla de cuius al figlio Pt_1
Del resto, a prescindere dal fatto che l'attore in riassunzione abbia espressamente chiesto di accogliere “il secondo motivo formulato nel ricorso per cassazione, in applicazione del 6
principio di diritto sancito dalla suprema Corte” e che anche abbia CP domandato di condannare le parti non costituitesi in questo grado “sulla scorta della quantificazione che rispetta il dettame della Suprema Corte”, va ricordata la peculiarità del giudizio di rinvio nell'ambito del quale il giudice, indipendentemente dalla parte che abbia curato la riassunzione e anche nella contumacia di taluno dei litiganti, è tenuto a riesaminare, nei limiti del giudicato interno e nel rispetto dei principi affermati dalla
Cassazione, tutte le domande ed eccezioni per le quali sia stato disposto il rinvio e quelle non valutate nei precedenti gradi (inter alia:. Cass. 5741/19. 16506/19. 12065/24).
Ciò posto, alla luce di quanto prescritto nella ordinanza remittente, il valore della donazione in favore di va quantificato, alla data della apertura della Parte_1 successione, nell'importo di euro 31.100,00, per come indicato dal c.t.u. ing. Persona_6
nella sua relazione depositata in primo grado il 4.3.2016.
Va innanzitutto premesso che tale consulenza è quella sulla scorta della quale venne articolato il secondo motivo del ricorso in cassazione da parte di e di Parte_1
(v. pag.20-26 del ricorso) e che la valutazione di tale Controparte_2
ausiliario risulta testualmente richiamata dalla ordinanza remittente. Anche la
contro
-
ricorrente, ebbe a segnalare come il giudice di appello fosse incorso in un CP
errore materiale nel richiamare, senza alcuna specifica motivazione, in sede di affidamento dell'incarico per la predisposizione del nuovo progetto divisionale, i valori indicati nella c.t.u. dell'ing. anziché quelli forniti dall'ing. sebbene la prima Per_5 Per_2
consulenza fosse stata concordemente ritenuta non affidabile. Del resto, anche negli scritti introduttivi del giudizio di secondo grado le parti, nell'articolare le loro difese, fecero riferimento esclusivamente alla c.t.u. trattandosi di quella utilizzata dal giudice Per_2
di prime cure.
Nel merito, appare condivisibile il criterio di stima adoperato per tale cespite dal prefato c.t.u.. Quest'ultimo, dopo aver evidenziato che l'immobile realizzato al terzo piano dell'edificio di via Bolzano n. 58 presentava un valore finale ampiamente superiore 7
rispetto al denaro erogato dalla de cuius a titolo di liberalità indiretta, aveva quindi ritenuto che il completamento e la realizzazione delle rifiniture andassero attribuiti esclusivamente al donatario, il quale aveva anche provveduto a regolarizzare dal punto di vista amministrativo l'immobile (v. concessione edilizia in sanatoria n.43/S del
28.4.1995), in origine totalmente abusivo e quindi incommerciabile, e che tali migliorie potessero essere quantificate nella complessiva misura del 50% del valore del cespite. Si
rinvia, in termini analitici, ai dati fattuali e alle valutazioni esposti alle pag. 16-18 e 28-29
della prefata consulenza, che devono qui intendersi trascritti e condivisi.
Muovendo da tali premesse, occorre riconfermare in euro 31.100,00, come fatto dalla sentenza di primo grado, l'apporto di siffatta donazione.
In conclusione, l'ammontare complessivo della riunione fittizia risulta pari ad euro
123.100,00 (l'importo di euro 47.500,00, già computato nella sentenza di primo grado, a cui vanno aggiunti euro 67.000,00 ed euro 8.600,00 in relazione ai cespiti dell'atto dispositivo del 22.9.1999 – accertato dissimulare una liberalità - effettuato della de cuius a favore della figlia e del genero). _2
Applicando il disposto dell'art.557 co.2 c.c., la quota di riserva spettante ad CP
(2/3x 1/3=2/9) è quindi pari ad euro 27.355,55.
Su tale importo va poi imputato, ai sensi dell'art.553 c.c., il valore di quanto ricevuto dalla stessa in donazione dalla madre con atto del 3.10.1984, ammontante CP
per la sua quota, sempre applicando le stime della c.t.u. Lombardo, ad euro 7.500,00, così
pervenendo alla cifra netta di euro 19.855,55.
Ciò posto, il relictum, stimato in euro 1.400,00 - spettante, in base al testamento del
26.6.1996, alla germana in quanto ivi nominata dalla de cuius sua erede universale _2
- si rivela insufficiente a reintegrare la residua lesione della legittima tanto più che la beneficiaria, essendo anche lei una legittimaria, va condannata a corrisponderlo alla sorella al netto della sua analoga quota di riserva (v. Cass. 4694/2020) e, dunque, nell'ammontare di euro 1.088,89 (euro 1.400- euro 311,11). 8
Pertanto, per soddisfare il residuo credito della originaria attrice (€ 19.855,55 - € 1.088,89
- € 18.766,66), dovrà procedersi alla riduzione dell'ultima donazione (art. 559 c.c.), quella dissimulata dall'atto di compravendita del 22.09.1999. Ciò avverrà mediante compenso in denaro da porre a carico di ciascuno dei due donatari (per frattanto Persona_1
deceduto, a carico delle sue eredi , e _2 Controparte_4 Controparte_3
nella misura di euro 9.383,33.
Trattandosi di crediti di valore (Cass. 5320/2016, 6709/2010), tutti suddetti importi andranno rivalutati secondo gli indici Istat di rivalutazione monetaria, dalla data di apertura della successione ) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Per_7
Saranno altresì dovuti gli interessi legali sulla somma come sopra rivalutata anno per anno a far tempo dalla domanda giudiziale fino alla pubblicazione della presente sentenza (cfr.
Cass. 7478/2000). Sull'intero importo così determinato (capitale+rivalutazione+interessi legali fino alla sentenza) spettano, infine, gli interessi legali corrispettivi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfacimento del credito.
Gli sviluppi del processo, con la caducazione anche della sentenza “definitiva” di appello,
impongono la regolamentazione ex novo delle spese di lite (v. Cass. 3805/22).
Applicando la regola generale di cui all'art.91 c.p.c., , Controparte_7
e che risultano soccombenti sia rispetto alla domanda Controparte_4 Controparte_3
di simulazione sia rispetto alla azione di reintegrazione, devono essere condannate al pagamento delle spese di giudizio di tutti i gradi in favore della originaria attrice. A sua volta quest'ultima deve essere condannata a rifondere quelle sostenute da Parte_1
L'assunto addotto dalla difesa di per evitare tale condanna, quello secondo cui CP
la necessità di di adire la Suprema Corte sarebbe stata determinata Parte_1 esclusivamente dall'errore del giudice di appello nella individuazione della c.t.u. da utilizzare per la stima dei cespiti risulta all'evidenza smentito dalle carte processuali, ove solo si consideri che uno dei motivi dell'appello dalla deducente era volto a contestare il valore dimezzato attribuito della sentenza di primo grado all'immobile donato a tale 9
convenuto ai fini della riunione fittizia e a sollecitare che esso venisse calcolato per intero
(terzo motivo, pag. 13-16 dell'atto di appello).
Nello specifico, la liquidazione delle spese avviene per come in dispositivo, mediante applicazione dei parametri tariffari medi applicabili ratione temporis in relazione al valore della causa determinato alla entità netta della lesione accertata.
I costi di tutte le consulenze tecniche d'ufficio restano definitivamente a carico di
[...]
, e in solido tra loro. Controparte_7 Controparte_4 Controparte_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di , e Controparte_7 Controparte_4 Controparte_3
provvedendo a seguito di annullamento da parte della Cassazione, con ordinanza n.ro
10245/22 pubblicata il 30.3.2022, della sentenza non definitiva n.ro 995/2020 e, conseguentemente, ai sensi dell'art.336 comma 2 c.p.c., della sentenza definitiva n.ro
1489/21 emesse da questa Corte rispettivamente il 3.4-29.6.2020 e il 2.7-15.9.2021,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento dei giorni 27/3-13/7/2017, n.
1176, appellata da CP
dichiara che la lesione del diritto di legittimaria di nella successione di CP
(deceduta il 12.4.2001) è pari a euro 19.855,55; Parte_2
dispone, a reintegrazione della legittima lesa, la riduzione della disposizione del testamento del 26.6.1996 in favore di e della donazione del Controparte_7
22.9.1999 in favore di e di Controparte_7 Persona_1 per l'effetto, condanna a corrispondere ad la Controparte_7 CP
somma complessiva di euro 10.472,22 nonché gli eredi di NO CP_3
unitariamente, a corrispondere ad la somma di euro 9.383,33; oltre, su tutte CP
tali somme, rivalutazione secondo gli indici Istat dal 12.4.2001 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, gli interessi legali sulla somma come sopra rivalutata anno per anno a far tempo dalla domanda giudiziale fino alla pubblicazione della 10
presente sentenza, gli interessi legali sull'intero importo come sopra calcolato, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfacimento del credito.
Condanna , e in solido, Controparte_7 Controparte_4 Controparte_3
a rifondere a le spese di tutti i gradi del processo, liquidate per il primo grado CP
in complessivi euro 4.835,00, per il secondo grado in complessivi euro 5.532,00 per compensi ed euro 804,00 per esborsi, per la fase di legittimità in euro 3.082,00, per il presente giudizio di rinvio in euro 5.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge;
Condanna a rifondere ad le spese di tutti i gradi del CP Parte_1
processo, liquidate per il primo grado in complessivi euro 4.835,00, per il secondo grado in complessivi euro 5.532,00, per la fase di legittimità in euro 3.082,00, per il presente giudizio di rinvio in euro 5.809,00 per compensi ed euro 382,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge.
Pone i costi per le c.t.u. definitivamente a carico di , Controparte_7
e in solido. Controparte_4 Controparte_3
Palermo, 20.5.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Rossana Guzzo